QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail

scottigio@tin.it

 

LUNEDI'

26 FEBBRAIO  2001


pagina 5

 

 

 

 

 

La nostra vetrina dei 
PRODOTTI
ARTIGIANALI
e' aperta... visitatela

 

 

 

 


Entrate nell'
AREA
DELLE NOVITA'
troverete esposti molti
prodotti interessanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esposizione dei 
PRODOTTI
PER IL LAVORO
è aperta visitatela

 

 

 

ASSICURAZIONI GENERALI: INFORMAZIONI ON LINE

Entro l'anno le Generali incorporano l'Ina e ridisegnano il gruppo.

L'Ina trasferirà, infatti, l'attività assicurativa vita ad una nuova società, che si chiamerà Ina vita e l'Ina verrà poi incorporata nella società triestina.

Al termine dell'operazione alla holding faranno capo, nel settore previdenziale, Generali vita, Ina vita e Alleanza, ciascuna con propri marchi, sedi, rete e struttura.

www.guide.supereva.it/finanza_economia_e_lavoro/assicurazioni  è il sito internet in cui è possibile trovare oltre ad una serie di utili informazioni in campo assicurativo, anche le notizie più varie sulle Assicurazioni Generali e Alleanza Assicurazioni: aumenti di capitale dal 1947 ad oggi, dividendi, 17 anni di quotazioni giornaliere, grafici, raffronti tra quotazioni Generali ed Ina durante l'OPAS, raccolta delle News riguardanti le Generali.

Il visitatore ha anche la possibilità di selezionare vari link per rintracciare numeri telefonici, effettuare messaggi verso gsm, ricercare treni, aerei, verificare le condizioni del tempo attraverso webcam, consultare suggerimenti medici ovvero link rivolti alla ricerca di software, analisi finanziarie, quotazioni in quasi realtime.

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE ON LINE DEI LAVORATORI DOMESTICI

Digitando l'indirizzo internet www.inps.it  è possibile collegarsi al sito dell'Inps per provvedere all'iscrizione dei collaboratori familiari. L'Inps, infatti, consente la registrazione di ogni nuovo rapporto di lavoro, tra datore e collaboratore domestico, anche attraverso Internet.

Non è più necessario recarsi di persona alla sede dell'istituto previdenziale competente per territorio per presentare il modello LD 09: Datore di lavoro, ora è sufficiente accedere al sito dell'Inps e compilare il modello on line. Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro domestico.

L'iscrizione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione.

Pertanto, le relative scadenze sono le seguenti:

 

per le assunzioni dal 1° gennaio al 31 marzo

10 aprile

per le assunzioni dal 1° aprile al 30 giugno

10 luglio

per le assunzioni dal 1° luglio al 30 settembre

10 ottobre

per le assunzioni dal 1° ottobre al 31 dicembre

10 gennaio

 

Il datore di lavoro che effettua la denuncia dopo che sono trascorsi i termini sopra indicati; incorre, per il ritardo, nell'applicazione di una sanzione amministrativa.

Nel modello on line occorre inserire, nella prima parte, le generalità complete del datore di lavoro e l'indirizzo, oltre al codice fiscale, nella seconda parte le generalità del lavoratore, compreso il codice fiscale, e la data di assunzione del lavoratore.

La terza parte riporta un questionario contenente una serie di domande, alle quali occorre fornire precise risposte, per permettere all'Inps di stabilire il tipo esatto di contributo valido per il rapporto di lavoro denunciato.

Confermati tutti i dati immessi, si ottiene la stampa della ricevuta con il numero della domanda inviata e la sede Inps di competenza. Se viene fornito l'indirizzo di posta elettronica si può ricevere la conferma dell'avvenuta ricezione tramite e-mail.

Successivamente dalla sede INPS di competenza, che rimane il riferente per qualsiasi informazione relativa all'argomento, arriveranno al domicilio del datore di lavoro la lettera di accoglimento della domanda, i bollettini per il versamento dei contributi trimestrali e le relative istruzioni.

 

 

LAVORATORI DOMESTICI: RIEPILOGO DEI CONTRIBUTI

Di seguito riepiloghiamo l'ammontare dei contributi dovuti per i collaboratori familiari.

Per il mese di gennaio 2001 i valori sono i seguenti:

Retribuzione Effettiva Oraria

Importo Contributivo Orario

Con quota assegni familiari

Senza quota assegni familiari

Totale contributo orario

Di cui a carico del lavoratore

Totale contributo orario

Di cui a carico del lavoratore

Fino a L. 11.600

L. 2.314

L. 486

L. 1.954

L. 486

Da L. 11.601 a L. 14.150

L. 2.607

L. 548

L. 2.201

L. 548

Oltre L. 14.150

L. 3.180

L. 668

L. 2.684

L. 668

Lavoro superiore a 24 ore settimanali

L. 1.681

L. 353

L. 1.419

L. 353

Con decorrenza dal 1° febbraio 2001, invece, i valori sono i seguenti:

 

Retribuzione Effettiva Oraria

Importo Contributivo Orario

Con quota assegni familiari

Senza quota assegni familiari

Totale contributo orario

Di cui a carico del lavoratore

Totale contributo orario

Di cui a carico del lavoratore

Fino a L. 11.600

L. 2.232

L. 486

L. 1.954

L. 486

Da L. 11.601 a L. 14.150

L. 2.514

L. 548

L. 2.201

L. 548

Oltre L. 14.150

L. 3.066

L. 668

L. 2.684

L. 668

Lavoro superiore a 24 ore settimanali

L. 1.621

L. 353

L. 1.419

L. 353

Ricordiamo che gli importi contributivi della quarta fascia sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

 

ADDIO AI CERTIFICATI

Sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio u.s. sono stati pubblicati i Decreti legislativi n. 443, n. 444 e n. 445/00, che danno il via alla semplificazione amministrativa e contengono il testo unico in materia di documentazione amministrativa.

Pertanto, dal prossimo 7 marzo 2001, con l'entrata in vigore del testo unico sulla documentazione amministrativa, le amministrazioni e i gestori pubblici non potranno più chiedere i certificati, pena una denuncia per violazione di doveri d'ufficio.

Il testo unico raccoglie tutte le norme oggi contenute in leggi e regolamenti che riguardano la documentazione amministrativa e il documento elettronico. La raccolta annulla tutte le leggi precedenti e semplifica la vita del cittadino e degli operatori.

Alla fine della riforma spariranno tutti gli strumenti tradizionali (certificati, autocertificazioni, autentiche, ecc) fino ad arrivare al nuovo sistema fondato su strumenti informatici e telematici.

Allo stato in luogo dei certificati i cittadini possono rilasciare delle autocertificazioni firmate o comprovate dalla fotocopia del documento di identità. Il sistema sostituisce, ad esempio, il certificato di nascita o di morte di congiunti, quello di esistenza in vita, paternità o maternità, regime di comunione o separazione di beni o adempimenti fiscali, iscrizioni negli albi professionali, assenza di condanne penali, situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari o l'essere il legale rappresentante o il tutore o il curatore di qualcuno.

Non dovranno più essere autenticate le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici. Le stesse dovranno semplicemente essere firmate davanti al dipendente addetto o inviate con la fotocopia del documento di identità.

Le modalità tradizionali dell'autentica continueranno ad essere richieste per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi ecc.) da parte di terze persone.

Ed ancora, con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sarà possibile attestare la conformità all'originale di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione.

Le domande e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori ed esercenti di pubblici esercizi potranno essere inviate per fax o per via telematica.

Le persone molto anziane o malate potranno farsi sostituire, quando fosse necessaria una loro dichiarazione, dal coniuge o da un figlio o, in mancanza di questi da un altro parente fino al terzo grado.

 LA DIFFAMAZIONE ON-LINE MEDIANTE UN SITO STRANIERO E' PERSEGUIBILE DAVANTI AL GIUDICE ITALIANO

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 27 dicembre 2000, n. 4741, ha riconosciuto la competenza dell'autorità giudiziaria italiana, nel caso di un cittadino che lamentava la diffusione di scritti ed immagini, lesivi della sua reputazione, attraverso siti Internet stranieri.

Il giudice italiano, quindi, può intervenire nell'ipotesi di reato di diffamazione consumato tramite Internet, anche quando il messaggio è immesso in rete all'estero.

La Corte, infatti, ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con la motivazione che i siti internet risultavano pubblicati all'estero ed il reato si doveva considerare commesso al di fuori del territorio nazionale.

I giudici della Cassazione, invece, hanno affermato che, sebbene, la caratterizzazione transnazionale dello strumento adoperato, possa far apparire problematica l'individuazione del luogo, in cui si deve ritenere consumato il delitto commesso a mezzo internet, il reato di diffamazione, come sanzionato dall'art. 595 cod. pen., si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa.

La percezione, da parte dei terzi, che si connettono al sito, considerata come evento, conseguente alla condotta diffamatoria di pubblicazione del messaggio, può avvenire in un momento successivo e in un paese diverso, rispetto all'inserimento in rete, da parte dell'agente degli scritti offensivi e/o delle immagini denigratorie.

Poiché ai sensi dell'art. 6, 2° comma, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta, in tutto o in parte, su di esso oppure su di esso si è verificato l'evento che ne è la conseguenza, deve ritenersi sussistente la potestà punitiva dello Stato italiano, sia nel caso in cui la diffusione del messaggio si sia verificata sul territorio nazionale, sia nel caso in cui su di esso si sia verificata la percezione da parte dei terzi.

 

IL PIZZO ANCHE SU INTERNET

Umberto Rapetto, comandante del Gat, il gruppo anticrimine tecnologico della Guardia di finanza, ha affermato che gli hacker si sono aggiornati e, dopo aver bloccato un sito, chiedono alle loro vittime il pizzo. Per far ripartire il sistema, occorre pagare!

A chiedere il pizzo sono soprattutto i gruppi sudamericani.

La richiesta di denaro arriva quasi sempre via e-mail. A volte si presenta come un'offerta di aiuto: "sappiamo che siete stati colpiti, se volete vi possiamo dare una mano". Altre volte viene inviata in allegato ad un messaggio di posta elettronica una pagina web clonata, per cui il sito è simile all'originale nella grafica, ma con informazioni completamente diverse.

Occorre fare sempre più attenzione. Ad esempi, in primo luogo occorre verificare chi invia l'e-mail e, se possibile, non aprire mai la posta che arriva da sconosciuti. Quindi occorre controllare dove è collocata la @ (la chiocciola ordina alla macchina di non leggere la parte di indirizzo che viene prima, ma solo quella che viene dopo).

CESSIONI D'AZIENDA:LA COMUNICAZIONE VA DATA 25 GIORNI PRIMA DI RAGGIUNGERE L'INTESA SUL TRASFERIMENTO

Il Decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio u.s. ha modificato l'art. 47 della Legge n. 428/90, stabilendo che nei passaggi d'azienda il cedente e l'acquirente devono informare le rappresentanze sindacali almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che si sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti.

Il diritto di informazione è previsto dal Direttiva Ue n. 77/187 e dalla Direttiva Ue n. 98/50 in base alle quali il cedente è tenuto a comunicare le cessione d'azienda o parte di essa ai rappresentanti dei lavoratori in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi dal trasferimento nelle loro condizioni di impiego e di lavoro. Le direttive riconoscono agli Stati membri la possibilità di fissare limiti temporali. Da qui l'indicazione dei 25 giorni, contenuta nell'art. 47 della Legge n. 428/87, che aveva ratificato la prima direttiva europea.

L'informazione, obbligatoria per le imprese con più di 15 dipendenti, riguarda la data o la data proposta del trasferimento, i motivi del trasferimento, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure adottate nei loro confronti.

Il Decreto legislativo n. 18/01 stabilisce anche che l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto va rispettato anche quando la decisione del trasferimento è assunta da un'altra impresa controllante.

Infine, il provvedimento chiarisce che le dimissioni presentate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento si configurano come recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 Cod. civ.

 

Pagina 1   Pagina 2   Pagina 3   Pagina 4  Pagina 5

Titoli      Home    Archivio news