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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Settembre 2010 |
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CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI CONTABILI |
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L´agenzia delle entrate con la risoluzione 17/6/10 n. 52/E del 17 giugno 2010, ha chiarito le modalità per la conservazione sostitutiva dei titoli di spesa relativi a beni acquistati con il credito d´imposta per l´acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate (art. 8, Legge n. 388/00 e art. 1, commi 271- 279, Legge n. 296/06). Con le circolari n. 41/E del 18 aprile 2001 e n. 38/E dell’11 aprile 2008, l´Agenzia aveva precisato che l´impresa beneficiaria deve apporre su ciascun titolo di spesa (fatture, contratti e ogni altro documento dal quale risulti l´acquisizione, anche in locazione finanziaria, del bene agevolato) con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la seguente dicitura:"bene acquistato con il credito di imposta di cui all´articolo 8 della Legge n. 388/2000 (…)" ovvero "spesa agevolata con credito di imposta previsto all´art. 1, commi 271-279, della Legge n. 296/2006". Il contribuente, che intende procedere alla conservazione sostitutiva dei documenti e degli altri titoli di spesa (ai sensi dell´art. 4, Decreto ministeriale 23 gennaio 2004) validi ai fini dell´agevolazione in esame, la procedura deve creare un timbro virtuale, (documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee), con le stesse informazioni da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva; individuare l´elenco di fatture da sottoporre al processo di timbratura virtuale e l´importo di spesa da dichiarare ai fini dell´agevolazione, a fronte di ogni fattura; selezionare il timbro e collezionare le fatture da timbrare; creare il registro dei protocolli di timbratura; conservare i timbri con un lotto specifico e conservare il registro dei protocolli di timbratura con un lotto specifico, da produrre con cadenza annuale. In alternativa, secondo l´Agenzia, il contribuente può conservare in modalità sostitutiva i titoli di spesa una volta che ciascuno di essi sia completo delle necessarie timbrature apposte in modalità analogica |
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DIRITTO D’AUTORE: RIMOZIONE CAUTELARE PER I TESTI MUSICALI PUBBLICATI ONLINE SENZA AUTORIZZAZIONE |
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Con un’ordinanza del Tribunale di Roma del 13 luglio scorso la Warner Chappell Italia ha ottenuto un provvedimento cautelare contro il portale Leonardo.it, che, attraverso siti linkati (www.Testimania.com e www.Angolotesti.it ), aveva dato libero accesso ai testi di innumerevoli brani musicali. Conseguentemente il portale ha rimosso il collegamento alle due piattaforme, pur continuando a pubblicare i testi "pirata" |
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DIRITTO D’AUTORE: ILLECITA L´UTILIZZAZIONE DELL´OPERA MUSICALE QUALE COLONNA SONORA DI UNA SFILATA DI MODA SENZA L´AUTORIZZAZIONE DELL´AVENTE DIRITTO |
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La Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale e industriale del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9382 depositata il 19 luglio, ha dichiarato la illiceità dell´utilizzazione di un´opera musicale nella colonna sonora di una sfilata di moda senza la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti d´autore. Nel caso di specie la canzone "Until The Day" di Rafael Falcon era stata utilizzata nella colonna sonora di una sfilata di moda di Versace nell´ottobre 2004, in occasione della presentazione della collezione donna primavera-estate 2005 |
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DIRITTO D’AUTORE: ACCORDO DI LICENZA FRA SIAE E YOUTUBE |
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Siae e Youtube hanno siglato un accordo di licenza che copre l’uso in Italia, in modalità streaming, di musica e opere audiovisive del repertorio Siae nei video presenti sulla piattaforma Youtube. La licenza ha una durata di tre anni, fino al 31 dicembre 2012. L’accordo assicura agli autori, compositori ed editori musicali, rappresentati da Siae, un compenso che tiene conto dell’intensità di utilizzo delle loro opere su tale piattaforma, che costituisce, oggi, uno dei principali veicoli di diffusione e di valorizzazione del repertorio musicale |
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POSTA ELETTRONICA: INVIO DEL PROSPETTO PAGA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA O SOCIETÀ “MADRE” NEI GRUPPI DI IMPRESA |
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Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 8/2010, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per i soggetti abilitati che assistono l’azienda, in base alla Legge n. 12/1979, di inviare direttamente ai dipendenti, con posta elettronica certificata, il loro prospetto di paga. Secondo il Ministero, in caso di gruppi di imprese, è possibile l’invio con e-mail certificata, da parte della società “madre”, dei prospetti paga dei dipendenti delle aziende facenti parte del gruppo. Il datore di lavoro, che in occasione della corresponsione della retribuzione deve consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga, può assolvere tale obbligo mediante l’inoltro del prospetto paga come file allegato ad un apposito messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo e-mail del lavoratore provvisto di password personale. L’invio del prospetto può avvenire anche a mezzo posta elettronica non certificata. Naturalmente il datore di lavoro è sempre responsabile per l’eventuale mancata ricezione del prospetto paga da parte del dipendente. L’interpretazione ministeriale si applica anche nei gruppi societari in cui le società del gruppo delegano la capogruppo alla consegna del prospetto paga dei loro dipendenti |
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PRIVACY: CASELLE E-MAIL INTESTATE A EX DIPENDENTI |
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Come anticipato nel notiziario del 26 aprile 2010 il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 22 aprile 2010 ha esaminato una particolare questione connessa alla posta elettronica aziendale: come trattare le caselle e-mail del tipo nome.Cognome@azienda.it dopo la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente al quale la casella stessa è intestata. L´autorità Garante ha ribadito che come l´indirizzo e-mail di una persona fisica deve essere considerato un dato personale così anche l´indirizzo e-mail attribuito al singolo lavoratore per lo svolgimento delle sue mansioni determina una legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza, senza garantire, però, la confidenzialità dei messaggi scambiati: l´account, infatti, può essere eccezionalmente nella disponibilità di accesso da parte del datore di lavoro se ciò è necessario per improrogabili esigenze aziendali, come indicato anche nelle linee guida per un corretto uso di posta elettronica e Internet nell´ambito dei rapporti di lavoro, approvate dal garante con la deliberazione del 1° marzo 2007. Anche se il regolamento aziendale, relativo all´uso degli strumenti elettronici messi a disposizione dall´Azienda, chiarisce che l´indirizzo di posta elettronica viene fornito al dipendente per realizzare solo le finalità istituzionali dell´Azienda", secondo il Garante della Privacy, la presenza di un disciplinare aziendale relativo all´uso della posta elettronica e di Internet da parte dei dipendenti non esclude che all´interno della corrispondenza scambiata tramite gli account aziendali possano essere anche presenti contenuti di natura strettamente personale e quindi anche dati riferibili a terzi. Conseguentemente, l´esigenza di tutela si estende anche nei confronti di coloro che inviano i messaggi (di qualunque contenuto, privato o lavorativo) che possono ritenere che il destinatario degli stessi sia esclusivamente una determinata persona. L´interesse alla tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti (ex dipendenti e terzi mittenti di e-mail), deve essere sempre contemperato con l´interesse dell´Azienda a gestire le informazioni indispensabili all´efficiente attività imprenditoriale. In quest´ottica di contemperamento, con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" del. 1° marzo 2007 il Garante ha disposto che l’azienda deve disattivare, nel termine di 30 giorni, tutti gli account di posta elettronica appartenenti al dominio azienda.It attribuiti a soggetti non più presenti nell´organizzazione imprenditoriale; predisporre, durante il medesimo periodo di 30 giorni, un sistema idoneo per informare i terzi mittenti delle comunicazioni della disattivazione di tutti gli account del dominio azienda.It riferibili a ex dipendenti, con l´invito a inoltrare la corrispondenza di lavoro a un indirizzo di posta elettronica alternativo |
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PRIVACY:ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER GRADUATORIE SCOLASTICHE ON LINE |
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Adempimenti privacy semplificati per una società che intende offrire ai docenti precari un servizio on line per orientarsi tra le graduatorie e comprendere meglio le reali opportunità di impiego. L’impresa che acquisisce e rielabora le informazioni degli iscritti nelle graduatorie dei docenti, pubblicate in Internet dal Ministero della pubblica istruzione, è stata esonerata dal Garante privacy (relatore Giuseppe Fortunato) dall’obbligo di informare individualmente sull’uso dei dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, provincia di iscrizione, posizione in graduatoria, punteggi, specializzazioni, disponibilità per le supplenze). In alternativa dovrà comunque pubblicare sul proprio sito una dettagliata informativa a vantaggio di tutti i docenti. Registrandosi al servizio on line offerto dalla società, l’utente potrà consultare tutte le graduatorie nelle quali è iscritto, comparando le posizioni degli altri concorrenti ed avere così un quadro più chiaro delle proprie possibilità di ottenere un incarico. Nell’istanza al Garante la società aveva motivato la richiesta di esonero con l’impossibilità di rilasciare un’informativa singola ai circa 300.000 nominativi presenti nelle graduatorie del Ministero e con la sproporzione di mezzi, di tempo ed economici, che avrebbe dovuto impiegare rispetto all’interesse dei singoli di conoscere le modalità di trattamento di dati non sensibili e già disponibili in rete. Giustificazioni accolte dall’Autorità che, nel disporre l’esonero, ha inoltre sottolineato l’utilità sociale del progetto, volto ad incrementare le opportunità di impiego di un’intera categoria di aspiranti lavoratori, ed ha riconosciuto come sia la stessa specifica normativa in materia a consentire ai privati di riutilizzare le informazioni del settore pubblico per finalità commerciali |
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PRIVACY: MAGGIORI CONTROLLI SU SOCIETÀ DI RATING E I CONFLITTI DI INTERESSE |
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato una società di rating a trattare, anche senza consenso, i dati dei propri dipendenti e quelli delle persone a loro strettamente legate, al fine verificare l’eventuale presenza di conflitti di interesse nell’attività svolta nel settore finanziario. La decisione dell’Autorità trae origine dalla richiesta della filiale italiana di un’agenzia di rating di poter consultare le informazioni relative alle operazioni finanziarie dei propri dipendenti e del loro “nucleo familiare ristretto”. Senza tali controlli, infatti, la società capogruppo che opera in tutto il mondo non avrebbe potuto ottemperare alla normativa vigente negli Stati Uniti che richiede di certificare che l’attività di rating venga svolta in modo indipendente e senza essere influenzata da alcun conflitto di interessi anche dalle relative società controllate e/o collegate. Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che la recente normativa europea (Regolamento Ce n.1060/2009) promuove i principi di trasparenza, indipendenza, affidabilità e qualità dell’attività svolta dalle agenzie di credito del rating, anche con l’adozione di misure che prevengano conflitti d’interesse. E’ risultato quindi necessario bilanciare la tutela della privacy di chi opera nel settore del rating con altre finalità di rilevante interesse pubblico garantendo, in particolare, un elevato grado di protezione degli investitori. A seguito del provvedimento del Garante (relatore Francesco Pizzetti) la società potrà raccogliere e utilizzare i dati relativi agli strumenti finanziari, e alle operazioni ad essi connesse, di cui risultino detentori i dipendenti. Il trattamento potrà essere esteso anche alle persone a loro “strettamente legate”, nei limiti individuati dalla normativa europea in materia. L’agenzia di rating dovrà inoltre fornire a tutti gli interessati un’adeguata e puntuale informativa comprensiva in lingua italiana. L’autorità ha infine sottolineato che qualunque dato trattato in violazione della disciplina sulla privacy non potrà essere utilizzato |
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PRIVACY: NO ALLA WEBCAM IN NEGOZIO SENZA TUTELE PER I LAVORATORI |
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Installa una webcam all’interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. E il Garante blocca le videoriprese. Intervenuta a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, l’Autorità ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori. Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all’Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere. L’autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso “sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente”. Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell’eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all’autorità giudiziaria copia degli atti per l’accertamento di eventuali profili penali |
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ANTITRUST: SANZIONI PER IL SITO WWW.TATUAGGI.IN |
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L´antitrust ha sanzionato il sito www.Tatuaggi.in, denunciato da Aduc nel maggio scorso, in quanto induceva gli appassionati di tatuaggi alla registrazione, lasciando intendere che fornire i propri dati fosse il solo prezzo per fruire dei contenuti. Invece, in comunicazioni successive, tramite mail, l´azienda trasformava gli utenti registrati in abbonati, chiedendo un prezzo. Lo stesso meccanismo è utilizzato anche da altri siti, come ad esempio www.Tatuaggifantasy.com, già sanzionato dall´Antitrust, o da Easydownload, su cui è in corso un´istruttoria da parte dell´Autorità. Si sono, infatti, moltiplicati i siti ingannevoli, che con pratiche commerciali ingannevoli vincolano a pseudo contratti i consumatori |
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MILANO: SERVIZIO GRATUITO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL PERCORSO LEGALE IN FAVORE DEI CITTADINI |
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A seguito della convenzione sottoscritta tra l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Assessorato alle Aree Cittadine e Consigli di Zona i cittadini possono usufruire del servizio gratuito di informazione e di orientamento al percorso legale presso le sedi dei Consigli di Zona e su Infomilano. Per usufruire del servizio presso le sedi dei Consigli di Zona i cittadini interessati dovranno prenotare un appuntamento contattando gli uffici zonali competenti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Gli avvocati saranno presenti anche su Infomilano, l’ufficio mobile del Comune per informare i cittadini sulle attività e i servizi dell’amministrazione, due volte alla settimana. Le date disponibili saranno pubblicate sul sito del Comune di Milano nella parte dedicata a Infomilano. Grazie alla consulenza degli avvocati dell’Ordine sarà possibile conoscere le modalità e i percorsi per interagire con il complesso Sistema della Giustizia. In particolare i cittadini potranno ricevere informazioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa, chiedere l’esame di un caso con indicazioni rispetto al percorso “legale” più consono da intraprendere e avere indicazioni sui costi e sui tempi della giustizia. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato, conoscere i servizi disponibili presso lo Sportello del Cittadino dell’Ordine di Milano e gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la risoluzione delle controversie (conciliazione). “Abbiamo deciso di realizzare questa iniziativa con l’Ordine degli Avvocati – spiega l’assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona, Andrea Mascaretti – per offrire un ulteriore servizio ai cittadini delle nove Zone della Città e per informarli e orientarli in un settore, come quello legale, a volte molto complesso, confermando la nostra volontà di avvicinare l’amministrazione al cittadino. E proprio per l’importanza dell’iniziativa abbiamo voluto creare una postazione nei Consigli di Zona ma anche su Infomilano, estendendo il progetto in modo capillare su tutto il territorio della Città, rendendolo così accessibile ad un maggior numero di cittadini”. “La convenzione sancita con il Comune di Milano rappresenta un passo assolutamente coerente rispetto a tutte le attività che l’Ordine ha messo in atto autonomamente fino ad oggi: è nostro dovere sviluppare le competenze acquisite attraverso le esperienze passate e metterle a disposizione in un ambito più ampio, in stretto contatto con le istituzioni comunali”, afferma il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli. “Nei mesi di ottobre e novembre 2009, infatti, l’Ordine si è impegnato nel progetto “Dalla parte del cittadino”, in partnership con il Corriere della Sera: un tour di dodici tappe della città con lo scopo di portare in piazza lo Sportello del Cittadino fondato nel 2008 proprio dall’Ordine con il fine di mettere a disposizione dei cittadini orientamento, informazioni in ambito giuridico e fornire indicazioni sui diversi servizi che l’Ordine per propria iniziativa e per legge gestisce. Oggi siamo lieti di poter proseguire la nostra azione informativa, condividendola con il Comune nell’iniziativa Infomilano" |
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COMMISSIONE EUROPEA: DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI |
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La Commissione europea ha proposto nuove regole per garantire che chiunque sia indagato o imputato per un reato nei paesi dell’Ue venga informato dei diritti di cui gode in una lingua a lui comprensibile. Le persone arrestate o colpite da mandato d’arresto europeo dovranno essere informate per iscritto, con una comunicazione dei diritti, dei loro diritti fondamentali nei procedimenti penali. Anche se la formulazione esatta della comunicazione è a discrezione degli Stati membri, la proposta della Commissione contiene un modello in 22 lingue dell´Unione. L’obiettivo è garantire la coerenza a beneficio di chi attraversa le frontiere e ridurre le spese di traduzione. La proposta è fondamentale per aumentare la fiducia nello spazio europeo di giustizia, soprattutto perché sono sempre più numerosi i cittadini dell’Ue che viaggiano: il 47% dei tedeschi, il 34% dei cittadini del Regno Unito e il 16% degli italiani vanno in vacanza in altri paesi dell’Ue. Per diventare legge la proposta odierna dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dai ministri della Giustizia dell´Unione. “Abbiamo tutti presente il poliziotto delle fiction televisive che legge i suoi diritti all´indagato. L’effetto televisivo è buono, la finalità importante: dare a ciascuno la possibilità di conoscere e far valere i propri diritti, creare fiducia in una giustizia che seguirà il suo corso in tutta Europa”, ha dichiarato la Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria Ue per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza. “Per esercitare pienamente i diritti della difesa bisogna conoscerli. Sapere quali sono i propri diritti e di che cosa si è accusati è fondamentale per un processo equo. Avere a che fare con la giustizia può far paura, e non si può pretendere da nessuno che esiga il rispetto dei suoi diritti processuali se nemmeno li conosce. Con la proposta della Commissione questi diritti saranno resi noti a tutti e ovunque nell’Unione.” Ogni anno sono più di 8 milioni i procedimenti penali nell’Unione. Ora come ora, le probabilità che i cittadini siano informati correttamente dei propri diritti al momento dell´arresto o quando sono formulate accuse a loro carico variano da uno Stato membro all’altro, sebbene tutti e 27 abbiano sottoscritto il diritto a un processo equo sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In alcuni Stati membri, gli indagati ricevono solo informazioni orali sui propri diritti processuali, mentre in altri le informazioni scritte sono tecniche, complesse e vengono fornite solo se richieste. La proposta, se adottata dal Parlamento europeo e dai ministri della Giustizia degli Stati membri, contribuirà a evitare errori giudiziari e a ridurre il numero degli appelli. Spetterà allo Stato membro che istruisce il procedimento garantire che gli indagati siano informati dei propri diritti. Al momento dell’arresto, questi riceveranno informazioni per iscritto, in una comunicazione dei diritti redatta con linguaggio semplice e comune. Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione anche se non la chiedono e, se necessario, potranno ottenerne la traduzione. Nel 2004, quando per la prima volta la Commissione ha contemplato l’idea di una comunicazione dei diritti, questa esisteva solo in un paese. Ora è disponibile in 12 Stati. La Germania e i Paesi Bassi l´hanno introdotta rispettivamente in gennaio e in aprile. Secondo uno studio svolto l´anno scorso dall´Università di Maastricht, nove degli altri paesi garantiscono alcune informazioni per iscritto ma in un´altra forma (ad esempio, sul retro dei capi d’imputazione) e sei solo oralmente (vedi elenco). La proposta odierna accentuerà l’effetto moltiplicatore, inducendo un maggior numero di paesi a utilizzare la comunicazione dei diritti e ad offrire la certezza della parola scritta. Sarà questo un modo efficace di informare gli indagati dei loro diritti, che dovranno però essere usati effettivamente, non rimanere pura teoria. In una causa recente, i giudici del Regno Unito hanno dato esecuzione al mandato d’arresto europeo contro un cittadino britannico condannato a tre anni di reclusione in Portogallo. Il processo di esecuzione è durato oltre 14 mesi e ha richiesto ben sei decisioni giudiziarie. I tempi e i costi della giustizia sarebbero stati di gran lunga inferiori se l’indagato avesse ricevuto informazioni sull’accusa a suo carico sin dall’inizio del procedimento penale. Si sarebbero poi evitati inutili ricorsi in appello. Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, autorizza l’Ue a prendere provvedimenti per rafforzare i diritti dei suoi cittadini in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell´Ue, in particolare i diritti della persona nella procedura penale. Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell´Ue ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La proposta di direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali presentata dalla Commissione è la seconda di una serie di misure volte a fissare norme comuni all’Unione in materia penale. Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte "per tappe”, con l’intento di rafforzare gradualmente la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie nazionali. Questo pacchetto legislativo, che verrà presentato nel corso dei prossimi anni, è inteso a garantire un insieme minimo di diritti processuali nei procedimenti penali nell´Unione europea. Sulla prima misura, che riguarda il diritto alla traduzione e all’interpretazione nei procedimenti penali, vi è già accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio (Ip/10/746). Le prossime misure, previste dalla Commissione per il 2011, riguarderanno il diritto alla consulenza e assistenza legale e il diritto di comunicare con familiari, datori di lavoro e autorità consolari. Per ulteriori informazioni: http://ec.Europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm |
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TLC: PIÙ TUTELE NELLA PROFILAZIONE DEI CLIENTI |
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Più tutele per i clienti delle compagnie telefoniche profilati a fini di marketing. Con sette provvedimenti rivolti ad altrettanti gestori telefonici l’Autorità ha definito criteri e garanzie per poter utilizzare dati “aggregati”. L’analisi dei gusti e dei comportamenti della clientela, una delle principali attività utilizzata per definire decisioni e strategie aziendali, può essere realizzata sia con dati personali, per i quali risulti il consenso del cliente, sia con informazioni “aggregate”, raggruppate cioè per categorie omogenee a seconda dei livelli di spesa, di traffico, età, professione, fasce orarie utilizzate, telefonate nazionali o internazionali ecc.. In questo caso, però, è necessario, prima di poter trattare i dati, richiedere una verifica preliminare da parte del Garante: un esame necessario questo, previsto dal provvedimento generale sulla profilazione del 2009, in ragione del fatto che i dati “aggregati” - per quanto non consentano di risalire immediatamente a persone identificabili - non si possono definire, di per sé, dati anonimi. Essi derivano infatti da informazioni individuali presenti in forma completa e dettagliata nei vari sistemi operativi aziendali e il loro uso può presentare rischi per la privacy. I gestori telefonici dovranno attenersi alle prescrizioni dettate loro singolarmente dal Garante. In linea generale, dovranno utilizzare dati “aggregati” dai quali non sia possibile risalire direttamente all’identità dell’utente. I sistemi informatici dedicati alla profilazione, poi, dovranno essere del tutto separati da quelli utilizzati per altre finalità (ad es. Fatturazione o marketing) e rigorose misure di sicurezza dovranno essere adottate nella trasmissione delle liste di utenti agli addetti alle campagne di commercializzazione e di marketing. Ad alcune società, inoltre, il Garante ha chiesto di rafforzare i livelli di protezione per l’accesso ai dati, introducendo procedure di autenticazione individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l’accesso agli altri sistemi aziendali. I dati usati per la profilazione non potranno essere conservati oltre il periodo stabilito dal Garante, in genere 12 mesi o per un periodo più lungo in ragione di documentate esigenze tecnico-gestionali. Trascorso tale termine i dati dovranno essere cancellati o trasformati, in modo irreversibile, in forma anonima. Da rivedere, infine, l’informativa resa alla clientela che dovrà contenere un esplicito richiamo all’attività di profilazione e alla avvenuta verifica preliminare da parte del Garante |
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