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ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
9 FEBBRAIO 2004
pagina 6
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UNIONE
EUROPEA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Nella
seduta del 29 gennaio il Parlamento Europeo ha approvato, in via definitiva,
la direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, di servizi e di lavori.
Con tale direttiva si
intende aggiornare la procedura, tenendo conto delle nuove tecnologie
elettroniche e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, e
semplificare ed alleggerire le normative, a volte troppo dettagliate e
complesse.
La direttiva prevede
espressamente il ricorso a procedure automatizzate quali l'asta elettronica
e i sistemi dinamici di acquisizione.
Archiviazione
ottica per
la conservazione dei
documenti contabili
Sulla Gazzetta
Ufficiale n.27 del 3 febbraio scorso
è stato pubblicato il Decreto
23 gennaio 2004 con il qual il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha introdotto l'archiviazione ottica dei documenti contabili ai fini
fiscali.
Di
seguito sintetizziamo le principali novità introdotte dal provvedimento.
L'operazione
di archiviazione ottica si incentra sulla marca temporale e sulla firma
elettronica, apposte al documento statico e non modificabile.
All'Agenzia
delle Entrate debbono essere comunicate l'impronta dell'archivio
informatico, la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. In caso di
verifiche fiscali, i documenti devono essere resi leggibili e disponibili su
supporto cartaceo o anche esibiti in via telematica.
Non ci sono
limitazioni alle tipologie di supporti informatici, a condizione che ne sia
garantita la leggibilità nel tempo, che sia assicurato l'ordine cronologico
e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta.
Occorre
presentare all'Ufficio delle Entrate una comunicazione preventiva con
l'indicazione del numero presuntivo di documenti da bollare nell'anno,
dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il
mese di gennaio dell'anno successivo, bisogna presentare all'ufficio delle
Entrate una comunicazione a consuntivo con la richiesta di rimborso o di
compensazione.
Dalla nuova
disciplina sono esclusi i documenti rilevanti ai fini doganali, ai fini
delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle
Dogane.
E-banking
e privacy dei clienti: banca
denunciata per un “buco” nei sistemi di sicurezza
Gli accertamenti avviati
a gennaio 2003 dall’Autorità Garante
della Privacy sull’operato di una banca che offriva servizi on line si
sono conclusi con l’ordine di adottare rigorose misure di sicurezza e con
la comunicazione degli atti alla magistratura.Gli accertamenti erano stati
disposti a seguito del ricorso di un cliente che, nel consultare via
internet la propria posizione contabile, aveva accidentalmente avuto accesso
ad informazioni riservate (numeri di conti correnti e carte di credito,
operazioni bancarie, bonifici, emolumenti, assegni, titoli, polizze
assicurative) di altri ignari correntisti.
Dagli accertamenti è
emerso che la banca, pur essendovi tenuta anche sul piano penale, non aveva
adottato le misure minime di sicurezza previste dalla normativa, in grado di
ridurre il rischio di accesso non autorizzato ai dati personali da parte di
terzi su reti telematiche (art.3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 318/99).
Il servizio di e-banking
consentiva a ciascun cliente abilitato – previo inserimento di codici di
autenticazione - di consultare via Internet i movimenti del proprio conto
corrente, di visualizzare i dati che lo riguardavano e gli estratti conto,
creando un prospetto delle ultime operazioni effettuate, da memorizzare o
stampare.
La vicenda affrontata dal
Garante riguarda un cliente che, ricollegandosi a distanza di poco tempo da
una precedente consultazione al sito della sua banca e digitando un
indirizzo “parziale” (cioè senza riferimento al file da visualizzare),
aveva attivato una sessione che gli consentiva - senza che gli venisse
chiesto di inserire nuovamente i codici di accesso - di leggere un’altra
cartella con i file dei prospetti contabili degli altri clienti, non
disponibile mediante le ordinarie modalità di consultazione.
A giustificazione del
proprio operato la banca aveva dichiarato che l’accesso anomalo ai dati
dei correntisti si sarebbe verificato solo per pochi giorni durante i quali
erano in corso alcune attività tecniche connesse all’affidamento della
gestione del sito web della banca ad una società esterna, ed era in
funzione un cosiddetto server di back up.
L’erronea configurazione dei programmi installati su questo server (il
cosiddetto “browsing”), alla quale è stata attribuita la
visualizzazione dei dati dei correntisti, sarebbe stata poi corretta
tempestivamente.
Contestualmente alla
denuncia alla magistratura, il Garante con uno specifico provvedimento ha
ordinato di adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire il ripetersi
di tali illeciti.
L’adempimento di tale
prescrizione, infatti, consente alla banca di beneficiare dell’ammissione
al pagamento di una ammenda (da
10.000 a
50.000 euro) con la conseguente estinzione del reato, così come previsto
dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 169).
Le misure di sicurezza da
adottare prevedono in particolare: a) l’utilizzo di una o più parole
chiave per l’accesso ai dati da fornire al personale della banca
incaricato all’uso dei dati personali; b) l’attribuzione a ciascun
cliente abilitato ai servizi di Internet banking, di un codice
identificativo personale per le consultazioni telematiche.
Il
Codice delle invenzioni
Cogliamo l'occasione di
un quesito giunto in redazione per definire il concetto di proprietà
industriale e fare il punto sul relativo codice.
Con la dizione "proprietà industriale" ci si riferisce ai diritti
derivanti da brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e
modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori,
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, know how e informazioni aziendali riservate. Con la dizione
"proprietà intellettuale", invece, ci si riferisce ai diritti di
proprietà industriale ed a quelli legati al diritto d'autore.
La Legge delega
n. 273/02, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza, aveva dato incarico al Governo di procedere alla
redazione di un codice dei diritti di proprietà industriale. Allo stato
dell'arte, il Ministero delle Attività produttive ha avviato la fase di
concerto sul codice stesso, che è preliminare alla presentazione del testo
al Consiglio dei ministri.
Il Codice della proprietà
industriale, formato da 242 articoli radunerà, in un unico testo, tutte le
norme in vigore sull'argomento, il cui impianto risale agli anni '40,
riordinandole ed adeguandole alle disposizioni comunitarie.
Gli estensori del documento
si sono rifatti all'accordo Trip's, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994
nel quadro dei negoziati Gatt e ratificato dall'Italia nel dicembre dello
stesso anno.
L'accordo è uno statuto
che "fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale e
definisce concettualmente, con una precisione maggiore di quanto non sia
stato mai fatto finora, il rapporto che si ritiene debba intercorrere tra la
tutela della proprietà industriale e il principio della libertà di
concorrenza inteso qui nella sua accezione più vasta di mercato
concorrenziale globale".
Il Codice, distinguendosi
dall'accordo Trip's, non tratta la materia del diritto d'autore, in primo
luogo, perché la citata legge delega parla di proprietà industriale e non
intellettuale e, in secondo luogo, perché il diritto d'autore è compreso
nelle attribuzioni del Ministero dei Beni culturali.
Il Codice non affronta
neanche le norme relative alla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
Genialloyd
(Ras) riduce dal 2 al 9 per cento le tariffe Rc Auto per i nuovi clienti
A partire dal prossimo 18 febbraio, Genialloyd – la compagnia
di vendita diretta del Gruppo Ras - diminuirà le tariffe RC Auto a tutti i
nuovi clienti (rispetto a quelle in vigore dal 30 settembre 2003). La
riduzione andrà da un minimo del 2% fino ad arrivare al 9%, a seconda delle
caratteristiche dell’assicurato.L’introduzione
della patente a punti e le nuove norme in materia di circolazione stradale
stanno dando i primi risultati positivi, anche se le evidenze statistiche
sulla riduzione dei sinistri non sono ancora tali da giustificare una
diminuzione dei premi.
Genialloyd
- valutando questi risultati - ha deciso comunque di procedere a una
riduzione. Le diminuzioni maggiori riguardano coloro che acquistano una
nuova auto e la assicurano quindi per la prima volta. Genialloyd ha infatti
da tempo previsto per questa categoria di assicurati una classe d’ingresso
ad hoc denominata “Nuova
Immatricolazione”, con tariffe più convenienti rispetto
all’abituale classe d’ingresso (la 14°).
“Genialloyd,
che da anni opera sul mercato assicurativo con condizioni molto competitive,
ha deciso – con questa riduzione delle tariffe – di migliorare
ulteriormente il rapporto qualità/prezzo”, afferma l’amministratore
delegato Alessandro Santoliquido. “Ancora oggi però la realtà italiana
è segnata da una eccessiva rigidità della domanda, che conduce a un
paradosso: gli automobilisti, che spesso sono insoddisfatti della propria
assicurazione, solo in pochissimi casi ricercano migliori opportunità
effettuando confronti tra le diverse offerte”. Da un’indagine svolta
dalla Databank emerge infatti che l’81% degli assicurati continua a non
richiedere alcun preventivo RC Auto ad una compagnia diversa dalla propria.
A luglio 2003 è stata
condotta un’indagine Eurisko che ha evidenziato come il livello di
gradimento tra i clienti Genialloyd sia molto alto: l’84% attribuisce il
massimo dei voti alla compagnia e solamente il 2% non gli concede la
sufficienza. (il 98% è dunque pienamente soddisfatto). Gli assicurati
dichiarano inoltre che con le polizze Genialloyd hanno ottenuto un risparmio
medio pari al 24% rispetto al precedente contratto.
Il
20% afferma, infine, di aver ottenuto un
vantaggio superiore al 40%.
ANNUNCI
DI LAVORO: artt. 9 e 19 del Decreto legislativo n. 276/03
Nella rubrica del 19
gennaio 2004 avevamo segnalato le specifiche forme di tutela della privacy
dei lavoratori nella fase di pubblicazione degli annunci di lavoro
introdotte dall'art. 9 e dall'art. 19, 1° comma, del Decreto legislativo n.
276/03.
A richiesta di alcuni
nostri lettori, torniamo ora sull'argomento per precisare, in primo luogo, i
contenuti delle suddette disposizioni.
In
base all'art. 19 gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti
sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui
all’art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000 a
12.000 euro.
Tali
soggetti, pertanto, dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del
provvedimento, hanno un obbligo di verifica preventiva volto ad accertare la
conformità degli annunci di lavoro ai requisiti contenuti nell’art. 9
dello stesso provvedimento.
Per effetto dell'art. 9
sono vietate le comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività
di ricerca del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda
e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano
esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate
perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati
o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari,
utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza
epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di
personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso. Se le comunicazioni di cui al punto precedente sono
effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante
reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda
comprensivo dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazione
attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole.
La disposizione citata,
quindi, regola il tradizionale doppio canale di pubblicazione degli annunci
di lavoro, a seconda che le aziende alla ricerca di personale si rivolgano a
società specializzate, oppure operino in proprio la ricerca.
ANNUNCI
DI LAVORO pubblicati dalle aziende in proprio
I datori di lavoro, che
operano una ricerca di personale e decidono di non ricorrere alle agenzie di
intermediazione, debbono realizzare il loro annuncio in forma tale che
risultino chiaramente pubblicate le loro generalità.
In caso contrario l'editore
può rifiutare la pubblicazione dell'annuncio stesso in quanto è vietato
pubblicare annunci di lavoro in forma anonima.
Inoltre
occorre che gli annunci contengano direttamente o su internet il
facsimile della domanda.
ANNUNCI
DI LAVORO pubblicati dalle agenzie specializzate
Le agenzie di
intermediazione, abilitate ad effettuare comunicazioni a mezzo stampa,
televisione e internet, debbono riportare nell'annuncio gli estremi del
provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della loro attività ed un
facsimile di domanda, comprensivo dell’informativa sulla privacy di cui
all’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03, recante il nuovo codice
della privacy.
In base a tale norma i titolari dei dati, nel fornirli a terzi, hanno
diritto di essere resi edotti delle finalità e modalità del trattamento
cui i dati sono destinati, della natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati, delle conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i propri dati
potrebbero essere comunicati. In alternativa, dovrà essere indicato
l’indirizzo del sito internet dove le medesime informazioni potranno
essere reperite.
CORSI PER
LA SICUREZZA INFORMATICA
L'Associazione italiana
per la sicurezza informatica ha siglato un accordo in esclusiva con (ISC)2,
la principale organizzazione no profit che offre uno standard a livello
mondiale per la certificazione professionale di chi lavora nell'ambito della
sicurezza informatica.
Saranno realizzati tre
seminari finalizzati al conseguimento delle certificazioni CISSP - Certified
Information Systems Security Professional e SSCP - System Security Certified
Practitioner, due tra le più quotate certificazioni in ambito di sicurezza.
Alla formazione di queste
figure, oggi molto richieste, pensa il Clusit I
corsi sono riservati agli Ict security manager con esperienza di almeno
quattro anni (tre in caso di diploma di laurea), hanno durata di cinque
giorni e si terranno a Milano il 23-27 febbraio e l'11-15 ottobre e a Roma
il 7-11 giugno.
Al termine è previsto un
esame che attesterà la preparazione dei candidati.
MAK
ADVENTURES FESTIVAL 2004
A Parma, nel
complesso fieristico, il 27-28 Marzo 2004, si terrà la prima fiera dedicata
a tutti coloro che si identificano nell'uomo e nella donna d'azione.
L'evento,
diventato finalmente una realtà, riunirà, per la prima volta, tutte le
discipline ed i principali professionisti dei settori arti marziali, sport
kombat, fitness ...
Il progetto
Mak Adventures Festival aveva preso avvio nel gennaio 2003, quando Black
Panther, azienda leader nel
settore arti marziali e sport da combattimento ed editore del primo magazine
dedicato all'Uomo ed alla Donna d'Azione, Mak Adventures, ha pensato di
costituire un team formato dai più grandi professionisti del settore
sportivo e dell'organizzazione fieristica. Ricordiamo
che Mak - Martial Arts
Kombat - Adventures è nata da un'idea di Giorgio
Porcellana, maestro in arti marziali, nel 2001 per far conoscere ad un ampio
pubblico di lettori tutti i segreti delle discipline orientali, degli sport
da combattimento, del fitness e del bodybulding, per poi amplare i suoi
orizzonti con aree dedicate al benessere ed alla medicina alternativa, coi
settori sport estremi, survival e sicurezza.
Per
la realizzazione dell'evento hanno collaborato AV Expo per la gestione
dell'area espositiva, Parma Incoming,
operatore specializzato sul territorio di Parma e provincia, per la gestione
degli alberghi e del ristoro, Ticket One
per la gestione della prevendita e della biglietteria, e Proxyma per la
gestione degli sponsor nazionali.
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