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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Giugno 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI: IL SITO |
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L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha da poco un sito internet, che consente l'accesso alla Banca Dati Nazionale dei depositi per marchi, invenzioni e modelli. Nella banca dati è possibile effettuare ricerche secondo quattro modalità distinte: per data di deposito, per testo, per numero di domanda o registrazione ovvero utilizzando più campi incrociati. La banca dati, attualmente in fase di affinamento, rappresenta un'interessante opportunità per conoscere la documentazione brevettuale italiana. |
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LIMITE DELLA MULTA DEL PARCHEGGIATORE |
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A seguito della richiesta pervenuta alla redazione da parte di un lettore, illustriamo i contenuti della sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005 con la quale la sezione della Corte di Cassazione ha affermato che gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata. Di conseguenza la Corte ha annullato la multa fatta da un dipendente di una società che gestisce per conto di un comune un parcheggio su una piazza pubblica ad alcuni motociclisti che avevano parcheggiato irregolarmente i loro motorini sul marciapiede, rendendo scomodo l’accesso alla piazza adibita alla sosta. Secondo la Legge n. 127/97 comunemente nota come Legge Bassanini i Comuni possono conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti di società che gestiscono parcheggi, limitatamente, però, alle aree oggetto di concessione. Gli addetti agli spazi destinati al parcheggio, all’interno di tali aree, svolgono una funzione paragonabile a quella degli ausiliari della sosta. Pur se l’addetto al parcheggio ha il potere di rimuovere i veicoli che impediscono la manovra dei mezzi regolarmente posteggiati e di spostare i veicoli in sosta anche sulle aree limitrofe al parcheggio se danno fastidio, la Cassazione ha annullato la multa perché il parcheggiatore aveva agito “al di fuori del suo territorio”: egli aveva multato i motorini parcheggiati sul marciapiede, che non solo è al di fuori dell’area destinata alla sosta ed al parcheggio, ma è parte di strada destinata esclusivamente ai pedoni e, pur se posto a fianco del parcheggio, non può costituire superficie utilizzabile per compiere manovre. |
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EXTRACOMUNITARI: ASSISTENZA SANITARIA |
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Le disposizioni relative alla assistenza sanitaria agli extracomunitari sono contenute nel capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, contenente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L’extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese per lavoro autonomo o subordinato, motivi familiari, asilo politico o umanitario, in attesa di adozione o affiliazione, per gravidanza o per acquisizione della cittadinanza ha diritto all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale a parità di trattamento con i cittadini italiani. L’iscrizione compete anche ai suoi familiari a carico regolarmente soggiornanti. L’extracomunitario non provvisto di regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche agli interventi di prevenzione e cura, pagando le tariffe previste, se non è esentato per indigenza. L’extracomunitario deve richiedere per le prestazioni ed i farmaci il codice speciale “Stp” (Straniero temporaneamente presente) che ha validità semestrale, è rinnovabile e viene rilasciato dalla Asl, in occasione della prima assistenza con l’eventuale dichiarazione dello stato di indigenza. L’extracomunitario non rischia di essere individuato in quanto l’accesso alle strutture sanitarie non comporta alcuna segnalazione alla autorità di pubblica sicurezza. |
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E-MAIL SUL POSTO DI LAVORO: POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO |
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A seguito di un quesito pervenuto alla redazione in merito alla possibilità di usare per motivi personali l’e-mail sul posto di lavoro e della conseguente possibilità di controllo da parte del datore di lavoro segnaliamo un’ordinanza del 10 maggio 2002 del Tribunale Penale di Milano. Il Giudice per le indagini preliminari stato chiamato a decidere sulla base di una denuncia querela per violazione della segretezza sulla corrispondenza, presentata da una lavoratrice nei confronti della propria responsabile di reparto e del legale rappresentante della società, rei di averla licenziata in conseguenza della lettura delle mail inviate e ricevute dalla casella di posta elettronica aziendale. Il Giudice ha affermato che “non si può ritenere che l'assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, con conseguente affermazione "generalizzata" del principio di segretezza, si verifichi nel momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati, atteso che giammai un uso illecito o al massimo, semplicemente tollerato, ma non certo favorito di uno strumento di lavoro può far attribuire a chi questo illecito commette, diritti di sorta". Nel corso del procedimento il pubblico ministero aveva avanzato la richiesta di archiviazione del procedimento, per infondatezza della notizia di reato, sulla motivazione che "le caselle di posta elettronica recanti quali estensioni nell'indirizzo e-mail@(...).It, seppur contraddistinte da diversi username di identificazione e password di accesso, sono da ritenersi equiparate ai normali strumenti di lavoro della società e quindi soltanto in uso ai singoli dipendenti per lo svolgimento dell'attività aziendale agli stessi demandata; considerato, quindi, che la titolarità di detti spazi di posta elettronica debba ritenersi riconducibile esclusivamente alla società”. Riconoscere all'indirizzo di posta elettronica affidato in uso al dipendente il carattere della personalità, non significa, di per sé, riconoscere anche il carattere della privatezza del medesimo posto che l'indirizzo aziendale, proprio perché tale, può sempre essere nella disponibilità di accesso e lettura da parte di persone diverse dall'utilizzatore consuetudinario, anche se sempre appartenente all'azienda. Secondo il pubblico ministero "il lavoratore che utilizza, per qualunque fine, la casella di posta elettronica aziendale, si espone al "rischio" che anche altri lavoratori della medesima azienda (che deve considerarsi titolare dell'indirizzo), possano lecitamente entrare nella sua casella e leggere i messaggi ivi contenuti, previa consentita acquisizione della relativa password la cui finalità non è certo quella di proteggere la segretezza dei dati personali contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore, bensì solo quella di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società". Secondo il giudicante, la lettura da parte della società della posta elettronica contenuta nel personal computer del lavoratore, non implica un controllo non consentito sull'attività di quest'ultimo "atteso che l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale e che, come tutti gli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, rimane nella completa e totale disponibilità di quest'ultimo senza alcuna limitazione." |
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SITI CINESI: REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA |
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Le autorità cinesi hanno imposto a tutti i gestori di siti web e blog localizzati in Cina a registrare il proprio spazio on line entro il prossimo 30 giugno, pena la chiusura. Mediante la registrazione il Governo sarà in grado di conoscere l’identità dei responsabili di tutti i siti web e di tutti i blog in rete. Per chi non provvede a compiere questo atto amministrativo è prevista una multa fino a 120.000 dollari. Per verificare che tutti i siti abbiano veramente provveduto alla registrazione, il Governo utilizzerà il programma Net Crawler System in grado di analizzare in maniera automatica se i siti visitati hanno effettuato o meno tale registrazione. In caso di esito negativo, il sito viene definitivamente chiuso. Con questa iniziativa il Governo cinese intende “impedire che si diffondano on line siti dai contenuti violenti o pornografici” e, sicuramente, limitare la libera manifestazione di opinioni difformi rispetto alla politica attuale”. |
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DAL DIRE AL FARE: PRIMO SALONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA |
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Da giovedì 29 settembre a sabato 1° ottobre 2005, presso la sede della ABB di Sesto San Giovanni, un edificio esemplare dal punto di vista del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, si svolgerà DAL DIRE AL FARE, prima edizione del Salone della Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI), patrocinata da Sodalitas, FERPI ed Unicom. Il salone si preannuncia per imprese, associazioni, enti locali e istituzioni interessate come un luogo di scambio e di incontro per pubblico, privato e no profit, dove promuovere le iniziative di responsabilità sociale, scambiarsi esperienze, sviluppare progetti e collaborazioni per le loro azioni di responsabilità sociale e favorire lo sviluppo di comportamenti sostenibili dal punto di vista economico e sociale. "La responsabilità sociale - ha detto l'Assessore al lavoro, economia e innovazione della Provincia di Milano, Luigi Vimercati, nel presentare l’evento - non è più un fattore esterno alla gestione aziendale, ma deve entrare a far parte della cultura d'impresa ed essere funzionale al conseguimento delle finalità aziendali. Essere socialmente responsabili significa assumere impegni di trasparenza, sostenibilità ambientale, promozione della qualità della vita. L'impresa, insomma, da soggetto puramente economico deve diventare anche protagonista sociale e ben vengano, dunque, iniziative come questa”. DAL DIRE AL FARE sarà inaugurato da un convegno nazionale, accompagnato da 6 workshop dedicati ai temi: mobilità e sostenibilità ambientale; territorio e comunità; gestione e partecipazione d'impresa; marketing sociale e progetti di solidarietà; progetti culturali e ambientali. |
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ASSEGNI FAMILIARI: EROGAZIONE AL CONIUGE |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 4 aprile 2005 di attuazione dell’art. 1, comma 559, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l’erogazione diretta dell’assegno al nucleo familiare al coniuge non titolare di diritto autonomo. Il coniuge, che intende esercitare tale diritto, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo. La domanda del coniuge può essere inoltrata anche in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del suddetto modulo. Nel caso in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, il datore di lavoro o gli enti previdenziali competenti provvedono a recuperare tali importi sulle retribuzioni o sulle prestazioni dai medesimi corrisposti. Naturalmente resta ferma la disciplina di cui all'art. 211 della Legge 19 maggio 1975, n. 151. |
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NUOVI IMPORTI DEI BOLLI |
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La Legge 311/04 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) aveva previsto la possibilità di aumentare molte imposte fisse. Successivamente il Decreto legge n. 7/05 convertito nella Legge n. 43/05 aveva deciso una prima serie di aumenti disposti, con effetto immediato, direttamente da tale ultimo provvedimento ed aveva altresì previsto che un'altra serie di importi fissi fosse aumentata con decorrenza dal 1° giugno 2005. Sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 24 maggio 2005 che porta tali ultimi aumenti ed ha effetto a decorrere dal 1° giugno 2005. Tra gli aumenti più significativi segnaliamo, in particolare, l’aumento dell'imposta di bollo da 11 a 14,62 euro, l’aumento della tassa su fatture, ricevute ed estratti da 1,29 a 1,81 euro. Sono previsti anche aumenti per ricevute bancarie e disegni e calcoli di professionisti-tecnici. |
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ICI 2005 |
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Entro il prossimo 30 giugno bisogna versare la prima rata dell'imposta comunale sugli immobili che riguarda fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Sono obbligati al versamento i proprietari, i titolari di diritti reali, i locatari in caso di leasing e i concessionari di zone demaniali. La quota da pagare a giugno è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda, invece, sarà versata tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, conteggiata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai vari comuni per il 2005 e sottraendo quanto già versato come acconto. Il versamento può essere effettuato anche in un'unica rata entro il termine previsto per l'acconto. Chi possiede più di un immobile nello stesso Comune può effettuare un unico versamento. Mentre, se gli immobili sono situati in Comuni diversi è necessario effettuare tanti versamenti per quanti sono i comuni interessati. Per la prima casa viene riconosciuta una detrazione minima di 103,29 euro. Digitando l’indirizzo internet http://www.Ancicnc.it/ici/ici2000.asp è possibile consultare la banca dati dell’ che oltre alla normativa nazionale permette di verificare, comune per comune, se c’è un regolamento comunale Ici, le modalità di riscossione e le aliquote I.c.i. Degli anni precedenti e dell’anno in corso. |
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PMI: PREMIO DI CONCENTRAZIONE |
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In alcuni nostri precedenti appuntamenti settimanali avevamo dato notizia dell’entrata in vigore della Legge n. 80/05 di conversione del Decreto legge n. 35/05, che contiene diverse misure per la competitività e lo sviluppo, annunciate dal governo già nel corso dell’iter di approvazione della legge finanziaria per il 2005. L’art. 9 del provvedimento tratta del cosiddetto Premio di concentrazione, un incentivo per favorire la crescita dimensionale delle imprese di minori dimensioni. Alle imprese (micro, piccole e medie imprese) che partecipano a processi di concentrazione è riconosciuta un’agevolazione, in forma di credito d’imposta, pari al 50% delle spese per studi e consulenze sostenute per effettuare l’operazione di concentrazione, se si verificano determinate condizioni. Come ci ha chiarito il Dr. Alessandro Delle Cese, l’agevolazione si applica alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea con la raccomandazione n. 2003/361 CE del 6 maggio 2003, entrata in vigore dall’1° gennaio 2005, che partecipano a processi di concentrazione. Possono essere agevolate tutte le forme di concentrazione e di aggregazione, dalle vere e proprie fusioni e concentrazioni, alle forme di aggregazione mediante strutture consortili, joint-venture o simili strumenti contrattuali. In particolare, per concentrazione si intende la costituzione di un’unica impresa per effetto dell’aggregazione di più imprese mediante fusione, l’incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa, la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese od anche ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all’operazione di concentrazione. Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in compensazione nel modello F24 (ai sensi del D. lgs. n. 241/97). Il credito d’imposta non è rimborsabile, non è imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del c.d. "pro rata generale", non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione introdotta, concessa nella forma del credito d’imposta, è erogata nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di esenzione della Commissione Europea relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato per le PMI (Regolamento CE n. 70/01. Il rispetto delle condizioni previste dal regolamento non richiede la notifica comunitaria dell’incentivo. Per l’attribuzione del credito d’imposta è necessario il rispetto delle seguenti condizioni: l’operazione di concentrazione deve essere effettivamente realizzata, non può avere durata inferiore a tre anni e deve essere iscritta nel registro delle imprese, il processo di concentrazione deve essere completato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 ed il 16 marzo 2007, l’impresa risultante dal processo di concentrazione, ovvero l’aggregazione tra le singole imprese, deve rientrare nella definizione comunitaria di PMI, le imprese partecipanti al processo di concentrazione devono avere esercitato attività omogenee nel periodo d’imposta precedente alla data in cui è ultimata la concentrazione, le imprese devono essere residenti in Stati membri dell’Unione ovvero dello Spazio economico europeo (25 Paesi UE e Islanda, Norvegia e Lichtenstein), tra le imprese interessate dal processo di concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c., né devono essere direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Il Dr. Delle Cese ha precisato che l’impresa risultante dal processo di concentrazione deve inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate presso il Centro operativo di Pescara. L’istanza deve essere presentata a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, sulla base del modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilirà il contenuto dell’istanza e i relativi termini di presentazione. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le istanze, rilascia in via telematica la certificazione della data di avvenuta presentazione. L’esame delle istanze avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro trenta giorni l’Agenzia delle Entrate comunica in via telematica il riconoscimento del credito d’imposta ovvero il diniego dello stesso per carenza dei presupposti desumibili dall’istanza, oppure per esaurimento dei fondi disponibili (34 milioni di euro per l’anno 2005, 110 milioni di euro per l’anno 2006 e 57 milioni di euro per l’anno 2007). L’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati sarà comunicato con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. |
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