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NOTIZIARIO WEB
GIURIDICA contributi di e mail
LUNEDI' 26 FEBBRAIO 2001
La nostra vetrina dei
L'esposizione dei
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ASSICURAZIONI GENERALI: INFORMAZIONI ON LINEEntro l'anno le Generali incorporano l'Ina e
ridisegnano il gruppo.
L'Ina trasferirà, infatti, l'attività assicurativa
vita ad una nuova società, che si chiamerà Ina vita e l'Ina verrà poi
incorporata nella società triestina.
Al termine dell'operazione alla holding faranno capo,
nel settore previdenziale, Generali vita, Ina vita e Alleanza, ciascuna con
propri marchi, sedi, rete e struttura.
www.guide.supereva.it/finanza_economia_e_lavoro/assicurazioni
è il sito internet in cui è possibile trovare oltre ad una serie di utili
informazioni in campo assicurativo, anche le notizie più varie sulle Assicurazioni
Generali e Alleanza Assicurazioni: aumenti di capitale dal 1947
ad oggi, dividendi, 17 anni di quotazioni giornaliere, grafici, raffronti
tra quotazioni Generali ed Ina durante l'OPAS, raccolta delle News
riguardanti le Generali.
Il
visitatore ha anche la possibilità di selezionare vari link per
rintracciare numeri telefonici, effettuare messaggi verso gsm, ricercare
treni, aerei, verificare le condizioni del tempo attraverso webcam,
consultare suggerimenti medici ovvero link rivolti alla ricerca di software,
analisi finanziarie, quotazioni in quasi realtime.
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE ON LINE DEI LAVORATORI DOMESTICIDigitando
l'indirizzo internet www.inps.it è
possibile collegarsi al sito dell'Inps per provvedere all'iscrizione dei
collaboratori familiari. L'Inps, infatti, consente la registrazione di ogni
nuovo rapporto di lavoro, tra datore e collaboratore domestico, anche
attraverso Internet. Non è più necessario recarsi di persona alla sede dell'istituto previdenziale competente per territorio per presentare il modello LD 09: Datore di lavoro, ora è sufficiente accedere al sito dell'Inps e compilare il modello on line. Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro domestico. L'iscrizione
di un nuovo rapporto di lavoro deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è
avvenuta l'assunzione. Pertanto,
le relative scadenze sono le seguenti:
Il datore di lavoro che effettua la denuncia dopo che sono trascorsi i termini sopra indicati; incorre, per il ritardo, nell'applicazione di una sanzione amministrativa. Nel
modello on line occorre inserire, nella prima parte, le generalità complete
del datore di lavoro e l'indirizzo, oltre al codice fiscale, nella seconda
parte le generalità del lavoratore, compreso il codice fiscale, e la data
di assunzione del lavoratore. La
terza parte riporta un questionario contenente una serie di domande, alle
quali occorre fornire precise risposte, per permettere all'Inps di stabilire
il tipo esatto di contributo valido per il rapporto di lavoro denunciato. Confermati tutti i dati immessi, si ottiene la stampa della ricevuta con il numero della domanda inviata e la sede Inps di competenza. Se viene fornito l'indirizzo di posta elettronica si può ricevere la conferma dell'avvenuta ricezione tramite e-mail. Successivamente dalla sede INPS di competenza, che rimane il riferente per qualsiasi informazione relativa all'argomento, arriveranno al domicilio del datore di lavoro la lettera di accoglimento della domanda, i bollettini per il versamento dei contributi trimestrali e le relative istruzioni. LAVORATORI
DOMESTICI: RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI
Di seguito riepiloghiamo l'ammontare dei contributi dovuti per i collaboratori familiari. Per il mese di gennaio 2001 i valori sono i seguenti:
Con decorrenza dal 1° febbraio 2001, invece, i valori sono i seguenti:
Ricordiamo
che gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla
retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici
effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore
settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso
della settimana. ADDIO AI CERTIFICATISul
supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio
u.s. sono stati pubblicati i Decreti legislativi n. 443, n. 444 e n. 445/00,
che danno il via alla semplificazione amministrativa e contengono il testo
unico in materia di documentazione amministrativa. Pertanto,
dal prossimo 7 marzo 2001, con l'entrata in vigore del testo unico sulla
documentazione amministrativa, le amministrazioni e i gestori pubblici non
potranno più chiedere i certificati, pena una denuncia per violazione di
doveri d'ufficio. Il
testo unico raccoglie tutte le norme oggi contenute in leggi e regolamenti
che riguardano la documentazione amministrativa e il documento elettronico.
La raccolta annulla tutte le leggi precedenti e semplifica la vita del
cittadino e degli operatori. Alla
fine della riforma spariranno tutti gli strumenti tradizionali (certificati,
autocertificazioni, autentiche, ecc) fino ad arrivare al nuovo sistema
fondato su strumenti informatici e telematici. Allo
stato in luogo dei certificati i cittadini possono rilasciare delle
autocertificazioni firmate o comprovate dalla fotocopia del documento di
identità. Il sistema sostituisce, ad esempio, il certificato di nascita o
di morte di congiunti, quello di esistenza in vita, paternità o maternità,
regime di comunione o separazione di beni o adempimenti fiscali, iscrizioni
negli albi professionali, assenza di condanne penali, situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari o l'essere il legale rappresentante
o il tutore o il curatore di qualcuno. Non
dovranno più essere autenticate le domande e le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi
pubblici. Le stesse dovranno semplicemente essere firmate davanti al
dipendente addetto o inviate con la fotocopia del documento di identità. Le
modalità tradizionali dell'autentica continueranno ad essere richieste per
le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la
riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.) da parte di
terze persone. Ed
ancora, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarà
possibile attestare la conformità all'originale di un documento conservato
o rilasciato da una pubblica amministrazione. Le
domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai
gestori ed esercenti di pubblici esercizi potranno essere inviate per fax o
per via telematica. Le
persone molto anziane o malate potranno farsi sostituire, quando fosse
necessaria una loro dichiarazione, dal coniuge o da un figlio o, in mancanza
di questi da un altro parente fino al terzo grado. LA
DIFFAMAZIONE ON-LINE MEDIANTE UN SITO STRANIERO E' PERSEGUIBILE DAVANTI AL
GIUDICE ITALIANO La
quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 dicembre
2000, n. 4741, ha riconosciuto la competenza dell'autorità giudiziaria
italiana, nel caso di un cittadino che lamentava la diffusione di scritti ed
immagini, lesivi della sua reputazione, attraverso siti Internet stranieri. Il
giudice italiano, quindi, può intervenire nell'ipotesi di reato di
diffamazione consumato tramite Internet, anche quando il messaggio è
immesso in rete all'estero. La
Corte, infatti, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva
ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con la
motivazione che i siti internet risultavano pubblicati all'estero ed il
reato si doveva considerare commesso al di fuori del territorio nazionale. I
giudici della Cassazione, invece, hanno affermato che, sebbene, la
caratterizzazione transnazionale dello strumento adoperato, possa far
apparire problematica l'individuazione del luogo, in cui si deve ritenere
consumato il delitto commesso a mezzo internet, il reato di diffamazione,
come sanzionato dall'art. 595 cod. pen., si consuma non al momento della
diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello
stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla
persona offesa. La
percezione, da parte dei terzi, che si connettono al sito, considerata come
evento, conseguente alla condotta diffamatoria di pubblicazione del
messaggio, può avvenire in un momento successivo e in un paese diverso,
rispetto all'inserimento in rete, da parte dell'agente degli scritti
offensivi e/o delle immagini denigratorie. Poiché
ai sensi dell'art. 6, 2° comma, cod. pen., il reato si considera commesso
nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce
è avvenuta, in tutto o in parte, su di esso oppure su di esso si è
verificato l'evento che ne è la conseguenza, deve ritenersi sussistente la
potestà punitiva dello Stato italiano, sia nel caso in cui la diffusione
del messaggio si sia verificata sul territorio nazionale, sia nel caso in
cui su di esso si sia verificata la percezione da parte dei terzi.
IL PIZZO ANCHE SU INTERNET Umberto
Rapetto, comandante del Gat, il gruppo anticrimine tecnologico della Guardia
di finanza, ha affermato che gli hacker si sono aggiornati e, dopo aver
bloccato un sito, chiedono alle loro vittime il pizzo. Per far ripartire il
sistema, occorre pagare! A
chiedere il pizzo sono soprattutto i gruppi sudamericani. La
richiesta di denaro arriva quasi sempre via e-mail. A volte si presenta come
un'offerta di aiuto: "sappiamo che siete stati colpiti, se volete vi
possiamo dare una mano". Altre volte viene inviata in allegato ad un
messaggio di posta elettronica una pagina web clonata, per cui il sito è
simile all'originale nella grafica, ma con informazioni completamente
diverse. Occorre
fare sempre più attenzione. Ad esempi, in primo luogo occorre verificare
chi invia l'e-mail e, se possibile, non aprire mai la posta che arriva da
sconosciuti. Quindi occorre controllare dove è collocata la @ (la
chiocciola ordina alla macchina di non leggere la parte di indirizzo che
viene prima, ma solo quella che viene dopo). CESSIONI D'AZIENDA:LA COMUNICAZIONE VA DATA 25 GIORNI PRIMA DI RAGGIUNGERE L'INTESA SUL TRASFERIMENTO Il
Decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 43 del 21 febbraio u.s. ha modificato l'art. 47 della Legge n.
428/90, stabilendo che nei passaggi d'azienda il cedente e l'acquirente
devono informare le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima che sia
perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che si sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti. Il
diritto di informazione è previsto dal Direttiva Ue n. 77/187 e dalla
Direttiva Ue n. 98/50 in base alle quali il cedente è tenuto a comunicare
le cessione d'azienda o parte di essa ai rappresentanti dei lavoratori in
tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente
lesi dal trasferimento nelle loro condizioni di impiego e di lavoro. Le
direttive riconoscono agli Stati membri la possibilità di fissare limiti
temporali. Da qui l'indicazione dei 25 giorni, contenuta nell'art. 47 della
Legge n. 428/87, che aveva ratificato la prima direttiva europea. L'informazione,
obbligatoria per le imprese con più di 15 dipendenti, riguarda la data o la
data proposta del trasferimento, i motivi del trasferimento, le conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure
adottate nei loro confronti. Il
Decreto legislativo n. 18/01 stabilisce anche che l'obbligo di comunicazione
e di esame congiunto va rispettato anche quando la decisione del
trasferimento è assunta da un'altra impresa controllante. Infine,
il provvedimento chiarisce che le dimissioni presentate dal lavoratore nei
tre mesi successivi al trasferimento si configurano come recesso per giusta
causa, ai sensi dell'art. 2119 Cod. civ. |