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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
28 APRILE 2003
pagina 6
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LA RASSEGNA
STAMPA DI PALAZZO CHIGI È ON LINE
Dallo scorso 28 marzo 2003 nel sito internet del Governo italiano, all'indirizzo
www.governo.it è possibile consultare
on line una selezione della rassegna stampa di Palazzo Chigi. Nella sezione
"La rassegna di oggi" sono inseriti alcuni degli articoli della
rassegna quotidiana, mentre nella sezione "Le ultime rassegne" sono
archiviate tutte le rassegne stampa prodotte. Gli articoli, acquisiti tramite
scanner, sono disponibili in formato .jpeg e in formato .pdf. La rassegna
stampa, disponibile a partire dalle ore 12.00, è pubblicata on line tutti i
giorni tranne la domenica.
ART. 10 DELLA
LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001: RIASSETTO IN MATERIA DI SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE
Il 19 marzo scorso il Senato ha approvato definitivamente la Legge di
semplificazione 2001, relativa agli interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione, necessari per imprimere alla
legislazione vigente una svolta significativa verso la semplificazione delle
procedure, ridurre drasticamente le leggi vigenti e fornire al cittadino un
unico strumento codicistico, facilmente consultabile, di tutta la normativa
relativa alle singole materie. L'art. 10 del provvedimento, in particolare,
delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore,
più decreti legislativi e regolamenti per il coordinamento ed il riassetto
delle norme in materia di società dell'informazione, in modo da riordinare
interamente la disciplina in materia di documento informatico e firme
elettroniche. I decreti legislativi e i regolamenti, proposti del Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie ed i ministri competenti per materia debbono
rispettare i seguenti principi e criteri direttivi: a) graduare la rilevanza
giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo ed al grado di sicurezza della firma; b) rivedere
la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità
di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri
soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini ed alle imprese l'accesso a tali
servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e
delle procedure necessarie nel rispetto dei principi di eguaglianza, non
discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c)
prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico
contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarietà ed
originalità, in sostituzione od in aggiunta a dati e documenti non informatici,
nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure
organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la
qualità del relativo contenuto informativo; d) realizzare il coordinamento
formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il
linguaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. La
delega dovrà essere esercitata per i seguenti oggetti: a) il documento
informatico, la firma elettronica e la firma digitale; b) i procedimenti
amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo; c) la gestione dei documenti informatici; d) la sicurezza
informatica dei dati e dei sistemi; e) le modalità di accesso informatico ai
documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche
ad ordinamento autonomo.
MMS E PRIVACY:
PARERE DEL GARANTE DEL 12 MARZO 2003
In data 12 marzo 2003 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
ha emesso un parere in cui fissa le regole per un uso corretto degli Mms. Sono
sempre più diffusi infatti i nuovi telefoni mobili che permettono di
raccogliere, registrare e comunicare rapidamente a terzi immagini e suoni
tramite tecnologia Gprs-General Packed Radio Service, nonché filmati attraverso
la rete Umts-Universal Mobile Telecommunication System, messaggi del tipo
Multimedia Messaging Service, normalmente detti Mms. Il Garante, presieduto dal
prof. Giuseppe Santaniello, ha affermato che le informazioni di carattere
personale, relative ad un interessato identificato o identificabile, contenute
in immagini, suoni e filmati trasmessi tramite Mms, sono rilevanti ex art. 1,
comma 2, lett. c), della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. Pertanto, il Garante ha
precisato che, pur se è lecito scattare con il proprio cellulare foto per uso
personale, è obbligatorio informare gli interessati e chiedere il loro consenso
quando si tratta di fotografie o filmati che vengono comunicati in via
sistematica ad una pluralità di destinatari. L'obbligo di chiedere il consenso
non c'è per chi svolge l'attività giornalistica, pur se debbono essere sempre
rispettate le cautele e i limiti posti dalla Legge n. 675/96 e dal codice
deontologico dei giornalisti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998,
n. 179, con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998(rispetto dei limiti del
diritto di cronaca e in particolare "dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico", informativa semplificata, ecc.).
MMS E PRIVACY:
QUANDO NON È APPLICABILE LA LEGGE N. 675/1996
La Legge n. 675/96, che detta gli obblighi in materia di trattamento dei dati
personali, non è applicabile quando gli Mms non comprendono dati personali e
quando singole persone fisiche trattano dati personali per fini esclusivamente
personali e le informazioni trattate "non siano destinate ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione". La Legge n. 675/96, ad
esempio, non opera nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio
occasionale ad amici o familiari: il soggetto che la scatta o che effettua la
ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di
carattere strettamente personale (culturali, di svago o di altro genere) e le
immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità. La
stessa legge, invece, è applicabile quando, benché per scopi anche
semplicemente culturali o informativi, l'immagine è raccolta per essere diffusa
in internet o comunicata sistematicamente a terzi. La persona fisica che
utilizza Mms per fini esclusivamente personali deve rispettare l'obbligo di
mantenere sicure le informazioni raccolte (art. 3, comma 2, ed art. 15 della
Legge n. 675/96), tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi
trattamenti (art. 1, comma 1, legge cit.) e che se si cagiona a terzi un
eventuale danno anche non patrimoniale l'autore del messaggio deve risarcirlo se
non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (art. 18 Legge n.
675/96 ed art. 2050 codice civile).
MMS E PRIVACY:
QUANDO SI APPLICA LA LEGGE N. 675/1996
La Legge n. 675/96 opera quando le immagini, i suoni e gli eventuali altri dati
personali raccolti siano destinati ad una comunicazione sistematica ad uno o più
destinatari diversi dall'interessato (art. 1, comma 2, lett. g) Legge n.
675/96), oppure alla diffusione a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 1, comma 2,
lett. h, legge cit.: si pensi alla pubblicazione di un'immagine su un sito
internet ad opera del soggetto che l'ha inizialmente raccolta o ricevuta tramite
Mms). In questi casi non possono essere invocate le finalità esclusivamente
personali, cui si riferisce l'art. 3 della Legge n. 675/96 e tale legge è
integralmente applicabile sin dal momento iniziale della raccolta delle
informazioni personali. Il soggetto titolare del trattamento dei dati contenuti
negli Mms deve informare le persone interessate nei casi e nei modi previsti
dall'art. 10, all'atto della raccolta oppure in un momento successivo a seconda
che i dati siano raccolti o meno presso l'interessato. Deve essere raccolto
anche il preventivo consenso della persona, che deve essere scritto nel caso di
dati sensibili.
MMS E PRIVACY:
ALTRI OBBLIGHI
Chi utilizza ed invia Mms deve sempre rispettare gli obblighi previsti a tutela
dei terzi dalla comune disciplina civile e penale. La raccolta, la comunicazione
e l'eventuale diffusione di immagini e suoni, infatti, deve avvenire nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati,
utilizzando l'immagine altrui solo nei modi e nei casi consentiti
dall'ordinamento giuridico. In primo luogo occorre porre attenzione sulla tutela
prevista dall'art. 10 del codice civile, intitolato Abuso dell'immagine altrui:
"Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli
sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la
pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria,
su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni". Quindi occorre tenere in considerazione le
garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non
consensuali del ritratto di una persona dall'art. 96 della Legge 22 aprile 1941,
n. 633 sul diritto d'autore: il consenso della persona ritrattata non è
richiesto se la riproduzione dell'immagine è giustificata "dalla notorietà
o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da
scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in
pubblico". Inoltre è vietata l'esposizione o la messa in commercio del
ritratto di una persona qualora rechi "pregiudizio all'onore, alla
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1,
della Legge 22 aprile 1941 n. 633). Il dovere di astenersi dal violare queste
prerogative degli interessati, anche in applicazione del principio del
"neminem laedere" (art. 2043 codice civile), non esaurisce gli
obblighi giuridici della persona che utilizza gli Mms, in quanto la stessa deve
rispettare altri divieti sanzionati penalmente: art. 615-bis codice penale:
indebita raccolta, rivelazione e diffusione di immagini attinenti alla vita
privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata
dimora; art. 594 codice penale: possibile reato di ingiurie, in caso di
particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario;
art. 528 codice penale: pubblicazioni oscene; art. 600-ter codice penale e Legge
3 agosto 1998, n. 269: tutela dei minori riguardo al materiale pornografico. Chi
utilizza Mms, quindi, non deve ledano i diritti dei terzi, evitando di
riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità
ed astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero
elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a
conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.
COME REPERIRE
TESTI NORMATIVI SU INTERNET
Un lettore ci ha chiesto di segnalargli alcuni siti in cui sia possibile trovare
corrette informazioni giuridiche (testi di legge, sentenze, provvedimenti
amministrativi, articoli di commento e approfondimento). Per quanto riguarda la
normativa è possibile consultare la Gazzetta ufficiale nel suo sito http://www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
però il servizio prevede l'accesso gratuito solo a tutte le Gazzette pubblicate
negli ultimi 60 giorni. La Gazzetta ufficiale è consultabile, sempre
gratuitamente, all'indirizzo www.gazzette.comune.jesi.an.it
Comunque i provvedimenti legislativi a partire dal maggio 1996 si possono poi
trovare nel sito del Parlamento italiano all'indirizzo internet http://www.parlamento.it
L'Aipa, Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, tramite il
sito Normeinrete, offre un servizio di accesso unificato e gratuito ai materiali
giuridici, nazionali e comunitari, presenti sui siti internet delle istituzioni
pubbliche. Le sentenze degli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado sono
disponibili on line nei siti ufficiali dei singoli organi: Corte Costituzionale,
Corte dei Conti, Ministero della Giustizia. Il sito di Giustizia Amministrativa,
a sua volta, consente di accedere alle sentenze dei Tar e del Consiglio di
Stato. Ormai tutti gli enti pubblici sono provvisti di un proprio sito internet
attraverso il quale diffondono informazioni e documentazione inerente la loro
attività. In tutti i siti citati è possibile trovare dei link che rinviano ad
altri siti di pari argomento.
TELEFONO BLU:
L'ORGANISMO DI TUTELA DEI TURISTI
Telefono Blu, l'organismo di tutela dei turisti , fondato nel 1989, dal 1994 è
un'associazione senza scopo di lucro, che dalla costa romagnola, ove è nato, si
è rapidamente diffuso nei primi tre anni in tutte le aree turistiche del nostro
paese a tutela della vacanza, della qualità del luogo e del turismo. Per primo
in Italia ha costruito una rete di collegi legali presenti in tutte le provincie
del Paese in grado di dare una risposta di qualità alla soluzione dei casi ed
ha cercato di portare gli italiani sul web, con portali interattivi,
specializzando la modalità dei contatti per facilitare il cittadino
nell'accesso e nell'esercizio dei propri diritti. Telefono Blu è un organismo
apartitico, che si basa sul lavoro di staff di centinaia di persone: avvocati,
docenti, architetti, commercialisti, webmaster, piccoli imprenditori,
professionisti in genere, cittadini in ogni parte d'Italia. Dal 1999 Telefono
Blu, che ha assunto anche la denominazione di Sos consumatori (oltre alle
tradizionali sos turista ed sos utente) ha incrementato la sua presenza:
televisioni, radio, quotidiani e periodici si interessano alle sue azioni ed
iniziative. Sul sito dell'associazione è possibile reperire notizie ed
informazioni esclusive, dati e statistiche dalla parte del turista consumatore.
Telefono Blu ha gestito centinaia di migliaia di casi che hanno coinvolto le
famiglie ed i singoli applicando il principio della autodeterminazione e
dell'auto aiuto con gli strumenti dell'orientamento della conciliazione e della
azione giudiziale nella soluzione dei casi. La rete di accesso al sistema è la
più semplice e la meno costosa. Il telefono con i centralini unici e zonali,
gli accessi internet al network blu, fatto di diversi portali, ed alle e-mail
delle aree geografiche (tutte le regioni italiane e aree internazionali) e
tematiche. La consulenza di Telefonoblu avviene sia in termini generalisti ed
attraverso gli esperti on line. Una rete capillare presente in ogni grande città
ed in ogni provincia consente l'accesso agli uffici dell'associazione ed a
collegi legali per la soluzione diretta del problema.
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