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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 22 GENNAIO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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BRACCIALETTO ELETTRONICO In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale diamo notizia della approvazione del disegno di legge denominato "Antiscarcerazione" Il provvedimento detta le condizioni per l'applicabilità del rito abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo, rimodula i termini di custodia cautelare, separa i processi complessi per rendere più spedito l'iter processuale nei confronti di imputati a rischio di scarcerazione e proroga di due anni il regime di sicurezza penitenziaria previsto dal 41-bis. Il provvedimento contiene anche una parte dedicata all'ordinamento giudiziario, in cui troviamo incentivi alla mobilità dei magistrati, innalzamento delle indennità per i magistrati che decidano di trasferirsi in una sede disagiata, ridistribuzione sul territorio nazionale dei giudici di pace in maniera da andare a sanare le situazioni di maggiore crisi, concessione agli stessi di un rimborso spese mensile di L. 500,000 e ridefinizione del regime di indennità non legato più alla produzione di sentenze, ma alle effettive prestazioni professionali (L. 150.000 per ogni udienza con un tetto di due udienze al giorno). Ci dilunghiamo sul provvedimento, soprattutto, per segnalare che esso regola anche l'utilizzo del braccialetto elettronico per gli imputati agli arresti domiciliari. Il braccialetto elettronico sarà applicabile solo su consenso dell'interessato e in modo da non contrastare con il principio della dignità della persona. Esso permette di esercitare la necessaria sorveglianza riducendo il ricorso alla detenzione in carcere. Sull'argomento è, già, prontamente intervenuto il Garante della Privacy, Stefano Rodotà, che ha precisato che i dati sui movimenti del detenuto che indossa il braccialetto elettronico debbono essere trattati in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la temporaneità e che gli stessi debbono essere cancellati dopo un mese.
INVESTIGATORE PRIVATO: RACCOLTA DI INFORMAZIONI Segnaliamo che il Garante della Privacy; Stefano Rodotà, ha affermato che non viola le norme sulla privacy l'investigatore privato che, secondo le leggi e in base ad un preciso mandato, raccoglie informazioni utili per far valere un diritto in sede giudiziaria. Rodotà ha respinto il ricorso di un dipendente di una società privata, che era stato licenziato dopo che, attraverso le informazioni raccolte da un investigatore privato per conto della società, era stata verificata l'insussistenza di una patologia addotta per giustificare alcuni periodi di assenza dal lavoro. L'interessato si era rivolto al Garante perchè accertasse se il trattamento di dati effettuato dalla società che lo aveva licenziato fosse lecito e corretto.
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI Sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 395/00, che recepisce la Direttiva comunitaria sull'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Il provvedimento ha prorogato l'attuale regime autorizzativo, che doveva, invece, scadere il 31 dicembre 2000, fino al 1° luglio 2001. In base al precedente Decreto legislativo n. 85/98, infatti, dal 1° gennaio 2001 le imprese di autotrasporto per conto di terzi avrebbero potuto svolgere la loro attività solo in base all'iscrizione all'albo professionale degli autotrasportatori ed avrebbe cessato di esistere il titolo autorizzativo.
DOMANDE FINANZIAMENTI PER SETTORE TURISMO Nel supplemento ordinario n.3 alla Gazzetta ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2001 è stata pubblicata la circolare del Ministero dell'Industria n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa alla concessione ed all'erogazione delle agevolazioni ex Legge n. 488/92 al settore turistico ed alberghiero. La circolare fa seguito al Decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 3/01, con il quale erano stati fissati i termini di presentazione delle domande del bando 2000 per il settore Turismo. Il termine iniziale è stato individuato nel 9 gennaio 2001 e quello finale nel 31 marzo 2001. Per la presentazione delle domande deve essere utilizzato il modulo a stampa originale, il cui facsimile è contenuto nell'allegato 7 della circolare n. 900516/00, mentre, per la scheda tecnica e la parte numerica del business plan deve essere utilizzato il software ministeriale, disponibile sul sito internet www.minindustria.it.
POSTE: PAGAMENTI ON LINE Dal 13 gennaio u.s. è possibile pagare on line presso le Poste Italiane con la carta di credito Visa o Mastercard, collegandosi al sito www.poste.it ed andando alla pagina del servizio "Bollettino". Chi sceglie di usare la carta di credito, però, paga L. 4.000 per ogni bollettino contro L. 1.500 richieste allo sportello dell'ufficio postale e L. 1.000 trattenute a chi paga on line ma è titolare di un conto Bancoposta. Per accedere al servizio Bollettino, occorre registrarsi al sito. Le Poste italiane comunicano con un telegramma il codice di attivazione che consente di utilizzare tutti i servizi di www.poste.it. Tramite internet si possono pagare le bollette delle utenze, si può inviare un telegramma, utilizzando l'apposito servizio e pagando con la carta di credito. Inoltre si può consultare l'elenco delle aziende e dei numeri di conto corrente postale per i quali è possibile il pagamento on line, spedire, tramite "Interposta" testi per via elettronica e farli recapitare stampati e imbustati a chi non è collegato ad internet, conoscere, tramite il servizio "Dovequando", in ogni momento lo stato delle spedizioni effettuale con Postacelere o Posta Raccomandata). I titolare del conto Bancoposta possono accedere anche alle informazioni relative ai movimenti ed al saldo del proprio conto corrente.
DIFFAMAZIONE ON LINE Il 1° comma dell'art. 595 del codice penale definisce la diffamazione come il delitto consistente nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, fuori della presenza dell'offeso. Il 3° comma definisce pene specifiche ( reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 1 milione) se il delitto è commesso a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Il problema, quindi, non riguarda lo strumento utilizzato per commettere il reato di diffamazione. Ci si è chiesti se il delitto può essere commesso anche on line. In questo caso, tramite internet, il messaggio può avere una diffusone ben più ampia: può essere pubblicato sul web, nei gruppi di discussione, inviato ad una mailing list e, in buona sostanza, può essere conosciuto da tutto il mondo. Ci si è chiesti, anche, se è possibile o meno intervenire nei casi di diffamazione attuati via internet su siti pubblicati all'estero e diffusi in Italia dai provider. Dopo varie sentenze dei giudici di merito, sull'argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che, lo ricordiamo, ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Nei casi ad essa sottoposti, la Corte di Cassazione ha affermato che le leggi, che valgono per l'informazione scritta, sono applicabili alla rete, ribadendo il principio secondo cui, anche su Internet, valgono le regole codificate per delimitare l'ambito di legittimità, superato il quale si integrano gli estremi del delitto di diffamazione. La Corte, nei giorni scorsi, in particolare, ha affermato che il giudice italiano ha competenza e legittimità ad occuparsi della questione. Egli può, quindi, esercitare la tutela di legge anche nel caso in cui l'immissione sul web di immagini o frasi lesive, inquadrabili nel delitto di diffamazione, sia diffusa via internet. Non solo il giudice italiano è competente anche se l'informazione non corretta arriva da siti stranieri. La Cassazione è intervenire sul caso di Moshe Dulberg, farmacista israeliano 47enne, trasferitosi a Genova per lavoro che, dopo la separazione dalla moglie Tali Pikan, aveva ottenuto dal tribunale di Venezia e da quello di Tel Aviv la custodia delle figlie Deborah e Daniela, rispettivamente di 13 e 9anni, ma la donna le aveva fatte sparire con la complicità di una setta di estremisti arrivati a Genova nel 1996. Nello stesso caso la Corte ha anche affermato che il giudice ha il potere di chiedere il sequestro dei siti, sia italiani che stranieri, e dei contratti di diffusione siglati col provider. Ora, però, occorre trovare gli strumenti adatti per applicare la norma.
DIRITTO DI CRONACA ON LINE La giurisprudenza si è ripetutamente occupata anche del diritto di cronaca on line. Il principio più volte affermato è che le questioni giuridiche, che riguardano Internet, sono regolate applicando il diritto vigente in settori analoghi. Pertanto, valgono le regole codificate dalla giurisprudenza per delimitare l'ambito di legittimità del diritto di cronaca, superato il quale si integrano gli estremi del delitto di diffamazione. Per applicare correttamente il diritto di cronaca, anche on line, occorre che: - la notizia diffusa sia vera o, almeno, seriamente accertata. La verità deve riguardare tutta la notizia - esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti diffusi. L'interesse deve essere valutato in relazione alla rilevanza dei fatti per la collettività e per la formazione dell'opinione pubblica - l'esposizione dei fatti e la loro valutazione avvenga con forma civile. Chi scrive non deve eccedere rispetto allo scopo informativo perseguito e deve mantenere l'obiettività. Debbono essere evitati i sottintesi, le mezze frasi, i toni offensivi, quelli sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati, gli attacchi personali, ecc. Conseguentemente l'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se viene commesso utilizzando Internet, in quanto il mezzo che via utilizzato (carta, video, internet) non modifica l'essenza dell'illecito commesso.
CREDITO DI IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI Per favorire l'incremento dell'occupazione, l'art. 7 della Legge finanziaria per il 2001 ha introdotto il riconoscimento di un credito di imposta ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale rispetto alla media dei dipendenti occupati nel periodo compreso fra il 1° settembre 1999 e il 30 settembre 2000 effettuando nuove assunzioni, con contratti a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2003. Per i soggetti che assumono la qualità di datore di lavoro dopo il 1° ottobre 2000, ciascun assunto è da considerare incremento della base occupazionale. L'agevolazione si applica a tutti i soggetti, che, pur non esercitando alcuna attività di impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti con esclusione solo degli organi e delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e loro enti o consorzi. Per beneficiare del credito d'imposta occorre che i lavoratori assunti nel periodo agevolato siano di età uguale o superiore a 25 anni e non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione, siano osservati i contratti collettivi e siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza. Il credito di imposta è cumulabile con tutti gli altri benefici concessi. Può essere usufruito a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 nella misura di L. 800.000 per ciascun nuovo occupato e per ciascun mese. La misura è aumentata di ulteriori L. 400.000 per i datori di lavoro che assumono per basi fisse e stabilimenti ubicati nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna). Il suddetto credito deve essere esposto nel Mod. F24 in compensazione degli importi a debito indicati in qualsiasi sezione dello stesso. I primi chiarimenti su questo ed altri contenuti della Legge 23 dicembre 2000, n 388 (Finanziaria 2001) sono contenuti nella circolare n. 1 dell'Agenzia Entrate del 03 gennaio 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze all'indirizzo www.finanze.it/entrate/finanz2001
PIRATERIA INFORMATICA L'art. 615 ter del codice penale, relativo all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico è alla base della sentenza n. 12732 del 6 dicembre 2000 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessario forzare il sistema informatico per compiere il reato di pirateria. Anche colui che, estraneo ad un'organizzazione o ad un'azienda, usa la password di accesso senza il consenso espresso compie tale reato e viola la legge anche chi accede ai dati, privi di protezione informatica, senza titolo od autorizzazione. Il pirata informatico è di conseguenza penalmente perseguibile. |