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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 5 FEBBRAIO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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ESATTEZZA
DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE Navigando
nel sito del Garante per la protezione dei dati personale, all'indirizzo
internet www.garanteprivacy.it abbiamo
letto alcune delle sue più recenti decisioni. Oggi
vi segnaliamo quella relativa all'esattezza delle inserzioni pubblicitarie. Il
Garante della Privacy, Prof. Stefano Rodotà, ad esempio, ha affermato che i
giornali, quando pubblicano inserzioni pubblicitarie e annunci di lavoro,
devono verificare l'esatta provenienza dei dati. Al
Garante si era rivolto un cittadino i cui dati, relativi ai propri numeri
telefonici, erano stati riportati, a più riprese e a sua insaputa, su un
giornale di inserzioni pubblicitarie. A seguito di tali annunci di lavoro,
l'interessato aveva ricevuto numerose chiamate in ambito familiare e
lavorativo. L'interessato
si era, in precedenza, rivolto alla società editrice per chiedere
informazioni sulla provenienza dei dati e sulle modalità con cui era stata
accertata l'identità dei richiedenti le inserzioni. Poiché le risposte
fornitegli dalla società non erano state soddisfacenti, egli aveva
presentato ricorso al Garante per bloccare l'ulteriore pubblicazione dei
dati, utilizzati senza il suo consenso, e per far accertare le modalità con
cui essi erano stati raccolti per le inserzioni pubblicitarie. Il ricorrente
aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno, per il quale, comunque, non
è competente mai il Garante, ma il giudice ordinario Nel
corso dell'istruttoria la società aveva evidenziato al Garante che aveva già
dato assicurazione al ricorrente che non avrebbe più pubblicato i numeri
delle sue utenze telefoniche e che avrebbe annotato al proprio interno tali
numeri in modo da non prenderli più in considerazione in qualsiasi forma.
La società aveva altresì chiarito che non era in grado di identificare la
persona che aveva richiesto l'inserzione, ricevuta telefonicamente. La
società aveva sostenuto anche che il trattamento dei dati poteva avvenire
senza consenso perché effettuato nell'ambito dell'esercizio della
professione giornalistica. Il
Garante ha dichiarato il non luogo a procedere, dopo aver preso atto della
dichiarazione, con cui la società aveva assunto formale impegno a non
divulgare più i dati e a tenerli in evidenza in modo da evitarne ulteriori
utilizzazioni nell'ambito della propria attività. In
merito alla specifica questione, relativa alla raccolta di dati per
inserzioni pubblicitarie nell'ambito dell'attività giornalistica, il
Garante ha ritenuto le inserzioni estranee a tale attività, ma relative ad
un'attività commerciale, decidendo di avviare un autonomo procedimento per
verificare alcuni aspetti di carattere generale del trattamento relativo
alla pubblicazione di tali inserzioni, in particolare per quanto concerne le
modalità di raccolta dei dati e la verifica della loro esattezza e
provenienza. SAGGIO
DI INTERESSE LEGALE A
decorrere dal 1° gennaio 2001, il saggio degli interessi legali è pari al
3,5% annuo. La
modifica è stata stabilita dal Decreto del Ministro del Tesoro dell'11
dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre
2000. L'art.
2, comma 185, della Legge n. 662/96, relativa alle misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, nel fissare al 5 per cento il
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, aveva
demandato al Ministro del Tesoro la facoltà di modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata
non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno. Il
precedente Decreto ministeriale 10 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1998, aveva fissato la misura del saggio
di interesse al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1°
gennaio 1999. COLLABORATORI
COORDINATI E CONTINUATIVI: MODELLO GLA Avevamo
segnalato che, digitando l'indirizzo internet www.inps.it, è possibile
consultare la circolare n. 16 del 24 gennaio 2001, con la quale l'Inps ha
comunicato le istruzioni per la compilazione e la presentazione dei nuovi
modelli GLA da utilizzare per la denuncia dei compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi ed ai venditori porta a porta. Il
nuovo modello sostituisce il vecchio modello GLA/D, che non deve essere più
utilizzato. Il nuovo modello si compone di due parti: -
il foglio GLA/R, contenente i dati identificativi del committente ed il
riepilogo dei versamenti effettuati dallo stesso durante l'intero anno,
nonché il numero totale dei fogli GLA/C allegati; -
il foglio GLA/C, contenente i dati relativi al collaboratore ed ai
contributi dovuti per lo stesso in riferimento ai mesi in cui è avvenuto il
pagamento dei compensi. Il
modello è predisposto per la lettura ottica ed è disponibile anche nella
versione "euro". Il
modello GLA deve essere, sempre, presentato entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello di effettuazione delle collaborazioni (anche se il
rapporto di collaborazione cessa durante l'anno), mediante consegna o
spedizione a mezzo raccomandata alla sede competente. Il
termine è spostato al 30 aprile per i committenti che si avvalgono di
sistemi automatizzati. Per
l'anno 2000, il nuovo modello deve essere utilizzato solo per le denunce dei
compensi erogati a partire dal 1° aprile e fino al 31 dicembre. INDENNITA'
DI DISOCCUPAZIONE ANCHE PER GLI ISCRITTI ALLA GETIONE SEPARATA DEL 10% Sempre
digitando l'indirizzo internet www.inps.it
sotto la voce informazione fra gli ultimi messaggi dell'Inps è possibile
leggere il messaggio n. 125 del 23 gennaio 2001 con cui l'Istituto
assicuratore chiarisce che l'iscrizione nella gestione separata del 10-13%
(collaboratori coordinati e continuativi) non ostacola il beneficio
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui
alla Legge n. 160/88. Ai
lavoratori parasubordinati era già stata riconosciuta la possibilità di
usufruire dell'indennità di malattia per degenze ospedaliere e degli
assegni per nucleo familiare o a seguito di parto o aborto. La
domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione deve essere presentata
all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica
la disoccupazione, allegando anche un'apposita dichiarazione di
responsabilità dalla quale risultino almeno 78 giornate lavorate nell'anno
che precede la domanda. (per
il calcolo delle 78 giornate di lavoro occorre conglobare quelle durante le
quali effettivamente si è svolto il lavoro e quelle relative ad assenze per
ferie, maternità o malattia purché retribuite e coperte da contribuzione
obbligatoria). DEDUCIBILITÀ
DEI CANONI DI LOCAZIONE E SPESE DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI La
legge finanziaria per il 2001 ha previsto alcune disposizioni agevolative
nei confronti dei lavoratori e delle imprese per favorire la mobilità dei
lavoratori verso le zone del Paese, in cui vi è carenza di manodopera, e la
locazione di immobili ai lavoratori che si trasferiscono per motivi di
lavoro. L'art.
2, comma 1 bis, prevede, per i lavoratori dipendenti, una detrazione a
favore di coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di
lavoro (o in quelli limitrofi) nei tre anni precedenti quello di richiesta
della detrazione. L'agevolazione
spetta a condizione che i lavoratori siano titolari di un contratto di
locazione dell'abitazione principale, situata nel nuovo comune di residenza,
a non meno di 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della
propria regione. La
detrazione, fruibile per tre anni, è pari a L. 1.920.000 per chi ha un
reddito fino a 30 milioni di lire e di L. 960.000 per chi ha un reddito tra
30 e 60 milioni. Deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il
quale l'abitazione ha costituito la dimora principale del contribuente. L'art.
145, per le imprese, ha integrato gli artt. 62, comma 1 bis e 40, comma 2,
del T.U.I.R. Ora risultano integralmente deducibili, ai fini del reddito
d'impresa, i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati
concessi in uso ai dipendenti nel periodo d'imposta in cui avviene il
trasferimento e nei due periodi successivi. Per la deducibilità occorre che
i dipendenti abbiano trasferito, per esigenze di lavoro, la loro residenza
anagrafica nel comune di svolgimento dell'attività. Tali immobili sono
considerabili strumentali ai fini degli ammortamenti e della deducibilità
dei costi inerenti. UNIONE
EUROPEA: GUIDELINES SUGLI AIUTI DI STATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE Sul
sito Internet www.europa.eu.int/comm/competition
è possibile consultare le nuove guidelines, adottate dalla Commissione
Europea il 21 dicembre scorso, che entreranno in vigore con la loro
pubblicazione sulla GUCE e sostituiranno quelle scadute il 31 dicembre 2000. Le
nuove guidelines avranno validità fino al 31 dicembre 2007. Potranno essere
modificate qualora intervengano ragioni di politica ambientale, di politica
della concorrenza o per impegni internazionali. I
principi di fondo più significativi sono:
- l'internalizzazione dei costi, secondo
cui tutti i costi relativi alla protezione dell'ambiente necessari per
assicurare lo svolgimento del processo produttivo devono essere ricompresi
nei costi di produzione dell'impresa e, quindi, nei prezzi dei beni e dei
servizi immessi sul mercato;
- il "polluter pays principle"
(chi inquina paga), in base al quale i costi per combattere l'inquinamento
devono essere sopportati dal soggetto responsabile dell'inquinamento stesso. Fermi
tali principi, la Commissione ritiene ammissibile la concessione di aiuti
nei seguenti casi: -
quando non sia possibile l'internalizione dei costi da parte dell'impresa,
per cui l'aiuto si giustifica solo quale soluzione temporanea per consentire
all'impresa di adattarsi agli standard ambientali richiesti. L'aiuto
non è, di regola, giustificabile quando venga utilizzato per supplire alla
mancata osservanza del principio della internalizzazione dei costi e degli
standard richiesti
- quando l'aiuto sia diretto ad
incentivare l'impresa perchè adotti standard più avanzati rispetto a
quelli cui sarebbe legalmente tenuta od a promuovere investimenti che
riducano l'inquinamento degli impianti. Sul
sito dell'Unione europea sopra evidenziato è altresì possibile esaminare
nel dettaglio le tre diverse tipologie di aiuto previste (aiuto agli
investimenti, aiuto per servizi di consulenza in campo ambientale. "operating
aid" per l'abbattimento dei costi aziendali in talune specifiche
circostanze) e le possibilità di cumulo di tali aiuti (i plafond massimi di
aiuto previsti vanno rispettati qualunque sia l'origine - nazionale o
comunitaria - delle risorse. L'HUB
TRHUBNET.COM Digitando
www.Trhubnet.com è possibile accedere ad un Hub internazionale, vale a dire
un centro strategico, dove vengono raccolte, ordinate ed organizzate le
informazioni relative al business nei settori del packaging, plastics,
printing, automation e design industriale. L'hub,
capace di rispondere velocemente alle specifiche richieste degli utenti, si
posiziona al di sopra dei Vortals (vertical portals, spesso legati a una
singola Nazione) e dei Portali Orizzontali. Il
sito Trhubnet, "thè internet hub for your trade", è diviso nelle
suddette 5 aree organizzate tutte nello stesso modo per garantire facilità
di navigazione e coerenza di comunicazione. In ciascun settore, non solo è
possibile trovare notizie aggiornate, dati di mercato, ma anche contattare
aziende, associazioni, fiere e consultare riviste specializzate di tutto il
mondo. Il
progetto Trhubnet è un internazionale. Ci sono partner in Germania,
Francia, Spagna, Inghilterra, Austria, Olanda, Belgio, Ungheria, Repubblica
Ceca, Slovenia e in America. Sono in via di sviluppo i contatti con partner
in Svezia, Brasile, Singapore, Taiwan, India, Cina e Giappone. Tramite
l'Hub Trhubnet è possibile trovare sinergie tra i settori e collegare una
singola area con quella ad essa affine. Il
sito è un meeting point on line indipendente e sopra le parti ed è rivolto
a utenti professionisti del mondo dell'industria. VISTI
PER PASSAPORTI ON LINE 24 ORE SU 24 Digitando
l'indirizzo internet www.soa.it è
possibile per imprese, professionisti, tour operator e semplici viaggiatori
accedere anche on line ad una delle più fornite e attestate banche dati
italiane in materia di pratiche internazionali. Sul
sito è possibile trovare le informazioni necessarie per richiedere i visti
su passaporti per viaggi turistici o d'affari e per i certificati per
l'esportazione delle merci. Il
servizio prevede anche la possibilità di richiedere traduzioni in tutte le
lingue per documenti commerciali, visure societarie e di bilanci,
certificati e autorizzazioni di importazione. Nell'area
riservata esclusivamente ai clienti registrati ed in possesso di apposita
password, è possibile avere un aggiornamento in tempo reale sullo stato
delle pratiche in corso, informazioni in merito all'esportazione delle merci
e alla richiesta di visti per passaporti con il relativo modulo consolare da
compilare on line. REGOLE
PER LA PROPRIETA DEI DOMINI Davanti
alla commissione Giustizia del Senato è stato esaminato il disegno di legge
che impone il principio dell'identità tra l'indirizzo telematico del
dominio e la persona o la società al quale appartiene. Il
fine della normativa, che dovrebbe mettere ordine nei domini Internet, è di
impedire che possano essere utilizzati su Internet nomi di società, persone
o enti da parte di estranei. Se
la normativa sarà approvata, nessuno potrà fruire in rete di un indirizzo
che corrisponda ad un marchio societario o a un nome o al nome di una
persona fisica, anche se non sono presenti su Internet. E'
prevista l'istituzione di un'apposita authority che dovrà attuare il
principio di identità e quello di identificabilità, mentre alle dipendenze
della Presidenza del Consiglio sarà istituita una commissione nazionale per
Internet, con il compito di studiare e monitorare le tecnologie che si
sviluppano man mano negli altri Paesi. Il
provvedimento approvato in commissione dovrà passare in aula al Senato e
poi alla Camera. INGRESSI
PER LAVORO DALL'ESTERO: PROCEDURE AUTORIZZATIVE Il
Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 22 gennaio 2001,
consultabile sul sito Internet www.minlavoro.it, ha precisato che le
richieste di autorizzazione all'avviamento, presentate dai datori di lavoro
ai sensi della vigente normativa sull'ingresso per motivi di lavoro di
cittadini extracomunitari, hanno validità per il solo anno solare in cui
sono state presentate e sono autorizzate rispettando la capienza nella
relativa quota, indicata nel decreto flussi dell'anno di riferimento. Il
Ministero ha precisato che per anno solare deve intendersi l'anno di
calendario, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Una
volta esaurite le quote annuali, le Direzioni provinciali del Lavoro
comunicano ai datori di lavoro il mancato accoglimento delle istanze. Il
datore di lavoro, che ha ancora necessita di provvedere a tali assunzioni,
deve riformulare una nuova istanza nell'anno successivo, facendo
riferimento, per quanto riguarda la documentazione da esibire, a quella già
in possesso della Direzione provinciale del Lavoro. La stessa circolare precisa che le pratiche di avviamento dei lavoratori extracomunitari vengono istruite ed evase in base al criterio temporale del loro ordine di arrivo, senza, peraltro, alcun riconoscimento di priorità nell'anno successivo per le istanze rifiutate per mero esaurimento delle quote. |