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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 08 Marzo 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
UNICO 2004  
 
L’agenzia delle Entrate ha comunicato che la bozza e le istruzioni del modello “Unico 2004 ” sono disponibili sul suo sito internet. Le novità riguardano la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito, l’introduzione di una deduzione dal reddito complessivo determinata in base al suo ammontare ed alla sua tipologia, la modifica degli importi e delle modalità di determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente e pensioni. Unico 2004 L’agenzia delle Entrate ha comunicato che la bozza e le istruzioni del modello “Unico 2004” sono disponibili sul suo sito internet. Le novità riguardano la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito, l’introduzione di una deduzione dal reddito complessivo determinata in base al suo ammontare ed alla sua tipologia, la modifica degli importi e delle modalità di determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente e pensioni.  
   
   
LAVORATORI DOMESTICI: IMPORTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L’ANNO 2004  
 
L’inps con la circolare n. 38 del 24 febbraio 2004 ha comunicato l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2004 per i lavoratori domestici. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per i lavoratori italiani e stranieri di debbono pagare i seguenti contributi
Retribuzione Oraria Importo Contributo Orario
Effettiva Convenzionale comprensivo quota Cuaf senza quota Cuaf
Fino a euro 6,46 Euro 5,73 Euro 1,24 (0,27) Euro 1,09 (0,27)
Oltre euro 6,46 fino a euro 7,88 Euro 6,46 Euro 1,40 (0,30) Euro 1,23 (0,30)
Oltre euro 7,88 Euro 7,88 Euro 1,71 (0,37) Euro 1,50 (0,37)
Orario superiore a 24 ore settimanali Euro 4,17 Euro 0,90 (0,20) Euro 0,80 (0,20)
Il contributo Cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
 
   
   
MODELLO 730  
 
L’agenzia delle Entrate ha comunicato che il modello “730”  e le relative istruzioni sono disponibili sul suo sito internet. Le novità riguardano la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito, l’introduzione di una deduzione dal reddito complessivo determinata in base al suo ammontare ed alla sua tipologia, la modifica degli importi e delle modalità di determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente e pensioni.  
   
   
E-GOVERNMENT: IL GOVERNO VARA LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI  
 
Il 20 febbraio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il testo del decreto presidenziale contenente la disciplina relativa all'introduzione nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione della Carta Nazionale dei Servizi. Si tratta di una smart card che ciascuna amministrazione potrà rilasciare ai cittadini per consentire loro di interagire via internet con i propri funzionari. In tal modo i cittadini potranno evitare di recarsi di persona presso gli uffici della P.a. Per ottenere informazioni, documenti, notizie sullo stato di avanzamento delle pratiche e servizi vari. La Carta Nazionale dei Servizi potrà essere utilizzata tramite un apposito lettore compatibile con i normali personal computer Si tratta di un passo significativo verso l'informatizzazione della P.a. E la piena realizzazione dell'e-government.  
   
   
CODICE DELLA PRIVACY: LE SANZIONI  
 
Proseguiamo nella lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03. La normativa consente che soggetti privati e pubblici trattino dati personali al fine di consentire l’esercizio della loro attività, soprattutto economiche, che non potrebbero altrimenti realizzarsi. La normativa riconosce, quindi, in capo all’interessato una serie di diritti rispetto a tali trattamenti, da esercitare nei confronti di chi detiene la banca dati, ed in capo al titolare del trattamento dei dati una serie di adempimenti posti a garanzia dell’interessato, in alcuni casi sanzionati anche in modo rilevante (artt. 161, 163, 167, 168, 169, 171 del Decreto legislativo n. 196/03.
Infrazione Sanzione Art.
Violazione dell’obbligo di informativa Sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 18.000 161
Omessa notificazione tempestiva al Garante Sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 60.000 163
Violazione dell’obbligo di raccogliere il consenso dell’interessato Reclusione da 6 a 18 mesi 167
Violazione al divieto di comunicazione dei dati Reclusione da 1 a 3 anni 167
Violazione ai limiti del trattamento dei dati sensibili Reclusione da 1 a 3 anni 167
Trasferimento all’estero di dati vietati Reclusione da 1 a 3 anni 167
False dichiarazioni nelle notificazione al Garante Reclusione da 6 mesi a 6 anni 168
Omissione delle misure minime di sicurezza Arresto fino a 2 anni o ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 169
Violazione al divieto di fare indagini sulle opinioni del lavoratore nella raccolta dei dati Ammenda da euro 154 ad euro 1.549 171
Violazione del divieto di raccogliere dati a seguito del controllo a distanza del lavoratore Ammenda da euro 154 ad euro 1.549 171
 
   
   
CODICE DELLA PRIVACY: LA FIGURA DI TITOLARE  
 
Proseguiamo nella lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03, occupandoci, in questa occasione della disciplina relativa al titolare del trattamento dati. Secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. F, il titolare è la persona fisica o giuridica (o qualsiasi altro ente, associazione od organismo) cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. L'art. 28 precisa che quando il trattamento non è effettuato da una persona fisica, ma da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è "l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza".  
   
   
CODICE DELLA PRIVACY: LA FIGURA DI RESPONSABILE  
 
Proseguiamo nella lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03, occupandoci, ora della disciplina relativa al responsabile del trattamento dati. Secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. G, il responsabile è la persona fisica o giuridica (o qualsiasi altro ente, associazione od organismo) preposto dal titolare al trattamento di dati personali. L'art. 29 precisa i caratteri della figura del responsabile. In primo luogo conferma che non vi è l'obbligo, in capo al titolare, di designare il responsabile. Si tratta, infatti, di una nomina facoltativa. Se è designato, il responsabile deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile debbono essere analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni. Ricordiamo che gli estremi identificativi del responsabile, se designato, sono inseriti nell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice.  
   
   
CODICE DELLA PRIVACY: LA FIGURA DI INCARICATO  
 
Concludiamo, per oggi, la lettura del Codice della privacy, in vigore dal 1° gennaio 2004 e contenuto nel Decreto legislativo n. 196/03, occupandoci della disciplina relativa all’incaricato del trattamento dati. Secondo la definizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. H, l’incaricato del trattamento dati è la persona fisica autorizzata, dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento. L'art. 30 aggiunge che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. E’ espressamente previsto che la designazione sia effettuata per iscritto, individuando puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera valida anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima. Ricordiamo che gli incaricati possono essere solamente persone fisiche: pertanto, non è possibile, per esempio, nominare come incaricato lo studio esterno di elaborazione paghe e contributi. Inoltre le aziende debbono designare per iscritto gli incaricati.