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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
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WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
28 APRILE 2003

pagina 6

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LA RASSEGNA STAMPA DI PALAZZO CHIGI È ON LINE

Dallo scorso 28 marzo 2003 nel sito internet del Governo italiano, all'indirizzo www.governo.it  è possibile consultare on line una selezione della rassegna stampa di Palazzo Chigi. Nella sezione "La rassegna di oggi" sono inseriti alcuni degli articoli della rassegna quotidiana, mentre nella sezione "Le ultime rassegne" sono archiviate tutte le rassegne stampa prodotte. Gli articoli, acquisiti tramite scanner, sono disponibili in formato .jpeg e in formato .pdf. La rassegna stampa, disponibile a partire dalle ore 12.00, è pubblicata on line tutti i giorni tranne la domenica.

ART. 10 DELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001: RIASSETTO IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
Il 19 marzo scorso il Senato ha approvato definitivamente la Legge di semplificazione 2001, relativa agli interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, necessari per imprimere alla legislazione vigente una svolta significativa verso la semplificazione delle procedure, ridurre drasticamente le leggi vigenti e fornire al cittadino un unico strumento codicistico, facilmente consultabile, di tutta la normativa relativa alle singole materie. L'art. 10 del provvedimento, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, più decreti legislativi e regolamenti per il coordinamento ed il riassetto delle norme in materia di società dell'informazione, in modo da riordinare interamente la disciplina in materia di documento informatico e firme elettroniche. I decreti legislativi e i regolamenti, proposti del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ed i ministri competenti per materia debbono rispettare i seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessarie nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. La delega dovrà essere esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

MMS E PRIVACY: PARERE DEL GARANTE DEL 12 MARZO 2003
In data 12 marzo 2003 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un parere in cui fissa le regole per un uso corretto degli Mms. Sono sempre più diffusi infatti i nuovi telefoni mobili che permettono di raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni tramite tecnologia Gprs-General Packed Radio Service, nonché filmati attraverso la rete Umts-Universal Mobile Telecommunication System, messaggi del tipo Multimedia Messaging Service, normalmente detti Mms. Il Garante, presieduto dal prof. Giuseppe Santaniello, ha affermato che le informazioni di carattere personale, relative ad un interessato identificato o identificabile, contenute in immagini, suoni e filmati trasmessi tramite Mms, sono rilevanti ex art. 1, comma 2, lett. c), della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Pertanto, il Garante ha precisato che, pur se è lecito scattare con il proprio cellulare foto per uso personale, è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso quando si tratta di fotografie o filmati che vengono comunicati in via sistematica ad una pluralità di destinatari. L'obbligo di chiedere il consenso non c'è per chi svolge l'attività giornalistica, pur se debbono essere sempre rispettate le cautele e i limiti posti dalla Legge n. 675/96 e dal codice deontologico dei giornalisti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998(rispetto dei limiti del diritto di cronaca e in particolare "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico", informativa semplificata, ecc.).

MMS E PRIVACY: QUANDO NON È APPLICABILE LA LEGGE N. 675/1996
La Legge n. 675/96, che detta gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali e quando singole persone fisiche trattano dati personali per fini esclusivamente personali e le informazioni trattate "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". La Legge n. 675/96, ad esempio, non opera nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. La stessa legge, invece, è applicabile quando, benché per scopi anche semplicemente culturali o informativi, l'immagine è raccolta per essere diffusa in internet o comunicata sistematicamente a terzi. La persona fisica che utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte (art. 3, comma 2, ed art. 15 della Legge n. 675/96), tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale l'autore del messaggio deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (art. 18 Legge n. 675/96 ed art. 2050 codice civile).

MMS E PRIVACY: QUANDO SI APPLICA LA LEGGE N. 675/1996
La Legge n. 675/96 opera quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più destinatari diversi dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. g) Legge n. 675/96), oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 1, comma 2, lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di un'immagine su un sito internet ad opera del soggetto che l'ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite Mms). In questi casi non possono essere invocate le finalità esclusivamente personali, cui si riferisce l'art. 3 della Legge n. 675/96 e tale legge è integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle informazioni personali. Il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti negli Mms deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti dall'art. 10, all'atto della raccolta oppure in un momento successivo a seconda che i dati siano raccolti o meno presso l'interessato. Deve essere raccolto anche il preventivo consenso della persona, che deve essere scritto nel caso di dati sensibili.

MMS E PRIVACY: ALTRI OBBLIGHI
Chi utilizza ed invia Mms deve sempre rispettare gli obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina civile e penale. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni, infatti, deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui solo nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico. In primo luogo occorre porre attenzione sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile, intitolato Abuso dell'immagine altrui: "Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni". Quindi occorre tenere in considerazione le garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona dall'art. 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore: il consenso della persona ritrattata non è richiesto se la riproduzione dell'immagine è giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". Inoltre è vietata l'esposizione o la messa in commercio del ritratto di una persona qualora rechi "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della Legge 22 aprile 1941 n. 633). Il dovere di astenersi dal violare queste prerogative degli interessati, anche in applicazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile), non esaurisce gli obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, in quanto la stessa deve rispettare altri divieti sanzionati penalmente: art. 615-bis codice penale: indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini attinenti alla vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora; art. 594 codice penale: possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario; art. 528 codice penale: pubblicazioni oscene; art. 600-ter codice penale e Legge 3 agosto 1998, n. 269: tutela dei minori riguardo al materiale pornografico. Chi utilizza Mms, quindi, non deve ledano i diritti dei terzi, evitando di riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità ed astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.

COME REPERIRE TESTI NORMATIVI SU INTERNET
Un lettore ci ha chiesto di segnalargli alcuni siti in cui sia possibile trovare corrette informazioni giuridiche (testi di legge, sentenze, provvedimenti amministrativi, articoli di commento e approfondimento). Per quanto riguarda la normativa è possibile consultare la Gazzetta ufficiale nel suo sito http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp  però il servizio prevede l'accesso gratuito solo a tutte le Gazzette pubblicate negli ultimi 60 giorni. La Gazzetta ufficiale è consultabile, sempre gratuitamente, all'indirizzo www.gazzette.comune.jesi.an.it  Comunque i provvedimenti legislativi a partire dal maggio 1996 si possono poi trovare nel sito del Parlamento italiano all'indirizzo internet http://www.parlamento.it  L'Aipa, Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, tramite il sito Normeinrete, offre un servizio di accesso unificato e gratuito ai materiali giuridici, nazionali e comunitari, presenti sui siti internet delle istituzioni pubbliche. Le sentenze degli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado sono disponibili on line nei siti ufficiali dei singoli organi: Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Ministero della Giustizia. Il sito di Giustizia Amministrativa, a sua volta, consente di accedere alle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato. Ormai tutti gli enti pubblici sono provvisti di un proprio sito internet attraverso il quale diffondono informazioni e documentazione inerente la loro attività. In tutti i siti citati è possibile trovare dei link che rinviano ad altri siti di pari argomento.

TELEFONO BLU: L'ORGANISMO DI TUTELA DEI TURISTI
Telefono Blu, l'organismo di tutela dei turisti , fondato nel 1989, dal 1994 è un'associazione senza scopo di lucro, che dalla costa romagnola, ove è nato, si è rapidamente diffuso nei primi tre anni in tutte le aree turistiche del nostro paese a tutela della vacanza, della qualità del luogo e del turismo. Per primo in Italia ha costruito una rete di collegi legali presenti in tutte le provincie del Paese in grado di dare una risposta di qualità alla soluzione dei casi ed ha cercato di portare gli italiani sul web, con portali interattivi, specializzando la modalità dei contatti per facilitare il cittadino nell'accesso e nell'esercizio dei propri diritti. Telefono Blu è un organismo apartitico, che si basa sul lavoro di staff di centinaia di persone: avvocati, docenti, architetti, commercialisti, webmaster, piccoli imprenditori, professionisti in genere, cittadini in ogni parte d'Italia. Dal 1999 Telefono Blu, che ha assunto anche la denominazione di Sos consumatori (oltre alle tradizionali sos turista ed sos utente) ha incrementato la sua presenza: televisioni, radio, quotidiani e periodici si interessano alle sue azioni ed iniziative. Sul sito dell'associazione è possibile reperire notizie ed informazioni esclusive, dati e statistiche dalla parte del turista consumatore. Telefono Blu ha gestito centinaia di migliaia di casi che hanno coinvolto le famiglie ed i singoli applicando il principio della autodeterminazione e dell'auto aiuto con gli strumenti dell'orientamento della conciliazione e della azione giudiziale nella soluzione dei casi. La rete di accesso al sistema è la più semplice e la meno costosa. Il telefono con i centralini unici e zonali, gli accessi internet al network blu, fatto di diversi portali, ed alle e-mail delle aree geografiche (tutte le regioni italiane e aree internazionali) e tematiche. La consulenza di Telefonoblu avviene sia in termini generalisti ed attraverso gli esperti on line. Una rete capillare presente in ogni grande città ed in ogni provincia consente l'accesso agli uffici dell'associazione ed a collegi legali per la soluzione diretta del problema.

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