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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Maggio 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: NORMATIVA IN VIGORE MA NON COGENTE |
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Venerdì 13 maggio è entrato in vigore il Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97/05, che contiene il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Con il Dpr n. 68/05 l'e-mail ha acquistato valore legale: la trasmissione del messaggio e la ricezione da parte del destinatario sono certificate dai gestori di posta elettronica certificata (Pec) del mittente e del destinatario attraverso la ricevuta di accettazione prodotta dal primo (che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione) e la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dal secondo (con precisa indicazione temporale). Il servizio di posta elettronica certificata può essere svolto da gestori iscritti in un apposito elenco tenuto dal Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione). Precisiamo, però, che per la effettiva cogenza del provvedimento bisognerà attendere l’emanazione di un prossimo decreto contenente le regole tecniche previste dall'art. 17, in merito a formazione, trasmissione e validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata. |
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: I CONTENUTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO |
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Di seguito evidenziamo gli elementi di maggior interesse del Regolamento sulla posta elettronica certificata, contenuto nel Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 che, insieme al Codice dell'Amministrazione Digitale ed al Decreto legislativo n. 42/05 (che ha istituito il sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della Legge 29 luglio 2003, n. 229), costituiscono la cornice normativa in materia di e-Goverment e diritto amministrativo elettronico. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma. |
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E VIRUS |
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L’art. 12 del Decreto Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97/05, che contiene il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, disciplina anche l'ipotesi di virus informatici presenti nei messaggi e-mail. La disposizione precisa che qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla trasmissione. In tal caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'art. 17 del provvedimento. La stessa disposizione precisa anche che, qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinché comunichi al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione. In tale caso il gestore del destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole tecniche di cui all'art. 17 del provvedimento. |
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VOLA CON INTERNET: AL VIA IL CONCORSO PER I NATI NEL 1988 |
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A partire dal 21 aprile 2005, i giovani che hanno utilizzato il bonus di 175 euro per l'acquisto di un Personal computer possono partecipare ad un concorso, basato sulla inventiva e capacità informatica. La partecipazione è consentita fino al 30 settembre 2005. Ulteriori informazioni si possono trovare digitando l’indirizzo internet http://www.mininnovazione.it/ita/index.shtml |
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CAMERA DI COMMERCIO: SANZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 90/05 è stato pubblicato il Decreto 27 gennaio 2005 con il quale il Ministero delle Attività produttive ha fissato le sanzioni da applicare al tardivo od omesso pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio fissato per il 2005 dal Decreto ministeriale 23 marzo 2005. Il provvedimento introduce i concetti di ritardo ed omissione nel pagamento del diritto: precisando che si considerano in ritardo i pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza, mentre si considerano omessi quelli che superano tale termine. La sanzione per il ritardo è del 10% del diritto non pagato, mentre per i versamenti omessi la sanzione va dal 30% al 100%. E' prevista l'applicazione del ravvedimento operoso con sanzioni ridotte ad un ottavo per chi paga entro 30 giorni dalla scadenza e ad un quinto quando l'importo viene saldato entro un anno. Contro le sanzioni i ricorsi devono essere presentati alle commissioni tributarie entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. A richiesta la Camera di commercio può consentire che le imprese effettuino i pagamenti di diritti, sanzioni ed interessi in un massimo di 10 rate mensili. |
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E DEL BILANCIO 2004 |
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Circa 850 soci della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese – Cappelle sul Tavo hanno partecipato all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria per l’approvazione delle modifiche allo statuto sociale in base al nuovo diritto societario e del Bilancio 2004. Conclusa l’Assemblea Straordinaria con l’approvazione delle modifiche statutarie, i lavori dell’Assemblea Ordinaria si sono aperti con la lettura della relazione sullo stato di salute dell’Istituto di Credito, dalla quale è risultata la sua assoluta solidità patrimoniale, con un bilancio 2004 positivo e con un utile netto di 1 milione 647 mila euro (+8,1% rispetto al 2003). I risultati gestionali per il 2004 hanno fatto registrare, in particolare, un significativo incremento della raccolta diretta da clientela (oltre 204 milioni di euro, con un incremento percentuale rispetto al 2003 del 5,5%) e degli impieghi verso la clientela (quasi 148 milioni di euro, con un aumento rispetto al 2003 del 16,3%)”. L’Assemblea, a scrutinio palese, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2004 e la proposta di ripartizione degli utili. Il Presidente, prof. Luigi Iachini Bellisarii, mettendo a fuoco il momento attraversato attualmente dall’Istituto, ha dichiarato: “L’apertura della nuova filiale di Via Verrotti a Montesilvano, la ristrutturazione radicale della sala per il pubblico in quella di Via Vestina e, non ultimo, l’acquisto della palazzina di Piazza Marconi in Cappelle sul Tavo, quale area in cui erigere la nuova sede della banca, sono tutti segni tangibili di una fase di grande rinnovamento e sviluppo: un rinnovamento e uno sviluppo che avvengono nella continuità col passato, come è necessario che sia per una Banca di Credito Cooperativo, già Cassa Rurale ed Artigiana, nata per combattere l’usura e quindi rigorosamente obbligata a non dimenticare le proprie origini, per restare coerente con se stessa e giustificare la propria esistenza di istituto di credito. |
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PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: POTERE SANZIONATORIO DELL’AUTORITÀ |
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Nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 14 aprile 2005 è stata pubblicata la Legge 6 aprile 2005, n. 49 che contiene la nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa, modifica il Decreto legislativo n. 74/92 ed attribuisce all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato maggiori poteri in merito alle misure da adottare per reprimere il fenomeno dell'ingannevolezza dei messaggi pubblicitari ed all'attività istruttoria. L'autorità, che finora poteva solo inibire l'ulteriore diffusione del messaggio ingannevole ed ordinare la pubblicazione sugli organi di informazione di una comunicazione rettificativi, ora, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro quando i messaggi ingannevoli riguardano la pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori o pubblicità che minacci la sicurezza o abusi della naturale credulità di bambini o adolescenti. Per quanto riguarda l'eventuale inottemperanza alle decisioni dell’Autorità, mentre finora era prevista la competenza del giudice penale, d'ora in poi l'Autorità stessa può intervenire direttamente nei confronti dell'operatore pubblicitario che non ha ottemperato alla pronuncia adottata nei suoi confronti, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. L'autorità ha il potere di richiedere copia del messaggio pubblicitario all'operatore pubblicitario o al proprietario del mezzo di diffusione anche nel caso in cui essi si oppongano. L’autorità ha anche il potere di irrogare sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza alle richieste di fornire informazioni o documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria. Se le informazioni o la documentazione fornite non sono veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Per tali sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle suddette sanzioni amministrative deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. |
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NUOVO SITO ITALIANO PER GLI SPORTIVI |
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Il Gatorade Sports Science Institute (Gssi), l’istituto di ricerca per migliorare le performance e la forma fisica degli atleti, con 110mila affiliati in 145 paesi, ha inaugurato la sua attività ufficiale in Italia: anche le associazioni sportive e gli atleti italiani potranno, finalmente, avvalersi del lavoro dei ricercatori del Gssi. L’origine del Gssi è collegato alla nascita dello sportdrink, creato nel 1965 per aiutare la squadra di football dei Florida Gators a prevenire la disidratazione: quell’anno i Gators fecero una stagione da record, diventando anche famosi come la squadra capace di vincere nella seconda metà della partita. Da allora Gatorade ha investito nella ricerca e sviluppo, dando vita nel 1988 al Gatorade Sports Science Institute: un istituto di ricerca che si avvale della collaborazione di diversi comitati internazionali (per es. Base, Board of Advisors in Science and Education e Srmb, European Science Advisors & Sport Nutrition Advisory Board; e della consulenza di professionisti (medici, scienziati, dietologi, preparatori atletici, allenatori), sparsi in tutto il mondo. Gli accordi italiani con il Milan Lab, la Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), l’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e Verde Sport s’inseriscono in questo programma di scambi di informazioni scientifiche a livello internazionale. Il Gssi fornisce un valido punto di riferimento a chi opera nel campo dell’esercizio, dello sport, dell’educazione sportiva e dell’alimentazione. L’istituto conduce ricerche su atleti e sviluppa materiali educativi, che mette a disposizione di tutti gli operatori del settore. La sede del Gssi si trova a Barrington, Illinois (Usa), dove vengono condotte ricerche sull’organismo e le sue reazioni sotto sforzo. Il Gatorade Sports Science Institute dispone di 4 laboratori innovativi – Fisiologia Applicata, Biochimica, Valutazione Sensoriale Applicata, Valutazione Sensoriale - in grado di riprodurre le condizioni di qualsiasi tipo di sport, simulandone l’intensità o il possibile contesto climatico. Sulla base dei risultati dei test, il Gssi suggerisce il tipo di idratazione più corretto senza tuttavia trascurare gli altri aspetti legati alla pratica sportiva: per poter dare una risposta efficace ai problemi degli atleti, è importante avere un quadro completo della situazione. Il Gatorade Sports Science Institute in Italia collabora direttamente con alcune delle più importanti associazioni, federazioni e squadre sportive, organizzando work shop, cooperando con lo staff medico e con i preparatori, avviando una serie di sweat test (test del sudore) con lo scopo di controllare e migliorare il rendimento degli atleti. Le ricerche, che finora erano solo disponibili in lingua inglese sul sito americano del Gssi www.Gssiweb.com sono ora in parte consultabili in italiano su www.Gssiweb-it.org con una biblioteca virtuale a disposizione di tutti addetti al lavoro nel nostro paese. “Abbiamo iniziato un lungo lavoro di traduzione: è solo l’inizio perché vogliamo fare di questo sito un vero e proprio punto di riferimento per chi opera nel settore” ha spiegato Nicola Sponsiello, portavoce del Gssi per l’Italia. “Il modello è il sito americano, dove è possibile, per esempio, trovare l’elenco dei maggiori congressi medici internazionali, oltre che i consigli per le discipline più praticate”. |
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE: CONDANNA DELL’ITALIA PER INQUINANTI ATMOSFERA |
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Su ricorso della Commissione europea, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con la sentenza relativa alla causa C-99/04 Commissione / Italia che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001 n. 2001/80/Ce, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustionedirettiva. Il nostro Paese, infatti, non ha adottato, entro il termine prescritto del 27 novembre 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. L'italia non ha contestato l'inadempimento. La sentenza è consultabile digitando l’indirizzo internet www.Curia.eu.int |
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