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GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'

 9 LUGLIO 2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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MALATTIA INSORTA DURANTE LE FERIE

La malattia con ricovero ospedaliero, regolarmente comunicata e certificata, sopravvenuta durante il periodo delle ferie, ne interrompe il decorso. La malattia con prognosi superiore ai tre giorni può interrompere il decorso delle ferie solo se il lavoratore mette l'azienda e l'Inps nella condizione di effettuare le visite fiscali di controllo. Ricordiamo che le visite fiscali di controllo possono essere richieste in tutti i giorni della settimana, compresa la domenica e che il lavoratore ha l'obbligo di farsi trovare al suo domicilio o al recapito scelto in ferie e in malattia durante le seguenti fasce di reperibilità: - la mattina dalle 10.00 alle 12.00 - il pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00. La visita di controllo della infermità del lavoratore può essere predisposta dal datore di lavoro o dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'assenza ingiustificata in occasione del controllo comporta per il lavoratore la perdita dell'intera malattia a carico della ditta e la perdita dell'intero trattamento a carico Inps per i primi dieci giorni e del 50 per cento del restante periodo se il lavoratore risulta assente ad una seconda visita domiciliare ovvero se non si è presentato alla visita ambulatoriale. In caso di assenza anche a di una terza visita l'erogazione dell'indennità di malattia viene interrotta.

UN PORTALE PER IL MATTONE
Da un'indagine Jeme-Bocconi, commissionata dal Collegio degli Agenti d'Affari in Mediazione della Provincia di <Milano (CAAM FIMAA), risulta elevato il gradimento da parte del pubblico verso la ricerca on line di immobili, soprattutto nella prima fase della ricerca stessa: l'individuazione delle offerte, il trovarle unificate e il confronto delle informazioni. Per questo, navigando in rete, abbiamo trovato e provato il portale www.attico.it che è stato realizzato dalla B&P S.p.A. ed è fratello del portale www.autoin.it  dedicato al mondo dell'automobile. Il portale divulga le offerte delle agenzia immobiliari, presentando una panoramica completa ed aggiornata del settore Il portale offre anche una vasta gamma di servizi complementari per le due tipologie di visitatori: i privati, che hanno così un valido supporto per districarsi nei meandri della burocrazia, e gli agenti immobiliari, che trovano in esso un vero e proprio supporto per lo svolgimento del lavoro quotidiano. Navigando nel sito, oltre a cercare immobili, è possibile trovare anche informazioni su condomini, modalità di acquisto, mutui ed i finanziamenti, visure ipotecarie e catastali, nonché consulenze on line da parte di notai, architetti, avvocati e commercialisti.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE: DIRITTO DI INTERPELLO
La Legge n. 212 del 27 luglio 2000, recante le disposizioni in materia di Statuto del Contribuente, ha dettato le linee guida alle quali dovranno conformarsi i rapporti tra il fisco ed i contribuenti, ampliando e rafforzando il dialogo tra l'amministrazione Finanziaria e questi ultimi. L'art. 11 disciplina l'istituto dell'interpello del contribuente, vale a dire il diritto riconosciuto a qualsiasi contribuente, persona fisica o giuridica, di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione di diritto e/o di merito circa la applicazione al caso concreto della disciplina tributaria, sostanziale, formale o processuale, al fine di conoscere, preventivamente, non solo l'indirizzo interpretativo in ordine ad una norma tributaria, ma anche il conseguente comportamento dell'amministrazione in sede di controllo. Sulla Gazzetta ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Finanze n. 209 del 26 aprile 2001, con il quale sono stati individuati gli organi, le procedure, le modalità di esercizio e gli effetti dell'interpello.

DIRITTO DI INTERPELLO: LE MODALITA'
Dal 20 giugno scorso i contribuenti possono presentare istanze di interpello secondo le modalità disciplinate dal decreto ministeriale sopra citato. L'istanza di interpello, presentata dal contribuente stesso o dal suo rappresentante legale, deve contenere l'indicazione dei dati identificativi del contribuente o del suo rappresentante legale e del domicilio per le eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio. L'istanza di interpello deve riferirsi sempre ad un caso concreto e deve essere presentata prima che il contribuente sia tenuto all'adempimento fiscale per il quale chiede chiarimenti. Pertanto il contribuente, che ha già posto in essere gli adempimenti che lo riguardano, non può più presentare l'istanza. L'interpello non è ammesso quando nel sito di documentazione tributaria dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo internet www.agenziaentrate.it è pubblicata una circolare, risoluzione, istruzione o nota che già fornisce l'interpretazione con cui l'Amministrazione ha fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi rispetto a quello prospettato. La trattazione dell'istanza di interpello può essere di competenza dell'Agenzia delle Entrare, di quella del Territorio o di quella delle Dogane. L'istanza, redatta per iscritto, ha forma libera, non è soggetta a bollo; può essere presentata allo sportello dell'Ufficio o spedita con raccomandata R/R, non è richiesta l'autentica della firma. L'Ufficio interpellato deve rispondere, con motivazione, entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello. Trascorso tale periodo senza una risposta, si forma il silenzio assenso relativamente alla interpretazione data dal contribuente.

DIVIETO DI FUMARE
Secondo quanto previsto dall'apposita circolare del Ministero della Sanità, è vietato fumare nelle corsie di ospedale, nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado, negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; in metropolitana, nelle sale di attesa di stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie stati e in concessione; nei compartimenti a cuccette e carrozze letto; locali chiusi adibiti a pubblica riunione; sale chiuse di cinema e teatro, sale chiuse da ballo, sale-corse, sale riunioni di accademie, musei, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Per quanto riguarda i locali aperti al pubblico precisiamo che in tale categoria possono rientrare ospedali e altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto, per richiesta di analisi per pagamento dei ticket); scuole di ogni ordine e grado comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni); uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni, uffici di altre amministrazioni, uffici del catasto, uffici di collocamento, uffici postali, (locali di accesso agli sportelli, corridoi); distretti militari e altri uffici aperti al pubblico, uffici Iva e del registro, uffici di prefetture, questure, commissariati e uffici giudiziari, uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, del gas, corrente elettrica), banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della Pubblica Amministrazione (riscossione imposte, sanzioni). I dirigenti preposti alle strutture amministrative o il responsabile della struttura privata debbono predisporre i cartelli di divieto con le relative sanzioni, vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni. La somma da pagare non deve essere inferiore a L. 12.000 e non piò essere superiore a L. 20 milioni. Per chi non fa rispettare il divieto le sanzioni vanno da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 100.000.

NEWSLETTER SU EVENTI CULTURALI DELLE PRINCIPALI DESTINAZIONI ITALIANE E STRANIERE
L'Associazione Nazionale delle Agenzie di Viaggio e Turismo (ASSOTRAVEL) ha lanciato due nuove newsletter per fornire ai consumatori, che acquistano viaggi e vacanze presso le agenzie di viaggio, un resoconto aggiornato e costante su eventi, mostre e manifestazioni nelle principali destinazioni italiane ed estere. "Il bello di viaggiare...in Italia" e "Il bello di viaggiare...nel mondo" saranno distribuiti gratuitamente, ogni quindici giorni, alle agenzie di viaggio associate via e-mail. Queste ultime potranno riprodurre i due periodici e metterli a disposizione dei loro clienti. Le newsletter, corredate da foto, potranno essere utilizzate per accompagnare e rafforzare proposte di viaggio ed accreditare l'agenzia di viaggi non solo come punto vendita, ma anche il consulente in grado di fornire informazioni relative al viaggio.

SPECIALISTA ITALIANO DI INTERNET SECURITY: E*MAZE
Uno dei problemi più sentiti dai vari utilizzatori della rete è indubbiamente quello della sicurezza. Un tema decisamente vecchio, ma sempre attuale e soprattutto in continua trasformazione. Basti pensare che ben il 90 per cento delle aziende, in tutto il mondo, hanno subito attacchi via Internet e che i danni sono stimati in 5 miliardi di dollari. In Italia, la cultura della sicurezza in rete è ancora agli inizi. Solamente il 14 per cento delle aziende ritiene di avere un sistema di sicurezza adeguato. Ma la presa di coscienza dei problema sta rapidamente aumentando, anche perché gli attacchi, le violazioni di sistemi on line si moltiplicano, diventando un problema quotidiano in un sistema globale di transazioni che utilizzano sempre più il Web. All'indirizzo internet www.emaze.net, ci siamo collegati con il sito della E*Maze, una struttura di specialisti della sicurezza delle reti informatiche, nata a Trieste nell'agosto 2000, con direzione a Milano. La sua mission è quella di aumentare la consapevolezza dei problemi di sicurezza fornendo soluzioni avanzate, basate sulla suite software ipLegion. E*Maze permette a qualsiasi azienda, qualunque sia la sua dimensione, di monitorare e proteggere tutti i dispositivi di computer, server, switch, router, hub, firewall, workstation, periferiche, database, applicativi, collegati in rete e accessibili attraverso Internet. Con ipLegion, E*Maze fornisce un servizio di individuazione dei punti di minima resistenza agli attacchi e dei bug eventualmente presenti nei vari sistemi in rete. Il servizio è erogato via Internet ed è costantemente aggiornato grazie a una rete mondiale di ricercatori e di esperti, intenti a scoprire e capire ogni nuovo modo di attacco Il servizio non richiede installazione presso l'utente, che può scegliere tra varie modalità di monitoraggio quella che ritiene più adatta alle proprie esigenze di sicurezza e al valore dei beni da proteggere. Sulla base delle indicazioni fornite da ipLegion, l'utente può decidere come gestire le modalità di eliminazione o contenimento di tutte le forme di vulnerabilità.

FISCO: CONGUAGLI SULLE PENSIONI
L'Inps, con la circolare n. 113 del 24 maggio 2001, ha fornito le istruzioni per la gestione del modd. 730 presentati dai pensionati all'istituto previdenziale. In particolare l'Inps ha chiarito che le operazioni di conguaglio, per le posizioni pervenute entro il 20 giugno, saranno effettuate in occasione del pagamento della rata del mese di agosto 2001 in modo da permettere una eventuale rateizzazione fino a quattro rate. I conguagli derivanti da assistenza fiscale a credito e a debito del pensionato, vengono gestiti come un unico "gruppo" di conguagli e in modo da poter essere compensati tra di loro; la rateizzazione sarà effettuata, se richiesta, nel caso in cui il conguaglio complessivo, senza tenere conto della seconda rata d'acconto, sia a debito del contribuente. In caso di rateizzazione si applicheranno, sulle mensilità successive, gli interessi dello 0,5 per cento mensile. Nel caso in cui l'importo della pensione risulti insufficiente, i conguagli non recuperati verranno trattenuti sugli emolumenti dei mesi successivi maggiorati dell'interesse dello 0,4 per cento mensile. Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a credito del pensionato o se il saldo dei conguagli è a credito del pensionato, i conguagli vengono elaborati sulla rata di agosto 2001 anche nel caso in cui il pagamento della pensione non debba essere disposto, perché già effettuato come "semestrale" o "annuale". Nel caso in cui risultino presenti solo conguagli a debito del pensionato o se il saldo dei conguagli sia a debito del pensionato, i conguagli vengono detratti dalla rata di agosto 2001 fino a capienza della rata stessa. Il testo della circolare n. 113/01 può essere letto sul sito dell'Inps all'indirizzo internet
www.inps.it

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