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WEB GIURIDICA
&
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'


25  settembre  2000


pagina 5

 

 

 

 

 

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ISTAT: PREZZI AL CONSUMO

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi, è stato ad agosto 2000 pari a 112,3, con una crescita dello 0% sul mese precedente e del 2,7% sull'agosto 1999.

 

NORMATIVA FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (VECCHI FONDI)

Il 1°giugno u.s. è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, relativo al riordino del sistema fiscale dei fondi pensione, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 41 della Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2000.

Per i soggetti iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data del 15 novembre 1992, ai fini della deducibilità prevista dall'art. 10, 1° comma, lett. e-bis del Tuir, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di L. 10 milioni è maggiorato, per un periodo transitorio di 5 anni, della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche ed il suddetto limite di L. 10 milioni.

Le modalità per fruire della maggiorazione saranno stabilite con decreto ministeriale.

 

FRANCHISING ON LINE

Al sito Internet www.infofranchising.it è possibile consultare il portale italiano di questa tipologia contrattuale.

Oltre a ritrovare quesiti e soluzioni su vari aspetti giuridici e tecnici del settore, è possibile consultare anche un articolato glossario dei termini e alcune indagini di mercato.

Allo stato oltre 300 aziende offrono varie e diversificate forme di affiliazione commerciale.

 

NUOVA DISCIPLINA DEI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Il Decreto Legislativo n. 253 del 28 luglio 2000 ha introdotto nel nostro ordinamento, in attuazione di una direttiva comunitaria n. 97/5/CE del 27 gennaio 1997, una nuova disciplina dei bonifici transfrontalieri.

E' bonifico transfrontaliero l'operazione eseguita, su incarico dell'ordinante, da una banca o un altro ente (persone fisiche o giuridiche che, nell'ambito dell'attività svolta, effettuano bonifici transfrontalieri) insediato in uno stato membro dell'Unione europea, attraverso la quale si mette a disposizione, presso un ente insediato in un altro stato membro, una somma di denaro a favore di un beneficiario e si determina la decorrenza dei relativi interessi.

Il provvedimento tende a far sì che l'invio delle somme sia più veloce, con regole certe e maggiore chiarezza sui costi addebitati alla clientela.

La nuova disciplina si applica solo ai bonifici transfrontalieri, denominati in euro o nelle valute degli stati appartenenti all'Unione europea ed all'Efta, di piccola entità ovvero di un ammontare non superiore a 50.000 euro o 100 milioni di lire.

A decorrere dal prossimo 26 ottobre le banche hanno i seguenti obblighi:

- mettere il cliente in condizione di conoscere preventivamente tutte le condizioni praticate che debbono rispondere a criteri di rapidità, economicità e sicurezza dei bonifici intracomunitari;

- concludere l'operazione nei termini pattuiti con la clientela e, comunque, non oltre il quinto giorno successivo alla data di accettazione dell'ordine da parte della banca.

Le informazioni devono riguardare il termine entro il quale i fondi sono accreditati sul conto dell'ente del beneficiario, quello entro il quale i suddetti fondi sono messi a disposizione del beneficiario, le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese che l'ente addebita al cliente, la data di valuta applicata dall'ente, ??l'indicazione delle procedure di reclamo offerte e delle modalità attraverso le quali potervi accedere e l'indicazione del tasso di cambio.

All'atto dell'esecuzione del bonifico, il cliente ha il diritto di avere una chiara e completa informativa scritta, eventualmente anche per via elettronica, contenente almeno i seguenti elementi: il riferimento attraverso il quale il cliente può individuare il bonifico transfrontaliero, l'importo iniziale del bonifico, l'importo di tutte le spese e le commissioni poste a carico del cliente, la data di valuta eventualmente applicata.

 

VIE D'USCITA DI EMERGENZA

Sabato 7 ottobre 2000 scade il termine previsto dal Decreto ministeriale 10 marzo 1998 e concesso alla generalità dei datori di lavoro per adeguare le vie d'uscita di emergenza nei luoghi di lavoro costruiti prima del 10 ottobre 1998.

Il provvedimento citati contiene tutte le relative prescrizioni tecniche.

 

CONTRIBUZIONE VOLONTARIE: TERMINE CONTRIBUTIVO

Il 30 settembre 2000 scade il termine per il versamento all'Inps dei contributi volontari relativi al secondo trimestre solare, vale a dire aprile, maggio e giugno

In tale occasione si possono versare anche i contributi relativi al primo trimestre 2000, se non versati entro il normale termine (la fine del trimestre solare successivo a quello di riferimento) per mancato arrivo dei bollettini prestampati.

 

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE: LA FORMA E L'EFFICACIA NEL TEMPO

Come anticipato in un precedente articolo lo statuto dei diritti del contribuente è contenuto nella Legge n.. 27 luglio 2000 n. 212, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 177 del 31/7/00, ed entrato in vigore, per la generalità del provvedimento, il 1° agosto u.s.

Di seguito illustriamo i punti salienti in materia di forma della legge e loro efficacia.

In merito alla forma il provvedimento stabilisce che, per corrispondere all'esigenza manifestata dal contribuente della chiarezza e della trasparenza, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionare l'oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni in essa contenute. Leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente relative all'oggetto della legge stessa.

I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Per quanto riguarda l'efficacia temporale delle norme tributarie, il provvedimento stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Per quanto riguarda i tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Le disposizioni tributarie non possono mai prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati.

Non possono essere istituiti nuovi tributi con decreto legge e non è possibile prevedere con lo stesso strumento l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.

 

DIRETTIVA UE SULLA TRASPARENZA NELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA STATI MEMBRI E LORO IMPRESE PUBBLICHE.

Entro il 31 luglio 2001 gli Stati membri dell'Unione europea dovranno dare attuazione alla Direttiva n. 2000/52 del 26 luglio 2000, che modifica la Direttiva n. 80/723 relativa alla trasparenza nelle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche.

L'applicazione delle disposizioni, relative agli obblighi di contabilità separata con l'evidenza dei costi, dei ricavi e dei metodi di imputazione alle attività distinte, dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2002.

Il testo della direttiva è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della CE L 193 del 29 luglio 2000 ed è disponibile anche sul sito Internet http://europa.eu.int/eur-lex/it/dat/2000l_193/l_19320000729it00750078.pdf.

Per evitare l'emergere di posizioni dominanti e l'erogazione di aiuti di Stato non compatibili con il mercato comune, gli Stati membri debbono trovare, quindi, una disciplina che crei le condizioni normative in grado di assicurare la piena trasparenza dei dati sulle relazioni finanziarie intercorrenti fra le Amministrazioni (Stato, Regioni, Enti locali) e le imprese pubbliche e il libero accesso di Stati membri e Commissione UE a tali dati.

Dai dati devono risultare le assegnazioni di risorse pubbliche ad imprese pubbliche da parte delle Amministrazioni, sia direttamente che tramite altre imprese pubbliche o enti finanziari e l'effettivo utilizzo di tali risorse.

Le assegnazioni possono riguardare: il ripiano di perdite di esercizio, conferimenti in capitale sociale o dotazione, conferimenti a fondo perduto o prestiti a condizioni privilegiate, concessione di vantaggi finanziari sotto forma di benefici non percepiti o non restituzione di crediti, rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate, compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

La direttiva impone alle imprese pubbliche e private, cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (art. 86, par. 1, del Trattato UE) ed alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (art.86, par. 2, del Trattato UE) i seguenti obblighi specifici di trasparenza:

- una contabilità che faccia emergere la struttura finanziaria ed organizzativa dell'impresa;

- una contabilità separata per ciascuna attività, quando le attività svolte sono più di una;

- l'evidenza contabile dei costi e dei ricavi relativi alle distinte attività nonché dei metodi con cui i costi e i ricavi sono imputati alle diverse attività.

Dall'obbligo di tenere una contabilità separata sono escluse le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi che negli ultimi due anni abbiano realizzato un fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di euro e le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale qualora gli aiuti ricevuti siano stati erogati per un periodo determinato e sulla base di una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

Non sono soggette alla direttiva sulla trasparenza anche le assegnazioni di risorse alle imprese pubbliche che negli ultimi due anni abbiano realizzato un fatturato netto annuo inferiore a 40 milioni di euro, alle banche centrali e agli enti creditizi pubblici in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato.

 

INTERESSI DI MORA SULLE CARTELLE ESATTORIALI

Il Ministro delle Finanze con Decreto del 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 12 agosto u.s., ha determinato gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Per l'anno 2000 tale interesse è pari all'8,4% in ragione d'anno.

Risulta così confermata la misura già in atto per il 1999.

 

SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI: NOVITÀ

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la nota n. 5585 del 15 settembre 2000, ha ricordato a tutti i soggetti interessati che entro il 26 ottobre p.v. occorre emanare i codici di autoregolamentazione, per la definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di astensione dall'attività da parte dei lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori, destinatari della Legge n. 83/00.

Se le parti sottopongono, in tempo utile, la disciplina concordata al giudizio della Commissione, la stessa, decorsi trentacinque giorni dalla notifica della proposta di raggiungere un accordo, emanerà la regolamentazione provvisoria, in base all'art. 13, lett. a, della Legge n. 146/90, come modificato dalla Legge n. 83/00.

Le parti, nella stipulazione degli accordi e dei contratti collettivi, debbono definire le prestazioni indispensabili (definite secondo i criteri, anche quantitativi, previsti dalla legge), le procedure di raffreddamento e di conciliazione del conflitto (da esperire prima della proclamazione dello sciopero), un intervallo minino tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione dello sciopero successivo da parte di diverse organizzazioni sindacali (se le astensioni siano tali da incidere sullo stesso servizio finale o sul medesimo bacino d'utenza e tali da compromettere la continuità del servizio pubblico), ed un intervallo minimo fra le azioni di sciopero proclamate dalla stessa organizzazione sindacale.

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