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LUNEDI'

2 LUGLIO 2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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BANDO PER PROGETTI NEW ECONOMY

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con decreto del 2 maggio 2001, ha indetto un bando di concorso per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, è indetto per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti che li potranno attuare.

I progetti possono essere presentati da università, enti di ricerca e organismo da essi promossi e comunque partecipati in una misura complessiva non inferiore al 25%.

La partecipazione di soggetti diversi da università ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. I progetti possono essere anche presentati da società costituite in base al Decreto legislativo n. 297/99, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di università e enti pubblici di ricerca.

Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere superiore a 5 miliardi, mentre le spese di progettazione, gestione e monitoraggio non potranno superare il 5% del costo totale.

La scelta dei progetti sarà effettuata con una graduatoria formata da una commissione costituita con apposito decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero.

 

PRODOTTO EDITORIALE: LA DEFINIZIONE

La nuova legge sull'editoria n. 62 del 7 marzo 2001 ha ampliato la definizione di prodotto editoriale fino a ricomprendervi anche quello realizzato su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

Il 3° comma dell'art. 1 dello stesso provvedimento dispone che al prodotto editoriale si applicano alcune disposizioni della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, la legge sulla stampa:

- l'art. 2, che prevede l'indicazione di luogo e data della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore, nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;

- l'art. 5, che comporta l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale, con individuazione del direttore responsabile, del prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, che ne costituisce elemento identificativo.

Di seguito esaminiamo il problema dell'obbligo o meno della registrazione dei siti Internet.

 

PRODOTTO EDITORIALE: SITI E testate on line

La testata giornalistica on line, se rientra nella nozione di prodotto editoriale, come definito dalla Legge n. 62/01, deve essere registrata nei tribunali e deve avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore.

Per essere un prodotto editoriale la testata on line deve essere caratterizzata dalla diffusione di informazioni presso il pubblico con periodicità regolare. Inoltre deve essere contraddistinta da una testata, che identifica il prodotto stesso.

Come chiarisce la stessa Legge n. 62/01 non possono, comunque, essere considerati prodotti editoriali quelli destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

Conseguentemente non può rientrare nella definizione di "prodotto editoriale" il sito internet aziendale che pubblica notizie, informazioni e dati esclusivamente sull'azienda stessa.

E non rientra nella definizione di prodotto editoriale neppure un qualsiasi portale on line: per esso nessuno può richiedere la registrazione, se non per la eventuale sola sezione che, con una propria testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e con regolare periodicità, diffonde informazioni legate all’attualità.

 

TESTATE ON LINE: LA REGISTRAZIONE

Come già anticipato, anche alla testata giornalistica elettronica si applicano gli artt. 2 e 5 della Legge n. 47/48 sulla stampa.

Come già avviene per i giornali e i periodici cartacei, per i telegiornali e i giornaliradio, anche le testate telematiche, on line, che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive, con una regolare periodicità, con un proprio logo identificativo e che diffondono informazioni legate all’attualità, debbono essere iscritte nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 47/48 debbono essere iscritte le testate quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione e dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

Ricordiamo che di registrazione delle testate on line si era già parlato nell’art. 153 della Legge n. 388/00 per i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici.

 

TESTATE ON LINE: GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI

In base al rinvio a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 47/48 sulla stampa anche i giornali online debbono essere iscritti nel registro della stampa ed evidenziare i seguenti elementi identificativi: luogo e data della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

L'iscrizione deve essere fatta presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata on line ha la redazione.

Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine, Egli, infatti, come sancito dall'art. 57 codice penale, deve impedire che siano commessi delitti con il mezzo della stampa e deve far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica ed il Codice di deontologia sulla privacy.

Lo stampatore è il provider, che concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni.

La Legge n. 47/48 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini.

 

Trasporti combinati: recepimento direttiva comunitaria e disposizioni attuative

Con il Decreto del 15 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, il Ministero dei Trasporti ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva comunitaria n.92/106/CEE del 7 dicembre 1992, che stabilisce norme comuni in materia di trasporti combinati di merci fra Stati membri.

Successivamente, per armonizzare le disposizioni comunitarie con il nostro ordinamento, sono stati emanati anche un decreto dirigenziale e una circolare esplicativa (14 maggio2001).

Per trasporto combinato si intende il trasporto di cose fra Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrano le seguenti condizioni:

a) la parte del tragitto effettuato per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria;

b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco".

Secondo il decreto ministeriale prevede, inoltre, le seguenti disposizioni:

- il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato viene liberamente determinato fra le parti

- possono essere immatricolati veicoli senza titolo autorizzativo solo ed esclusivamente per l’esecuzione di trasporti combinati fra Stati dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo

- qualora nel quadro di un trasporto combinato l’impresa mittente effettui il tragitto stradale iniziale con veicoli in conto proprio, l’impresa destinataria della merce trasportata può effettuare per conto proprio il tragitto stradale terminale per portare a destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore di cui abbia la disponibilità o che abbia acquistato a rate o noleggiato conformemente alla Direttiva n. 84/647/CEE relativa alla utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o semirimorchio è immatricolato a nome dell’impresa mittente o noleggiato da quest’ultima

- il tragitto iniziale di un trasporto combinato effettuato dall’impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che le appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato, guidato da suoi dipendenti, mentre il rimorchio o semirimorchio è immatricolato a nome dell’impresa destinataria della merce o noleggiato da quest’ultima, è ugualmente considerato, in deroga alla Direttiva del 23 luglio 1962 (relativa all’emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada), un’operazione di trasporto in conto proprio, qualora il tragitto stradale terminale sia effettuato per conto proprio dall’impresa destinataria conformemente a quest’ultima direttiva.

 

MERCATO IMMOBILIARE: IL FUTURO

Da un'indagine che la Iunior Entreprise Milano Economia (Jeme) dell'università Bocconi di Milano, commissionata dal Collegio degli Agenti d'Affari in Mediazione della Provincia di Milano (CAAM FIMAA) e dalla casa editrice B&P S.p.A., risulta elevato il gradimento da parte del pubblico verso la ricerca on line di immobili. Il web è stato preso in considerazione da circa il 41% degli intervistati come canale per cercare un immobile. Internet risulta molto utile, allo stato, soprattutto nella prima fase della ricerca, quella relativa all'individuazione delle offerte, al trovarle unificate e al confronto delle informazioni. In un futuro potrebbe far incontrare realmente domanda ed offerta.

Dall'indagine risulta, altresì, che l'agenzia immobiliare è il punto di riferimento per chi, a Milano e provincia, intende acquistare o vendere un immobile. Il 56% degli acquisti avviene con l'agenzia immobiliare. Questa, infatti, ha professionalità, conoscenza del mercato, esperienza di intermediazione ed una ampia banca dati.

La principale motivazione dell'acquisto è il trasferimento di residenza. Le tipologie di alloggio, per quanto riguarda la città di Milano, più trattate risultano l'alloggio medio/piccolo in condominio, l'alloggio in palazzo d'epoca in zona centrale e l'alloggio, da ristrutturare, situato in una casa di ringhiera.

 

MOD.770: SLITTA IL TERMINE DI PRESENTAZIONE

il termine per la presentazione dei mod. 770 per la dichiarazione dei sostituti d'imposta slitta dal 2 luglio al 15 ottobre.

L'agenzia delle Entrata, con un apposito comunicato, ha dato notizia della decisione, che è contenuta in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso.

Il modello 770 potrà essere unificato ad Unico 2001 anche per i datori di lavoro con meno di 20 collaboratori o dipendenti.

 

Deroghe al riposo settimanale

Il Ministero del Lavoro ha emanato due decreti, concernenti deroghe all’obbligo del riposo domenicale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2001.

Tali provvedimenti modificano il Decreto ministeriale 22 giugno 1935 e successive integrazioni e modificazioni ed estendono l’ambito di applicazione dell’art. 5 della Legge 22 febbraio 1934, n. 370.in base al quale il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale.

E' stata inserita l’attività di segatura del granito e attività collegate.

E' stata sostituita l'attuale voce relativa all'industria tipografica, editoriale e legatoria con la nuova voce Industria grafica, editoriale e legatoria ed integrato l’elenco delle operazioni per le quali è concessa la deroga.

L'integrazione prevede l'autorizzazione al lavoro domenicale con riposo compensativo per il personale addetto alla composizione, preparazione, stampa, allestimento e spedizione dei giornali periodici e dei moduli relativi a concorsi - pronostici collegati ad avvenimenti sportivi e per quello addetto a call center gestiti direttamente da aziende grafiche e/o editoriali, oppure dipendente da società che lavorano in via esclusiva per aziende grafiche e/o editoriali.

In particolare il lavoro domenicale è consentito nell'industria grafica, editoriale e di legatoria per lo svolgimento delle seguenti operazioni:

- composizione e stampa dei documenti necessari al funzionamento delle Camere legislative, dei documenti richiesti dalle pubbliche autorità, nonché degli annunzi mortuari e di spettacoli pubblici;

- stampa e spedizione di libri scolastici, nei mesi di agosto e settembre;

- distribuzione di libri scolastici o di strenne, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

- composizione, preparazione, stampa, allestimento e spedizione dei giornali periodici, dei moduli relativi a concorsi-pronostici collegati ad avvenimenti sportivi;

-   call center gestiti direttamente da aziende grafiche e/o editoriali oppure dipendente da società che lavorano in via esclusiva per aziende grafiche e/o editoriali.

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