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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
9 LUGLIO 2001
pagina 5
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MALATTIA INSORTA DURANTE LE FERIE
La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e
certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il
decorso. La malattia con prognosi superiore ai tre giorni può interrompere
il decorso delle ferie solo se il lavoratore mette l'azienda e l'Inps nella
condizione di effettuare le visite fiscali di controllo. Ricordiamo che le
visite fiscali di controllo possono essere richieste in tutti i giorni della
settimana, compresa la domenica e che il lavoratore ha l'obbligo di farsi
trovare al suo domicilio o al recapito scelto in ferie e in malattia durante
le seguenti fasce di reperibilità: - la mattina dalle 10.00 alle 12.00 - il
pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. La visita di controllo della infermità
del lavoratore può essere predisposta dal datore di lavoro o dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale. L'assenza ingiustificata in occasione
del controllo comporta per il lavoratore la perdita dell'intera malattia a
carico della ditta e la perdita dell'intero trattamento a carico Inps per i
primi dieci giorni e del 50 per cento del restante periodo se il lavoratore
risulta assente ad una seconda visita domiciliare ovvero se non si è
presentato alla visita ambulatoriale. In caso di assenza anche a di una
terza visita l'erogazione dell'indennità di malattia viene interrotta.
UN PORTALE PER IL MATTONE
Da un'indagine Jeme-Bocconi, commissionata dal Collegio degli Agenti
d'Affari in Mediazione della Provincia di <Milano (CAAM FIMAA), risulta
elevato il gradimento da parte del pubblico verso la ricerca on line di
immobili, soprattutto nella prima fase della ricerca stessa:
l'individuazione delle offerte, il trovarle unificate e il confronto delle
informazioni. Per questo, navigando in rete, abbiamo trovato e provato il
portale www.attico.it che è stato
realizzato dalla B&P S.p.A. ed è fratello del portale
www.autoin.it dedicato al mondo
dell'automobile. Il portale divulga le offerte delle agenzia immobiliari,
presentando una panoramica completa ed aggiornata del settore Il portale
offre anche una vasta gamma di servizi complementari per le due tipologie di
visitatori: i privati, che hanno così un valido supporto per districarsi nei
meandri della burocrazia, e gli agenti immobiliari, che trovano in esso un
vero e proprio supporto per lo svolgimento del lavoro quotidiano. Navigando
nel sito, oltre a cercare immobili, è possibile trovare anche informazioni
su condomini, modalità di acquisto, mutui ed i finanziamenti, visure
ipotecarie e catastali, nonché consulenze on line da parte di notai,
architetti, avvocati e commercialisti.
STATUTO DEL CONTRIBUENTE: DIRITTO DI INTERPELLO
La Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante le disposizioni in materia di
Statuto del Contribuente, ha dettato le linee guida alle quali dovranno
conformarsi i rapporti tra il fisco ed i contribuenti, ampliando e
rafforzando il dialogo tra l'amministrazione Finanziaria e questi ultimi.
L'art. 11 disciplina l'istituto dell'interpello del contribuente, vale a
dire il diritto riconosciuto a qualsiasi contribuente, persona fisica o
giuridica, di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione di
diritto e/o di merito circa la applicazione al caso concreto della
disciplina tributaria, sostanziale, formale o processuale, al fine di
conoscere, preventivamente, non solo l'indirizzo interpretativo in ordine ad
una norma tributaria, ma anche il conseguente comportamento
dell'amministrazione in sede di controllo. Sulla Gazzetta ufficiale n. 128
del 5 giugno 2001, è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Finanze
n. 209 del 26 aprile 2001, con il quale sono stati individuati gli organi,
le procedure, le modalità di esercizio e gli effetti dell'interpello.
DIRITTO DI INTERPELLO: LE MODALITA'
Dal 20 giugno scorso i contribuenti possono presentare istanze di interpello
secondo le modalità disciplinate dal decreto ministeriale sopra citato.
L'istanza di interpello, presentata dal contribuente stesso o dal suo
rappresentante legale, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi
del contribuente o del suo rappresentante legale e del domicilio per le
eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio. L'istanza di interpello deve
riferirsi sempre ad un caso concreto e deve essere presentata prima che il
contribuente sia tenuto all'adempimento fiscale per il quale chiede
chiarimenti. Pertanto il contribuente, che ha già posto in essere gli
adempimenti che lo riguardano, non può più presentare l'istanza.
L'interpello non è ammesso quando nel sito di documentazione tributaria
dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo internet
www.agenziaentrate.it è
pubblicata una circolare, risoluzione, istruzione o nota che già fornisce
l'interpretazione con cui l'Amministrazione ha fornito la soluzione
interpretativa di casi analoghi rispetto a quello prospettato. La
trattazione dell'istanza di interpello può essere di competenza dell'Agenzia
delle Entrare, di quella del Territorio o di quella delle Dogane. L'istanza,
redatta per iscritto, ha forma libera, non è soggetta a bollo; può essere
presentata allo sportello dell'Ufficio o spedita con raccomandata R/R, non è
richiesta l'autentica della firma. L'Ufficio interpellato deve rispondere,
con motivazione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di
interpello. Trascorso tale periodo senza una risposta, si forma il silenzio
assenso relativamente alla interpretazione data dal contribuente.
DIVIETO DI FUMARE
Secondo quanto previsto dall'apposita circolare del Ministero della Sanità,
è vietato fumare nelle corsie di ospedale, nelle aule delle scuole di ogni
ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici
e di concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
in metropolitana, nelle sale di attesa di stazioni ferroviarie, marittime e
aeroportuali; nei compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie
stati e in concessione; nei compartimenti a cuccette e carrozze letto;
locali chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e teatro,
sale chiuse da ballo, sale-corse, sale riunioni di accademie, musei,
biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie
d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Per quanto riguarda i locali aperti
al pubblico precisiamo che in tale categoria possono rientrare ospedali e
altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale
d'aspetto, per richiesta di analisi per pagamento dei ticket); scuole di
ogni ordine e grado comprese le università (aule, corridoi, segreterie
studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni); uffici degli enti
territoriali quali regioni, province e comuni, uffici di altre
amministrazioni, uffici del catasto, uffici di collocamento, uffici postali,
(locali di accesso agli sportelli, corridoi); distretti militari e altri
uffici aperti al pubblico, uffici Iva e del registro, uffici di prefetture,
questure, commissariati e uffici giudiziari, uffici delle società erogatrici
di servizi pubblici (compagnie telefoniche, del gas, corrente elettrica),
banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della
Pubblica Amministrazione (riscossione imposte, sanzioni). I dirigenti
preposti alle strutture amministrative o il responsabile della struttura
privata debbono predisporre i cartelli di divieto con le relative sanzioni,
vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni. La somma
da pagare non deve essere inferiore a L. 12.000 e non piò essere superiore a
L. 20 milioni. Per chi non fa rispettare il divieto le sanzioni vanno da un
minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 100.000.
NEWSLETTER SU EVENTI CULTURALI DELLE PRINCIPALI DESTINAZIONI ITALIANE E
STRANIERE
L'Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo (ASSOTRAVEL) ha
lanciato due nuove newsletter per fornire ai consumatori, che acquistano
viaggi e vacanze presso le agenzie di viaggio, un resoconto aggiornato e
costante su eventi, mostre e manifestazioni nelle principali destinazioni
italiane ed estere. "Il bello di viaggiare...in Italia" e "Il bello di
viaggiare...nel mondo" saranno distribuiti gratuitamente, ogni quindici
giorni, alle agenzie di viaggio associate via e-mail. Queste ultime potranno
riprodurre i due periodici e metterli a disposizione dei loro clienti. Le
newsletter, corredate da foto, potranno essere utilizzate per accompagnare e
rafforzare proposte di viaggio ed accreditare l'agenzia di viaggi non solo
come punto vendita, ma anche il consulente in grado di fornire informazioni
relative al viaggio.
SPECIALISTA ITALIANO DI INTERNET SECURITY: E*MAZE
Uno dei problemi più sentiti dai vari utilizzatori della rete è
indubbiamente quello della sicurezza. Un tema decisamente vecchio, ma sempre
attuale e soprattutto in continua trasformazione. Basti pensare che ben il
90 per cento delle aziende, in tutto il mondo, hanno subito attacchi via
Internet e che i danni sono stimati in 5 miliardi di dollari. In Italia, la
cultura della sicurezza in rete è ancora agli inizi. Solamente il 14 per
cento delle aziende ritiene di avere un sistema di sicurezza adeguato. Ma la
presa di coscienza dei problema sta rapidamente aumentando, anche perché gli
attacchi, le violazioni di sistemi on line si moltiplicano, diventando un
problema quotidiano in un sistema globale di transazioni che utilizzano
sempre più il Web. All'indirizzo internet www.emaze.net, ci siamo collegati
con il sito della E*Maze, una struttura di specialisti della sicurezza delle
reti informatiche, nata a Trieste nell'agosto 2000, con direzione a Milano.
La sua mission è quella di aumentare la consapevolezza dei problemi di
sicurezza fornendo soluzioni avanzate, basate sulla suite software ipLegion.
E*Maze permette a qualsiasi azienda, qualunque sia la sua dimensione, di
monitorare e proteggere tutti i dispositivi di computer, server, switch,
router, hub, firewall, workstation, periferiche, database, applicativi,
collegati in rete e accessibili attraverso Internet. Con ipLegion, E*Maze
fornisce un servizio di individuazione dei punti di minima resistenza agli
attacchi e dei bug eventualmente presenti nei vari sistemi in rete. Il
servizio è erogato via Internet ed è costantemente aggiornato grazie a una
rete mondiale di ricercatori e di esperti, intenti a scoprire e capire ogni
nuovo modo di attacco Il servizio non richiede installazione presso
l'utente, che può scegliere tra varie modalità di monitoraggio quella che
ritiene più adatta alle proprie esigenze di sicurezza e al valore dei beni
da proteggere. Sulla base delle indicazioni fornite da ipLegion, l'utente
può decidere come gestire le modalità di eliminazione o contenimento di
tutte le forme di vulnerabilità.
FISCO: CONGUAGLI SULLE PENSIONI
L'Inps, con la circolare n. 113 del 24 maggio 2001, ha fornito le istruzioni
per la gestione del modd. 730 presentati dai pensionati all'istituto
previdenziale. In particolare l'Inps ha chiarito che le operazioni di
conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, saranno
effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2001 in
modo da permettere una eventuale rateizzazione fino a quattro rate. I
conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del
pensionato, vengono gestiti come un unico "gruppo" di conguagli e in modo da
poter essere compensati tra di loro; la rateizzazione sarà effettuata, se
richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tenere conto
della seconda rata d'acconto, sia a debito del contribuente. In caso di
rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive, gli interessi
dello 0,5 per cento mensile. Nel caso in cui l'importo della pensione
risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli
emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell'interesse dello 0,4 per cento
mensile. Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del
pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i
conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2001 anche nel caso in cui
il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato
come "semestrale" o "annuale". Nel caso in cui risultino presenti solo
conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito
del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2001 fino
a capienza della rata stessa. Il testo della circolare n. 113/01 può essere
letto sul sito dell'Inps all'indirizzo internet
www.inps.it
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