NOTIZIARIO
MARKETPRESS
NEWS
di
LUNEDI'
28 APRILE 2003
pagina 2
VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA AZIENDA SU QUESTO SPAZIO
A SOLI 200 €
AL MESE ?
TELEFONATECI ALLO
02 40 91 84 11 |
|
NUOVE
DATE PER I PROSSIMI FORUM DI SAT EXPO
Milano, 28 aprile 2003 - Il primo appuntamento della serie di forum per addetti
ai lavori organizzati da Sat Expo in collaborazione con Federcomin è stato il
convegno "I nuovi servizi bidirezionali e interattivi via satellite"
che si è svolto il 19 marzo negli Euphon Studios di Torino in occasione
dell'inaugurazione della piattaforma satellitare di Skylogic. I prossimi
appuntamenti mercoledì 2 luglio, Hotel Four Seasons (Milano): "Digitale e
satellite: tutti i servizi"; martedì 16 settembre, Ministero Attività
Produttive (Roma): "Sat Economy: impatto del satellite sullo sviluppo delle
telecomunicazioni in Italia e convergenza digitale satellitare e digitale
terrestre". Le conferenze stampa mercoledì 2 luglio a Milano e lunedì 15
settembre a Roma. Rispetto al calendario inviato il 1° aprile, quindi,
l'appuntamento previsto per il 5 maggio al Centro Spaziale "Fanti" di
Telespazio al Fucino, nella piana di Avezzano (L'Aquila) è rimandato sine die
mentre a Milano conferenza stampa e Forum, inizialmente previsti in due giornate
distinte e consecutive, sono stati riprogrammati insieme il 2 luglio.
VALE
5 MILIONI DI EURO IL CONTRATTO CON IL FORNITORE AUSTRIACO DI TELECOMUNICAZIONI
Monaco e Milano, 28 aprile 2003 - Siemens Business Services si è aggiudicata il
contratto per gestire i sistemi Sap R/3 del fornitore austriaco di
telecomunicazioni One (Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation Gmbh)
con sede a Vienna. Il contratto di outsourcing, della durata di 6 anni, ha un
valore di 5 milioni di euro. La società del Gruppo Siemens, a tutti gli effetti
la più importante azienda austriaca fornitrice di servizi Sap, gestirà
l'intero portfolio di applicazioni Sap e renderà disponibile tutta
l'infrastruttura hardware e software in data centers separati. One offre
comunicazione mobile, soluzioni Internet e di rete. Con oltre 1,6 milioni di
utenti finali, è un dei più importanti fornitori austriaci di
telecomunicazioni. Siemens Business Services si prenderà carico del
funzionamento delle applicazioni Sap classiche di Connect Austria, della
soluzione Sap Is-T, del Business Warehouse e della piattaforma di acquisto Ebp.
Grazie a data center ubicati in località differenti, la soluzione garantisce
performance caratterizzate da un'elevata disponibilità e sicurezza. Quello
localizzato nel distretto Floridsdorf di Vienna è l'unico data center austriaco
ad aver ricevuto dal British Standards Institute (Bsi) la certificazione Bs7799.
Siemens Business Services impiega circa 2.600 specialisti di Sap in tutto il
mondo. In Austria l'azienda è il fornitore numero uno di servizi Sap - con una
vasta esperienza in attività di consulenza, implementazione e gestione. In
qualità di fornitore generale, la società ha supervisionato, per esempio, la
migrazione dell'intero sistema di contabilità dell'amministrazione austriaca
verso Sap R/3 - uno dei più grandi progetti di riforma amministrativa del
Paese. E Siemens Business Services sta attualmente implementando Sap R/3 presso
le 21 università del Paese per realizzare un efficiente sistema di contabilità.
L'azienda sta inoltre rafforzando la sua posizione di leader di mercato nel
settore pubblico nell'Ovest europeo.
E-SAFETY:
UNA PARTNERSHIP FRA COMMISSIONE EUROPEA E INDUSTRIA DÀ LUOGO AD UN ACCORDO
SULLE TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA STRADALE
Bruxelles, 28 aprile 2003 - La prima riunione plenaria del forum "e-safety",
tenutasi a Bruxelles il 22 aprile, ha dato luogo ad un accordo fra le principali
parti interessate europee sull'applicazione di una serie di nuove tecnologie per
la sicurezza stradale. L'incontro ha riunito 150 rappresentanti di governo e
industria, fra cui il commissario per le Imprese e la Società dell'informazione
Erkki Liikanen e Louis Schweitzer, presidente e direttore generale di Renault.
Sulla base delle raccomandazioni definite dai gruppi incaricati di svolgere il
lavoro preparatorio, i delegati del forum "e-safety" hanno concordato
una serie di linee guida per l'attuazione di quattro iniziative: "e-call"
(un sistema di chiamate d'emergenza integrato al veicolo), la raccolta di dati
sulle cause degli incidenti, una migliore interazione uomo-macchina e il
conseguimento di obiettivi commerciali. "Dobbiamo ora concentrarci sulla
diffusione di tecnologie, sistemi e soluzioni di e-safety: in altri termini,
dotare le automobili e le strade di dispositivi di sicurezza elettronica, a
beneficio dei 375 milioni di utenti europei", ha affermato Liikanen,
aggiungendo: "Sono certo che le raccomandazioni del forum condurranno ad
azioni concrete". Nel suo discorso inaugurale, il Commissario ha definito
il sistema di "e-call" un esempio di applicazione che beneficia di una
forte domanda, realizzabile esclusivamente mediante un intervento coordinato a
livello pubblico e privato. I dati relativi alle cause di un incidente sono un
elemento cruciale per il processo decisionale sia in ambito politico che
industriale, ha affermato Liikanen, definendo tale iniziativa un requisito
essenziale per sostenere la ricerca e sviluppo, gli incentivi finanziari e la
normalizzazione. Liikanen ha annunciato, inoltre, che la Commissione redigerà e
pubblicherà, entro giugno 2003, due comunicazioni: la prima sul terzo piano
d'azione per la sicurezza stradale e la seconda sulle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (Tic) per i veicoli intelligenti. La
comunicazione relativa alle Tic per i veicoli intelligenti, ha spiegato Liikanen,
illustrerà le azioni specifiche che la Commissione intende intraprendere al
fine di attuare le misure di e-safety. "È essenziale definire chiari
obiettivi per la fornitura di prodotti, gli investimenti pubblici e i
provvedimenti giuridici, poiché senza questi obiettivi non sarà possibile
assumere alcun impegno", ha precisato il Commissario. In risposta a tali
osservazioni, Schweitzer ha affermato: "L'industria automobilistica europea
condivide e sostiene pienamente quest'importante iniziativa. Approviamo le
scelte di gestione della Commissione europea [e] il nostro settore manterrà
l'impegno assunto nei confronti dell'attività del forum e del miglioramento
della sicurezza stradale in generale".
SYNCML,
IL FUTURO DEI DISPOSITIVI MOBILI A MILANO LA PRIMA GIORNATA ITALIANA DEDICATA AL
NUOVO STANDARD PER LA GESTIONE REMOTA DEI DISPOSITIVI WIRELESS A MILANO L'8
MAGGIO
Milano, 28 aprile 2003. Come installare su un milione di supertelefonini
l'aggiornamento software che permette l'accesso a un nuovo ed esclusivo
servizio? Come aggiornare contemporaneamente i parametri del browser di
diecimila smartphone per fare in modo che recuperi automaticamente le
informazioni dal nuovo indirizzo del sito intranet aziendale? Come fare in modo
che il palmare avverta automaticamente il centro di assistenza di un problema
potenzialmente disabilitante o ne riceva le piu' recenti definizioni
dell'antivirus? A tutte queste esigenze cerca di dare una risposta Syncml http://www.syncml.org
lo standard mondiale emergente per la gestione remota dei terminali mobili
adottato dai maggiori produttori e da oltre 700 gestori e fornitori di servizi e
applicazioni. Dello stato evolutivo dello standard e dei prodotti che lo
utilizzano si parlera' a Milano il prossimo 8 maggio nel corso del primo SyncML
Day italiano, un evento speciale programmato in esclusiva nell'ambito del Mobile
Force Forum, la manifestazione di riferimento unica in Italia per tutti coloro
che sono interessati alle tecnologie e alle applicazioni dedicate alla forza
lavoro mobile. Mobile Force Forum e' una manifestazione organizzata da Wireless,
la rivista della ''mobile economy'' italiana, che viene effettuata in sinergia
con la seconda edizione dell'M2M Forum del 7 maggio. Mobile Force Forum e ha
raccolto finora un numero di adesione di sponsor superiore alle attese tra cui
Tim,
Psion Teklogix, Intermec Technologies e Tecnologie.net. La partecipazione al
convegno Mobile Force Forum e' gratuita previa registrazione sul sito http://www.mobileforce.it
o con l'invio dell'invito allegato alla rivista Wireless, disponibile per
abbonamento e nelle principali edicole delle grandi citta'.
DA
BITWEEN UN NUOVO SOFTWARE PER RICEVERE I FAX DIRETTAMENTE SUL CELLULARE
Milano 28 aprile 2003 - Bitween, raro esempio di società italiana in grado di
esportare tecnologia proprietaria sui mercati esteri, ha appena presentato
Mobile Fax, un'applicazione che permette di ricevere e trasmettere fax
attraverso tutti i terminali cellulari dotati di piattaforma Serie 60 con
sistema operativo Symbian (Nokia 7650 e 3650). Mobile Fax consente quindi alla
maggior parte degli utilizzatori di terminali professionali Nokia di ampliare in
maniera significativa le potenzialità offerte dai loro cellulari. Attualmente
infatti non esiste alcuna applicazione che sia in grado di garantire questo tipo
di funzionalità. Mobile Fax è in grado di restituire un valore massimo di
risoluzione di 1700x1700 dpi in modalità monocromatica e di salvare il
documento direttamente nella memoria del cellulare grazie a un algoritmo di
compressione proprietario, sviluppato ad hoc da Bitween. Grazie a questa scelta
i documenti possono essere mantenuti senza per questo compromettere le
funzionalità del terminale che potrà sempre utilizzare una significativa
porzione di memoria. Tutti i fax e fax-modem di Classe 2 potranno indirizzare le
loro trasmissioni verso cellulari con installato Mobile Fax (e attivato il
numero fax presso il proprio gestore telefonico); i documenti ricevuti e inviati
nonché eventuali bozze potranno essere archiviati in apposite cartelle. Al
momento del ricevimento/invio di un qualsiasi documento via fax, l'utente
riceverà notifica attraverso un Sms con informazioni su data, ora, numero di
pagine e stato di ricevimento/invio. Per la visualizzazione dei documenti Mobile
Fax dispone di un apposito viewer dotato di 7 differenti zoom preconfigurati che
consentono una completa e flessibile gestione di qualsiasi documento; è inoltre
integrata una funzione che permette la rotazione a 90° e quindi
l'ottimizzazione della visualizzazione del file in rapporto alle dimensioni e
forma del display in dotazione al terminale. Non resta esclusa la possibilità
di concentrare l'intero documento in un'unica videata a schermo intero e di
scorrere in avanti e indietro i fax composti di più pagine. Una volta ricevuti
i documenti potranno essere stampanti utilizzando la porta ad infrarossi o la
Bluetooth del telefonino; Bitween ha inoltre previsto che attraverso questa
funzione sia anche possibile definire il livello di risoluzione delle stampe per
un risultato ottimale. I file ricevuti potranno quindi essere trasferiti
direttamente sul Pc e saranno disponibili in formato .jpeg standard. In fase di
preparazione di un documento da trasmettere è possibile utilizzare la scrittura
facilitata T9 con un consistente risparmio di tempo e, laddove si renda
necessario, esiste la possibilità di trasmettere i documenti direttamente dal
Pc al terminale attraverso la porta a infrarossi, la Bluetooth o direttamente
via Mms.
LA
RICARICA DEL CELLULARE ORA SI PUÒ EFFETTUARE ANCHE AL BAR CON I POS DI EASY
NOLO
Biella, 28 aprile 2002 - Cappuccino, brioche e... ricarica del cellulare.
Approfittare della colazione al bar, dell'aperitivo serale o del caffè dopocena
per ricaricare la propria scheda telefonica oggi è possibile grazie a Easy
Nolo, la società del Gruppo Banca Sella che fornisce soluzioni nel campo dei
sistemi di pagamento elettronici. Per poter offrire alla clientela il servizio
il barista non dovrà far altro che dotarsi di un Pos Easy Nolo, utile anche per
consentire pagamenti più agevoli, e munirsi di PowerPos, il servizio che
consente di vendere al pubblico le ricariche dei più importanti gestori di
telefonia fissa e mobile come Tim, Vodafone Omnitel, Albacom, Tele2, Tiscali e
Telecom Italia. Accedere al servizio è semplice e veloce. Il barista non dovrà
far altro che selezionare dal Pos il servizio di ricarica, far digitare al
cliente il numero telefonico per il quale desidera ottenere la ricarica,
selezionare l'importo, attendere la stampa del pre-scontrino (che il cliente
potrà verificare evitando gli spiacevoli inconvenienti derivanti dalla
digitazione di un numero errato), confermare la richiesta di ricarica e
consegnare lo scontrino definitivo al cliente. I bar convenzionati saranno
facilmente riconoscibili dalle vetrofanie e locandine PowerPos. A disposizione
dei baristi due numeri verdi: l'800.295.571 per l'assistenza al Pos, il
199.148.148 per problematiche inerenti le ricariche telefoniche. Ulteriori
informazioni sul nuovo servizio PowerPos sono reperibile sul sito internet www.easynolo.it
ARRIVA
IL TELEFONINO CHE NON SI SCARICA GRAZIE ALLE MICRO-CELLE A COMBUSTIBILE
Roma, 28 aprile 2003 - Cellulari che non si scaricano mai: il sogno di milioni
di persone ormai dipendenti dal telefono mobile si potrebbe presto avverare
grazie ad un importante risultato ottenuto dai ricercatori del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Catania con i colleghi di Stmicroelectronics di
Catania. Partendo dalla considerazione che le batterie convenzionali non sono al
momento in grado di fornire potenza in volumi sempre piú ridotti, garantendo
lunga durata e peso limitato, il gruppo catanese ha pensato di integrare nei
dispositivi microelettronici al silicio vere e proprie celle a combustibile;
riducendo così a dimensioni micrometriche le architetture utilizzate per le
celle macroscopiche, attraverso sofisticatissimi processi di microlavorazione
del silicio. In questo modo l'equipe Cnr-Stmicroelectronics è riuscita a
dimostrare che nello stesso micro-chip si possono integrare il dispositivo per
la generazione della potenza e tutti i circuiti elettronici logici e di
controllo. La sequenza dei processi di microlavorazione, coperta da due
brevetti, ha inizio con la realizzazione di microcanali del diametro di pochi
micron che corrono sepolti qualche micron sotto la superficie di una fetta di
silicio monocristallino: "Attraverso complessi processi fotolitografici ed
elettrochimici - spiegano Corrado Spinella e Giuseppe D'Arrigo, dell'Istituto
per la Microelettronica e Microsistemi del Cnr di Catania - la parte di silicio
sovrastante ciascun microcanale viene convertita in una struttura nano-porosa.
Il silicio poroso viene poi permeato con cluster nanometrici di metalli
catalizzatori, quali platino, palladio o rutenio, che hanno la funzione di
innescare le reazioni di ossido-riduzione per la produzione di corrente
elettrica nella cella. Alla fine il silicio contenente i cluster catalizzatori
è impregnato con una membrana polimerica per lo scambio protonico". Le
competenze del gruppo Imm di Catania, la strumentazione sofisticata per il
controllo dei processi chimici ed elettrochimici per la microlavorazione del
silicio, la collaborazione e l'interesse di Stmicroelectronics che ha messo a
disposizione i propri laboratori fotolitografici e le proprie tecnologie, hanno
permesso di raggiungere risultati che la comunità scientifica internazionale
del settore considera alla frontiera. Tanto che la rivista britannica Fuel Cell
Bulletin ha dedicato ampio spazio all'attività del gruppo Cnr di Catania. Le
celle a combustibile sono degli oggetti in grado di produrre energie basati su
materiali elettroliti, polimeri o ossidi solidi, incapsulati tra due elettrodi.
La cella funziona quando il combustibile (di solito idrogeno) viene trasferito a
uno degli elettrodi e l'ossigeno all'altro. Scaldando la struttura
elettrodi/elettroliti, il combustibile e le specie ossidanti si diffondono verso
l'interfaccia di uno degli elettrodi ed incontrano il materiale catalitico,
innescando una reazione elettrocatalitica, liberando così elettroni liberi che
possono essere raccolti e utilizzati in un circuito esterno. Gli ioni fluiscono
attraverso la membrana e si dirigono verso l'altro elettrodo per formare acqua.
Questa complessa architettura di funzionamento è stata ora riprodotta su scala
micrometrica all'interno del silicio.
NASCE
"PRONTO, CAPRI": LA PRIMA GUIDA-ELENCO TELEFONICO
"TERRITORIALE" SARÀ DISTRIBUITA DA MAGGIO IN QUINDICIMILA COPIE
SULL'ISOLA AZZURRA E NEI PRINCIPALI ALBERGHI ITALIANI.
Capri 28 aprile 2003. Dal mese di maggio, sarà distribuita "Pronto,
Capri", la prima iniziativa editoriale in Italia che raccoglie al suo
interno una guida-elenco dei numeri telefonici dei soli comuni di Capri ed
Anacapri, sia di telefonia fissa che mobile. Un'idea innovativa, il cui
investimento globale sfiora i cento mila euro, per venire incontro alle esigenze
degli utenti di quei comuni, costretti a "perdersi" nelle centinaia di
pagine degli elenchi telefonici del gestore tradizionale. Attraverso
"Pronto, Capri", invece, sarà più semplice e veloce trovare, in
pochi secondi, il nominativo richiesto. Formato tascabile, duecento pagine di
cui la maggior parte a colori, sedici diverse copertine che ritraggono in
esclusiva panorami dell'isola immortalati dal fotografo caprese Sandro Catuogno,
suddivise per lettera con la tecnica della rubrica con i numeri degli utenti, di
telefonia fissa e mobile, gli indirizzi e-mail ed i siti web, questi i contenuti
della rivoluzionaria iniziativa approntata sull'isola dall'editore caprese
Felice Spinella. L'acquisizione dei dati riguardanti gli utenti è avvenuta nel
pieno rispetto delle normative sulla privacy, prelevando i numeri di telefonia
fissa dai pubblici elenchi, quelli mobili sono stati forniti direttamente dai
titolari. Su modello di una classica rubrica personale, con "Pronto,
Capri" sarà estremamente facile rintracciare la lettera iniziale del
privato o dell'azienda da contattare. "Pronto, Capri" sarà
distribuito in quindicimila copie gratuitamente con la tecnica del "casa -
casa" e in tutte le attività commerciali dell'isola, inoltre sarà diffuso
anche nei principali alberghi delle metropoli nazionali quali Napoli, Roma e
Milano. L'editore-inventore di "Pronto, Capri" è Felice Spinella che
sull'isola si occupa da anni di editoria e pubblicità. "L'idea di un
elenco dedicato esclusivamente all'isola di Capri è nata durante un viaggio in
Francia. Mi trovavo a Parigi per impegni lavorativi ed ho incontrato non poche
difficoltà per rintracciare un numero telefonico nel lunghissimo elenco
tradizionale. Da qui, è sorta l'idea di creare una valida alternativa all'
"elenco" telefonica fino ad ora in uso. "Pronto, Capri" -
continua Spinella - è, infatti, totalmente diverso, in quanto,risulta essere
pratico, maneggevole e ricco di novità. A cominciare dalla grafica, più
leggibile con i nominativi stampati in caratteri di dimensioni più grandi
rispetto agli elenchi tradizionali e con una originale suddivisione".
"Ho già ricevuto - conclude Spinella - diverse richieste di collaborazione
per iniziative analoghe da replicare a Napoli, a Milano e a Roma, segno evidente
che la mia idea è piaciuta".
IL
GRUPPO PROGETTO ELETTRONICA 92 PROMUOVE IL SERVIZIO FAST FAST SERVICE LA
SOLUZIONE VELOCE PER LA RIPARAZIONE DEI TELEFONI CELLULARI
Milano, 28 aprile 2003 - Il Gruppo Progetto Elettronica 92, Service integrator,
leader italiano nell'assistenza tecnica rivolta ai settori della Telefonia fissa
e mobile, Information & Communication Technology e dell'Elettronica di
consumo (Audio e Video), lancia il Fast Fast Service per la riparazione di
telefoni cellulari in tempi ridotti. Fast Fast Service del Gruppo Progetto
Elettronica 92, è il primo Network di centri di assistenza e raccolta per i
cellulari delle migliori marche. La presenza capillare su tutto il territorio
italiano, il servizio rapido sempre ai massimi livelli qualitativi e l'utilizzo
di pezzi di ricambio esclusivamente originali, rappresentano i vantaggi offerti.
Il telefonino, oggi, è un oggetto di relazione presente nella vita degli
utenti, sia a livello professionale sia a livello personale e per questo motivo,
il mancato funzionamento può creare problemi a chi si affida quotidianamente a
questo strumento dai molteplici utilizzi. Il desiderio comune a tutti gli utenti
è di privarsi il minor tempo possibile del proprio cellulare e, soprattutto,
che la risoluzione del problema sia ottimale e definitiva. La risposta è Fast
Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica 92, per la raccolta e la
riparazione rapida degli apparecchi in garanzia e fuori garanzia. I centri di
assistenza e raccolta Fast Fast Service, del Gruppo Progetto Elettronica 92,
sono rigorosamente selezionati in base alla professionalità ed alle capacità
tecniche. Gli interventi sono monitorati quotidianamente, in tempo reale, da un
sistema informativo all'avanguardia di proprietà del Gruppo Progetto
Elettronica 92. L'80% degli apparecchi è restituito entro tre giorni dalla data
del ritiro, nel caso di particolari ritardi, legati a problematiche non
riconducibili ai Fast Fast Service, il Customer Care si preoccupa di avvisare
tempestivamente il cliente. I Fast Fast Service del Gruppo Progetto Elettronica
92 sono distribuiti in tutta Italia. Per trovare quello ideale rispetto alla
propria abitazione o al posto di lavoro basta telefonare al numero: 02 9397.5558
o richiedere informazioni via e-mail all'indirizzo div.telecomunicazioni@pe92.it
Nell' ottica di sviluppo del progetto Fast Fast Service del Gruppo Progetto
Elettronica 92, rientra anche l'apertura di centri di riparazione veloci
specializzati per brand.
ONLINE
SERVIZIO SU ETICHETTATURA PRODOTTI
Roma, 28 aprile 2003 - Il ministero delle Attivita' Produttive ha attivato sul
proprio sito Web un nuovo servizio dedicato all'etichettatura dei prodotti. Il
progetto nasce dalla constatazione del forte interesse che da tempo suscita
l'etichettatura e si pone l'obiettivo di offrire ai consumatori un punto di
riferimento istituzionale dove attingere informazioni su norme e istruzioni
relative all'etichettatura dei prodotti di piu' largo consumo. Il primo
argomento trattato e' quello relativo all'etichettatura dei prodotti tessili. http://www.minindustria.it/organigramma/documento.php?id=2244&
sezione=organigramma&tema_dir=tema2
PUBBLICATO
IL DECRETO LEGISLATIVO CHE REGOLAMENTA LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO
Roma, 28 aprile 2003 - Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n.70: Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
societa'dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14-4-2003-
Suppl. Ordinario n.61). Il Presidente Della Repubblica Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e
l'allegato B; Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 gennaio 2003; Vista la notifica alla Commissione
europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR
0029/I del 24 gennaio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo
2003; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita'
produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e
per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: ---->
Vedere decreto da pag. 226 a pag. 239 <---- Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003 Ciampi;
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri; Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie; Marzano, Ministro delle attivita' produttive; Stanca,
Ministro per le innovazioni e le tecnologie; Frattini, Ministro degli affari
esteri; Castelli, Ministro della giustizia; Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze; Pisanu, Ministro dell'interno; Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica; Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine d facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Per le direttive Cee vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (Guce).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n.
400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O." L'art. 14, comma 1 cosi' recita: 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione
sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge
di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempinienti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad
una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il
Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli
oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il
termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il
parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per
materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di
delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni. - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2001.". L'art. 31 e l'allegato B sono i
seguenti: "Art. 31 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie
generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari
del servizio stesso ed alle competenti autorita' da designare ai sensi della
normativa vigente nonche' le modalita' per renderle accessibili, in modo facile,
diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e
inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di
consegna e deve essere reso esplicito che l'obbligo di registrazione della
testata editoriale telematica si applica esclusivamente alle attivita' per le
quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste
dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale
che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della
normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed
agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di
comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi
supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire l'impiego di
comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione
regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili, nonche' forme e
procedure di consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel
rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti norme e
per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario che
precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni
commerciali; d) disciplinare la responsabilita' dei prestatori intermediari con
riferimento all'attivita' di semplice trasporto; in particolare, il prestatore
non sara' considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione
che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni
il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni ne' modifichi le
informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilita' dei prestatori con
riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il
prestatore non sara' considerato responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di
rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le informazioni; 2) si
conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme
di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo
ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non
interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed
utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per
disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione dell'accesso; f) disciplinare la responsabilita' dei
prestatori con riferimento all'attivita' cosiddetta di "hosting"; il
prestatore non sara' considerato responsabile delle informazioni memorizzate a
richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli: 1) non sia
effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e'
illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalita' dell'attivita' o
dell'informazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca
immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; g)
disciplinare le modalita' con le quali i prestatori di servizi delle societa'
dell'informazione sono tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorita'
competente di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei
loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta,
informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi,
con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire l'elaborazione, da
parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire
la protezione dei minori e salvaguardare la dignita' umana; i) prevedere misure
sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle
violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi e' civilmente responsabile
del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita'
giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per unpedire l'accesso a
detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza; m) prevedere che, in caso di
dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della societa'
dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa
adeguatamente avvenire anche per via elettronica.". Allegato B (Articolo 1,
commi 1 e 3) 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 94/45/CE del Consiglio, del
22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento. 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti. 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per
le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e
dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (Ecsa) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (Fst).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva
90/388/Cee al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere
esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee del Consiglio
(quarta direttiva assicurazione autoveicoli). 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio
elettronico"). 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere
i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva. 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 2000/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. 2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000,
relativa ai veicoli fuori uso. 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per
i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 2000/75/CE del Consiglio,
del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle
misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE
del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica
della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European
Airlines (Aea), European Transport Workers' Federation (Etf), Buropean Cockpit
Association (Eca), European Regions Airline Association (Era) e International
Air Carrier Association (Iaca). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva. 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la
direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese
ferroviarie. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio
2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici
ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/Cee del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/Cee e 92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e
le direttive 77/452/Cee, 77/453/Cee, 78/686/CEE, 78/687/Cee, 78/1026/Cee,
78/1027/Cee, 80/154/Cee, 80/155/Cee, 85/384/Cee, 85/432/Cee, 85/433/Cee e 93/16/Cee
del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto,
farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che
modifica la direttiva 89/655/Cee del Consiglio relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). 2001/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive
70/524/Cee, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione
animale. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/Cee, 83/349/CEE e 86/635/Cee per quanto
riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera
d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2001/86/CE del Consiglio, dell'8
ottobre 2001, che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda
il coinvolgimento dei lavoratori.". - La direttiva 2000/31/CE e' pubblicata
in Guce n. L. 178 del 17 luglio 2000. - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in
Guce n. L. 204 del 21 luglio 1998. Note all'art. 1 - La legge 31 dicembre 1996,
n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.". - Il decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171, reca: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel
settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita'
giornalistica.". - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: "Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento.". Note all'art. 2: La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca:
Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998". L'art. 1, comma 1, lettera b) cosi' recita: "1.
Ai fini della presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge
12 agosto 1982, n. 597, si intende per: a) omissis. b) "servizio":
qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi
servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via
elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Ai fini
della presente definizione si intende: per "servizio a distanza" un
servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio
per via elettronica" un servizio inviato all'origine e ricevuto a
destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la
compressione digitale e di memorizzazione di dati e che e' interamente
trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri
mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un
destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di dati
su richiesta individuale": - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, reca: "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni". L'art. 2 cosi'
recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
considerano professioni: a) le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la
iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti
pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione
professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; b) i
rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato,
da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione
professionale rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'art. 1; c) le
attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e'
riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al requisito
di cui al comma 3 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore sanitario
nei casi in cui il possesso di una formazione professionale rispondente al
requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 e' condizione determinante ai fini della
retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso. - Il
decreto legislativo, 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della
direttiva 92/51/Cee relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE". L'art.
2 cosi' recita: "Art. 2 (Professioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
considerano professioni: a) le attivita' per il cui esercizio e' richiesta la
iscrizione in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti
pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di una formazione
professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; b) i
rapporti di impiego pubblico o privato, se l'accesso ai medesimi e' subordinato,
da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di una formazione
professionale rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; c) le
attivita' esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui uso e'
riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente ai requisiti
di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1; d) le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una formazione professionale
rispondente ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 e' condizione
determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della
ammissione al rimborso. - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.". Note all'art. 3: - Il
regolamento CE n. 44/2001 e' pubblicato in GUCE n. L. 012 del 16 gennaio 2001.
Note all'art. 4: - La legge 21 febbraio 1989, n. 70, reca: "Norme per la
tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.". - Il
decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, reca: "Attuazione della
direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati". -
La direttiva 2000/46/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 275 del 27 ottobre 2000.
L'art. 8, paragrafo 1, cosi' recita: "Art. 8 (Deroghe). - 1. Gli Stati
membri possono consentire alle loro autorita' competenti di dispensare gli
istituti di moneta elettronica dall'applicazione di alcune o di tutte le
disposizioni della presente direttiva e dall'applicazione della direttiva
2000/12/CE nei seguenti casi: a) le attivita' complessive del tipo indicato
all'art. 1, paragrafo 3, lettera a), della presente direttiva dell'istituto
generano un importo complessivo di passivita' finanziarie connesse alla moneta
elettronica in circolazione che di norma non superi 5 milioni di EUR e in nessun
momento superi 6 milioni di EUR; oppure b) la moneta elettronica emessa
dall'istituto e' accettata in pagamento solo da controllate dell'istituto che
svolgono funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta
elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da controllanti dell'istituto
emittente e da altre controllate del controllante; oppure c) la moneta
elettronica emessa dall'istituto e' accettata in pagamento solo da un numero
limitato di imprese, che possono chiaramente essere individuate in base: i) alla
loro ubicazione negli stessi luoghi o un'altra area locale circoscritta; oppure
ii) al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con l'istituto emittente,
per esempio un sistema comune di commercializzazione o di distribuzione. Gli
accordi contrattuali sottostanti devono prevedere che il portafoglio elettronico
messo a disposizione del detentore per l'effettuazione dei pagamenti e' soggetto
a un limite di caricamento massimo di 150 Eur. - La direttiva 85/611/Cee e'
pubblicata in Guce n. L. 375 del 31 dicembre 1985. L'art. 44, paragrafo 2 cosi'
recita: "2. Un o.i.c.v.m. puo' fare pubblicita' nello stato di
commercializzazione. Esso deve rispettare le disposizioni di questo stato che
disciplinano la pubblicita'." - La direttiva 92/49/Cee e' pubblicata in Guce
n. L. 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 30 cosi' recita': "Art. 30 - 1.
All'art. 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera a) e' abrogato.
Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) e' cosi sostituito dal testo seguente:
"a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo
2, terzo comma e' applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la
copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre
un'assicurazione;". 2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno
Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione puo'
prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni
obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorita'
competente.". - Il titolo IV della predetta direttiva reca:
"Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione dei
servizi". - La direttiva 88/357/Cee e' pubblicata in Guce n. L. 172 del 4
luglio 1988. "Gli articoli 7 e 8 cosi' recitano: "Art. 7 - 1. La
legislazione applicabile ai contratti d'assicurazione contemplati nella presente
direttiva e relativi ai rischi localizzati negli Stati membri viene determinata
conformemente alle seguenti disposizioni: a) Quando il contraente assicurato ha
la residenza abituale o l'amministrazione centrale nel territorio dello Stato
membro in cui il rischio e' situato, la legislazione applicabile ai contratti di
assicurazione e' quella di tale Stato membro. Tuttavia, qualora la legislazione
di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere la legislazione di un
altro Paese. b) Quando il contraente assicurato non ha la residenza abituale o
l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui il rischio e' situato, le
parti del contratto di assicurazione possono scegliere o la legislazione dello
Stato membro in cui il rischio e' situato o quella del Paese in cui il
contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. c) Quando il
contraente assicurato esercita un'attivita' commerciale, industriale o liberale
e il contratto copre due o piu' rischi relativi a tali attivita' e localizzati
in vari Stati membri, la liberta' di scelta della legislazione applicabile al
contratto si estende alle legislazioni di questi Stati membri e del Paese in cui
il contraente ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale. d) In
deroga alle lettere b) e c), quando gli Stati membri di cui a queste lettere
accordano una maggiore liberta' di scelta della legislazione applicabile al
contratto, le parti possono avvalersi di tale liberta'. e) In deroga alle
lettere a), b) e c), quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a
sinistri che possono verificarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui il
rischio e' situato, quale definito dall'art. 2, lettera d), le parti possono
sempre scegliere la legislazione del primo Stato. f) Per i rischi di cui
all'art. 5, lettera d), punto i) della prima direttiva, le parti contraenti
possono scegliere qualsiasi legislazione. g) La scelta di una legislazione ad
opera delle parti nei casi di cui alle lettere a) o f), qualora nel momento
della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un solo Stato
membro, non puo' recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato, cioe'
alle disposizioni cui la legislazione di tale Stato non consente di derogare per
contratto. h) La scelta di cui alle precedenti lettere deve essere esplicita o
risultare in modo certo dalle clausole contrattuali o dalle circostanze del
caso. Diversamente, o in caso di mancata scelta, il contratto e' disciplinato
dalla legislazione del Paese tra quelli di cui alle precedenti lettere, con il
quale presenta piu' stretti legami. Tuttavia, se una parte del contratto e'
separabile dal resto del contratto e presenta piu' stretti legami con un altro
dei Paesi di cui alle precedenti lettere, si potra' applicare, a titolo
eccezionale, a detta parte del contratto la legislazione di quest'altro Paese.
Si presume che il contratto presenti i piu' legami con lo Stato membro in cui il
rischio e' situato. i) Quando uno Stato comprende piu' unita' territoriali
ciascuna delle quali abbia le proprie norme di diritto in materia di
obbligazioni contrattuali, ciascuna unita' e' considerata come un Paese ai fini
della determinazione della legislazione applicabile ai sensi della presente
direttiva. Uno Stato membro in cui diverse unita' territoriali abbiano le
proprie norme di diritto in materia di obbligazioni contrattuali non e' tenuto
ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono
tra le diverse norme di diritto di tali unita'. 2. Il presente articolo lascia
impregiudicata l'applicazione delle norme del Paese del giudice che disciplinano
imperativamente la situazione, indipendentemente dalla legislazione applicabile
al contratto. Qualora il diritto di uno Stato membro lo preveda, puo' essere
data esecuzione alle norme imperative della legge dello Stato membro in cui e'
situato il rischio o dello Stato membro che impone l'obbligo di contrarre
un'assicurazione qualora e nella misura in cui, secondo la legge di detti Paesi,
tali norme si applichino indipendentemente dalla legislazione che disciplina il
contratto. Quando il contratto copre rischi situati in piu' di uno Stato membro,
ai fini dell'applicazione del presente paragrafo il contratto e' considerato
come costituito da piu' contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato
membro. 3. Fatti salvi i precedenti paragrafi, gli Stati membri applicano ai
contratti di assicurazione di cui alla presente direttiva le loro norme generali
di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni
contrattuali.": Art. 8 - 1. Secondo quanto disposto dal presente articolo,
le imprese di assicurazione possono offrire e sottoscrivere contratti di
assicurazione obbligatoria conformemente alle norme della presente direttiva e
della prima direttiva. 2. Quando uno Stato membro impone l'obbligo di contrarre
un'assicurazione, il contatto soddisfa a tale obbligo solo qualora sia conforme
alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione prevista dallo
stesso Stato membro. 3. Quando, in caso di assicurazione obbligatoria, le
disposizioni della legge dello Stato membro in cui e' situato il rischio sono in
contraddizione con quelle della legge dello Stato membro che impone l'obbligo di
contrarre un'assicurazione, prevalgono queste ultime. 4. a) Fatte salve le
lettere b) e c) del presente paragrafo, l'art. 7, paragrafo 2, terzo comma si
applica quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati
membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione. b) Uno
Stato membro che, alla data della notifica della presente direttiva, impone
l'approvazione delle condizioni generali e speciali delle assicurazioni
obbligatorie ad ogni impresa stabilita nel proprio territorio puo', in deroga
agli articoli 9 e 18, imporre l'approvazione ditali condizioni anche ad ogni
impresa d'assicurazione che offre tale copertura nel suo territorio, alle
condizioni previste all'art. 12, paragrafo 1. c) In deroga all'art. 7, uno Stato
membro puo' prescrivere che la legge applicabile al contratto di
un'assicurazione obbligatoria sia quella dello Stato che impone l'obbligo
dell'assicurazione. d) Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di
assicurazione, l'assicuratore deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle
autorita' competenti, tale cessazione e' opponibile ai terzi lesi soltanto alle
condizioni previste dalla legislazione di questo Stato membro. 5. a) Ogni Stato
membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone
un'obbligo di assicurazione, indicando: le disposizioni specifiche relative a
tale assicurazione, gli elementi che devono figurare nell'attestato che
l'assicuratore deve rilasciare all'assicurato, quando tale Stato esige una prova
che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione. Tra questi elementi, ogni
Stato membro puo' chiedere che figuri la dichiarazione dell'assicuratore che il
contratto e' conforme alle disposizioni specifiche relative a tale
assicurazione. b) La Commissione pubblica le indicazioni di cui alla lettera a)
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. c) Ogni Stato membro accetta,
come prova che e' stato rispettato l'obbligo di assicurazione, un attestato il
cui contenuto e' conforme alla lettera a), secondo trattino. - La direttiva
92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 360 del 9 dicembre 1992. Il titolo IV,
cosi' recita: "Disposizioni sulla liberta' di stabilimento e di prestazione
dei servizi". - La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 330 del
29 novembre 1990. L'art. 4 cosi' recita: "Art. 4. - 1. La legge applicabile
ai contratti relativi alle attivita' previste dalla prima direttiva e' quella
dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia se il diritto di tale Stato lo
permette, le parti possono scegliere la legge di un altro Paese. 2. Quando il
contraente e' una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge
dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. 3. Se uno Stato
membro si compone di piu' unita' territoriali di cui ciascuna ha le proprie
norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unita' e' considerata come
un Paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della
presente direttiva. (1) Gazzetta Ufficiale n. C 38 del 15 febbraio 1989, pag. 7,
e Gazzetta Ufficiale n. C 72 del 22 marzo 1990, pag. 5. (2) Gazzetta Ufficiale
n. C 175 del 16 luglio 1990, pag. 107, e decisione del 24 ottobre 1990 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale). (3) Gazzetta Ufficiale n. C 298 del
27 novembre 1989, pag. 2. (4) Gazzetta Ufficiale n. L 63 del 13 marzo 1979, pag.
1 (1) Gazzetta Ufficiale n. L 228 del 16 agosto 1973, pag. 3. (2) Gazzetta
Ufficiale n. L. 172 del 4 luglio 1988, pag. 1. (1) Gazzetta Ufficiale n. L. 193
del 18 luglio 1983, pag. 1. Uno Stato membro in cui differenti unita'
territoriali abbiano le proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali
non e' tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti
che insorgono fra le diverse norme di diritto di tali unita' territoriali. 4. Il
presente articolo non puo' pregiudicare l'applicazione delle norme in vigore nel
Paese del giudice le quali disciplinano imperativamente la situazione,
indipendentemente dalla legge applicabile al contratto. Qualora il diritto di
uno Stato membro lo preveda puo' essere data esecuzione alle norme imperative
della legge dello Stato membro dell'impegno, se e nella misura in cui, secondo
il diritto di questo Stato membro, tali norme siano applicabili
indipendentemente dalla legge che disciplina il contratto. 5. Fatti salvi i
paragrafi precedenti, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazioni
previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto
internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.". - La
direttiva 2002/83/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 345 del 19 dicembre 2002. Note
all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni". Note all'art. 7: - La legge 7 marzo 2001,
n. 62, reca: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e
modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.". Note all'art. 9: - Il decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, reca: "Attuazione della direttiva
97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.". - Per il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, vedi note
all'art. 1. Note all'art. 12: - Per il titolo del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, vedi note all'art. 9. L'art. 3 cosi' recita: "Art. 3
(Informazioni per il consumatore). - 1. In tempo utile, prima della conclusione
di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni: a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono
il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; b) caratteristiche
essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese
tutte le tasse o le imposte; d) spese di consegna; e) modalita' del pagamento,
della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso odi esclusione
dello stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3; g) modalita' e tempi di restituzione
o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su
una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validita' dell'offerta e
del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura
di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni
mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in
particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione
con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. 4. Nel caso di
utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in
lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma
e le ulteriori informazioni di cui all'art. 4. Note all'art. 20: - La legge 30
luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti". L'art. 5 cosi' recita: "Art. 5. (Elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e
alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione,
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda
come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato, annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi
statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o
province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille
degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le
modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. d)
elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione
delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non
riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni
precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e
non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite,
per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei
consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o
pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed
ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede
annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e) e f)), nonche' con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di
riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5-bis. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione
europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Note all'art. 21: - La
legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
Gli articoli 13 e 24 cosi' recitano: "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose
che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti
con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che
esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non
sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in
luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore
del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano
le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma
dell'articolo 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio
degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti".
"Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un
reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per
questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista
dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche
senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma
dell'articolo 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale,
quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi
della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita'
giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo'
essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in
solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di
ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi,
spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina
del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'. Il
seguente testo è stato tratto da: http://www.comune.pisa.it/supp-istituzionale/Decreti/Dlgs70-2003.htm
PER
GLI ACQUISTI ON-LINE ARRIVA IL BOLLINO BLU
Milano, 28 aprile 2003 - Da una ricerca emerge che il 70% dei consumatori
intervistati si e' dichiarato disponibile a spendere piu' su internet se solo
avesse piu' fiducia. Arriva il 'bollino blu' per i siti Internet piu'
affidabili. Un contrassegno avvertira' infatti i surfisti del web che sono
approdati in un dominio.it. il cui controllo e affidabilita' sono garantiti
dalle associazioni dei consumatori.
TEMA
LANCIA LA SOLUZIONE GEVEND PER IL CALCOLO E LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI
Milano, 28 aprile 2003 - Tema Studio di Informatica, società italiana leader
nell'integrazione dei sistemi, ha annunciato il lancio di Tema Gevend, la nuova
soluzione per il calcolo e la gestione degli incentivi di vendita, già
utilizzata a supporto delle attività commerciali di società operanti in
diversi settori tra i quali le Telecomunicazioni, la Grande Distribuzione ed i
Servizi Finanziari. Gevend è una soluzione completa e di facile utilizzo che
consente alle aziende avvalersi di un'unica soluzione per gestire in maniera
omogenea gli incentivi dei venditori dipendenti e i contratti con gli agenti di
commercio. Gevend automatizza il calcolo periodico delle spettanze prendendo in
considerazione una serie di parametri come competenze, bonus, provvigioni, nonché
numerose variabili definibili dagli utenti, come obiettivi quantitativi e
qualitativi. Ciò semplifica notevolmente la gestione delle reti commerciali,
anche di quelle maggiormente complesse che si avvalgono di numerosi venditori e
agenti inquadrati con contratti differenti. Con Gevend è ad esempio possibile
definire la scalabilità degli obiettivi e dei relativi incentivi a livello di
singolo venditore, posizione ricoperta, area geografica o direzione di
appartenenza, ricavando informazioni consolidabili nella reportistica di
riepilogo. Proprio la reportistica, completa ed esauriente, è uno dei punti
forti della soluzione Gevend che fornisce un quadro sempre aggiornato sulle
spettanze maturate da agenti e venditori. Il prodotto è integrabile con le
altre fonti informative installate in azienda - come ad esempio Siebel, Oracle
Application, SAP ... - e può essere abbinato alla piattaforma Business Objects
per consentire analisi di business intelligence da parte degli utenti. I dati
elaborati dalla soluzione possono essere inoltrati ai principali programmi
Microsoft Office, come Excel e Word, mentre con Crystal Report è possibile
eseguire stampe esportabili in diversi formati. Infine, la possibilità di
accedere a Gevend tramite client Windows e browser Web permette agli utenti di
consultare comodamente le informazioni relative alla posizione dei singoli
venditori anche via Internet. Rivolgendosi in particolare al venditore mobile
che ha necessità di usufruire di tutta una serie di informazioni legate alla
sua attività (elenco clienti di competenza, maturato nel periodo, organigramma
rete di vendita, ...), Tema ha sviluppato una serie di servizi usufruibili
tramite Tablet PC. "Con Gevend abbiamo voluto mettere a disposizione del
mercato una soluzione capace di automatizzare la gestione della forza vendita,
ma con la flessibilità necessaria per adattarsi alle esigenze delle singole
aziende", ha commentato Franco Righini, Amministratore Delegato di Tema
Studio di Informatica. "Facile da installare, amministrare e utilizzare,
Gevend è la soluzione ideale per gestire con efficienza anche le reti di
vendita più complesse".
PREMIO
WEB ITALIA: LE NOMINATION E' UFFICIALE LA ROSA DEI FINALISTI NELLE 7 CATEGORIE
IN GARA PER LA SECONDA EDIZIONE DEGLI OSCAR DEL WEB
Milano, 28 aprile 2003 - Ecco i finalisti della seconda edizione dell'Italian
Web Awards, nelle 7 categorie in gara: Arte E Cultura: http://www.liberliber.it
http://www.teche.rai.it http://www.iononhopaura.it
http://www.artservice.it/spe http://www.made4love.net
Business: http://www.ada-project.com
http://www.laversa.it http://www.brandcom.it
http://www.esselunga.it http://www.eyeconfort.it
Editoria On Line: http://www.quintostato.it
http://www.alice.it http://www.focus.it
http://www.itportal.it http://www.delfinifabbri.it
Egovernment http://www.comune.arezzo.it
http://www.poliziadistato.it http://www.comune.forli.fo.it
http://www.comune.ancona.it http://www.provincia.bz.it
Scuola e Lavoro: http://www.lastanzadiantonio.it
http://www.snc.it http://www.intrage.it
http://www.iolavoroliguria.it http://www.immaginarioscientifico.it
Sport: http://www.gazzetta.it http://www.inter.it
http://www.ferrari.com http://www.calcionapoli.it
http://www.rosolino.com Turismo e
Tempo Libero: http://www.marecarso.it
http://www.eateathurrah.com http://www.signoriadeimalatesta.it
http://www.turismoreggio.it http://www.amicidellatoscana.it
La cerimonia di premiazione si terrà a Francavilla al Mare in provincia di
Chieti sabato 3 maggio alle ore 18.00, nell'ambito del New Media Festival.
Italian Web Awards, il premio allo stile italiano nel web. Organizzato da
Synteam in collaborazione con: Comune di Francavilla al Mare, Provincia di
Chieti, Regione Abruzzo. Minstro per l'Innovazione. Infolink: http://italianwebawards.it
"BIOAGRITURISMI.IT"
- IL SITO DEGLI AGRITURISMI BIOECOLOGICI.
Roma, 28 aprile 2003 - Rinnovato nella grafica e nei contenuti e' ora on-line il
sito degli Agriturismi Bioecologici dell'Aiab Associazione Italiana per
Agricoltura Biologica). Al suo interno tutti gli agriturismi del circuito Aiab,
con la descrizione, i modi per raggiungerli e contattarli. Ogni azienda
agrituristica aderente al circuito Aiab, viene controllata dagli ispettori Icea,
che ne verificano il grado di rispondenza ai requisiti individuati nel
disciplinare Aiab e, successivamente, sono oggetto di una attenta valutazione in
base alla quale viene attribuito un numero di "margherite", da uno a
cinque, che rappresentano il livello di qualita' ambientale e dei servizi
offerti dall'agriturismo. www.bioagriturismi.it www.aiab.it/turismi
PUMA.COM
PARLA ITALIANO
Milano, 28 aprile 2003 - Basta cliccare sul link di riferimento e tutti gli
appassionati dello stile Puma, uno dei marchi di abbigliamento ed accessori
sportivi più amati nel nostro paese, avranno a disposizione una nuova vetrina
sul mondo Puma. Www.puma.com si presenta con un linguaggio semplice, che
permette di accedere al sito e navigare con facilità. Il sito è ricco
d'informazioni sul mondo Puma a 360 gradi: prodotti, attività, news. Ma non
solo. Oltre ad ammirare le nuove collezioni, ad avere notizie sugli atleti,
l'azienda e i punti vendita, Puma offre una panoramica anche su film e musica.
È possibile, infatti, visionare le recensioni delle novità del grande schermo
o ascoltare musica di gruppi in cui Puma crede perché riflettono lo spirito del
marchio. Il progetto conferma il sempre più solido legame con il nostro paese:
non a caso Puma è di recente diventato sponsor tecnico della Nazionale Italiana
di Calcio, sicuramente lo sport più popolare lungo la penisola.
NUOVE
DA MULTIPLAYER.IT
Terni, 28 aprile 2003 - Dopo il successo dell'area Premium Gold, sottoscritta in
forma gratuita da 10.000 persone (vale la pena di menzionare anche i 100.000
utenti iscritti all'area Premium Basic www.multiplayer.it/utenti oggi
Multiplayer.it lancia i primi servizi dedicati a tali utenti: sono già on-line
i primi articoli riservati agli iscritti di questa sezione (primo tra tutti
l'articolo su Soul Calibur 2 - http://joypad.multiplayer.it/articoli.php3?id=8063
Approfondimenti e esclusive di alto profilo sono solo alcuni esempi di ciò che
sta per essere preparato per gli utenti Premium Gold! Non è tutto! Da oggi
tutte le recensioni, per ogni piattaforma e formato, saranno corredate di Voto
Numerico Finale. Il voto vuole essere un modo veloce di sintetizzare tutti gli
aspetti approfonditamente analizzati nel corpo dell'articolo e sarà sempre
correlato da Pro e Contro. Vengono inoltre annunciate formalmente alcune piccole
variazioni grafiche che accompagneranno questi cambiamenti. L'elemento più
visibile sono i Bollini Colorati: attraverso questo attributo in home page gli
utenti saranno istantaneamente in grado di comprendere se il contenuto dei vari
articoli sia Libero (aperto a tutti, utenti anonimi e autenticati), Premium
Basic (gratuito) o Premium Gold (solo per coloro che sottoscriveranno un
abbonamento o Daily24, o Mensile o Annuale). Inoltre, nel pannello di controllo
http://www.multiplayer.it/utenti/cp.php3 sarà possibile sottoscrivere le Nuove
Newsletters Informative che si sono aggiunte a quella settimanale: la newsletter
giornaliera e la newsletter settimanale inerente esclusivamente i files! Tutte
queste novità non potevano non essere oggetto di una speciale Promozione: tutte
le persone che non rientrano tra i fortunati che stanno godendo dell'abbonamento
Premium Gold di prova (gratuito) potranno riceverne uno in regalo! Infatti, da
domani 24 aprile 2003 a partire dalle ore 11:00 fino alla fine del mese
Multiplayer.it assegnerà quotidianamente degli abbonamenti Premium Gold!!
Questi abbonamenti scadranno il 5 maggio 2003 e verranno automaticamente
cancellati (contrariamente a quanto indicato nel Pannello di controllo). Dal 5
maggio 2003, infatti, tutti gli utenti potranno sottoscrivere un abbonamento
premium Gold seguendo semplicemente le facili procedure contenute nell'apposita
pagina.
COREL
ANNUNCIA LA NUOVA VERSIONE DELLA SUITE WORDPERFECT OFFICE 11
Milano, 28 aprile 2003 - WordPerfect Office 11 unisce alle migliori
caratteristiche delle versioni precedenti nuove funzionalità volte a migliorare
l'efficienza del flusso di lavoro. Noto per la facilità d'uso e la qualità,
WordPerfect Office 11 semplifica la creazione, lo scambio dei contenuti e
l'interazione, mettendo a disposizione degli utenti metodi intelligenti per
migliorare la collaborazione con clienti e colleghi. "WordPerfect Office 11
è la scelta ideale per migliorare la produttività dell'ufficio" ha
dichiarato Amanda Bedborough, Vice Presidente Emea di Corel Corporation.
"Gli utenti apprezzeranno l'accesso intuitivo alle funzionalità e il
controllo totale nella gestione dei propri documenti. Con WordPerfect Office 11,
Corel offre un prodotto estremamente efficace, che non solo rappresenta una
valida alternativa ad altri pacchetti disponibili sul mercato, ma anche una
proposta vantaggiosa in termini di costi". WordPerfect Office 11 potenzia
la produttività e la facilità d'uso con strumenti intelligenti per la
creazione di documenti e il controllo della formattazione. Le nuove funzioni
Mappa Documento e Consultazione collaborativa aumentano l' efficienza del flusso
di lavoro, mentre Rivela codici e Anteprima in tempo reale garantiscono il
massimo controllo della formattazione. L'interfaccia personalizzabile e
intuitiva può essere adattata alle specifiche esigenze degli utenti; la nuova
Modalità classica si presenta come ambiente WordPerfect 5.1, completo di
interfaccia a schermo blu con comandi da tastiera di WordPerfect 5.1. La barra
degli strumenti per uso legale potenziata aggiunge funzioni tratte da
WordPerfect Law Office Editions, tra cui la procedura guidata legale, lo
strumento macro Concordanza e Publish to Edgar. WordPerfect Office 11 migliora
la collaborazione degli utenti con potenti funzionalità di condivisione dei
file. L'integrazione Xml migliorata, basata su un'esperienza quinquennale con il
linguaggio Xml permette agli utenti di pubblicare presentazioni su diapositive,
fogli di calcolo e file WordPerfect in Xml, potenziando le opzioni di
condivisione file e supportando la visualizzazione dei contenuti su periferiche
diverse. Le funzionalità di condivisione file ad ampia portata includono
Pubblica in Pdf in WordPerfect e Presentations, funzionalità di pubblicazione
in Html estese all'intera suite, supporto Odma (Open Document Management Api) e
una nuova utility per convertire batch di file da formati quali Microsoft Word,
Rtf e altri. WordPerfect mantiene lo stesso formato file delle versioni 6.1-11
offrendo accesso ai dati legacy senza soluzione di continuità. Le nuove
funzionalità di Distribuzione documento via posta elettronica e la connettività
Rubrica di Microsoft Outlook consentono agli utenti di comunicare tramite
Microsoft Outlook. La nuova integrazione Zim Sms Office con Quattro Pro consente
agli utenti di aggiornare fogli di lavoro per mezzo di un telefono cellulare.
WordPerfect Office 11 è la scelta ideale per gli utenti alla ricerca di qualità
e flessibilità nel sistema delle licenze e di assistenza a livello
professionale. WordPerfect Office 11 offre: Accesso a una suite completa di
applicazioni a un costo molto inferiore rispetto ai prodotti analoghi della
concorrenza. Opzioni di pagamento semplici e flessibili mediante il Corel
License Program. Un'ampia gamma di modalità di assistenza tecnica, servizi
professionali e training. Controllo e flessibilità totali grazie alla
personalizzazione dell'interfaccia utente e alla compatibilità di accesso.
Prezzi e disponibilità La versione inglese del software è già disponibile nel
Nord America. La versione italiana è prevista per il mese di settembre. In
Italia WordPerfect Office 11 sarà disponibile nelle versioni Standard e
Professional unicamente come prodotto su licenza. Le licenze partono da €270
per singolo utente, fino a €225 per 250 utenti per l'edizione Standard
completa. Per l'edizione Professional le tariffe variano da €388 per utente
singolo fino a €232 per 250 utenti. Come consuetudine, Corel si impegna a
premiare la fedeltà dei clienti offrendo agli utenti delle versioni precedenti
della suite WordPerfect Office la possibilità di acquistare le licenze di
aggiornamento a tariffa scontata rispetto alle edizioni complete.
TROPICO
2: IL COVO DEI PIRATI FRA BARILI DI RUM, GIOCO D'AZZARDO E INCREDIBILI TESORI
GOVERNA LA TUA ISOLA NEI PANNI DEL "RE DEI PIRATI"
Milano, 28 aprile 2003 - Tropico 2: Il Covo dei Pirati, seguito dei titoli di
grande successo Tropico e Tropico: Paradise Island, è in arrivo in Italia. Nei
panni di un feroce quanto spiritoso corsaro il giocatore deve governare e
gestire un'isola sui cui si trova il proprio covo segreto, popolato dalla feccia
dei 7 mari. Ambientato nel XVII secolo, in Tropico 2 si dovrà sostenere
l'economia di questo piccolo impero, saccheggiare i velieri dei mercanti e
rapire i prigionieri per usarli come mano d'opera a bassissimo costo. Il
giocatore dovrà tener sotto controllo il morale dei bucanieri usando il gioco
d'azzardo, le belle fanciulle e barili e barili di rum! Si potrà creare il covo
dei sogni attraverso 15 episodi ricchi di spadaccini, marinai ubriachi, loschi
figuri e saggi pappagalli parlanti. Il giocatore dovrà attirare i più famosi
pirati della storia (come Barbanera, Morgan e Capitan Uncino) sull'isola
segreta, in modo che la propria cricca diventi il terrore dei mari! Non si deve
dimenticare però, che... anche i pirati hanno un'anima! Avendo distinte
personalità, gli scagnozzi hanno bisogno di un lavoro, una casa, un sacco di
amici ed il miglior intrattenimento piratesco possibile! Aumentare il tesoro
sfruttando al meglio le possibilità offerte dal nuovo sistema economico è
fondamentale per la crescita dell' isola che dipende anche dal successo degli
arrembaggi! Non ci si potrà dimenticare di emanare editti e proscrizioni per
convincere i prigionieri ad imbarcarsi sulle navi, per promuovere i locali
presenti sull' isola, per istigare alla guerra le potenze europee... Per quanto
riguarda il sonoro, in Tropico 2: Il Covo dei Pirati ci sono musiche
accattivanti e molto varie, composte dallo stesso autore della colonna sonora di
Tropico e Paradise Island. Tropico 2: Il Covo dei Pirati è quindi un videogioco
dal grande fascino, con un gameplay innovativo rispetto al suo predecessore, con
un livello di strategia più alto, un'atmosfera affascinante, personaggi
stravaganti e dal grande carisma e con la consueta sottile ironia che
caratterizza questa serie. "Le potenze marinare mondiali vi temono, i
briganti vi rispettano, i prigionieri obbediscono a ogni vostro ordine...che
bello essere un Grande Pirata!!!" Punti di Forza: Modalità campagna, Due
diversi tipi di abitanti dell'isola: Pirati e Prigionieri, ognuno da gestire in
modo differente, Tre differenti potenze europee con cui interagire a livello
diplomatico, Generatore casuale di mappe, Più di 60 strutture da costruire e
miglioramenti da effettuare sulle case dei pirati in base al loro status
sociale, Evoluzione delle abilità dei pirati durante le missioni. Prezzo:
Consigliato al pubblico: Euro 39.99 www.cidiverte.it
Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina
4 Pagina 5
Pagina 6
Titoli
Home Archivio news
|