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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Marzo 2011
CONFERENZA "APPROCCI DELL´INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA COMPLESSITÀ DEI SISTEMI LEGALI"  
 
Dal 15 al 20 agosto 2011 si terrà a Francoforte (Germania) una conferenza intitolata "Approcci dell´intelligenza artificiale alla complessità dei sistemi legali" ("Artificial intelligence approaches to the complexity of legal systems"). Realizzando dei modelli più precisi dei concetti legali, dai dizionari multilingue alle tassonomie e alle ontologie legali, vale a dire i modelli formali della concettualizzazione legale, la società può aumentare la comprensione delle culture legali, dei loro tratti comuni e delle loro differenze. Il confronto di vari approcci formali alla legge comprende settori quali i modelli logici, le teorie cognitive, le struttura argomentative, la teoria dei grafi, la teoria della complessità, la cibernetica, la teoria dei giochi, oltre a prospettive opposte come i punti di vista interni ed esterni. Essi dovrebbero anche sottolineare le possibili convergenze nel campo delle strutture concettuali, degli schemi argomentativi, dei comportamenti emergenti e dell´evoluzione, adattamento e simulazione dell´apprendimento. L´uso di sistemi informatici in questo processo può aiutare a gestire la conoscenza legale, attingere alle convergenze e colmare le differenze. L´evento rappresenterà un forum per i vari ricercatori per discutere e condividere le proprie scoperte e proposte riguardanti i recenti sviluppi in campi quali intelligenza artificiale, diritto, teoria legale, argomentazione, web semantico e sistemi multi - agente. Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.Aicol.eu/    
   
   
LOMBARDIA, NEL 2010 OFFERTI OLTRE 1 MILIONE E 572 MILA SERVIZI +11% RISPETTO AL 2009  
 
Forte impulso ai servizi offerti ai contribuenti in Lombardia. Nel 2010 l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, erogato sul territorio regionale oltre 1 milione e 572 mila servizi, superando dell’11% la quota registrata nel 2009. Il dato rappresenta, inoltre, circa il 15% degli oltre 10 milioni di servizi resi in tutta Italia dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria. I servizi in cifre - Forte gradimento espresso dai contribuenti e professionisti per i servizi fruibili direttamente dalla propria postazione pc collegandosi al sito www.Agenziaentrate.gov.it. Sono state, infatti, oltre 47 mila le abilitazioni ai servizi telematici rilasciate in Lombardia nel 2010, con un incremento del 19% rispetto al 2009. Sempre sul fronte dell’assistenza telematica, ottimo risultato anche per Civis. Nel 2010, infatti, attraverso la procedura informatica, gli uffici della Lombardia hanno lavorato 70mila richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità, garantendone così la trattazione in tempi rapidi e senza la necessità di recarsi presso gli uffici. Su questo fronte, la Lombardia ha trattato circa il 26% delle richieste pervenute a livello nazionale. Sale il dato relativo alla registrazione degli atti e alla presentazione delle denunce di successione che sfiora la quota di 490 mila interventi (più 11% sul 2009). In crescita anche l’assistenza su comunicazioni e cartelle di pagamento relative a dichiarazioni fiscali. Nel 2010 sono state trattate oltre 306 mila richieste, dato che supera del 35% la prestazione dell’anno precedente. Ancora, sono state 17.249 le richieste di informazioni sui rimborsi presentate dai contribuenti sul territorio lombardo, con una crescita del 17% rispetto al 2009. La prenotazione degli appuntamenti - Infine, sono state oltre 302.700 (il 19% del totale dei servizi) le richieste trattate su prenotazione di un appuntamento, che hanno consentito ai contribuenti di evitare attese in ufficio. “Il miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti - commenta il direttore regionale Carlo Palumbo - è un obiettivo che vede la nostra Amministrazione costantemente impegnata a rispondere sempre più, attraverso nuovi canali di contatto, e sempre meglio, alle esigenze dei contribuenti in un’ottica di semplificazione”  
   
   
L’AVVOCATURA MILANESE ADERISCE ALLA PROTESTA CONTRO LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DI CUI AL D. LGS. 28/2010  
 
L’ordine degli Avvocati di Milano aderisce alle iniziative di protesta decise a livello nazionale contro la mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al d. Lgs. 28/2010 che avranno inizio domani con la manifestazione a Roma di tutta l’Avvocatura italiana e con l’avvio del periodo di astensione alle udienze che terminerà il 22 marzo prossimo. Le molteplici ragioni della contrarietà degli avvocati rispetto alle modalità con cui è stato disciplinato il ricorso allo strumento della mediazione sono state spiegate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi, presenti i Consiglieri dell’Ordine e i rappresentanti delle Associazioni forensi milanesi. “L’avvocatura – ha rimarcato il Presidente Giuggioli – ha evidenziato da tempo i profili della normativa sulla mediazione sui quali sarebbe stata necessaria maggiore attenzione da parte del legislatore. Si tratta di aspetti che riguardano sia la legittimità, anche costituzionale, delle disposizioni, sia la sostenibilità del sistema e le difficoltà logistico-organizzative cui dovranno fare fronte gli ordini forensi. Le maggiori preoccupazioni provengono in particolare dall’obbligo di esperimento preventivo del procedimento di mediazione previsto per un ampio gruppo di materie che costituisce una grave limitazione al diritto all’accesso alla Giustizia ed è facile previsione che esso sarà fonte di ulteriori ritardi nella giustizia civile e di maggiori oneri economici per il cittadino. Va, altresì, denunciata – continua il Presidente Giuggioli – la mancanza di adeguati parametri diretti ad assicurare la serietà, l’indipendenza, l’imparzialità e la professionalità degli organismi di mediazione e dei soggetti che assumeranno il delicato ruolo di mediatori”  
   
   
CERTIFICATI ONLINE A ROMA: CON AVVOCATI NUOVO PASSO SNELLIMENTO BUROCRAZIA  
 
«Con l’avvio del servizio di certificazione anagrafica online dedicato agli avvocati, Roma Capitale compie un nuovo importante passo verso lo snellimento della burocrazia». Lo dichiara in una nota, l’assessore ai Servizi tecnologici e Reti informatiche, Enrico Cavallari, a margine della firma del protocollo d’intesa tra l’amministrazione capitolina e l’Ordine degli avvocati di Roma per il rilascio della documentazione anagrafica digitale dedicata all’attività forense. «Ottenere certificati autentici dal proprio pc significa, tanto per i cittadini quanto agli avvocati che li assistono, recuperare il tempo che si perde in coda davanti allo sportello dell’anagrafe nonché eliminare i disagi dovuti allo spostamento per reperire i documenti, riducendo così il traffico a vantaggio di un miglioramento della mobilità» aggiunge Cavallari. «Il progetto dedicato agli avvocati – prosegue Cavallari – rappresenta un’importante evoluzione del servizio di certificazione anagrafica a disposizione di tutti i nostri cittadini, lanciato a marzo dello scorso anno, che ci ha già permesso di portare a casa degli utenti oltre 13mila documenti. L’obiettivo è quello di far in modo che siano i documenti a spostarsi, non le persone. Per questo rinnovo l’invito a tutti i romani, che ancora non lo avessero fatto, a registrarsi sul portale www.Comune.roma.it  per ricevere a domicilio la password di accesso ai servizi anagrafici via web: in questo modo potranno richiedere e stampare da casa tutti i certificati che desiderano relativi a se stessi e al proprio nucleo familiare, 24 ore su 24, e senza alcun costo aggiuntivo. Chi lo preferisce può chiedere le proprie credenziali per accedere al servizio anche presso tutti gli sportelli anagrafici dei Municipi» conclude Cavallari  
   
   
FIRENZE: SEMINARIO SU DONNA E LAVORO - 22 MARZO  
 
Martedì 22 marzo, a Firenze, presso lo Starhotels Michelangelo, con inizio alle ore 10.00 e termine alle 18.00, il Comitato education di Mpi Italia Chapter propone il seminario Professioniste del terzo millennio – Chi sono, cosa fanno, come conciliano lavoro e famiglia. E quali difficoltà ancora incontrano: un importante momento formativo – che ben si colloca nella lunga tradizione di eventi riservati dal Capitolo al rapporto tra la donna e la società contemporanea – con l’apporto di numerose professioniste di successo. Il seminario è stato reso possibile grazie alla socia fiorentina Giovanna Lucherini con il contributo di Laura Baroncelli, Oliviero Cappuccini, Nadia Colaiuda Cmp Cmm (past president), Miek Egberts Cmp Cmm (attuale presidente di Site Italy), Chiara Gori e Olimpia Ponno e il coordinamento della president-elect Paola Casentini. Dopo i saluti istituzionali della presidente del Capitolo Angelina Domina, dell’amministratrice delegata di Starhotels (e presidentessa di Starhotels International) Elisabetta Fabri, e con un’introduzione della giornalista Francesca Romana Di Biagio, che modererà anche il dibattito conclusivo, si alterneranno sul podio dei relatori: – la docente di comunicazione Valentina Maltagliati, che si esprimerà su due temi distinti: Retravailler: orientarsi nel mercato del lavoro da adulti, e Self pitch: come presentare se stesse a un colloquio, meeting, cena di lavoro; – la diversity manager consultant Olimpia Ponno, su La diversità di genere: stile di gestione e processo culturale per il benessere dell’impresa; – Alessia Castiglioni, executive Pa e key account manager di Anovo, che parlerà de L’inserimento nel mercato del lavoro: la donna a confronto con il ruolo di mamma e di risorsa impegnata; – la direttrice editoriale di Secretary.it Jessica Alessi su L’evoluzione dell’assistente di direzione: sfide e criticità tra comunicazione e formazione; – la consulente di management, leadership, marketing e comunicazione d’impresa Monica B. M. Pontiroli con una riflessione su Donne e tecnologia: un ossimoro, una necessità, un’opportunità…?; – la insulin Qa manager di Eli Lilly Italia Spa Marcia Cristina Baroni su La globalizzazione del talento femminile; – Rossella Molinari, responsabile selezione e sviluppo Unicoop Firenze e rappresentante di Fior di Risorse, con un intervento intitolato Ma il colloquio lo devo fare con lei?; – l’operatrice dei mercati finanziari Claudia Benci, rappresentante della Bocconi Alumni association di Firenze, su La finanza: un mondo per soli uomini. Del Comitato education, oltre ai soci già menzionati fanno parte anche Gianluca Abbadessa, Stefania Conti-vecchi, Mariano Genzone, nonché i due past president Pierpaolo Mariotti Cmp Cmm e Sergio Moscati. Info: www.Mpiweb.it  
   
   
GIUSTIZIA: 50 MLN PER PIANO ONLINE  
 
I ministri della Giustizia e della Pubblica amministrazione hanno annunciato la messa a disposizione di risorse fino a 50 milioni di euro per l´attuazione del Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia, che sarà completato in 18 mesi. Il Piano ha lo scopo di digitalizzare gli atti, le notifiche e i pagamenti on-line in 466 Uffici giudiziari al fine di ridurre i tempi del processo e i costi di gestione e funzionamento amministrativo  
   
   
TRASFERIMENTO DEI DATI BANCARI AGLI USA, IL PARLAMENTO EUROPEO È CONTRARIO  
 
La commissione per le Libertà civili (Libe) del Parlamento europeo ha votato contro l´accordo ad interim fra Usa e Ue per il trasferimento dei dati bancari, stipulato "in tutta segretezza" e "a porte chiuse" dai Ministri degli Interni dei 27 governi lo scorso 30 novembre, vale a dire un giorno prima dell´entrata in vigore del Trattato di Lisbona. L´accordo rientra nel quadro di azioni di contrasto al terrorismo poste in essere a partire dall´11 settembre 2001 e dopo che, nel 2006, si era scoperto che Swift, l’operatore privato che gestisce l´80% dei trasferimenti bancari in oltre 200 paesi del mondo, trasferiva i dati bancari dei cittadini europei alle istituzioni americane, senza il consenso delle autorità europee. L’accordo ad interim, vale a dire di durata limitata - solo nove mesi a decorrere da febbraio 2010 – in attesa di un contratto più comprensivo, prevede che le autorità americane possono avere accesso ai dati sui trasferimenti bancari dei cittadini europei, attraverso il sistema Swift solo ai fini della lotta al terrorismo. La motivazione, addottata dalla commissione Libe per il rigetto, è l´insufficiente tutela della privacy. Secondo i deputati, infatti, l´accordo, così come formulato, viola i principi di base della protezione dei dati personali, vale a dire la necessità e la proporzionalità. In passato, più volte, i parlamentari europei hanno avuto modo di criticare la maniera in cui le autorità americane raccolgono e usano i dati. In particolare lamentano l’assenza di chiarezza su come, da chi e quali informazioni vengono utilizzate. I parlamentari hanno poi lamentato il fatto che l’attività di trasmissione sia stata affidata all’Europol, tenuta, inoltre, a rispondere in sole 48 ore a semplici richieste verbali da parte degli Usa, senza poterne verificare la legittimità. Senza l´assenso del Parlamento il primo febbraio l´accordo ad interim non è entrato in vigore  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: REATO DELL´ART. 517 C.P. IN RIFERIMENTO AGLI OGGETTI DI DESIGN  
 
Con la sentenza n. 6254, depositata il 21 febbraio 2011, la Corte di Cassazione, confermando la pronuncia di secondo grado, ha affermato che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come "oggetti di design". La Cassazione ha così elaborato il seguente principio: "Gli oggetti di "design", la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell´autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l´esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore"  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: QUALORA UN LAVORATORE SVOLGA LE PROPRIE ATTIVITÀ IN PIÙ DI UNO STATO MEMBRO, AL FINE DI DIRIMERE UNA CONTROVERSIA RELATIVA AD UN CONTRATTO DI LAVORO, SI APPLICA LA LEGGE DEL PAESE IN CUI ADEMPIE LA PARTE SOSTANZIALE DEI SUOI OBBLIGHI PROFESSIONALI  
 
La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il contratto di lavoro, prevede che, in linea di principio, esso sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti. Tuttavia, tale scelta non può avere come conseguenza di privare il lavoratore della protezione minima assicuratagli dalle norme imperative della legge che gli sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta (art. 6). Pertanto, quando le parti non hanno scelto la legge applicabile, il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» o, in subordine, dalla legge del paese in cui si trova la sede del datore di lavoro, qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in un unico paese. In via eccezionale, il contratto è disciplinato dal diritto del paese con il quale esso presenta un collegamento più stretto. Il sig. Heiko Koelzsch, residente in Germania, nel 1998 è stato assunto come conducente di trasporti internazionali dalla società di diritto lussemburghese Gasa Spedition Luxembourg S.a. – che era stata rilevata poi dalla società Ove Ostergaart Luxembourg S.a. – specializzata nel trasporto di fiori e piante dalla Danimarca verso destinazioni situate in prevalenza in Germania, ma anche in altri paesi europei. Gli autocarri della Gasa stazionano in Germania, dove la società non dispone né di una sede sociale né di uffici. Gli autocarri sono immatricolati in Lussemburgo e i conducenti beneficiano della previdenza sociale lussemburghese. Il contratto di lavoro del sig. Koelzsch, firmato nel 1998, prevedeva l’applicazione della legge lussemburghese in caso di controversie. In seguito all’annuncio della ristrutturazione della Gasa e della riduzione dell’attività di trasporto in partenza dalla Germania, nel 2001, i dipendenti hanno creato, in Germania, un consiglio aziendale («Betriebsrat»), di cui il sig. Koelzsch ha fatto parte in qualità di membro supplente. Con lettera 13 marzo 2001, il direttore della Gasa ha risolto il contratto di lavoro del sig. Koelzsch con effetto dal 15 maggio 2001. Dopo aver adito la giustizia tedesca che si è dichiarata territorialmente incompetente, nel 2002 il sig. Koelzsch ha citato la società Ove Ostergaard Luxembourg S.a., subentrata nei diritti della Gasa, dinanzi al Tribunal du travail de Luxembourg, affinché fosse condannata al risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, nonché al pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso e degli arretrati retributivi. Egli ha sostenuto che, sebbene il diritto lussemburghese fosse certamente applicabile al contratto di lavoro, tuttavia, in forza della Convenzione di Roma, egli non doveva essere privato della protezione derivante dall’applicazione delle disposizioni imperative della legge tedesca che vieta il licenziamento dei membri del consiglio aziendale («Betriebsrat»), in mancanza di scelta ad opera delle parti. Pertanto, egli ha fatto valere che il suo licenziamento era illegittimo in base alla normativa tedesca e alla giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro tedesca) che ha esteso il divieto di licenziamento ai membri supplenti. Il Tribunal du travail (Lussemburgo) ha ritenuto che la controversia fosse soggetta unicamente al diritto lussemburghese e ciò è stato confermato dalla Cour d’appel e dalla Cour de cassation. Nel marzo 2007 il sig. Koelzsch ha dunque adito il Tribunal d’arrondissement de Luxembourg con un ricorso per risarcimento danni, contro il Granducato di Lussemburgo, per erronea applicazione delle disposizioni della Convenzione di Roma da parte degli organi giurisdizionali nazionali. Adita in appello dal sig. Koelzsch, la Cour d’appel de Luxembourg ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia se, allorquando il lavoratore esegue la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di essi, occorra considerare che la legge di tale paese possa applicarsi quale «legge del paese in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro» ai sensi della Convenzione di Roma. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che l’art. 6 della Convenzione di Roma fissa norme di diritto internazionale privato speciali relative ai contratti individuali di lavoro. Tali norme derogano a quelle riguardanti rispettivamente la libertà di scelta della legge applicabile e i criteri di determinazione di quest’ultima in mancanza di una scelta siffatta. L’art. 6 limita quindi la libertà di scelta della legge applicabile. Esso prevede che le parti contrattuali non possano, convenzionalmente, escludere l’applicazione delle norme giuridiche imperative che disciplinerebbero il contratto in mancanza di una siffatta scelta. Tale articolo stabilisce poi criteri di collegamento specifici che sono, in primo luogo, quello del paese in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» e, successivamente, in mancanza di un tale luogo, quello della sede «che ha proceduto ad assumere il lavoratore». A tal riguardo, la Corte constata che la Convenzione di Roma mira ad assicurare una tutela adeguata al lavoratore. Pertanto, qualora egli eserciti le sue attività in più di uno Stato contraente, la convenzione deve essere intesa nel senso che essa garantisce l’applicabilità del primo criterio che rinvia alla legge dello Stato in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, adempie la parte sostanziale dei suoi obblighi nei confronti del suo datore di lavoro e, quindi, alla legge del luogo in cui o a partire dal quale il lavoratore esercita effettivamente le sue attività professionali e, in mancanza di un centro di affari, alla legge del luogo in cui il medesimo svolge la maggior parte delle sue attività. Invero, la legge applicabile è determinata dallo Stato in cui il lavoratore esercita la sua funzione economica e sociale in quanto l’ambiente professionale e politico influisce sull’attività lavorativa. Di conseguenza, l’osservanza delle norme di tutela del lavoro previste dal diritto di tale paese deve essere, per quanto possibile, garantita. Tale criterio del luogo dell’esercizio delle attività professionali deve essere interpretato in senso ampio ed essere applicato, come nel caso di specie, quando il lavoratore svolge le sue attività in più di uno Stato contraente, sempreché il giudice nazionale sia in grado di individuare lo Stato con il quale il lavoro presenti un collegamento significativo. Conseguentemente, spetterà alla Cour d’appel interpretare in senso ampio il suddetto criterio di collegamento, sancito dalla Convenzione di Roma, per stabilire se il sig. Koelzsch abbia compiuto abitualmente il suo lavoro in uno degli Stati contraenti e per individuare quale tra essi. A tal fine, in considerazione della natura del lavoro nel settore dei trasporti internazionali, il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano l’attività del lavoratore. In particolare, esso deve stabilire in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi. Esso deve anche verificare quali sono i luoghi in cui il trasporto è principalmente effettuato, i luoghi di scarico della merce nonché il luogo in cui il lavoratore ritorna dopo le sue missioni. (Corte di giustizia dell’Unione europea sentenza del 15 marzo 2011 nella causa C-29/10 Heiko Koelzsch / Lussemburgo)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL REGOLAMENTO, CHE VIETA ALLE TONNIERE DI PESCARE IL TONNO ROSSO A PARTIRE DALLA METÀ DI GIUGNO DEL 2008, È PARZIALMENTE INVALIDO  
 
Il regolamento viola il principio di non discriminazione, in quanto il divieto prende effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere spagnole, mentre prende effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote Nell’oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo la pesca al tonno rosso mediante reti a circuizione è normalmente consentita tra il 1° gennaio e il 30 giugno. Nondimeno, in forza del regolamento di base in materia di politica comune della pesca, la Commissione può adottare provvedimenti d’urgenza per la conservazione degli stock ittici. Così, il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato un regolamento che vieta la pesca al tonno rosso nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell’Italia, di Cipro e di Malta a partire dal 16 giugno 2008 ed alle tonniere battenti bandiera della Spagna a partire dal 23 giugno 2008. Del pari, il regolamento vieta agli operatori comunitari di accettare gli sbarchi, le messe in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento nonché i trasbordi nelle acque o nei porti comunitari del tonno rosso catturato da tonniere con reti a circuizione in tali zone a partire dalle stesse date. La Ajd Tuna è una società maltese che possiede due vivai marini di allevamento e di ingrasso del tonno rosso. In seguito all’adozione di tale regolamento, il Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd (direzione per l’agricoltura e la pesca maltesi) le ha vietato di acquistare e importare tonno rosso a Malta. La Ajd Tuna ha adito la Prim’awla tal-Qorti Civili (tribunale civile di Malta) allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito a causa del divieto che considera abusivo, illegittimo e irragionevole. La Ajd Tuna sostiene di non aver potuto acquistare il quantitativo di tonno rosso che aveva convenuto di acquistare da pescatori francesi e italiani prima dell’apertura della stagione di pesca. Ritenendo che la soluzione della controversia sia condizionata dalla validità del regolamento, il tribunale maltese interroga la Corte di giustizia al riguardo. Nella sua sentenza odierna la Corte constata anzitutto che il regolamento di base non è invalido in quanto non prevede che siano raccolte, durante il procedimento di adozione delle misure di urgenza, le osservazioni degli operatori che potrebbero essere pregiudicati da tali misure. La Corte ricorda che il diritto spettante a chiunque di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio si applica soltanto agli atti individuali e non ad un atto di portata generale come il regolamento di base. La Corte dichiara poi che il regolamento non viola l’obbligo di motivazione, il principio di tutela del legittimo affidamento o il principio di proporzionalità. Tuttavia, la Corte considera che il regolamento viola il principio di non discriminazione, in quanto i divieti che esso sancisce hanno effetto a partire dal 23 giugno 2008 per le tonniere spagnole, mentre tali divieti hanno effetto a partire dal 16 giugno 2008 per le tonniere maltesi, greche, francesi, italiane e cipriote. Al riguardo, la Corte considera che non è stato dimostrato che le tonniere spagnole fossero in una situazione obiettivamente diversa da quella delle altre tonniere considerate dal regolamento, situazione che avrebbe giustificato per esse il rinvio di una settimana dell’entrata in vigore delle misure di divieto di pesca allo scopo di proteggere meglio gli stock di tonno rosso nell’Oceano Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. In tale contesto la Corte osserva che il divieto di pesca al tonno rosso non era fondato sull’esaurimento della quota attribuita ad uno Stato membro ma sul rischio di esaurimento degli stock di tonno rosso e sull’impatto della pesca con reti a circuizione su tali stock. Orbene, non è stato dimostrato né sostenuto che le tonniere spagnole fossero diverse dalle altre tonniere quanto alla loro capacità di catturare tonno rosso e quanto al loro impatto sull’esaurimento degli stock di tale pesce. La Corte conclude che il regolamento è invalido nei limiti in cui tratta diversamente le tonniere spagnole rispetto alle altre tonniere senza che tale differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata, considerato l’obiettivo perseguito, costituito dalla protezione dello stock di tonno rosso. (Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 17 marzo 2011 pronunciata nella causa C-221/09 Ajd Tuna Ltd / Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd e Avukat Generali)