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28 APRILE 2003

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NUOVE DATE PER I PROSSIMI FORUM DI SAT EXPO

Milano, 28 aprile 2003 - Il primo appuntamento della serie di forum per addetti ai lavori organizzati da Sat Expo in collaborazione con Federcomin è stato il convegno "I nuovi servizi bidirezionali e interattivi via satellite" che si è svolto il 19 marzo negli Euphon Studios di Torino in occasione dell'inaugurazione della piattaforma satellitare di Skylogic. I prossimi appuntamenti mercoledì 2 luglio, Hotel Four Seasons (Milano): "Digitale e satellite: tutti i servizi"; martedì 16 settembre, Ministero Attività Produttive (Roma): "Sat Economy: impatto del satellite sullo sviluppo delle telecomunicazioni in Italia e convergenza digitale satellitare e digitale terrestre". Le conferenze stampa mercoledì 2 luglio a Milano e lunedì 15 settembre a Roma. Rispetto al calendario inviato il 1° aprile, quindi, l'appuntamento previsto per il 5 maggio al Centro Spaziale "Fanti" di Telespazio al Fucino, nella piana di Avezzano (L'Aquila) è rimandato sine die mentre a Milano conferenza stampa e Forum, inizialmente previsti in due giornate distinte e consecutive, sono stati riprogrammati insieme il 2 luglio.

VALE 5 MILIONI DI EURO IL CONTRATTO CON IL FORNITORE AUSTRIACO DI TELECOMUNICAZIONI
Monaco e Milano, 28 aprile 2003 - Siemens Business Services si è aggiudicata il contratto per gestire i sistemi Sap R/3 del fornitore austriaco di telecomunicazioni One (Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation Gmbh) con sede a Vienna. Il contratto di outsourcing, della durata di 6 anni, ha un valore di 5 milioni di euro. La società del Gruppo Siemens, a tutti gli effetti la più importante azienda austriaca fornitrice di servizi Sap, gestirà l'intero portfolio di applicazioni Sap e renderà disponibile tutta l'infrastruttura hardware e software in data centers separati. One offre comunicazione mobile, soluzioni Internet e di rete. Con oltre 1,6 milioni di utenti finali, è un dei più importanti fornitori austriaci di telecomunicazioni. Siemens Business Services si prenderà carico del funzionamento delle applicazioni Sap classiche di Connect Austria, della soluzione Sap Is-T, del Business Warehouse e della piattaforma di acquisto Ebp. Grazie a data center ubicati in località differenti, la soluzione garantisce performance caratterizzate da un'elevata disponibilità e sicurezza. Quello localizzato nel distretto Floridsdorf di Vienna è l'unico data center austriaco ad aver ricevuto dal British Standards Institute (Bsi) la certificazione Bs7799. Siemens Business Services impiega circa 2.600 specialisti di Sap in tutto il mondo. In Austria l'azienda è il fornitore numero uno di servizi Sap - con una vasta esperienza in attività di consulenza, implementazione e gestione. In qualità di fornitore generale, la società ha supervisionato, per esempio, la migrazione dell'intero sistema di contabilità dell'amministrazione austriaca verso Sap R/3 - uno dei più grandi progetti di riforma amministrativa del Paese. E Siemens Business Services sta attualmente implementando Sap R/3 presso le 21 università del Paese per realizzare un efficiente sistema di contabilità. L'azienda sta inoltre rafforzando la sua posizione di leader di mercato nel settore pubblico nell'Ovest europeo.

E-SAFETY: UNA PARTNERSHIP FRA COMMISSIONE EUROPEA E INDUSTRIA DÀ LUOGO AD UN ACCORDO SULLE TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA STRADALE
Bruxelles, 28 aprile 2003 - La prima riunione plenaria del forum "e-safety", tenutasi a Bruxelles il 22 aprile, ha dato luogo ad un accordo fra le principali parti interessate europee sull'applicazione di una serie di nuove tecnologie per la sicurezza stradale. L'incontro ha riunito 150 rappresentanti di governo e industria, fra cui il commissario per le Imprese e la Società dell'informazione Erkki Liikanen e Louis Schweitzer, presidente e direttore generale di Renault. Sulla base delle raccomandazioni definite dai gruppi incaricati di svolgere il lavoro preparatorio, i delegati del forum "e-safety" hanno concordato una serie di linee guida per l'attuazione di quattro iniziative: "e-call" (un sistema di chiamate d'emergenza integrato al veicolo), la raccolta di dati sulle cause degli incidenti, una migliore interazione uomo-macchina e il conseguimento di obiettivi commerciali. "Dobbiamo ora concentrarci sulla diffusione di tecnologie, sistemi e soluzioni di e-safety: in altri termini, dotare le automobili e le strade di dispositivi di sicurezza elettronica, a beneficio dei 375 milioni di utenti europei", ha affermato Liikanen, aggiungendo: "Sono certo che le raccomandazioni del forum condurranno ad azioni concrete". Nel suo discorso inaugurale, il Commissario ha definito il sistema di "e-call" un esempio di applicazione che beneficia di una forte domanda, realizzabile esclusivamente mediante un intervento coordinato a livello pubblico e privato. I dati relativi alle cause di un incidente sono un elemento cruciale per il processo decisionale sia in ambito politico che industriale, ha affermato Liikanen, definendo tale iniziativa un requisito essenziale per sostenere la ricerca e sviluppo, gli incentivi finanziari e la normalizzazione. Liikanen ha annunciato, inoltre, che la Commissione redigerà e pubblicherà, entro giugno 2003, due comunicazioni: la prima sul terzo piano d'azione per la sicurezza stradale e la seconda sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) per i veicoli intelligenti. La comunicazione relativa alle Tic per i veicoli intelligenti, ha spiegato Liikanen, illustrerà le azioni specifiche che la Commissione intende intraprendere al fine di attuare le misure di e-safety. "È essenziale definire chiari obiettivi per la fornitura di prodotti, gli investimenti pubblici e i provvedimenti giuridici, poiché senza questi obiettivi non sarà possibile assumere alcun impegno", ha precisato il Commissario. In risposta a tali osservazioni, Schweitzer ha affermato: "L'industria automobilistica europea condivide e sostiene pienamente quest'importante iniziativa. Approviamo le scelte di gestione della Commissione europea [e] il nostro settore manterrà l'impegno assunto nei confronti dell'attività del forum e del miglioramento della sicurezza stradale in generale".

SYNCML, IL FUTURO DEI DISPOSITIVI MOBILI A MILANO LA PRIMA GIORNATA ITALIANA DEDICATA AL NUOVO STANDARD PER LA GESTIONE REMOTA DEI DISPOSITIVI WIRELESS A MILANO L'8 MAGGIO
Milano, 28 aprile 2003. Come installare su un milione di supertelefonini l'aggiornamento software che permette l'accesso a un nuovo ed esclusivo servizio? Come aggiornare contemporaneamente i parametri del browser di diecimila smartphone per fare in modo che recuperi automaticamente le informazioni dal nuovo indirizzo del sito intranet aziendale? Come fare in modo che il palmare avverta automaticamente il centro di assistenza di un problema potenzialmente disabilitante o ne riceva le piu' recenti definizioni dell'antivirus? A tutte queste esigenze cerca di dare una risposta Syncml http://www.syncml.org  lo standard mondiale emergente per la gestione remota dei terminali mobili adottato dai maggiori produttori e da oltre 700 gestori e fornitori di servizi e applicazioni. Dello stato evolutivo dello standard e dei prodotti che lo utilizzano si parlera' a Milano il prossimo 8 maggio nel corso del primo SyncML Day italiano, un evento speciale programmato in esclusiva nell'ambito del Mobile Force Forum, la manifestazione di riferimento unica in Italia per tutti coloro che sono interessati alle tecnologie e alle applicazioni dedicate alla forza lavoro mobile. Mobile Force Forum e' una manifestazione organizzata da Wireless, la rivista della ''mobile economy'' italiana, che viene effettuata in sinergia con la seconda edizione dell'M2M Forum del 7 maggio. Mobile Force Forum e ha raccolto finora un numero di adesione di sponsor superiore alle attese tra cui Tim, Psion Teklogix, Intermec Technologies e Tecnologie.net. La partecipazione al convegno Mobile Force Forum e' gratuita previa registrazione sul sito http://www.mobileforce.it  o con l'invio dell'invito allegato alla rivista Wireless, disponibile per abbonamento e nelle principali edicole delle grandi citta'.

DA BITWEEN UN NUOVO SOFTWARE PER RICEVERE I FAX DIRETTAMENTE SUL CELLULARE
Milano 28 aprile 2003 - Bitween, raro esempio di società italiana in grado di esportare tecnologia proprietaria sui mercati esteri, ha appena presentato Mobile Fax, un'applicazione che permette di ricevere e trasmettere fax attraverso tutti i terminali cellulari dotati di piattaforma Serie 60 con sistema operativo Symbian (Nokia 7650 e 3650). Mobile Fax consente quindi alla maggior parte degli utilizzatori di terminali professionali Nokia di ampliare in maniera significativa le potenzialità offerte dai loro cellulari. Attualmente infatti non esiste alcuna applicazione che sia in grado di garantire questo tipo di funzionalità. Mobile Fax è in grado di restituire un valore massimo di risoluzione di 1700x1700 dpi in modalità monocromatica e di salvare il documento direttamente nella memoria del cellulare grazie a un algoritmo di compressione proprietario, sviluppato ad hoc da Bitween. Grazie a questa scelta i documenti possono essere mantenuti senza per questo compromettere le funzionalità del terminale che potrà sempre utilizzare una significativa porzione di memoria. Tutti i fax e fax-modem di Classe 2 potranno indirizzare le loro trasmissioni verso cellulari con installato Mobile Fax (e attivato il numero fax presso il proprio gestore telefonico); i documenti ricevuti e inviati nonché eventuali bozze potranno essere archiviati in apposite cartelle. Al momento del ricevimento/invio di un qualsiasi documento via fax, l'utente riceverà notifica attraverso un Sms con informazioni su data, ora, numero di pagine e stato di ricevimento/invio. Per la visualizzazione dei documenti Mobile Fax dispone di un apposito viewer dotato di 7 differenti zoom preconfigurati che consentono una completa e flessibile gestione di qualsiasi documento; è inoltre integrata una funzione che permette la rotazione a 90° e quindi l'ottimizzazione della visualizzazione del file in rapporto alle dimensioni e forma del display in dotazione al terminale. Non resta esclusa la possibilità di concentrare l'intero documento in un'unica videata a schermo intero e di scorrere in avanti e indietro i fax composti di più pagine. Una volta ricevuti i documenti potranno essere stampanti utilizzando la porta ad infrarossi o la Bluetooth del telefonino; Bitween ha inoltre previsto che attraverso questa funzione sia anche possibile definire il livello di risoluzione delle stampe per un risultato ottimale. I file ricevuti potranno quindi essere trasferiti direttamente sul Pc e saranno disponibili in formato .jpeg standard. In fase di preparazione di un documento da trasmettere è possibile utilizzare la scrittura facilitata T9 con un consistente risparmio di tempo e, laddove si renda necessario, esiste la possibilità di trasmettere i documenti direttamente dal Pc al terminale attraverso la porta a infrarossi, la Bluetooth o direttamente via Mms.

LA RICARICA DEL CELLULARE ORA SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE AL BAR CON I POS DI EASY NOLO
Biella, 28 aprile 2002 - Cappuccino, brioche e... ricarica del cellulare. Approfittare della colazione al bar, dell'aperitivo serale o del caffè dopocena per ricaricare la propria scheda telefonica oggi è possibile grazie a Easy Nolo, la società del Gruppo Banca Sella che fornisce soluzioni nel campo dei sistemi di pagamento elettronici. Per poter offrire alla clientela il servizio il barista non dovrà far altro che dotarsi di un Pos Easy Nolo, utile anche per consentire pagamenti più agevoli, e munirsi di PowerPos, il servizio che consente di vendere al pubblico le ricariche dei più importanti gestori di telefonia fissa e mobile come Tim, Vodafone Omnitel, Albacom, Tele2, Tiscali e Telecom Italia. Accedere al servizio è semplice e veloce. Il barista non dovrà far altro che selezionare dal Pos il servizio di ricarica, far digitare al cliente il numero telefonico per il quale desidera ottenere la ricarica, selezionare l'importo, attendere la stampa del pre-scontrino (che il cliente potrà verificare evitando gli spiacevoli inconvenienti derivanti dalla digitazione di un numero errato), confermare la richiesta di ricarica e consegnare lo scontrino definitivo al cliente. I bar convenzionati saranno facilmente riconoscibili dalle vetrofanie e locandine PowerPos. A disposizione dei baristi due numeri verdi: l'800.295.571 per l'assistenza al Pos, il 199.148.148 per problematiche inerenti le ricariche telefoniche. Ulteriori informazioni sul nuovo servizio PowerPos sono reperibile sul sito internet www.easynolo.it

ARRIVA IL TELEFONINO CHE NON SI SCARICA GRAZIE ALLE MICRO-CELLE A COMBUSTIBILE
Roma, 28 aprile 2003 - Cellulari che non si scaricano mai: il sogno di milioni di persone ormai dipendenti dal telefono mobile si potrebbe presto avverare grazie ad un importante risultato ottenuto dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania con i colleghi di Stmicroelectronics di Catania. Partendo dalla considerazione che le batterie convenzionali non sono al momento in grado di fornire potenza in volumi sempre piú ridotti, garantendo lunga durata e peso limitato, il gruppo catanese ha pensato di integrare nei dispositivi microelettronici al silicio vere e proprie celle a combustibile; riducendo così a dimensioni micrometriche le architetture utilizzate per le celle macroscopiche, attraverso sofisticatissimi processi di microlavorazione del silicio. In questo modo l'equipe Cnr-Stmicroelectronics è riuscita a dimostrare che nello stesso micro-chip si possono integrare il dispositivo per la generazione della potenza e tutti i circuiti elettronici logici e di controllo. La sequenza dei processi di microlavorazione, coperta da due brevetti, ha inizio con la realizzazione di microcanali del diametro di pochi micron che corrono sepolti qualche micron sotto la superficie di una fetta di silicio monocristallino: "Attraverso complessi processi fotolitografici ed elettrochimici - spiegano Corrado Spinella e Giuseppe D'Arrigo, dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Cnr di Catania - la parte di silicio sovrastante ciascun microcanale viene convertita in una struttura nano-porosa. Il silicio poroso viene poi permeato con cluster nanometrici di metalli catalizzatori, quali platino, palladio o rutenio, che hanno la funzione di innescare le reazioni di ossido-riduzione per la produzione di corrente elettrica nella cella. Alla fine il silicio contenente i cluster catalizzatori è impregnato con una membrana polimerica per lo scambio protonico". Le competenze del gruppo Imm di Catania, la strumentazione sofisticata per il controllo dei processi chimici ed elettrochimici per la microlavorazione del silicio, la collaborazione e l'interesse di Stmicroelectronics che ha messo a disposizione i propri laboratori fotolitografici e le proprie tecnologie, hanno permesso di raggiungere risultati che la comunità scientifica internazionale del settore considera alla frontiera. Tanto che la rivista britannica Fuel Cell Bulletin ha dedicato ampio spazio all'attività del gruppo Cnr di Catania. Le celle a combustibile sono degli oggetti in grado di produrre energie basati su materiali elettroliti, polimeri o ossidi solidi, incapsulati tra due elettrodi. La cella funziona quando il combustibile (di solito idrogeno) viene trasferito a uno degli elettrodi e l'ossigeno all'altro. Scaldando la struttura elettrodi/elettroliti, il combustibile e le specie ossidanti si diffondono verso l'interfaccia di uno degli elettrodi ed incontrano il materiale catalitico, innescando una reazione elettrocatalitica, liberando così elettroni liberi che possono essere raccolti e utilizzati in un circuito esterno. Gli ioni fluiscono attraverso la membrana e si dirigono verso l'altro elettrodo per formare acqua. Questa complessa architettura di funzionamento è stata ora riprodotta su scala micrometrica all'interno del silicio.

NASCE "PRONTO, CAPRI": LA PRIMA GUIDA-ELENCO TELEFONICO "TERRITORIALE" SARÀ DISTRIBUITA DA MAGGIO IN QUINDICIMILA COPIE SULL'ISOLA AZZURRA E NEI PRINCIPALI ALBERGHI ITALIANI.
Capri 28 aprile 2003. Dal mese di maggio, sarà distribuita "Pronto, Capri", la prima iniziativa editoriale in Italia che raccoglie al suo interno una guida-elenco dei numeri telefonici dei soli comuni di Capri ed Anacapri, sia di telefonia fissa che mobile. Un'idea innovativa, il cui investimento globale sfiora i cento mila euro, per venire incontro alle esigenze degli utenti di quei comuni, costretti a "perdersi" nelle centinaia di pagine degli elenchi telefonici del gestore tradizionale. Attraverso "Pronto, Capri", invece, sarà più semplice e veloce trovare, in pochi secondi, il nominativo richiesto. Formato tascabile, duecento pagine di cui la maggior parte a colori, sedici diverse copertine che ritraggono in esclusiva panorami dell'isola immortalati dal fotografo caprese Sandro Catuogno, suddivise per lettera con la tecnica della rubrica con i numeri degli utenti, di telefonia fissa e mobile, gli indirizzi e-mail ed i siti web, questi i contenuti della rivoluzionaria iniziativa approntata sull'isola dall'editore caprese Felice Spinella. L'acquisizione dei dati riguardanti gli utenti è avvenuta nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, prelevando i numeri di telefonia fissa dai pubblici elenchi, quelli mobili sono stati forniti direttamente dai titolari. Su modello di una classica rubrica personale, con "Pronto, Capri" sarà estremamente facile rintracciare la lettera iniziale del privato o dell'azienda da contattare. "Pronto, Capri" sarà distribuito in quindicimila copie gratuitamente con la tecnica del "casa - casa" e in tutte le attività commerciali dell'isola, inoltre sarà diffuso anche nei principali alberghi delle metropoli nazionali quali Napoli, Roma e Milano. L'editore-inventore di "Pronto, Capri" è Felice Spinella che sull'isola si occupa da anni di editoria e pubblicità. "L'idea di un elenco dedicato esclusivamente all'isola di Capri è nata durante un viaggio in Francia. Mi trovavo a Parigi per impegni lavorativi ed ho incontrato non poche difficoltà per rintracciare un numero telefonico nel lunghissimo elenco tradizionale. Da qui, è sorta l'idea di creare una valida alternativa all' "elenco" telefonica fino ad ora in uso. "Pronto, Capri" - continua Spinella - è, infatti, totalmente diverso, in quanto,risulta essere pratico, maneggevole e ricco di novità. A cominciare dalla grafica, più leggibile con i nominativi stampati in caratteri di dimensioni più grandi rispetto agli elenchi tradizionali e con una originale suddivisione". "Ho già ricevuto - conclude Spinella - diverse richieste di collaborazione per iniziative analoghe da replicare a Napoli, a Milano e a Roma, segno evidente che la mia idea è piaciuta".

IL GRUPPO PROGETTO ELETTRONICA 92 PROMUOVE IL SERVIZIO FAST FAST SERVICE LA SOLUZIONE VELOCE PER LA RIPARAZIONE DEI TELEFONI CELLULARI
Milano, 28 aprile 2003 - Il Gruppo Progetto Elettronica 92, Service integrator, leader italiano nell'assistenza tecnica rivolta ai settori della Telefonia fissa e mobile, Information & Communication Technology e dell'Elettronica di consumo (Audio e Video), lancia il Fast Fast Service per la riparazione di telefoni cellulari in tempi ridotti. Fast Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica 92, è il primo Network di centri di assistenza e raccolta per i cellulari delle migliori marche. La presenza capillare su tutto il territorio italiano, il servizio rapido sempre ai massimi livelli qualitativi e l'utilizzo di pezzi di ricambio esclusivamente originali, rappresentano i vantaggi offerti. Il telefonino, oggi, è un oggetto di relazione presente nella vita degli utenti, sia a livello professionale sia a livello personale e per questo motivo, il mancato funzionamento può creare problemi a chi si affida quotidianamente a questo strumento dai molteplici utilizzi. Il desiderio comune a tutti gli utenti è di privarsi il minor tempo possibile del proprio cellulare e, soprattutto, che la risoluzione del problema sia ottimale e definitiva. La risposta è Fast Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica 92, per la raccolta e la riparazione rapida degli apparecchi in garanzia e fuori garanzia. I centri di assistenza e raccolta Fast Fast Service, del Gruppo Progetto Elettronica 92, sono rigorosamente selezionati in base alla professionalità ed alle capacità tecniche. Gli interventi sono monitorati quotidianamente, in tempo reale, da un sistema informativo all'avanguardia di proprietà del Gruppo Progetto Elettronica 92. L'80% degli apparecchi è restituito entro tre giorni dalla data del ritiro, nel caso di particolari ritardi, legati a problematiche non riconducibili ai Fast Fast Service, il Customer Care si preoccupa di avvisare tempestivamente il cliente. I Fast Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica 92 sono distribuiti in tutta Italia. Per trovare quello ideale rispetto alla propria abitazione o al posto di lavoro basta telefonare al numero: 02 9397.5558 o richiedere informazioni via e-mail all'indirizzo div.telecomunicazioni@pe92.it  Nell' ottica di sviluppo del progetto Fast Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica 92, rientra anche l'apertura di centri di riparazione veloci specializzati per brand.

ONLINE SERVIZIO SU ETICHETTATURA PRODOTTI
Roma, 28 aprile 2003 - Il ministero delle Attivita' Produttive ha attivato sul proprio sito Web un nuovo servizio dedicato all'etichettatura dei prodotti. Il progetto nasce dalla constatazione del forte interesse che da tempo suscita l'etichettatura e si pone l'obiettivo di offrire ai consumatori un punto di riferimento istituzionale dove attingere informazioni su norme e istruzioni relative all'etichettatura dei prodotti di piu' largo consumo. Il primo argomento trattato e' quello relativo all'etichettatura dei prodotti tessili. http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2244&
sezione=organigramma&tema_dir=tema2

PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO CHE REGOLAMENTA LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO
Roma, 28 aprile 2003 - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n.70: Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14-4-2003- Suppl. Ordinario n.61). Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B; Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: ----> Vedere decreto da pag. 226 a pag. 239 <---- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 Ciampi; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie; Marzano, Ministro delle attivita' produttive; Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie; Frattini, Ministro degli affari esteri; Castelli, Ministro della giustizia; Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze; Pisanu, Ministro dell'interno; Mazzella, Ministro per la funzione pubblica; Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine d facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive Cee vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (Guce). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O." L'art. 14, comma 1 cosi' recita: 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempinienti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.". L'art. 31 e l'allegato B sono i seguenti: "Art. 31 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorita' da designare ai sensi della normativa vigente nonche' le modalita' per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta; b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonche' forme e procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali; d) disciplinare la responsabilita' dei prestatori intermediari con riferimento all'attivita' di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non sara' considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni; 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso; f) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con riferimento all'attivita' cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; g) disciplinare le modalita' con le quali i prestatori di servizi delle societa' dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorita' competente di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana; i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per unpedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza; m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societa' dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.". Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (Ecsa) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (Fst). 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/Cee al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (Aea), European Transport Workers' Federation (Etf), Buropean Cockpit Association (Eca), European Regions Airline Association (Era) e International Air Carrier Association (Iaca). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva. 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/Cee del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/Cee e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/Cee, 77/453/Cee, 78/686/CEE, 78/687/Cee, 78/1026/Cee, 78/1027/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee, 85/384/Cee, 85/432/Cee, 85/433/Cee e 93/16/Cee del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/Cee del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/Cee, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/CEE e 86/635/Cee per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.". - La direttiva 2000/31/CE e' pubblicata in Guce n. L. 178 del 17 luglio 2000. - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in Guce n. L. 204 del 21 luglio 1998. Note all'art. 1 - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.". - Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica.". - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.". Note all'art. 2: La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998". L'art. 1, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1. Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) omissis. b) "servizio": qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale": - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni". L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - Il decreto legislativo, 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della direttiva 92/51/Cee relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE". L'art. 2 cosi' recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si considerano professioni: a) le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; c) le attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.". Note all'art. 3: - Il regolamento CE n. 44/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 012 del 16 gennaio 2001. Note all'art. 4: - La legge 21 febbraio 1989, n. 70, reca: "Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.". - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati". - La direttiva 2000/46/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 275 del 27 ottobre 2000. L'art. 8, paragrafo 1, cosi' recita: "Art. 8 (Deroghe). - 1. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorita' competenti di dispensare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva 2000/12/CE nei seguenti casi: a) le attivita' complessive del tipo indicato all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dell'istituto generano un importo complessivo di passivita' finanziarie connesse alla moneta elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun momento superi 6 milioni di EUR; oppure b) la moneta elettronica emessa dall'istituto e' accettata in pagamento solo da controllate dell'istituto che svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da controllanti dell'istituto emittente e da altre controllate del controllante; oppure c) la moneta elettronica emessa dall'istituto e' accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla loro ubicazione negli stessi luoghi o un'altra area locale circoscritta; oppure ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente, per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione. Gli accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti e' soggetto a un limite di caricamento massimo di 150 Eur. - La direttiva 85/611/Cee e' pubblicata in Guce n. L. 375 del 31 dicembre 1985. L'art. 44, paragrafo 2 cosi' recita: "2. Un o.i.c.v.m. puo' fare pubblicita' nello stato di commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizioni di questo stato che disciplinano la pubblicita'." - La direttiva 92/49/Cee e' pubblicata in Guce n. L. 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 30 cosi' recita': "Art. 30 - 1. All'art. 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera a) e' abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) e' cosi sostituito dal testo seguente: "a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma e' applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;". 2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione puo' prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorita' competente.". - Il titolo IV della predetta direttiva reca: "Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi". - La direttiva 88/357/Cee e' pubblicata in Guce n. L. 172 del 4 luglio 1988. "Gli articoli 7 e 8 cosi' recitano: "Art. 7 - 1. La legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata conformemente alle seguenti disposizioni: a) Quando il contraente assicurato ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato membro in cui il rischio e' situato, la legislazione applicabile ai contratti di assicurazione e' quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un altro Paese. b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio e' situato, le parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello Stato membro in cui il rischio e' situato o quella del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. c) Quando il contraente assicurato esercita un'attivita' commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o piu' rischi relativi a tali attivita' e localizzati in vari Stati membri, la liberta' di scelta della legislazione applicabile al contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. d) In deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere accordano una maggiore liberta' di scelta della legislazione applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale liberta'. e) In deroga alle lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il rischio e' situato, quale definito dall'art. 2, lettera d), le parti possono sempre scegliere la legislazione del primo Stato. f) Per i rischi di cui all'art. 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi legislazione. g) La scelta di una legislazione ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato membro, non puo' recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato, cioe' alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per contratto. h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto e' disciplinato dalla legislazione del Paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il quale presenta piu' stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto e' separabile dal resto del contratto e presenta piu' stretti legami con un altro dei Paesi di cui alle precedenti lettere, si potra' applicare, a titolo eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro Paese. Si presume che il contratto presenti i piu' legami con lo Stato membro in cui il rischio e' situato. i) Quando uno Stato comprende piu' unita' territoriali ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali, ciascuna unita' e' considerata come un Paese ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente direttiva. Uno Stato membro in cui diverse unita' territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse norme di diritto di tali unita'. 2. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del Paese del giudice che disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, puo' essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui e' situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi, tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il contratto. Quando il contratto copre rischi situati in piu' di uno Stato membro, ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto e' considerato come costituito da piu' contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato membro. 3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.": Art. 8 - 1. Secondo quanto disposto dal presente articolo, le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e della prima direttiva. 2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, il contatto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo stesso Stato membro. 3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le disposizioni della legge dello Stato membro in cui e' situato il rischio sono in contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime. 4. a) Fatte salve le lettere b) e c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma si applica quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione. b) Uno Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio puo', in deroga agli articoli 9 e 18, imporre l'approvazione ditali condizioni anche ad ogni impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle condizioni previste all'art. 12, paragrafo 1. c) In deroga all'art. 7, uno Stato membro puo' prescrivere che la legge applicabile al contratto di un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo dell'assicurazione. d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorita' competenti, tale cessazione e' opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro. 5. a) Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un'obbligo di assicurazione, indicando: le disposizioni specifiche relative a tale assicurazione, gli elementi che devono figurare nell'attestato che l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni Stato membro puo' chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il contratto e' conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione. b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a) nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. c) Ogni Stato membro accetta, come prova che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il cui contenuto e' conforme alla lettera a), secondo trattino. - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 360 del 9 dicembre 1992. Il titolo IV, cosi' recita: "Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei servizi". - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 330 del 29 novembre 1990. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4. - 1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attivita' previste dalla prima direttiva e' quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro Paese. 2. Quando il contraente e' una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. 3. Se uno Stato membro si compone di piu' unita' territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unita' e' considerata come un Paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva. (1) Gazzetta Ufficiale n. C 38 del 15 febbraio 1989, pag. 7, e Gazzetta Ufficiale n. C 72 del 22 marzo 1990, pag. 5. (2) Gazzetta Ufficiale n. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) Gazzetta Ufficiale n. C 298 del 27 novembre 1989, pag. 2. (4) Gazzetta Ufficiale n. L 63 del 13 marzo 1979, pag. 1 (1) Gazzetta Ufficiale n. L 228 del 16 agosto 1973, pag. 3. (2) Gazzetta Ufficiale n. L. 172 del 4 luglio 1988, pag. 1. (1) Gazzetta Ufficiale n. L. 193 del 18 luglio 1983, pag. 1. Uno Stato membro in cui differenti unita' territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unita' territoriali. 4. Il presente articolo non puo' pregiudicare l'applicazione delle norme in vigore nel Paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda puo' essere data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui, secondo il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. 5. Fatti salvi i paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.". - La direttiva 2002/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 345 del 19 dicembre 2002. Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni". Note all'art. 7: - La legge 7 marzo 2001, n. 62, reca: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.". Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca: "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.". - Per il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, vedi note all'art. 1. Note all'art. 12: - Per il titolo del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, vedi note all'art. 9. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3 (Informazioni per il consumatore). - 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso odi esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'art. 4. Note all'art. 20: - La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti". L'art. 5 cosi' recita: "Art. 5. (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato, annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f)), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Note all'art. 21: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale". Gli articoli 13 e 24 cosi' recitano: "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti". "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'. Il seguente testo è stato tratto da: http://www.comune.pisa.it/supp-istituzionale/Decreti/Dlgs70-2003.htm

PER GLI ACQUISTI ON-LINE ARRIVA IL BOLLINO BLU
Milano, 28 aprile 2003 - Da una ricerca emerge che il 70% dei consumatori intervistati si e' dichiarato disponibile a spendere piu' su internet se solo avesse piu' fiducia. Arriva il 'bollino blu' per i siti Internet piu' affidabili. Un contrassegno avvertira' infatti i surfisti del web che sono approdati in un dominio.it. il cui controllo e affidabilita' sono garantiti dalle associazioni dei consumatori.

TEMA LANCIA LA SOLUZIONE GEVEND PER IL CALCOLO E LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI
Milano, 28 aprile 2003 - Tema Studio di Informatica, società italiana leader nell'integrazione dei sistemi, ha annunciato il lancio di Tema Gevend, la nuova soluzione per il calcolo e la gestione degli incentivi di vendita, già utilizzata a supporto delle attività commerciali di società operanti in diversi settori tra i quali le Telecomunicazioni, la Grande Distribuzione ed i Servizi Finanziari. Gevend è una soluzione completa e di facile utilizzo che consente alle aziende avvalersi di un'unica soluzione per gestire in maniera omogenea gli incentivi dei venditori dipendenti e i contratti con gli agenti di commercio. Gevend automatizza il calcolo periodico delle spettanze prendendo in considerazione una serie di parametri come competenze, bonus, provvigioni, nonché numerose variabili definibili dagli utenti, come obiettivi quantitativi e qualitativi. Ciò semplifica notevolmente la gestione delle reti commerciali, anche di quelle maggiormente complesse che si avvalgono di numerosi venditori e agenti inquadrati con contratti differenti. Con Gevend è ad esempio possibile definire la scalabilità degli obiettivi e dei relativi incentivi a livello di singolo venditore, posizione ricoperta, area geografica o direzione di appartenenza, ricavando informazioni consolidabili nella reportistica di riepilogo. Proprio la reportistica, completa ed esauriente, è uno dei punti forti della soluzione Gevend che fornisce un quadro sempre aggiornato sulle spettanze maturate da agenti e venditori. Il prodotto è integrabile con le altre fonti informative installate in azienda - come ad esempio Siebel, Oracle Application, SAP ... - e può essere abbinato alla piattaforma Business Objects per consentire analisi di business intelligence da parte degli utenti. I dati elaborati dalla soluzione possono essere inoltrati ai principali programmi Microsoft Office, come Excel e Word, mentre con Crystal Report è possibile eseguire stampe esportabili in diversi formati. Infine, la possibilità di accedere a Gevend tramite client Windows e browser Web permette agli utenti di consultare comodamente le informazioni relative alla posizione dei singoli venditori anche via Internet. Rivolgendosi in particolare al venditore mobile che ha necessità di usufruire di tutta una serie di informazioni legate alla sua attività (elenco clienti di competenza, maturato nel periodo, organigramma rete di vendita, ...), Tema ha sviluppato una serie di servizi usufruibili tramite Tablet PC. "Con Gevend abbiamo voluto mettere a disposizione del mercato una soluzione capace di automatizzare la gestione della forza vendita, ma con la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze delle singole aziende", ha commentato Franco Righini, Amministratore Delegato di Tema Studio di Informatica. "Facile da installare, amministrare e utilizzare, Gevend è la soluzione ideale per gestire con efficienza anche le reti di vendita più complesse".

PREMIO WEB ITALIA: LE NOMINATION E' UFFICIALE LA ROSA DEI FINALISTI NELLE 7 CATEGORIE IN GARA PER LA SECONDA EDIZIONE DEGLI OSCAR DEL WEB
Milano, 28 aprile 2003 - Ecco i finalisti della seconda edizione dell'Italian Web Awards, nelle 7 categorie in gara: Arte E Cultura: http://www.liberliber.it  http://www.teche.rai.it  http://www.iononhopaura.it  http://www.artservice.it/spe  http://www.made4love.net  Business: http://www.ada-project.com  http://www.laversa.it  http://www.brandcom.it  http://www.esselunga.it  http://www.eyeconfort.it  Editoria On Line: http://www.quintostato.it  http://www.alice.it  http://www.focus.it  http://www.itportal.it  http://www.delfinifabbri.it  Egovernment http://www.comune.arezzo.it  http://www.poliziadistato.it  http://www.comune.forli.fo.it  http://www.comune.ancona.it  http://www.provincia.bz.it  Scuola e Lavoro: http://www.lastanzadiantonio.it  http://www.snc.it  http://www.intrage.it  http://www.iolavoroliguria.it  http://www.immaginarioscientifico.it  Sport: http://www.gazzetta.it  http://www.inter.it  http://www.ferrari.com  http://www.calcionapoli.it  http://www.rosolino.com  Turismo e Tempo Libero: http://www.marecarso.it  http://www.eateathurrah.com  http://www.signoriadeimalatesta.it  http://www.turismoreggio.it  http://www.amicidellatoscana.it  La cerimonia di premiazione si terrà a Francavilla al Mare in provincia di Chieti sabato 3 maggio alle ore 18.00, nell'ambito del New Media Festival. Italian Web Awards, il premio allo stile italiano nel web. Organizzato da Synteam in collaborazione con: Comune di Francavilla al Mare, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo. Minstro per l'Innovazione. Infolink: http://italianwebawards.it

"BIOAGRITURISMI.IT" - IL SITO DEGLI AGRITURISMI BIOECOLOGICI.
Roma, 28 aprile 2003 - Rinnovato nella grafica e nei contenuti e' ora on-line il sito degli Agriturismi Bioecologici dell'Aiab Associazione Italiana per Agricoltura Biologica). Al suo interno tutti gli agriturismi del circuito Aiab, con la descrizione, i modi per raggiungerli e contattarli. Ogni azienda agrituristica aderente al circuito Aiab, viene controllata dagli ispettori Icea, che ne verificano il grado di rispondenza ai requisiti individuati nel disciplinare Aiab e, successivamente, sono oggetto di una attenta valutazione in base alla quale viene attribuito un numero di "margherite", da uno a cinque, che rappresentano il livello di qualita' ambientale e dei servizi offerti dall'agriturismo. www.bioagriturismi.it www.aiab.it/turismi

PUMA.COM PARLA ITALIANO
Milano, 28 aprile 2003 - Basta cliccare sul link di riferimento e tutti gli appassionati dello stile Puma, uno dei marchi di abbigliamento ed accessori sportivi più amati nel nostro paese, avranno a disposizione una nuova vetrina sul mondo Puma. Www.puma.com si presenta con un linguaggio semplice, che permette di accedere al sito e navigare con facilità. Il sito è ricco d'informazioni sul mondo Puma a 360 gradi: prodotti, attività, news. Ma non solo. Oltre ad ammirare le nuove collezioni, ad avere notizie sugli atleti, l'azienda e i punti vendita, Puma offre una panoramica anche su film e musica. È possibile, infatti, visionare le recensioni delle novità del grande schermo o ascoltare musica di gruppi in cui Puma crede perché riflettono lo spirito del marchio. Il progetto conferma il sempre più solido legame con il nostro paese: non a caso Puma è di recente diventato sponsor tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, sicuramente lo sport più popolare lungo la penisola.

NUOVE DA MULTIPLAYER.IT
Terni, 28 aprile 2003 - Dopo il successo dell'area Premium Gold, sottoscritta in forma gratuita da 10.000 persone (vale la pena di menzionare anche i 100.000 utenti iscritti all'area Premium Basic www.multiplayer.it/utenti oggi Multiplayer.it lancia i primi servizi dedicati a tali utenti: sono già on-line i primi articoli riservati agli iscritti di questa sezione (primo tra tutti l'articolo su Soul Calibur 2 - http://joypad.multiplayer.it/articoli.php3?id=8063  Approfondimenti e esclusive di alto profilo sono solo alcuni esempi di ciò che sta per essere preparato per gli utenti Premium Gold! Non è tutto! Da oggi tutte le recensioni, per ogni piattaforma e formato, saranno corredate di Voto Numerico Finale. Il voto vuole essere un modo veloce di sintetizzare tutti gli aspetti approfonditamente analizzati nel corpo dell'articolo e sarà sempre correlato da Pro e Contro. Vengono inoltre annunciate formalmente alcune piccole variazioni grafiche che accompagneranno questi cambiamenti. L'elemento più visibile sono i Bollini Colorati: attraverso questo attributo in home page gli utenti saranno istantaneamente in grado di comprendere se il contenuto dei vari articoli sia Libero (aperto a tutti, utenti anonimi e autenticati), Premium Basic (gratuito) o Premium Gold (solo per coloro che sottoscriveranno un abbonamento o Daily24, o Mensile o Annuale). Inoltre, nel pannello di controllo http://www.multiplayer.it/utenti/cp.php3 sarà possibile sottoscrivere le Nuove Newsletters Informative che si sono aggiunte a quella settimanale: la newsletter giornaliera e la newsletter settimanale inerente esclusivamente i files! Tutte queste novità non potevano non essere oggetto di una speciale Promozione: tutte le persone che non rientrano tra i fortunati che stanno godendo dell'abbonamento Premium Gold di prova (gratuito) potranno riceverne uno in regalo! Infatti, da domani 24 aprile 2003 a partire dalle ore 11:00 fino alla fine del mese Multiplayer.it assegnerà quotidianamente degli abbonamenti Premium Gold!! Questi abbonamenti scadranno il 5 maggio 2003 e verranno automaticamente cancellati (contrariamente a quanto indicato nel Pannello di controllo). Dal 5 maggio 2003, infatti, tutti gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento premium Gold seguendo semplicemente le facili procedure contenute nell'apposita pagina.

COREL ANNUNCIA LA NUOVA VERSIONE DELLA SUITE WORDPERFECT OFFICE 11
Milano, 28 aprile 2003 - WordPerfect Office 11 unisce alle migliori caratteristiche delle versioni precedenti nuove funzionalità volte a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. Noto per la facilità d'uso e la qualità, WordPerfect Office 11 semplifica la creazione, lo scambio dei contenuti e l'interazione, mettendo a disposizione degli utenti metodi intelligenti per migliorare la collaborazione con clienti e colleghi. "WordPerfect Office 11 è la scelta ideale per migliorare la produttività dell'ufficio" ha dichiarato Amanda Bedborough, Vice Presidente Emea di Corel Corporation. "Gli utenti apprezzeranno l'accesso intuitivo alle funzionalità e il controllo totale nella gestione dei propri documenti. Con WordPerfect Office 11, Corel offre un prodotto estremamente efficace, che non solo rappresenta una valida alternativa ad altri pacchetti disponibili sul mercato, ma anche una proposta vantaggiosa in termini di costi". WordPerfect Office 11 potenzia la produttività e la facilità d'uso con strumenti intelligenti per la creazione di documenti e il controllo della formattazione. Le nuove funzioni Mappa Documento e Consultazione collaborativa aumentano l' efficienza del flusso di lavoro, mentre Rivela codici e Anteprima in tempo reale garantiscono il massimo controllo della formattazione. L'interfaccia personalizzabile e intuitiva può essere adattata alle specifiche esigenze degli utenti; la nuova Modalità classica si presenta come ambiente WordPerfect 5.1, completo di interfaccia a schermo blu con comandi da tastiera di WordPerfect 5.1. La barra degli strumenti per uso legale potenziata aggiunge funzioni tratte da WordPerfect Law Office Editions, tra cui la procedura guidata legale, lo strumento macro Concordanza e Publish to Edgar. WordPerfect Office 11 migliora la collaborazione degli utenti con potenti funzionalità di condivisione dei file. L'integrazione Xml migliorata, basata su un'esperienza quinquennale con il linguaggio Xml permette agli utenti di pubblicare presentazioni su diapositive, fogli di calcolo e file WordPerfect in Xml, potenziando le opzioni di condivisione file e supportando la visualizzazione dei contenuti su periferiche diverse. Le funzionalità di condivisione file ad ampia portata includono Pubblica in Pdf in WordPerfect e Presentations, funzionalità di pubblicazione in Html estese all'intera suite, supporto Odma (Open Document Management Api) e una nuova utility per convertire batch di file da formati quali Microsoft Word, Rtf e altri. WordPerfect mantiene lo stesso formato file delle versioni 6.1-11 offrendo accesso ai dati legacy senza soluzione di continuità. Le nuove funzionalità di Distribuzione documento via posta elettronica e la connettività Rubrica di Microsoft Outlook consentono agli utenti di comunicare tramite Microsoft Outlook. La nuova integrazione Zim Sms Office con Quattro Pro consente agli utenti di aggiornare fogli di lavoro per mezzo di un telefono cellulare. WordPerfect Office 11 è la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di qualità e flessibilità nel sistema delle licenze e di assistenza a livello professionale. WordPerfect Office 11 offre: Accesso a una suite completa di applicazioni a un costo molto inferiore rispetto ai prodotti analoghi della concorrenza. Opzioni di pagamento semplici e flessibili mediante il Corel License Program. Un'ampia gamma di modalità di assistenza tecnica, servizi professionali e training. Controllo e flessibilità totali grazie alla personalizzazione dell'interfaccia utente e alla compatibilità di accesso. Prezzi e disponibilità La versione inglese del software è già disponibile nel Nord America. La versione italiana è prevista per il mese di settembre. In Italia WordPerfect Office 11 sarà disponibile nelle versioni Standard e Professional unicamente come prodotto su licenza. Le licenze partono da €270 per singolo utente, fino a €225 per 250 utenti per l'edizione Standard completa. Per l'edizione Professional le tariffe variano da €388 per utente singolo fino a €232 per 250 utenti. Come consuetudine, Corel si impegna a premiare la fedeltà dei clienti offrendo agli utenti delle versioni precedenti della suite WordPerfect Office la possibilità di acquistare le licenze di aggiornamento a tariffa scontata rispetto alle edizioni complete.

TROPICO 2: IL COVO DEI PIRATI FRA BARILI DI RUM, GIOCO D'AZZARDO E INCREDIBILI TESORI GOVERNA LA TUA ISOLA NEI PANNI DEL "RE DEI PIRATI"
Milano, 28 aprile 2003 - Tropico 2: Il Covo dei Pirati, seguito dei titoli di grande successo Tropico e Tropico: Paradise Island, è in arrivo in Italia. Nei panni di un feroce quanto spiritoso corsaro il giocatore deve governare e gestire un'isola sui cui si trova il proprio covo segreto, popolato dalla feccia dei 7 mari. Ambientato nel XVII secolo, in Tropico 2 si dovrà sostenere l'economia di questo piccolo impero, saccheggiare i velieri dei mercanti e rapire i prigionieri per usarli come mano d'opera a bassissimo costo. Il giocatore dovrà tener sotto controllo il morale dei bucanieri usando il gioco d'azzardo, le belle fanciulle e barili e barili di rum! Si potrà creare il covo dei sogni attraverso 15 episodi ricchi di spadaccini, marinai ubriachi, loschi figuri e saggi pappagalli parlanti. Il giocatore dovrà attirare i più famosi pirati della storia (come Barbanera, Morgan e Capitan Uncino) sull'isola segreta, in modo che la propria cricca diventi il terrore dei mari! Non si deve dimenticare però, che... anche i pirati hanno un'anima! Avendo distinte personalità, gli scagnozzi hanno bisogno di un lavoro, una casa, un sacco di amici ed il miglior intrattenimento piratesco possibile! Aumentare il tesoro sfruttando al meglio le possibilità offerte dal nuovo sistema economico è fondamentale per la crescita dell' isola che dipende anche dal successo degli arrembaggi! Non ci si potrà dimenticare di emanare editti e proscrizioni per convincere i prigionieri ad imbarcarsi sulle navi, per promuovere i locali presenti sull' isola, per istigare alla guerra le potenze europee... Per quanto riguarda il sonoro, in Tropico 2: Il Covo dei Pirati ci sono musiche accattivanti e molto varie, composte dallo stesso autore della colonna sonora di Tropico e Paradise Island. Tropico 2: Il Covo dei Pirati è quindi un videogioco dal grande fascino, con un gameplay innovativo rispetto al suo predecessore, con un livello di strategia più alto, un'atmosfera affascinante, personaggi stravaganti e dal grande carisma e con la consueta sottile ironia che caratterizza questa serie. "Le potenze marinare mondiali vi temono, i briganti vi rispettano, i prigionieri obbediscono a ogni vostro ordine...che bello essere un Grande Pirata!!!" Punti di Forza: Modalità campagna, Due diversi tipi di abitanti dell'isola: Pirati e Prigionieri, ognuno da gestire in modo differente, Tre differenti potenze europee con cui interagire a livello diplomatico, Generatore casuale di mappe, Più di 60 strutture da costruire e miglioramenti da effettuare sulle case dei pirati in base al loro status sociale, Evoluzione delle abilità dei pirati durante le missioni. Prezzo: Consigliato al pubblico: Euro 39.99 www.cidiverte.it

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