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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 19 FEBBRAIO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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IL CONTRATTO COLLETTIVO DELL'INDUSTRIA DELLA PLASTICA SU SUPPORTO INFORMATICO L'Ufficio sindacale dell'Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche (Unionplast) ha redatto il "Contratto Collettivo su supporto informatico". Lo scopo è di realizzare uno strumento di lavoro utile per chi opera nell'area del personale di tale specifico settore merceologico. Il "Contratto Collettivo su supporto informatico", infatti, aiuta a mettere in sintonia il funzionario dell'Associazione con l'operatore aziendale nell'interpretazione delle diverse disposizioni contrattuali. La pubblicazione su floppy disk comprende, il testo integrale del Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 aprile 2000 ed oltre 120 documenti, 45 dei quali costituiti da leggi, decreti legge, decreti legislativi e norme amministrative, 21 da accordi interconfederali e nazionali, 32 da circolare dell'Associazione e 24 da giurisprudenza della corte di cassazione o di corti di merito. La ricerca è possibile tramite due indici degli articoli del contratto, che sono stati reggruppati: uno sommario e l'altro analitico alfabetico. Gli indici, gli articoli del contratto e i rispettivi allegati sono interconnessi con il collegamento ipertestuale: cliccando, con il mouse, sul numero dell'articolo del contratto nell'indice dell'opera, si visualizza l'articolo stesso. Le circolari interpretative, le leggi e la giurisprudenza, riferite all'articolo visualizzato si possono consultare, cliccando sempre con il mouse le note di colore blu inserite nel testo dell'articolo.
MESSAGGI PUBBLICITARI E POLITICI IN E-MAIL SOLO CON IL CONSENSO Il Garante della Privacy, il cui sito corrisponde all'indirizzo Internet www.garanteprivacy.it, ha chiarito che, prima di utilizzare un indirizzo di posta elettronica per spedire messaggi pubblicitari o di propaganda politica è necessario acquisire il consenso del destinatario dell'e-mail. In assenza di consenso dell'interessato, si vìola la privacy. Il principio vale anche nel caso in cui l'indirizzo sia stato trovato navigando su internet, in quanto tali dati personali non sono conoscibili da chiunque, come quelli contenuti negli elenchi pubblici, ma sono solo delle tracce che qualcuno ha lasciato per determinate finalità (come la partecipazione a un forum telematico), che non autorizza il riuso di quelle informazioni per altri scopi. Secondo il Garante, la conoscenza di fatto degli indirizzi che si realizza in tali casi non può essere disgiunta dalla finalità per cui essa avviene. L'articolo 12 della Legge n. 675/96 sulla privacy, infatti, prevede l'esonero dal consenso solo se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. La norma, inoltre, secondo l'Autority non si riferisce a qualunque dato personale che sia di fatto consultabile da una pluralità di persone, ma ai soli dati che, oltre a essere pubblici nel senso indicato dall'art. 12, siano sottoposti a un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. Conseguentemente la norma non può essere applicata in modo da poter trattare, liberamente, qualsiasi dato personale di natura non sensibile in base alla sola circostanza che il dato sia stato conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti. In questo caso è necessario acquisire il consenso dell'interessato e, se quest'ultimo lo rifiuta, cancellare l'informazione. Nel dispositivo di legge non possono, quindi, rientrare gli indirizzi catturati su Internet.
PROPOGANDA POLITICA CON E-MAIL Scorrendo il sito del Garante della Privacy, sempre all'indirizzo Internet www.garanteprivacy.it, abbiamo letto un'altra sua risoluzione relativa alla propaganda politica su supporto informatico. L'Authority ha deciso di esonerare la propaganda politica dall'obbligo dell'informativa solo nel caso in cui si spedisca materiale elettorale a indirizzi privati acquisiti attraverso fonti pubbliche. L'esonero vale per la prossima tornata elettorale che prevede il rinnovo del parlamento nazionale e l'elezione di sindaci e consigli comunali e comunque fino e non oltre il 30 giugno prossimo. L'esonero riguarda i partiti e movimenti politici, i comitati promotori e sostenitori di liste nonché i candidati e qualsiasi altro soggetto, che, in occasione delle consultazioni elettorali della prossima primavera, utilizzi, per esclusive finalità di comunicazione politica o di propaganda, dati personali acquisiti da fonti pubbliche: registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, come, ad esempio, le liste elettorali o gli elenchi telefonici. È per esempio il caso degli indirizzi di casa presso cui vengono spediti i volantini con la foto del candidato. L'esonero non vale per le lettere o i messaggi di posta elettronica, perché in quei casi l'informativa può essere inserita a margine del testo. Una seppur sintetica informativa è indispensabile quando si tratti di informazione personalizzata, realizzata cioè mediante invii di messaggi di posta elettronica o di lettere articolate. Resta fermo il diritto degli interessati di farsi cancellare dall'archivio costituito presso il partito o il movimento politico.
PRIVACY: DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI Il Garante per la protezione dei dati personali, con la newsletter n. 69 del 4 febbraio 2001, ha precisato che il lavoratore ha il diritto di ricevere dal proprio datore di lavoro tutte le informazioni integrali e in forma chiara dei dati che sono oggetto di trattamento e delle relative modalità. Il datore di lavoro, pertanto, deve, su richiesta del lavoratore, fornire tutti i dati in suo possesso con particolare riferimento, ad esempio, a quelli anagrafici, alle informazioni personali relative al rapporto di lavoro, allo stato giuridico ed economico, al curriculum, agli incarichi ricoperti, alle cariche rivestite, alla retribuzione.
COPYRIGHT SU INTERNET: IL PROVVEDIMENTO Segnaliamo che il 14 febbraio l'Europarlamento ha approvato a Strasburgo, in seconda lettura, con diversi emendamenti, la direttiva dell'Unione europea sul copyright su internet. All'indomani della sentenza Napster della giustizia californiana viene così introdotto il principio della tutela del diritto d'autore su internet e nella tv digitale. La normativa vieta la riproduzione non autorizzata di opere protette da copyright. Viene confermata, anche in Europa, la fine del "tutto gratuito musicale" che il popolo di Internet ha scoperto su siti come Napster. A chi detiene i diritti di musica e film diffusi via internet viene pertanto riconosciuta la facoltà di usa apposita tecnologia atta ad evitare che le copie sottoposte a copyright siano copiate e quindi diffuse in maniera illegale. La direttiva sarà considerata definitivamente adottata solo quando gli emendamenti votati dagli eurodeputati saranno stati accettati a maggioranza semplice dai governi dei paesi aderenti all'Ue. Il provvedimento dovrà, poi, essere recepito dai singoli parlamenti nazionali per diventare legge.
COPYRIGHT SU INTERNET: I CONTENUTI In sintesi, la prima legge europea, che codifica la tutela dei diritti d'autore anche nel campo delle nuove tecnologie dell'informazione, ha i seguenti contenuti: Protezione giuridica Gli stati devono prendere misure giuridiche per garantire la protezione dei diritti contro dispositivi per aggirare le protezioni tecniche delle opere su internet Protezione tecnica La direttiva consente l'uso di dispositivi tecnici per proteggere le opere contro riproduzioni digitali non autorizzate (esempio: il criptaggio) Diritto di riproduzione Gli stati membri devono prevedere, per i proprietari dei diritti, il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta, provvisoria o permanente Copie private Le copie effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti' costituiscono una delle eccezioni previste dalla direttiva Copie tecniche Non sono previste compensazioni per le copie transitorie o tecniche, non utilizzabili, effettuate nella trasmissione da un sito all'altro dei dati su internet, purchè nel quadro di un utilizzo lecito Sanzioni Gli stati devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive per i casi di violazione del copyright nelle condizioni previste dalla direttiva. Infine, segnaliamo la possibilità per gli stati dell'Unione europea di prevedere delle eccezioni all'applicazione rigida del copyright. La direttiva elenca ben 20 casi o situazioni. Una di queste riguarda, ad esempio, le riproduzioni specifiche effettuate da biblioteche aperte al pubblico, scuole, musei o archivi, che non ricerchino alcun vantaggio commerciale o economico diretto o indiretto
ELENCHI DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA Dal 12 febbraio collegandosi all'indirizzo internet www.serviziocivile.it è possibile consultare on-line gli elenchi degli obiettori di coscienza in partenza. All'interno del sito del Servizio Civile è possibile consultare la lista delle persone in procinto di partire per la sede assegnata. L'operazione può essere eseguita soltanto dagli interessati, ai quali viene inviato un codice personale da inserire al momento della consultazione. L'assegnazione della password personale garantisce la riservatezza delle informazioni e la salvaguardia della privacy.
SERVIZIO CIVILE ANCHE PER LE DONNE La Camera dei Deputati ha approvato la legge che istituisce il servizio volontario anche per le donne. Il provvedimento regolamenta la fase transitoria fino al 2006, anno in cui sarà abolita la leva obbligatoria ed entrerà in vigore l'esercito su base volontaria. Al servizio civile sono ammessi uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 26 anni. Per poter svolgere il Servizio Civile i giovani interessati dovranno presentare una domanda di ammissione che sarà esaminata sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori. I giovani scartati durante i tre giorni, perché non giudicati abili alla leva, potranno presentare la propria candidatura per il servizio civile, rispettando il limite massimo di età sopra indicato. Il giudizio è affidato all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Successivamente sarà creata l'Agenzia per il Servizio Civile, già prevista da una legge del 1999. Il servizio civile volontario prevede una ferma di un anno (quello militare è di 10 mesi), che potrà essere svolta in Italia o all'estero in attività legate agli organismi internazionali e all'Unione Europa. I volontari saranno impiegati in attività finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio della nazione (in particolare: settori storico-artististico, culturale, ambientale e di assistenza sociale).
GIUSTO PROCESSO La Commissione giustizia della Camera, riunita in sede legislativa, ha approvato in via definitiva la legge attuativa delle norme costituzionali sul giusto processo Con le nuove norme è confermato il principio della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti in dibattimento. Pertanto, le dichiarazioni rese durante le indagini, se non confermate in aula, possono valere solo ai fini della valutazione della credibilità del teste (a meno che la mancata conferma sia causata da minacce o violenze o corruzione). Il diritto al silenzio è esteso anche all'imputato di "medesimo reato", che ha l'obbligo di confermare le dichiarazioni in dibattimento solo se la sua posizione è già stata definita, per evitare che possa autoaccusarsi. L'imputato di reato connesso o collegato, quindi, non è compatibile con l'ufficio di testimone tranne che nei suoi confronti sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile. L'imputato di reato connesso o collegato, che ha accusato altri, non potrà essere obbligato a ripetere in giudizio le sue accuse. L'imputato ha l'obbligo di dire la verità e di rispondere in dibattimento davanti al giudice. La pena per la testimonianza falsa e reticente potrà variare da un minimo di tre anni di reclusione a un massimo di sei (oggi la misura minima è di due anni). Infine segnaliamo che il provvedimento prevede anche l'istituzione in ogni Tribunale della sezione del giudice dell'udienza preliminare, che, oltre a esercitare l'azione penale, dovrà decidere anche sulla libertà personale dell'imputato. |