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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Luglio 2011
MELONI: PIRATERIA NON SI COMBATTE CON CENSURA COME UNICA RISPOSTA  
 
«La pirateria sul web non si combatte offrendo la censura come unica risposta, ma garantendo un´offerta legale e adeguando gli strumenti in difesa del diritto d’autore alle nuove realtà con cui la rete impone di fare i conti». Così il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, interviene nel merito dei provvedimenti restrittivi annunciati da Agcom per il contrasto della pirateria on-line. «Quest’oggi – annuncia il ministro - ho scritto al presidente dell´Autorità Garante per le Comunicazioni, Corrado Calabrò, esortandolo, prima di deliberare il provvedimento ora allo studio, a valutare con attenzione l’impatto che rischia di avere sulla libertà di espressione su internet, in particolare per le nuove generazioni. Specie per i più giovani, infatti, la libera espressione passa oggi dalle forme di comunicazione consentite dalla Rete, ed è pura utopia pensare di governare questi nuovi strumenti con leggi disegnate per affrontare la realtà del secolo scorso. Se alcuni casi di palese violazione del diritto d´autore sono facilmente identificabili, in troppe altre occasioni si corre il rischio di porre limiti inaccettabili alla libera circolazione delle idee. Per questo la censura delle soluzioni "di frontiera" non può e non deve essere la risposta di istituzioni moderne in grado di guardare seriamente al futuro.». «Mi auguro che con l’ausilio del presidente Calabrò – prosegue – si possa ampliare il dibattito tenendo conto di tutti i documenti e le riflessioni fatte pervenire negli ultimi mesi ad Agcom dai diversi ambiti di competenza parlamentare, Governo compreso, e non da ultimo quello a firma del Ministro della Gioventù, con il quale si tenta di fornire soluzioni per conciliare la giusta tutela del diritto d’autore con la libera espressione»  
   
   
LA GALASSIA 2.0 DEL MINISTRO DELLA GIOVENTU’  
 
Comunicare innanzitutto. Comunicare per informare, tenersi in contatto, scambiarsi idee e raggiungere quanti più giovani possibile. Meglio se in tempo reale, attraverso uno strumento familiare, che renda la comunicazione facile, immediata, divertente. È questo l’obiettivo della galassia 2.0 del Ministero della Gioventù, ovvero l’insieme di pagine e gruppi che fanno capo al sito www.Gioventu.it/  ospitati soprattutto da Facebook, ma anche da Twitter e Youtube. Una rete pensata e gestita dai giovani per i giovani, che parla il loro stesso linguaggio. La “famiglia” Facebook contribuisce a dare senso compiuto a tutti i progetti e le iniziative portate avanti dal Ministero della Gioventù, e conta già oltre 25.000 utenti attivi. Spazi virtuali in continua crescita e in evoluzione, che procedono di pari passo con le attività ministeriali. Vi si possono trovare pagine create ad hoc per i grandi eventi, come Gioventù Ribelle, il Festival Tnt, Operazione Nasorosso, Campus Mentis, Giovani per la Legalità, Giovani per l’Abruzzo e Campogiovani. Pagine che continuano a “vivere” anche nei mesi successivi alla realizzazione degli eventi stessi. È il caso, ad esempio, dello spazio creato per Campogiovani, nel quale i giovani utenti continuano a scambiarsi informazioni e dialogare anche molti mesi dopo il loro ritorno dai campi estivi, coinvolgendo anche molti curiosi, invitandoli a partecipare ad un’esperienza unica. Due le nuove pagine che si sono aggiunte alla galassia negli ultimi mesi: quella di Radio Y@ng, la neonata radio dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, e quella di Giovani Energie in Comune, dove è possibile seguire l’attività dei singoli comuni e lo sviluppo dei progetti, attraverso la pubblicazione dei comunicati stampa e dei video che ad essi si riferiscono. Per questa iniziativa in particolare, Facebook rappresenta una vetrina di fondamentale importanza perchè consente al microcosmo dei comuni italiani di rendere pubblica la bellezza e l’unicità delle idee sviluppate, che diverranno presto strumenti del territorio dedicati alla crescita dei giovani. Altri spazi virtuali hanno una storia più lunga. È il caso delle pagine dedicate a Radio Gioventù e all’Agenzia Nazionale per i Giovani, che diffondono tempestivamente informazioni sulle rispettive attività, corredate da materiale audio e video. Al primo posto per partecipazione e popolarità, la pagina personale del ministro Giorgia Meloni, nella quale confluiscono giornalmente commenti e osservazioni e che rappresenta un vero e proprio filo diretto tra gli utenti e la titolare del dicastero. Ma il ministro della Gioventù è anche su Twitter, con il profilo Giorgiameloni, e su Youtube, con il canale Gioventutv. Una strategia comunicativa che si conferma vincente e che avvicina alle attività ministeriali i giovani e giovanissimi, ma che riesce ad essere fruibile e divertente anche per gli adulti. Una galassia di spazi virtuali entrata a pieno titolo nel linguaggio della comunicazione istituzionale  
   
   
SYMANTEC INTELLIGENCE REPORT DI GIUGNO 2011  
 
Symantec Corp. Ha pubblicato il Symantec Intelligence Report di giugno 2011, il primo report di Symantec che unisce i risultati del Symantec.cloud Messagelabs Intelligence Report con il Symantec State of Spam & Phishing Report. Le analisi di questo mese rivelano che lo spam ha raggiunto i livelli più bassi dalla chiusura a novembre 2008 di Mccolo, un Isp californiano che ospitava i canali di command and control di una serie di botnet. Dalla chiusura di Rustock - la più grande botnet per l’invio di spam - a marzo 2011, il volume di spam a livello globale continua ad oscillare ogni giorno. Il 72,9% delle email di giugno era spam, lo stesso livello di aprile di quest’anno. Secondo l’Intelligence di Symantec il 76,6% di questo spam è stato inviato tramite botnet, con un calo rispetto all’ 83,1% registrato a marzo. Second il Symantec Intelligence Report, il 72,9% delle email di giugno era spam: http://bit.Ly/m7kpeu “Nonostante il calo dello spam proveniente da botnet durante questo mese, dovrebbe rimanere vivo l’allarme per questo pericolo che colpisce internet. I cyber criminali continuano ad utilizzare le botnet per i denial of services distribuiti (Ddos), i link a siti insospettabili per ritorni economici, ad inserire i contenuti di siti web illegali su computer infetti, a raccogliere dati personali degli utenti ed installare spyware per tener traccia delle attività online delle vittime,” ha dichiarato Paul Wood, senior intelligence analyst, Symantec.cloud. “Lo spam rimane un grosso problema e i suoi livelli non sono ancora prevedibili. In seguito all’interruzione di Rustock a marzo, sono rimaste in circolazione nel mese di aprile all’incirca 36,9 miliardi di email spam al giorno. Questo numero è salito a 41,7 miliardi in maggio, per poi scendere nuovamente a 39,2 miliardi a giugno. Durante lo stesso periodo dello scorso anno, i livelli di spam ammontavano a 121,5 miliardi di email in circolazione ogni giorno a livello mondiale, equivalenti all’89,4% del traffico email di giugno 2010. In un periodo di 12 mesi, un ribasso di 68,7 punti percentuali nel volume ha avuto una ripercussione di solo 16,4 punti percentuali sullo spam a livello globale,” ha aggiunto Wood. Secondo le ultime analisi, a giugno 2011, lo spam legato a prodotti farmaceutici ammonta al 40% dello spam totale, con una diminuzione rispetto al 64,2% registrata a fine 2010. L’analisi dell’oggetto delle mail ha mostrato che lo spam per adulti è ancora fiorente. Secondo il Symantec Intelligence Report, i messaggi di spam che promuovevano prodotti farmaceutici sono stati i più diffusi nel mese di giugno. I prodotti farmaceutici vengono commercializzati attraverso email di spam che utilizzano varie tecniche ingannevoli. Il report di questo mese evidenzia un cambiamento nel panorama delle botnet utilizzate per l’invio di spam e dello spam farmaceutico online da due diversi punti di vista: un falso servizio per la condivisione di video online e un nuovo brand farmaceutico, che forse cerca di sfruttare la popolarità del nome “Wiki” su una serie di siti di alto profilo. Lo scorso mese, l’Intelligence di Symantec ha identificato anche una nuova tecnica di spam, che ha introdotto il prefisso “Wiki” per la promozione di falsi prodotti farmaceutici collegati ad un nuovo brand, Wikipharmacy. L’“oggetto:” delle mail in questi attacchi conteneva numerosi elementi casuali all’interno del testo. Il campo “Da:” era fasullo o apparteneva ad un account Isp hijacked che dava un’apparenza di personalizzazione alle email. A giugno 2011, la percentuale di spam globale nel traffico email e sceso di 2,9 punti percentuali rispetto a maggio 2011 attestandosi a 72,9% (1 su 1.37 email). A giugno, le attività di phishing sono scese di 0.06 punti percentuali rispetto a maggio 2011; una mail su 286,7 (0,349%) comprendeva qualche forma di attacco di phishing. Nel traffico email, il numero globale di virus provenienti da email è stato pari a 1 su 300,7 email (0,333%) in giugno, con un calo di 0,117 punti percentuali rispetto a maggio 2011. Durante il mese di giugno, Messagelabs Intelligence ha identificato una media di 5.415 siti web al giorno che ospitavano malware o altri programmi non desiderati come spyware e adware; una crescita del 70,8% rispetto a maggio 2011. Il malware bloccato con maggior frequenza durante lo scorso mese è stato W32.ramnit!html. Questo è uno dei file .Html infettati da W32.ramnit[1], un worm che si diffonde attraverso dispositivi removibili e infetta file eseguibili. Il worm si diffonde criptandosi e attaccandosi a file con estensione .Dll, .Exe e .Htm. In seguito al calo globale dei livelli di spam durante il mese di giugno 2011, l’Arabia Saudita è diventata il paese più colpito con un livello pari a 82,2%, superando la Russia che è scesa alla seconda posizione. In Usa il 73.7% delle mail era spam, in Canada il 72.0%. In Uk il livello di spam era del 72.6%. Nei Paese Bassi, il 73.0% del traffico email era spam, mentre il livello di spam ha raggiunto il 71.8% in Germania, il 71.9% in Danimarca e il 70.4% in Australia. Il livello di spam di Hong Kong ha raggiunto il 72.2%, il 71.2% a Singapore, il 69.2% in Giappone. In Sud Africa, il 72,3% del traffico email era spam e il 73,4% in Brasile. Il Sud Africa resta il bersaglio più colpito dalle email di phishing nel mese di giugno con 1 su 111,7 email identificate come attacco di phishing. In Uk il phishing ha raggiunto 1 mail su 130,2. I livelli di phishing in Us ammontano a 1 mail su 1,270 e 1 su 207,7 in Canada. In Germania i livelli di phishing si sono attestati a 1 su 1,375; 1 su 2,043 in Danimarca e 1 su 543.7 nei Paesi Bassi. In Australia, le attività di phishing si sono attestate a 1 mail su 565.2 e 1 su 2,404 ad Hong Kong. Per il Giappone 1 mail su 11,179 e 1 su 2,456 per Singapore. In Brasile 1 email su 409.8 è stata bloccata come attacco di phishing. Uk rimane l’area maggiormente colpita da email malevole durante il mese di giugno: una mail su 131.9 è stata bloccata come malevola. In Us, i livelli di virus provenienti da malware email-born ammontano a 1 su 805.2 e 1 su 297.7 in Canada. In Germania le attività dei virus hanno raggiunto quota 1 su 721.0; 1 su 1,310 in Danimarca e in Olanda 1 su 390.3. In Australia 1 mail su 374.5 era malevole e 1 su 666.5 ad Hong Kong. Per il Giappone 1 su 2,114, mentre a Singapore 1 su 946.7. In Sud Africa, 1 su 280.9 mail e 1 mail su 278.9 in Brasile conteneva materiale malevolo. Il “settore pubblico” rimane il più colpito da attività di phishing nel mese di giugno, con 1 email su 83.7 compromessa da un attacco di phishing. Il livello di phishing per il “settore chimico e farmaceutico” è stato di 1 su 897.3 e di 1 su 798.3 per il “settore servizi It”; 1 su 663.2 per il “retail”, 1 su 151.4 per il “settore educazione” e 1 su 160.8 per quello “finanziario”. In giugno, il “settore pubblico” resta quello più attaccato da malware con 1 su 73.1 email malevole bloccate. Il livello di virus per il “settore chimico e farmaceutico” è stato di 1 su 509.4 e 1 su 513.8 per i “servizi It”; 1 su 532.8 per il “retail”, 1 su 130.4 per l’“educazione” e 1 su 182.3 per il “settore finanziario”. Il Symantec Intelligence Report di giugno 2011 fornisce informazioni su tutti i trend e i dati sopra riportati, così come dei trend geografici e verticali più dettagliati. Info: http://www.symantec.com/ o http://www.symantec.it/    
   
   
MILAN AUDITING INNOVATION: DA A+ AUDIT BUREAU UN’ANTENNA SENSIBILE PER COMPRENDERE COME GENERARE, SVILUPPARE E MISURARE GLI EFFETTI DELL’INNOVAZIONE  
 
L’universo “liquido” e la molteplicità di stimoli dell’innovazione nella comunicazione, proposta nelle sue declinazioni e tendenze emergenti, sono stati al centro del Milan Auditing Innovation, la conferenza annuale di A+ Audit Bureau svoltasi questo pomeriggio presso il Centro Svizzero di Milano. A+ Audit Bureau, società leader in Italia nell’auditing di comunicazione, con la consulenza dell’agenzia Aida Partners Ogilvy Pr, ha scelto di dare un taglio originale e dinamico alla trattazione di un tema che chiama in causa strategie, paradigmi e strumenti conoscitivi del marketing aziendale, anche e soprattutto attraverso i nuovi media. Al fine di sollevare la cappa di intangibilità e di opinabilità dei risultati che grava intorno al tema dell’innovazione in comunicazione, il Milan Auditing Innovation ha dunque proposto una serie di spunti espressi dalla viva voce di alcuni tra i più autorevoli esperti del settore e supportati da suggestivi contributi video, come quelli su infografica e infotainment - a cura di Mariano Leotta, esperto in Video, Multimedia & Interaction – e le video installazioni ad opera della curatrice d’arte Lorenza Fragomeni,. Il Milan Auditing Innovation si è svolto come un simposio informale che, sotto forma di un vivace contenitore di idee, esperienze e nuovi stimoli, ha visto l’alternarsi di cinque brillanti focus. Quello di Paola Furlanetto, Chief Executive Officer di A+ Auditing Bureau che, con un dinamico assemblaggio di pillole video prese in prestito dalla rete, ha introdotto il tema attraverso le parole dei grandi “guru” internazionali della comunicazione digitale. Ognuno di questi ha fornito in un minuto la propria definizione di Innovazione, delineandola complessivamente come qualcosa che nasce quando le idee s’incontrano e che risulta quindi favorita dalla realtà odierna, sempre più “social” ed interattiva, che ci consente di entrare facilmente in contatto con il ”pezzo mancante” della nostra intuizione, conducendoci in breve tempo a quel salto concettuale, diverso e dirompente, che genera la novità. Si sono poi susseguiti gli interventi analitici di Cosimo Accoto, autore di saggi sulla misurazione dell’audience su Internet e sui social media e ricercatore con importanti esperienze internazionali, che ha ricordato l’importanza di imparare dall’esperienza, affidandosi al concetto di “Learning by doing”, e quello di Marzo Ziero, partner di Moca Interactive, che ha sottolineato la necessità, per ogni realtà aziendale, di essere in grado di coltivare relazioni, conversazioni, legami di condivisione e di appartenenza, per fornire a ciascun utente un servizio personalizzato e riuscire a raccontare la propria storia attraverso le parole dei consumatori; Mark Burnett, Head of It Strategy and Transformation presso Bearingpoint (Londra), ha poi fornito la propria visione sul significato d’innovazione e soprattutto sulle tecniche per misurarla in ogni stadio del suo ciclo di vita, che va dall’intuizione alla generazione di valore, per meglio definire i risultati del capitale investito. Infine, Giusi Confalonieri, Managing Director di A+auditing Bureau, ha concluso analizzando i meccanismi di valutazione dell’Innovazione in un mercato granulare – e per questo difficile da fotografare - come quello dei media. “Anche quest’anno abbiamo provato a trasmettere al pubblico presente alla conferenza il nostro forte orientamento alla qualità e all’innovazione,” ha detto Paola Furlanetto, Chief Executive Officer di A+ Auditing Bureau. “Abbiamo dedicato questa edizione a un tema che emerge sempre più spesso nelle nostre attività di auditing, ovverosia la misurabilità in termini economici del valore generato dall´innovazione. I contributi dei relatori confortano quanto abbiamo potuto sperimentare ´sul campo´, e cioè che l´innovazione non è caotica e intrinsecamente refrattaria a qualsiasi tentativo di quantificazione: molto più semplicemente, richiede l´adozione di metriche, modelli e Kpi specifici per i nuovi media. Ed è questo che ci chiede il mercato.”  
   
   
TLC: PUBBLICATO IN GAZZETTA BANDO GARA FREQUENZE 4G  
 
E’ stato pubblicato il 27 giugno sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze in banda 800, 1800, 2000, 2600. Nella giornata di domani, dal portale del ministero dello Sviluppo economico (www.Sviluppoeconomico.gov.it ), sarà invece scaricabile il testo del disciplinare. La pubblicazione fa seguito alla riunione del Comitato dei ministri dello scorso 14 giugno. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro i prossimi trenta giorni. Le aziende che, sulla base di quanto previsto dal bando, saranno ammesse alla gara avranno ulteriori 30 giorni di tempo per presentare le offerte economiche. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre avrà luogo la seduta pubblica per l´apertura delle offerte e, a seguire, lo svolgimento dell´asta. Con l’attivazione della procedura di gara l’Italia sarà tra le prime nazioni europee ad assegnare le suddette frequenze all’industria della telefonia mobile, aprendo di fatto la strada all’era del 4G e riaffermando il primato italiano nel panorama mondiale di questo settore  
   
   
PORTALI WEB: L’ACCESSO ON LINE PASSA DA MILANO  
 
Con 73 imprese attive, oltre un portale web su otto in Italia E tra 2009 e 2010 raddoppiano: +102,8% . Protagonisti del settore i giovani under 40. Ed uno su cinque è donna. La strada per il web passa per Milano: nel capoluogo lombardo ha infatti sede più di un’impresa su otto (12,9%, 73 sedi di impresa ) tra quelle attive in Italia come portali web o fornitori di servizi di hosting. Un numero in costante crescita: +102,8% tra 2009 e 2010, che regala alla provincia di Milano il vertice della graduatoria lombarda di settore, davanti a Brescia (15 attività) e Bergamo (8). Ma Milano è anche prima in Italia, seguita da Torino (42 imprese, 7,4%), Roma (28 imprese, 5%) e Firenze (21 imprese, 3,7%). Milano è la sede italiana dei social network e dei motori di ricerca più famosi, ma anche di portali dedicati a consigli turistici e gastronomici; tra le proposte, la guida del “tuttofare”, con suggerimenti pratici per superare i piccoli problemi quotidiani. Identikit del web-imprenditore. Tra le piccole imprese del settore (ditte individuali), in oltre due casi su tre (68%) il titolare ha meno di 40 anni e in un caso su cinque è donna. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010 e a febbraio 2011 relativi alle sedi di impresa. Seminario Speakers’ corner. Lunedì 27 giugno, presso la sede della Camera di commercio di Milano in via Meravigli 9/b, ore 17-19.15 si è tenuto il seminario “La proprietà industriale su internet”. Temi trattati: i nomi a dominio, le registrazioni abusive, fenomeni di “cybersquatting”, l’anti-contraffazione on-line, etc. L’incontro fa parte della seconda edizione del ciclo di seminari promossi dalla Camera di commercio di Milano, in collaborazione con Modiano & Partners Spa, “Proprietà Industriale: istruzioni per l’uso”. Imprese che operano come portali web, hosting e fornitori di servizi applicativi in Lombardia – per province
Portali web, hosting e fornitura di servizi applicativi Var. % Peso su Lombardia Peso su Italia
2010 2009 2009/10
Milano 73 36 102,8% 57,0% 12,9%
Lombardia 128 71 80,3% - 22,7%
Italia 565 375 50,7% - -
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010 Imprese individuali del comparto portali e servizi web per genere e fasce di età
Milano Peso %
Under 40 68,0%
40-49 anni 20,0%
over 50 12,0%
Totale 100,0%
Donne 19,2%
Uomini 80,8%
Totale 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese a febbraio 2011 Prime venti province italiane per numero di imprese attive nel web e hosting
Portali web, hosting e fornitura di servizi applicativi Var. % Peso su Italia
2010 2009 2009/10
1 Milano 73 36 102,8% 12,9%
2 Torino 42 29 44,8% 7,4%
3 Roma 28 20 40,0% 5,0%
4 Firenze 21 14 50,0% 3,7%
5 Trento 16 9 77,8% 2,8%
6 Bologna 15 12 25,0% 2,7%
7 Brescia 15 10 50,0% 2,7%
8 Venezia 15 5 200,0% 2,7%
9 Verona 14 9 55,6% 2,5%
10 Udine 13 8 62,5% 2,3%
11 Napoli 10 5 100,0% 1,8%
12 Padova 10 5 100,0% 1,8%
13 Bolzano - Bozen 9 6 50,0% 1,6%
14 Bari 8 6 33,3% 1,4%
15 Bergamo 8 5 60,0% 1,4%
16 Lecce 8 7 14,3% 1,4%
17 Perugia 8 7 14,3% 1,4%
18 Pisa 8 7 14,3% 1,4%
19 Salerno 8 7 14,3% 1,4%
20 Treviso 8 6 33,3% 1,4%
Italia 565 375 50,7% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010
 
   
   
TLC: PUBBLICATO IN GAZZETTA BANDO GARA FREQUENZE 4G  
 
E’ stato pubblicato il 27 giugno sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso relativi alle frequenze in banda 800, 1800, 2000, 2600. Nella giornata di domani, dal portale del ministero dello Sviluppo economico (www.Sviluppoeconomico.gov.it ), sarà invece scaricabile il testo del disciplinare. La pubblicazione fa seguito alla riunione del Comitato dei ministri dello scorso 14 giugno. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro i prossimi trenta giorni. Le aziende che, sulla base di quanto previsto dal bando, saranno ammesse alla gara avranno ulteriori 30 giorni di tempo per presentare le offerte economiche. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre avrà luogo la seduta pubblica per l´apertura delle offerte e, a seguire, lo svolgimento dell´asta. Con l’attivazione della procedura di gara l’Italia sarà tra le prime nazioni europee ad assegnare le suddette frequenze all’industria della telefonia mobile, aprendo di fatto la strada all’era del 4G e riaffermando il primato italiano nel panorama mondiale di questo settore  
   
   
ABRUZZO: SINERGIA CON GIUSTIZIA IN NOME DELLA LEGALITA´  
 
E´ stato firmato il 28 giugno, nella sede della Regione a L´aquila, un Protocollo d´Intesa inerente un progetto speciale ad attuazione provinciale, tra il Presidente della Regione Gianni Chiodi ed il Presidente della Corte d´Appello Giovanni Canzio. I destinatari saranno i lavoratori percettori di mobilità ex lege 223/91 ed i lavoratori in mobilità in deroga. Si tratta di 184 lavoratori abruzzesi in mobilità coinvolti, percettori a titolo di tirocinio formativo, e grazie a questa iniziativa, di un assegno di 500 euro, corrisposto dalla provincia di competenza territoriale. L´obiettivo sarà assicurare il corretto funzionamento degli uffici giudiziari abruzzesi. Valore complessivo è pari ad 1 milione di euro, compresi nel Fondo Sociale Europeo. L´intesa ha suscitato commenti di grande ammirazione da parte del mondo giudiziario abruzzese. Sia il Procuratore Generale Falcone che il Presidente della Corte d´Appello, Canzio, hanno espresso gratitudine e ringraziamenti al Presidente Chiodi ed all´assessore Gatti, per avere accolto una criticità, manifestata dal mondo della giustizia, quella di fronteggiare la situazione critica degli uffici giudiziaria abruzzesi, migliorando l´efficienza dei servizi ed avvalendosi delle opportunità previste dal Piano Operativo F.s.e Abruzzo 2007- 2013. "Sono due le esigenze che ci hanno convinto della qualità di questo progetto ? ha dichiarato in conferenza stampa Chiodi - quella che consente ai lavoratori, che usufruiscono di mobilità di lavorare e la necessità, da parte della giustizia, di operare in modo efficiente nell´interesse della collettività". Il Presidente ha poi evidenziato come "un buon funzionamento e tempi più snelli caratterizzano la competitività". "La realizzazione di questa sinergia tra l´Ente Regione ed il mondo della giustizia abruzzese - ha dichiarato Canzio - è stata possibile grazie all´ascolto, non consueto, ed alla buona volontà di chi amministra questa giunta regionale e di chi esprime la politica in questa regione. Mai come ora ed in abruzzo, alla luce del grave terremoto dello scorso 2009 ? ha aggiunto Canzio ? sia avverte un grande bisogno di legalità che nasce dalla perfetta amministrazione quotidiana della giustizia". "Lo scorso gennaio- ha proseguito ? lanciai l´allarme inefficienza nelle Procure e l´esigenza di una soluzione ed il Presidente Chiodi comprese immediatamente che era una via percorribile. Lo ringrazio per avere accolto la mia proposta".Il Procuratore Falcone ha ha esordito dichiarando "un paese misura il proprio livello di civiltà con i tempi di velocità della giustizia. Con la Regione ed in particolare con il presidente Chiodi stiamo lavorando per proseguire, con altri progetti, la collaborazione all´insegna della legalità". E´ stato inoltre evidenziata la mancanza del turn over negli uffici giudiziari. "Da circa 20 anni- ha aggiunto Canzio- non viene bandito un concorso". Complimenti anche da David Mancini magistrato della Procura di L´aquila : "Sinora ci sono stati in tale direzione tentativi settoriali e ridotti per lo scarso numero di unità lavorative previste. L´intesa firmata oggi è una best practice". Alla firma del documento hanno preso parte i soggetti attuatori dell´iniziativa, tra i principali : l´assessore al Lavoro, Paolo Gatti ed il Procuratore Generale della Corte d´Appello Giuseppe Falcone. "L´obiettivo è potenziare gli uffici giudiziari oberati da una mole di lavoro ? ha affermato Gatti - e dare a 184 lavoratori la possibilità di arrivare con un proprio bagaglio e competenze ad integrare gli ammortizzatori che hanno. Si tratta di un rafforzamento al reddito". L´assessore ha poi indicato il mese di settembre come inizio del progetto sperimentale che avrà la durata massima di 12 mesi. Gli indicatori economici internazionale e nazionali hanno evidenziato secondo Canzio "quanto pesi sul Pil una giustizia che mal funziona". Tra le cause molteplici Canzio ha sottolineato "la mancanza di figure specifiche come il personale della cancelleria giudiziaria. Questo progetto consente la mobilità tra il personale delle amministrazioni". Un "modello Abruzzo", è stato definito dagli addetti ai lavori, che susciterà l´interesse del C.s. M., tanto da avere i requisiti per essere riproposto su scala nazionale ad altre Regioni. All´incontro erano presenti tra gli altri, il Presidente dell´amministrazione provinciale di L´aquila Antonio Del Corvo ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali  
   
   
PRIVACY: CLIENTI DELLE BANCHE PIU’ SICURI CON IL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI  
 
Dati dei clienti più sicuri e al riparo da accessi non autorizzati e intrusioni indebite negli istituti bancari. Il Garante privacy ha fissato le regole alle quali dovranno attenersi banche e Poste Italiane spa (relativamente all’attività bancaria e finanziaria) per “blindare” il sistema informativo e garantire un corretto trattamento dei dati dei correntisti. Il provvedimento generale tiene conto di numerose istanze pervenute al Garante, di accertamenti ispettivi effettuati tra il 2008 e il 2010 presso le maggiori banche o gruppi bancari e degli esiti di una ulteriore attività di rilevazione svolta in collaborazione con Abi che ha coinvolto 441 banche. Alcuni clienti, in particolare, avevano segnalato che i loro dati erano stati oggetto di accessi indebiti, presumibilmente da parte di dipendenti, e comunicati a terzi che li avevano poi utilizzati per scopi personali, in genere, in cause di separazioni giudiziali e in procedure esecutive (ad es. Pignoramenti presso terzi). In assenza di una normativa che obblighi le banche a tracciare tutte le operazioni l’Autorità ha ritenuto di prescrivere agli istituti bancari l’adozione di rigorose misure. Ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all’interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l’ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale “consultato” (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli). In questo modo la banca saprà sempre chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi. Le banche, inoltre, dovranno prevedere l’attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. Consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo). Almeno una volta l’anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un’attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il controllo, adeguatamente documentato, dovrà essere eseguito da personale diverso da quello che ha accesso ai dati dei clienti. E verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi, sull’integrità dei dati e delle procedure informatiche dovranno essere effettuate anche a posteriori, sia a campione sia a seguito di allarme. Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza (per quantità, qualità dei dati, numero dei clienti)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’AMMENDA DELLA HEINEKEN NV E DELLA SUA CONTROLLATA È RIDOTTA DA EUR 219,28 MILIONI A EUR 198 MILIONI E QUELLA DELLA BAVARIA NV È RIDOTTA DA EUR 22,85 MILIONI A EUR 20,71 MILIONI  
 
Con decisione del 18 aprile 2007, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 273 milioni di euro a diversi produttori di birra olandesi, tra i quali la Heineken Nv e la sua controllata – Heineken Nederland Bv – nonché alla Bavaria Nv, per aver partecipato ad un’intesa sul mercato olandese della birra, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999. Su tale mercato, i produttori di birra vendono il loro prodotto al cliente finale, in particolare attraverso due canali di distribuzione: da una parte il circuito alberghiero e della ristorazione ("horeca": alberghi, ristoranti e caffè) in cui il consumo si effettua sul posto e, dall’altra, il circuito dei supermercati e dei negozi di vini e di alcolici in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio (“food”). L’infrazione constatata dalla Commissione è consistita nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti dei prezzi della birra, nella ripartizione della clientela, sia per il settore “horeca” sia per il settore del consumo a domicilio nei Paesi Bassi, nonché nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai clienti individuali del settore “horeca” nei Paesi Bassi. La Commissione ha inflitto un’ammenda di Eur 219,28 milioni in solido alla Heineken Nv ed alla sua controllata, nonché un’ammenda di Eur 22,85 milioni alla Bavaria Nv. Le società hanno allora adito il Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’ammenda loro rispettivamente applicata. Il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato che l´infrazione riguardasse il coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai clienti individuali del settore “horeca”. Essa si è basata su note manoscritte per concludere che le imprese hanno coordinato talune condizioni commerciali, come le condizioni dei prestiti, in tale settore. Il Tribunale constata il carattere isolato e laconico dei riferimenti fatti in dette note manoscritte, l’esistenza di una spiegazione alternativa plausibile proposta dalle società, nonché l’assenza di altri indizi concreti. Conseguentemente, il Tribunale annulla la decisione della Commissione al riguardo e decide di ridurre l’importo delle ammende inflitte alla Heineken Nv ed alla sua controllata, nonché alla Bavaria Nv. Per contro, il Tribunale respinge gli argomenti delle società riguardanti le altri componenti dell´infrazione. Con riferimento alle ammende, la Commissione aveva concesso una riduzione di Eur 100.000 sull’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, dopo aver ammesso che, nella fattispecie, la durata del procedimento amministrativo, che si era protratto per più di sette anni dopo le ispezioni, era stata irragionevole. Il Tribunale constata che la durata del procedimento amministrativo ha comportato una violazione del principio del termine ragionevole. Al riguardo, il Tribunale considera che la riduzione forfettaria concessa dalla Commissione non tiene conto dell´importo delle ammende e non costituisce quindi una riduzione idonea a porre adeguato rimedio alla violazione derivante dal superamento del termine ragionevole. Conseguentemente, il Tribunale ritiene che, per concedere alle dette società un’equa soddisfazione per l’eccessiva durata del procedimento, la riduzione di cui trattasi debba essere portata al 5% dell´importo dell´ammenda. Il Tribunale respinge la totalità degli altri argomenti fatti valere da tali società. L´ammenda inflitta in solido alla Heineken Nv ed alla sua controllata è fissata ad Eur 198 milioni e quella inflitta alla Bavaria è fissata ad Eur 20,71 milioni. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 giugno 2011Sentenze nelle cause T‑235/07, Bavaria Nv / Commissione e T‑240/07 Heineken Nederland Bv e Heineken Nv/commissione Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken Nv ed alla sua controllata Heineken Nederland Bv, nonché alla Bavaria Nv, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: MARCHI UNIWEB, UNICREDIT  
 
Con sentenza 27/4/2010 il Tue ha annullato due decisioni Uami che avevano accolto le ragioni della società tedesca ricorrente, titolare di marchi utilizzati nei settori bancari ed immobiliari (sentenza nelle cause riunite T-303/06 e T-337/06). La società tedesca Union Investment Privatfonds Gmbh ha impugnato la sentenza Tue sostenendo che il Tribunale non ha integralmente tenuto conto della situazione di fatto, sicché la sentenza impugnata si fonda su di una situazione di fatto incompleta e pertanto errata. Per valutare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle numerose decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsche Patent- und Markenamt, che dimostrano l’esistenza di tale rischio. Essa fa valere inoltre di essere titolare di circa 90 marchi caratterizzati dal prefisso «Uni» associato a vari elementi e che tale prefisso è un elemento distintivo. L’uami ritiene, al pari della ricorrente, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. La Corte di giustizia – nella sua sentenza odierna – considera che il Tribunale ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa ingannarsi così in merito all’origine dei servizi. Nella sentenza impugnata manca, anzitutto, un’analisi della struttura dei marchi da confrontare e dell’influenza della posizione dell’elemento comune a questi ultimi (vale a dire del prefisso «Uni») sulla percezione che può avere di questi marchi il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse, dirette a verificare se, come aveva ritenuto la commissione di ricorso dell’Uami, esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente. Pertanto, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente nel merito (art. 61, Statuto della Corte). Per questi motivi, la sentenza del Tribunale è annullata e la causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. (Sentenza nella causa C-317/10, Union Investment Privatfonds Gmbh/unicredito Italiano Spa e Uami (Uniweb, Unicredit Wealth Management, Unifonds, Unirak e Unizins)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NELLE CAUSE RELATIVE ALL´INTESA SUL MERCATO DEL PEROSSIDO DI IDROGENO E DEL PERBORATO DI SODIO, IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PER QUANTO CONCERNE L´AIR LIQUIDE E LA EDISON PERALTRO, L´AMMENDA IRROGATA ALLA SOLVAY, PARI A UN IMPORTO INIZIALE DI EUR 167,06 MILIONI, È RIDOTTA A EUR 139,50 MILIONI  
 
Con decisione 3 maggio 2006, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale pari a Eur 388,13 milioni a diverse società, a causa della loro partecipazione a un´intesa sul mercato del perossido di idrogeno e del perborato di sodio (sostanze candeggianti). Tra le società sanzionate comparivano la Edison e la sua controllata all´epoca dei fatti (Ausimont Spa, ora denominata Solvay Solexis), la Solvay, la Fmc e la sua controllata (Fmc Foret), nonché la Snia e la sua controllata (Caffaro). La partecipazione della società L´air liquide all´intesa era cessata più di cinque anni prima degli atti istruttori iniziali della Commissione. Di conseguenza, a causa della prescrizione, essa non è stata destinataria di un´ammenda, ma è stata tuttavia inserita tra le destinatarie della decisione. L´intesa, durata dal 31 gennaio 1994 al 31 dicembre 2000, è consistita principalmente nello scambio, tra concorrenti, di informazioni riservate riguardanti i mercati e le imprese, in una limitazione e nel controllo della produzione, nella ripartizione delle quote di mercato e dei clienti, nonché nella fissazione e sorveglianza dei prezzi. Le società interessate hanno adito il Tribunale chiedendo l´annullamento della decisione della Commissione oppure la riduzione delle loro rispettive ammende. Il Tribunale decide di annullare la decisione per quanto concerne L´air liquide e la Edison, poiché la Commissione non ha formulato osservazioni circostanziate sugli elementi di prova prodotti da queste società per inficiare la presunzione secondo la quale esse esercitavano un´influenza determinante sul comportamento delle loro controllate, di cui esse detenevano la totalità del capitale. Il Tribunale ricorda che il dovere della Commissione di motivare la propria decisione su questo punto deriva con chiarezza dalla natura relativa di questa presunzione, la cui confutazione imponeva alle società controllanti di produrre una prova vertente sul complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra esse stesse e le loro rispettive controllate. Di conseguenza, la decisione della Commissione è annullata per la parte concernente queste due società, con conseguente annullamento, in particolare, dell´ammenda di Eur 58,13 milioni inflitta alla Edison. Per quanto riguarda L´air liquide, che non è stata oggetto di sanzione pecuniaria, la decisione del Tribunale rende invalido l´accertamento di una sua partecipazione all´infrazione. Per quanto concerne la Solvay, il Tribunale giudica che la Commissione ha commesso un errore di valutazione delle circostanze relativamente al periodo durante il quale l´impresa ha partecipato all´infrazione, che la Commissione aveva individuato come compreso tra il 31 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000. Infatti, il Tribunale è convinto che gli elementi di prova a disposizione della Commissione non costituiscono un complesso di indizi sufficienti a giustificare il suo accertamento della partecipazione della Solvay all´infrazione per il periodo compreso tra il 31 gennaio 1994 e il mese di maggio 1995. Di conseguenza, il Tribunale decide di ridurre l´importo dell´ammenda inflitta alla Solvay, al fine di tener conto della minor durata della sua partecipazione all´intesa. Peraltro, il Tribunale respinge l´argomento della Solvay, secondo il quale si dovrebbe ritenere che la sua domanda di clemenza 2 sia stata presentata nel momento in cui essa ha preso contatto telefonicamente con la Commissione, chiedendo un incontro al fine di rendere una dichiarazione orale. Il Tribunale ricorda che, per poter richiedere una riduzione dell´importo dell´ammenda, l´impresa deve fornire elementi di prova che apportino un valore aggiunto significativo rispetto ai dati già in possesso della Commissione. Pertanto, nel decidere di comunicare oralmente talune informazioni, l´impresa deve tener conto del rischio che un altro membro dell´intesa possa far pervenire alla Commissione, per iscritto e prima di essa, elementi di prova di tal genere. Inoltre, il Tribunale ricorda che la Solvay ha goduto di una riduzione dell´importo dell´ammenda pari al 10% grazie alla sua cooperazione con la Commissione nel corso delle indagini. Tuttavia, il Tribunale constata che la Commissione ha avuto torto nel ritenere che gli elementi forniti dalla società avessero sostanzialmente corroborato alcune informazioni già comunicate da due altre imprese, membri dell´intesa. In particolare, il Tribunale giudica che le informazioni trasmesse dalla Solvay sono state ampiamente utilizzate nella decisione della Commissione e che la società è stata la prima a produrre elementi di prova relativi a taluni comportamenti illeciti, che hanno consentito alla Commissione di accertare determinati aspetti principali dell´intesa in questione. Pertanto, il Tribunale decide di fissare al 20% la riduzione dell´importo dell´ammenda concessa alla Solvay a titolo della sua cooperazione. Di conseguenza, l´ammenda della Solvay, inizialmente pari a Eur 167,06 milioni, è ridotta dal Tribunale a Eur 139,50 milioni. Per quanto concerne le altre società coinvolte, il Tribunale respinge tutti i loro argomenti e decide di confermare l´importo delle ammende loro inflitte. Società Ammende inflitte dalla Commissione Decisione del Tribunale L’air Liquide Sa (Francia) Annullamento della decisione della Commissione rispetto a L’air liquide Sa Solvay Sa (Belgio) Eur 167,06 milioni Riduzione dell´ammenda a Eur 139,50 milioni Edison Spa e Solvay Solexis Spa (ex Ausimont) (Italia) Edison Spa : Eur 58,13 milioni (di cui Eur 25,62 milioni in solido con Solvay Solexis Spa) Annullamento della decisione della Commissione concernente Edison Spa e rigetto del ricorso di Solvay Solexis Spa Caffaro Srl e Snia Spa (Italia) In solido : Eur 1,08 milioni Rigetto dei ricorsi Fmc Foret Sa (Spagna) e Fmc Corporation (Stati Uniti) In solido : Eur 25 milioni Rigetto dei ricorsi Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 giugno 2011 , sentenze nelle cause T‑185/06 L´air liquide Sa/commissione, T‑186/06 Solvay Sa/commissione, T‑191/06 Fmc Foret Sa/commissione, T‑192/06 Caffaro Srl/commissione, T‑194/06 Snia Spa/commissione, T‑195/06 Solvay Solexis Spa/commissione, T‑196/06 Edison Spa/commissione, T‑197/06, Fmc Corp./commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LAVORATORI MIGRANTI - MANTENERE L´ASSEGNO DI NON AUTOSUFFICIENZA ANCHE DOPO IL RIENTRO NELLO STATO DI ORIGINE  
 
Il regolamento n. 1408/71 mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati in uno Stato membro e a non penalizzare quelli che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Il sig. Da Silva Martins,cittadino portoghese, dopo aver lavorato in Portogallo, emigrava per lavorare in Germania. Dal 1974 era affiliato presso la Bank Bkk per l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza. Dal 1996 percepisce una pensione di vecchiaia tedesca (Eur 700) e dal 2000 una pensione di vecchiaia portoghese (Eur 150). Dall´agosto 2001,la Bank Bkk gli riconosce prestazioni in natura per persone non autosufficienti. A fronte di un soggiorno in Portogallo dal dicembre 2001, inizialmente indicato come provvisorio, la Bank Bkk concedeva al Silva Martins un assegno per persone non autosufficienti (Eur 205). La Bank Bkk, avendo appreso che il Silva Martins intendeva lasciare definitivamente la Germania, rescindeva l’assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza e richiedeva il rimborso di quanto già versato a tal titolo. Nella controversia insorta tra le parti, il Bundessozialgericht ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia compatibile con le disposizioni di diritto Ue il fatto che un ex lavoratore dipendente, che percepisca pensioni sia dall’ex Stato di impiego sia dallo Stato di origine e abbia maturato il diritto ad un assegno di assistenza per persone non autosufficienti nell’ex Stato di impiego, decada da tale diritto una volta fatto ritorno nel proprio Stato di origine». Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 1408/71 consenta che un soggetto che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti previdenziali tanto del proprio Stato membro di origine quanto in quello di impiego e che si sia trasferito da quest’ultimo Stato membro in quello di origine, possa continuare a beneficiare (in forza dell’affiliazione facoltativa continuata ad un´assicurazione contro il rischio di perdita di autosufficienza di impiego) di una prestazione in natura per tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui nello Stato membro di residenza non esistano prestazioni volte a coprire il rischio specifico della perdita di autosufficienza. La Corte considera che nell’Ue, a seguito della riduzione del loro grado di autonomia, spesso per effetto dell’avanzamento dell’età, un numero sempre più elevato di persone si trova in una situazione di dipendenza da altri per compiere le azioni essenziali della vita quotidiana. Solo recentemente il rischio di tale perdita dell’autosufficienza è divenuto oggetto di copertura specifica da parte dei regimi di previdenza sociali di vari Stati membri. Esso non figura nel regolamento n. 1408/71. La Corte ricorda anzitutto che le prestazioni dell’assicurazione tedesca contro il rischio della perdita di autosufficienza, in considerazione dei suoi elementi costituivi, devono essere assimilate a «prestazioni di malattia». Esse mirano infatti ad integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia, alla quale sono d’altronde connesse sul piano dell’organizzazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e la vita delle persone non autosufficienti. Il regolamento n. 1408/71 consente che una persona possa mantenere l’affiliazione a titolo facoltativo, in virtù della legge tedesca all’assicurazione tedesca contro il rischio di perdita dell’autosufficienza pur essendo anche affiliata, a titolo obbligatorio al regime portoghese per lo stesso periodo. In Portogallo, a differenza della Germania, non esiste un regime previdenziale distinto a copertura del rischio della perdita di autosufficienza (cosa che spetta peraltro al giudice del rinvio verificare). In assenza, nel regolamento n. 1408/71, di disposizioni che contemplino specificamente il rischio della perdita dell’autosufficienza, il regolamento dev’essere interpretato alla luce dei suoi obiettivi, in particolare quello della realizzazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti la più completa possibile. Poiché il Tfue prevede un mero coordinamento delle legislazioni degli Stati membri (e non la loro armonizzazione), ogni Stato membro resta competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale. Pertanto il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un assicurato che un trasferimento in un altro Stato membro resti neutrale in materia previdenziale, in quanto esso può comportare l´applicazione di una normativa nazionale meno favorevole. Tuttavia, secondo ben consolidata giurisprudenza, la normativa nazionale non può svantaggiare il lavoratore migrante rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle loro attività nello Stato membro in cui essa si applica e non può comportare di versare i contributi previdenziali a fondo perduto. Qualora il diritto nazionale consenta l’affiliazione facoltativa continuata per il rischio di perdita dell’autosufficienza e qualora la persona abbia assolto il periodo minimo di contribuzione richiesto, la sospensione automatica delle prestazioni in caso di trasferimento in un altro Stato membro implica - contrariamente alle tesi del governo tedesco e del Regno Unito - il versamento di contributi a fondo perduto, quanto meno per quanto a quelli versati successivamente al trasferimento della residenzain altro Stato membro. Per questi motivi, la Corte dichiara: Il regolamento (Cee) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno non osta a che una persona che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest’ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell’affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell’autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l’effettività. Nel caso in cui, al contrario lo Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell’autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall’altro Stato membro debitore di pensione dev’essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell’ente competente di quest’ultimo Stato, a percepire un’integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi. (Corte di Giustizia europea, sentenza 30 giugno 2011 C-388/09 Joao Filipe da Silva Martins/bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA REMUNERAZIONE SPETTANTE AGLI AUTORI IN CASO DI PRESTITO DA PARTE DI ISTITUZIONI PUBBLICHE NON PUÒ ESSERE CALCOLATA ESCLUSIVAMENTE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE CHE FRUISCONO DI UN PRESTITO  
 
L’importo della remunerazione dovrebbe tenere conto anche del numero di oggetti ceduti in uso al pubblico, in modo che le grandi istituzioni di prestito pubblico versino una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole Ai sensi della direttiva concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, gli autori dispongono di un diritto esclusivo di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito di originali e di copie di opere protette dal diritto d’autore. Tuttavia, per quanto riguarda più in particolare il prestito da parte di istituzioni pubbliche, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo, a condizione che gli autori ricevano almeno una remunerazione per tale prestito. La Vewa è una società belga di gestione di diritti d’autore. Il 7 luglio 2004, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Belgio) avverso un regio decreto che recepisce la direttiva. La Vewa afferma, in particolare, che il regio decreto, stabilendo una remunerazione forfettaria di 1 euro all’anno per ogni maggiorenne e di 0, 50 euro all’anno per ogni minorenne che siano iscritti presso le istituzioni di prestito, purché abbiano fruito di almeno un prestito nel periodo di riferimento, viola le disposizioni della direttiva che richiedono il versamento di un «equa remunerazione» per un prestito o un noleggio. In tale contesto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia. Esso chiede sostanzialmente se la direttiva osti ad una normativa nazionale secondo cui la remunerazione dovuta agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, viene calcolata esclusivamente in funzione del numero di persone che fruiscono di un prestito, iscritte presso dette istituzioni, segnatamente presso biblioteche, sulla base di una somma forfettaria annua fissata per ogni persona che fruisce di un prestito. La Corte ricorda che la remunerazione deve permettere agli autori di percepire un reddito adeguato. Il suo importo non può pertanto essere puramente simbolico. Per quanto riguarda, più in particolare, i criteri di determinazione dell’importo della remunerazione spettante agli autori in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, spetta ai soli Stati membri determinare, nell’ambito del loro territorio, i criteri più pertinenti. A tal riguardo, agli Stati membri viene riservato un ampio potere discrezionale. Infatti, questi ultimi possono fissare l’importo della remunerazione spettante agli autori, in caso di prestito da parte di istituzioni pubbliche, in funzione dei propri obiettivi di promozione culturale. Tuttavia, posto che la remunerazione costituisce il corrispettivo del pregiudizio arrecato agli autori dall’utilizzo delle loro opere senza la loro autorizzazione, la determinazione dell’importo di tale remunerazione non può essere completamente dissociata dagli elementi costitutivi di un siffatto pregiudizio. Poiché quest’ultimo deriva dal prestito pubblico, vale a dire dalla cessione in uso di oggetti protetti da parte di istituzioni aperte al pubblico, l’importo della remunerazione dovuta dovrebbe tenere conto dell’ampiezza di tale cessione in uso. Di conseguenza, quanto più elevato sarà il numero di oggetti protetti ceduti in uso da un’istituzione di prestito pubblico, tanto più ampia sarà la lesione dei diritti d’autore. Ne consegue che l’importo della remunerazione da versare da una siffatta istituzione dovrebbe prendere in considerazione il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico e che, pertanto, le grandi istituzioni di prestito pubblico dovrebbero versare una remunerazione maggiore rispetto alle istituzioni più piccole. Inoltre, il pubblico interessato, ossia il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso un’istituzione di prestito, risulta altrettanto rilevante. Infatti, quanto più elevato sarà il numero di persone aventi accesso agli oggetti protetti, tanto più grande sarà la lesione dei diritti degli autori. Ne consegue che l’importo della remunerazione da pagare agli autori dovrebbe anche prendere in considerazione il numero di persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso tale istituzione. Nella causa principale è pacifico che il sistema posto in essere dal regio decreto prende in considerazione il numero delle persone che fruiscono di prestiti, iscritte presso istituzioni di prestito pubblico, ma non il numero di oggetti ceduti in uso al pubblico. Pertanto, una siffatta presa in considerazione non tiene sufficientemente conto dell’ampiezza del pregiudizio subìto dagli autori, né del principio secondo cui questi ultimi devono ricevere una remunerazione equivalente ad un reddito adeguato. Inoltre, il decreto prevede che, qualora una persona sia iscritta presso più istituzioni, la remunerazione è dovuta una sola volta per questa persona. A tal riguardo, la Vewa ha sostenuto che l’80% delle istituzioni nella Comunità francese del Belgio fa valere che gran parte dei loro lettori sono iscritti anche presso altre istituzioni di prestito e che, conseguentemente, tali lettori non sono presi in considerazione nel pagamento della remunerazione dell’autore interessato. Atteso quanto precede, detto sistema può condurre, in concreto, ad una quasi esenzione dall’obbligo di versare qualsiasi remunerazione di numerose istituzioni. Orbene, una tale esenzione di fatto non è conforme alle disposizioni della direttiva, quale interpretate dalla Corte, secondo cui soltanto un numero limitato di categorie di istituzioni potenzialmente tenute a versare una remunerazione può essere esonerato da tale pagamento. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 30 giugno 2011, Sentenza nella causa C-271/10 Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (Vewa) / Belgische Staat)  
   
   
IN LOMBARDIA IN UNA IMPRESA SU CINQUE IL TITOLARE È DONNA  
 
Sono oltre 171 mila le imprese femminili attive in Lombardia nel 2010, il 13,4% del corrispondente totale italiano. Pesano il 20,8% sul totale delle imprese attive in regione e per oltre la metà sono concentrate tra Milano (circa 57.000, 33,3% del totale), Brescia (13,6%) e Bergamo (10,6%). E crescono rispetto al 2009, +0,4%, più della crescita media nazionale delle imprese in rosa che si ferma per lo stesso periodo al +0,2%. E meglio dei colleghi uomini che hanno chiuso l’anno con un –0,1%. Le donne quindi reagiscono meglio alle difficoltà, magari associandosi in consorzi e cooperative, entrambe le forme giuridiche registrano infatti una crescita su base annua nel numero di imprese attive superiore al 7% ma crescono anche come piccole realtà, +1,2% in un anno le ditte individuali. Sondrio, Pavia e Varese le province a più elevata presenza di imprese femminili, rispettivamente il 26,1%, 22,9% e 22% del totale. Commercio (27,2%), servizi generici (11,2%), attività immobiliari (9,3%) e servizi di alloggio e ristorazione (9%) i settori di attività preferiti dalle donne. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009. Un convegno ha fatto il punto sull’imprenditoria femminile con, tra gli altri, Andrea Gibelli vice presidente Regione e Lombardia, Cristina Stancari assessore pari opportunità Provincia di Milano, Monica Guarischi delegata del Presidente alla promozione delle Pari opportunità. “Le donne – ha commentato Gianna Martinengo, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano - sono sempre più attive e protagoniste sul mercato del lavoro specie grazie alle loro qualità, ma c´è ancora molto da fare per promuovere la presenza femminile. A partire dal lavoro autonomo e dalle imprese che giocano un ruolo importante. Nella crescita della competitività bisogna premiare il capitale umano, l’istruzione e il lavoro della conoscenza, elementi presenti e diffusi nell’universo in rosa”. Sedi di impresa femminili attive in Lombardia nel 2010 per provincia
Societa´ di Capitale Societa´ di Persone Imprese Individuali Cooperative Consorzi Altre Forme Totale 2010 Peso su Lomb Peso su Italia Var 10/09
Bergamo 3247 4620 10030 159 5 66 18.127 10,6% 1,4% 1,4%
Brescia 3457 5063 14535 146 4 132 23.337 13,6% 1,8% 1,1%
Como 1362 2713 4871 101 1 52 9.100 5,3% 0,7% 1,8%
Cremona 595 1359 3720 60 0 25 5.759 3,4% 0,5% 0,3%
Lecco 774 1463 2854 24 2 24 5.141 3,0% 0,4% 1,5%
Lodi 396 835 1902 47 0 12 3.192 1,9% 0,3% 2,2%
Mantova 780 1740 5657 84 1 7 8.269 4,8% 0,6% 1,0%
Milano 14105 16714 24946 970 27 222 56.984 33,3% 4,5% -1,4%
Monza E Brianza 2201 4088 6217 111 9 35 12.661 7,4% 1,0% 5,0%
Pavia 997 1761 7382 106 1 41 10.288 6,0% 0,8% -0,1%
Sondrio 286 856 2824 26 0 15 4.007 2,3% 0,3% -0,8%
Varese 2354 4250 7417 110 1 55 14.187 8,3% 1,1% 0,7%
Lombardia 30554 45462 92355 1944 51 686 171.052 100,0% 13,4% 0,4%
Italia 148.732 254.069 851.379 16.629 618 3.760 1.275.187 100,0% 0,2%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009 Sedi di impresa femminili attive in Lombardia nel 2010 e 2009 per settore
Totale 2010 Peso su totale Totale 2009 Var 2010/2009
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 44 0,0% 31 41,9%
Istruzione 951 0,6% 912 4,3%
Altre attività di servizi 19.105 11,2% 18.523 3,1%
Attività dei servizi alloggio e ristorazione 15.349 9,0% 14.886 3,1%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 7.358 4,3% 7.143 3,0%
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.907 1,1% 1.854 2,9%
Sanita´ e assistenza sociale 1.811 1,1% 1.764 2,7%
Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.500 5,6% 9.300 2,2%
Costruzioni 8.679 5,1% 8.528 1,8%
Attività finanziarie e assicurative 4.224 2,5% 4.175 1,2%
Attivita´ immobiliari 15.972 9,3% 15.812 1,0%
Servizi di informazione e comunicazione 5.346 3,1% 5.307 0,7%
Trasporto e magazzinaggio 2.801 1,6% 2.786 0,5%
Commercio all´ingrosso e al dettaglio; riparazione 46.464 27,2% 46.241 0,5%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 5 0,0% 5 0,0%
Agricoltura, silvicoltura pesca 11.810 6,9% 11.993 -1,5%
Attività manifatturiere 18.796 11,0% 19.155 -1,9%
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 154 0,1% 159 -3,1%
Estrazione di minerali da cave e miniere 42 0,0% 45 -6,7%
Imprese non classificate 734 0,4% 1.692 -56,6%
Totale 171.052 100,0% 170.311 0,4%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009 Variazione % in un anno delle imprese femminili e maschili in Lombardia
Var 10/09 imprese femminili Vari 10/09 imprese maschili Peso imprese femminili su totale imprese Attive sul territorio
Bergamo 1,4% 0,4% 21,0%
Brescia 1,1% 0,5% 21,0%
Como 1,8% 0,7% 20,1%
Cremona 0,3% -0,9% 20,4%
Lecco 1,5% 0,4% 21,0%
Lodi 2,2% -0,4% 19,6%
Mantova 1,0% -0,3% 21,0%
Milano -1,4% -1,6% 20,1%
Monza E Brianza 5,0% 5,2% 19,9%
Pavia -0,1% -0,3% 22,9%
Sondrio -0,8% -0,7% 26,1%
Varese 0,7% 0,6% 22,0%
Lombardia 0,4% -0,1% 20,8%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009 Variazione % in un anno delle ditte individuali artigiane con titolare uomo e donna in Lombardia
2010/2009 Var % donne titolari di ditta artigiana Var % uomini titolari di ditta artigiana i var % ditte individuali settore artigiano
Bergamo -0,3% -1,0% -0,9%
Brescia -0,4% -0,9% -0,8%
Como 1,1% 0,1% 0,2%
Cremona 1,1% -1,1% -0,7%
Lecco 0,0% -0,8% -0,6%
Lodi -0,6% -1,7% -1,5%
Mantova 0,0% -1,8% -1,4%
Milano -1,8% -3,0% -2,8%
Monza E Brianza 4,7% 4,7% 4,7%
Pavia 0,1% -1,1% -0,9%
Sondrio -0,8% -1,8% -1,7%
Varese -0,9% -0,5% -0,6%
Totale Lombardia -0,2% -1,0% -0,8%
Italia 0,2% -1,0% -0,7%
Elaborazione Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009
 
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: L’AMMENDA DELLA HEINEKEN NV E DELLA SUA CONTROLLATA È RIDOTTA DA EUR 219,28 MILIONI A EUR 198 MILIONI E QUELLA DELLA BAVARIA NV È RIDOTTA DA EUR 22,85 MILIONI A EUR 20,71 MILIONI  
 
Con decisione del 18 aprile 2007, la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale superiore a 273 milioni di euro a diversi produttori di birra olandesi, tra i quali la Heineken Nv e la sua controllata – Heineken Nederland Bv – nonché alla Bavaria Nv, per aver partecipato ad un’intesa sul mercato olandese della birra, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999. Su tale mercato, i produttori di birra vendono il loro prodotto al cliente finale, in particolare attraverso due canali di distribuzione: da una parte il circuito alberghiero e della ristorazione ("horeca": alberghi, ristoranti e caffè) in cui il consumo si effettua sul posto e, dall’altra, il circuito dei supermercati e dei negozi di vini e di alcolici in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio (“foodâ€). L’infrazione constatata dalla Commissione è consistita nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti dei prezzi della birra, nella ripartizione della clientela, sia per il settore “horeca†sia per il settore del consumo a domicilio nei Paesi Bassi, nonché nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai clienti individuali del settore “horeca†nei Paesi Bassi. La Commissione ha inflitto un’ammenda di Eur 219,28 milioni in solido alla Heineken Nv ed alla sua controllata, nonché un’ammenda di Eur 22,85 milioni alla Bavaria Nv. Le società hanno allora adito il Tribunale per chiedere l’annullamento della decisione della Commissione o la riduzione dell’ammenda loro rispettivamente applicata. Il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato che l´infrazione riguardasse il coordinamento occasionale delle condizioni commerciali, diverse dai prezzi, offerte ai clienti individuali del settore “horecaâ€. Essa si è basata su note manoscritte per concludere che le imprese hanno coordinato talune condizioni commerciali, come le condizioni dei prestiti, in tale settore. Il Tribunale constata il carattere isolato e laconico dei riferimenti fatti in dette note manoscritte, l’esistenza di una spiegazione alternativa plausibile proposta dalle società, nonché l’assenza di altri indizi concreti. Conseguentemente, il Tribunale annulla la decisione della Commissione al riguardo e decide di ridurre l’importo delle ammende inflitte alla Heineken Nv ed alla sua controllata, nonché alla Bavaria Nv. Per contro, il Tribunale respinge gli argomenti delle società riguardanti le altri componenti dell´infrazione. Con riferimento alle ammende, la Commissione aveva concesso una riduzione di Eur 100.000 sull’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, dopo aver ammesso che, nella fattispecie, la durata del procedimento amministrativo, che si era protratto per più di sette anni dopo le ispezioni, era stata irragionevole. Il Tribunale constata che la durata del procedimento amministrativo ha comportato una violazione del principio del termine ragionevole. Al riguardo, il Tribunale considera che la riduzione forfettaria concessa dalla Commissione non tiene conto dell´importo delle ammende e non costituisce quindi una riduzione idonea a porre adeguato rimedio alla violazione derivante dal superamento del termine ragionevole. Conseguentemente, il Tribunale ritiene che, per concedere alle dette società un’equa soddisfazione per l’eccessiva durata del procedimento, la riduzione di cui trattasi debba essere portata al 5% dell´importo dell´ammenda. Il Tribunale respinge la totalità degli altri argomenti fatti valere da tali società. L´ammenda inflitta in solido alla Heineken Nv ed alla sua controllata è fissata ad Eur 198 milioni e quella inflitta alla Bavaria è fissata ad Eur 20,71 milioni. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 16 giugno 2011Sentenze nelle cause T‑235/07, Bavaria Nv / Commissione e T‑240/07 Heineken Nederland Bv e Heineken Nv/commissione Il Tribunale riduce le ammende inflitte alla Heineken Nv ed alla sua controllata Heineken Nederland Bv, nonché alla Bavaria Nv, per la loro partecipazione ad un’intesa sul mercato olandese della birra)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: MARCHI UNIWEB, UNICREDIT (SENTENZA C-317/10)  
 
Con sentenza 27/4/2010 il Tue ha annullato due decisioni Uami che avevano accolto le ragioni della società tedesca ricorrente, titolare di marchi utilizzati nei settori bancari ed immobiliari (sentenza nelle cause riunite T-303/06 e T-337/06). La società tedesca Union Investment Privatfonds Gmbh ha impugnato la sentenza Tue sostenendo che il Tribunale non ha integralmente tenuto conto della situazione di fatto, sicché la sentenza impugnata si fonda su di una situazione di fatto incompleta e pertanto errata. Per valutare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle numerose decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsche Patent- und Markenamt, che dimostrano l’esistenza di tale rischio. Essa fa valere inoltre di essere titolare di circa 90 marchi caratterizzati dal prefisso «Uni» associato a vari elementi e che tale prefisso è un elemento distintivo. L’uami ritiene, al pari della ricorrente, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. La Corte di giustizia – nella sua sentenza odierna – considera che il Tribunale ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa ingannarsi così in merito all’origine dei servizi. Nella sentenza impugnata manca, anzitutto, un’analisi della struttura dei marchi da confrontare e dell’influenza della posizione dell’elemento comune a questi ultimi (vale a dire del prefisso «Uni») sulla percezione che può avere di questi marchi il pubblico di riferimento. La valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse, dirette a verificare se, come aveva ritenuto la commissione di ricorso dell’Uami, esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente. Pertanto, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente nel merito (art. 61, Statuto della Corte). Per questi motivi, la sentenza del Tribunale è annullata e la causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. (Sentenza nella causa C-317/10, Union Investment Privatfonds Gmbh/unicredito Italiano Spa e Uami (Uniweb, Unicredit Wealth Management, Unifonds, Unirak e Unizins)  
   
   
PORTALI WEB: L’ACCESSO ON LINE PASSA DA MILANO  
 
Con 73 imprese attive, oltre un portale web su otto in Italia. E tra 2009 e 2010 raddoppiano: +102,8%. Protagonisti del settore i giovani under 40. Ed uno su cinque è donna. La strada per il web passa per Milano: nel capoluogo lombardo ha infatti sede più di un’impresa su otto (12,9%, 73 sedi di impresa ) tra quelle attive in Italia come portali web o fornitori di servizi di hosting. Un numero in costante crescita: +102,8% tra 2009 e 2010, che regala alla provincia di Milano il vertice della graduatoria lombarda di settore, davanti a Brescia (15 attività) e Bergamo (8). Ma Milano è anche prima in Italia, seguita da Torino (42 imprese, 7,4%), Roma (28 imprese, 5%) e Firenze (21 imprese, 3,7%). Milano è la sede italiana dei social network e dei motori di ricerca più famosi, ma anche di portali dedicati a consigli turistici e gastronomici; tra le proposte, la guida del “tuttofareâ€, con suggerimenti pratici per superare i piccoli problemi quotidiani. Identikit del web-imprenditore. Tra le piccole imprese del settore (ditte individuali), in oltre due casi su tre (68%) il titolare ha meno di 40 anni e in un caso su cinque è donna. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010 e a febbraio 2011 relativi alle sedi di impresa. Seminario Speakers’ corner. Lunedì 27 giugno, presso la sede della Camera di commercio di Milano in via Meravigli 9/b, ore 17-19.15 si è tenuto il seminario “La proprietà industriale su internetâ€. Temi trattati: i nomi a dominio, le registrazioni abusive, fenomeni di “cybersquattingâ€, l’anti-contraffazione on-line, etc. L’incontro fa parte della seconda edizione del ciclo di seminari promossi dalla Camera di commercio di Milano, in collaborazione con Modiano & Partners Spa, “Proprietà Industriale: istruzioni per l’usoâ€. Imprese che operano come portali web, hosting e fornitori di servizi applicativi in Lombardia – per province
Portali web, hosting e fornitura di servizi applicativi Var. % Peso su Lombardia Peso su Italia
2010 2009 2009/10
Milano 73 36 102,8% 57,0% 12,9%
Lombardia 128 71 80,3% - 22,7%
Italia 565 375 50,7% - -
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010 Imprese individuali del comparto portali e servizi web per genere e fasce di età
Milano Peso %
Under 40 68,0%
40-49 anni 20,0%
over 50 12,0%
Totale 100,0%
Donne 19,2%
Uomini 80,8%
Totale 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese a febbraio 2011 Prime venti province italiane per numero di imprese attive nel web e hosting
Portali web, hosting e fornitura di servizi applicativi Var. % Peso su Italia
2010 2009 2009/10
1 Milano 73 36 102,8% 12,9%
2 Torino 42 29 44,8% 7,4%
3 Roma 28 20 40,0% 5,0%
4 Firenze 21 14 50,0% 3,7%
5 Trento 16 9 77,8% 2,8%
6 Bologna 15 12 25,0% 2,7%
7 Brescia 15 10 50,0% 2,7%
8 Venezia 15 5 200,0% 2,7%
9 Verona 14 9 55,6% 2,5%
10 Udine 13 8 62,5% 2,3%
11 Napoli 10 5 100,0% 1,8%
12 Padova 10 5 100,0% 1,8%
13 Bolzano – Bozen 9 6 50,0% 1,6%
14 Bari 8 6 33,3% 1,4%
15 Bergamo 8 5 60,0% 1,4%
16 Lecce 8 7 14,3% 1,4%
17 Perugia 8 7 14,3% 1,4%
18 Pisa 8 7 14,3% 1,4%
19 Salerno 8 7 14,3% 1,4%
20 Treviso 8 6 33,3% 1,4%
Italia 565 375 50,7% 100,0%
Elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al terzo trimestre 2009 e 2010