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GIOVANNI SCOTTI
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LUNEDI'
17 SETTEMBRE 2001
pagina 6
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ORDINANZA DI SEQUETRO DI UN SITO INTERNET
Segnaliamo che, con un'ordinanza del 7 giugno 2001, il giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Latina ha disposto, in base all'art.
321 c.p.p., il sequestro preventivo di un sito Internet, con particolare
riferimento ai beni hardware e software nonché al loro prodotto telematico
relativo al dominio e al sito denominato WWW......COM presso la sede
dell'internet provider o in qualunque altro luogo e presso chiunque altro
necessario. Il Gip ha ritenuto il sito offensivo per la religione cattolica,
in quanto vi ha ravvisato gravi indizi del reato di cui all'art. 403 del
codice penale, relativo al reato di offesa alla religione cattolica attuato
mediante vilipendio di persone che professano tale religione e dei ministri
del culto cattolico. Sul sito erano state pubblicate le immagini del Sommo
Pontefice, del beato Francesco Forgione detto "Padre Pio" nonché di altri
ministri del culto cattolico raffigurati in disegno o in fotomontaggio in
modo mostruoso con corpo di animale e testa di uomo ovvero mentre subivano
sodomizzazioni e altri atti sessuali o osceni. Il Gip ha, preliminarmente,
chiarito nella sua ordinanza che, ai fini della competenza per territorio,
il reato deve essere considerato come commesso nel luogo di immissione dei
dati da parte del gestore del sito e titolare del dominio Internet, "essendo
irrilevante il luogo concreto di percezione, potenzialmente esteso a
qualsiasi punto della superficie terrestre dal quale è possibile collegarsi
in Rete".
SITO INTERNET E LEGGE SULLA STAMPA
Il Gip di Latina con l'ordinanza del 7 giugno 2001 ha anche aggiunto che il
sito Internet deve essere ritenuto "prodotto editoriale", ai sensi dell'art.
1 della Legge n. 62/01, in quanto destinato alla diffusione di informazioni
con mezzo elettronico e che, conseguentemente deve trovare la disciplina
riservata alla stampa. Il Gip, però, non ha potuto dare applicazione
all'art. 1 del R.d. n. 561/46, che prevede il sequestro di tre copie degli
stampati, in quanto tale disposizione non solo non è espressamente
richiamata dall'art.1 della Legge n. 62/01, ma non risulta neppure
applicabile, in quanto il sito è riproducibile in un numero illimitato di
copie, pur essendo unica la fonte di generazione dei dati. In considerazione
del contenuto "... palesemente osceno e offensivo della pubblica decenza..."
del sito, ha, però, ritenuto applicabile l'art. 2 del R.d. n. 561/46 che
consente la deroga al numero di copie da sottoporre a sequestro. Come
anticipato nel pezzo precedente il Gip ha disposto il sequestro del sistema
informatico attraverso il quale era realizzata l'immissione in linea dei
dati generanti il contenuto del sito.
REFERENDUM COSTITUZIONALE
Domenica 7 ottobre 2001, per la prima volta nella storia della nostra
Repubblica, ci recheremo alle urne per un referendum confermativo di una
riforma costituzionale. Dovremo, infatti, esprimere il nostro voto a favore
o meno al fatto che diventi legge dello Stato il testo approvato dalla
maggioranza del precedente Parlamento in seconda votazione, secondo la
procedura di revisione degli articoli della Costituzione, sulla riforma
federalista. Il provvedimento contiene le modifiche agli artt. 114 - 133 del
titolo V della parte seconda della Costituzione, ed è stato approvato con i
voti della precedente maggioranza dal Parlamento in seconda convocazione a
maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuno dei
due rami del Parlamento. Secondo il provvedimento Roma otterrà lo status
costituzionale di Capitale della Repubblica, Stato, Regioni, Province,
Comuni e Città metropolitane dovranno favorire l'iniziativa privata in
settori di interesse generale e, soprattutto, viene ribaltato il contenuto
dell'art. 117 della Costituzione: oggi elenca le materie sulle quali le
Regioni hanno competenza esclusiva, lasciando allo Stato la potestà
legislativa su quelle restanti, secondo il testo approvato a suo tempo
dall'Ulivo, elencherà le materie sulle quali lo Stato ha competenza
esclusiva (politica estera, difesa, ordine pubblico, moneta), lasciando alle
Regioni la potestà legislativa su ogni altra materia non espressamente
attribuita allo Stato. Altro punto importante della riforma è l'autonomia
finanziaria, per cui ogni regione ed ente locale, potrà istituire propri
tributi, dovrà sostenersi con le proprie risorse ed un fondo perequativo
opererà per le regioni economicamente più deboli. Nelle fasi finali della
precedente legislatura, il testo era passato, in seconda votazione, sia alla
Camera dei deputati che al Senato della Repubblica con i solo voti
favorevoli dell'Ulivo, che riconfermerà in proprio sì all'interno delle
urne. Nell'ambito del Polo, invece, la posizione è articolata. Alcuni,
assumendo una posizione solamente politica, vorrebbero dire no per opporsi
ad un provvedimento targato Ulivo (Lega ed An). Altri vorrebbero dire sì
perché, pur se la riforma "è timida ed insufficiente" (Pace Di An,
Presidente della Regione Abruzzo), pur se "è una semplice tappa" (Chiaravallotti
di FI, Presidente della Regione Calabria), considerano comunque il
provvedimento "un punto di partenza, non privo di carenze anche consistenti"
(Ghigo di FI, Presidente della Regione Piemonte), per il completamento della
seria riforma in senso federalista con il disegno di legge che la Casa delle
Libertà sta elaborando. Come già anticipato in un precedente articolo qui
non è richiesto alcun quorum, vale a dire alcun minimo di votanti per la
validità del referendum. Se la maggioranza sarà favorevole al testo
sottoposto alla votazione referendaria, il Presidente della Repubblica
provvederà a promulgarlo. In caso contrario il provvedimento a suo tempo
approvato dall'Ulivo non esiste più.
CONTRIBUTI SULLE SPESE PROMOZIONALI SOSTENUTE DA ISTITUTI, ETI ED
ASSOCIAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 1083/54
La Direzione generale per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese del Ministero delle Attività
Produttive ha emanato il decreto del 10 agosto 2001, con il quale è stata
rinnovata l'opportunità, per enti ed organismi non profit, di realizzare
programmi per la promozione delle imprese sui mercati esteri per il 2002 con
i contributi per previste dalla Legge n. 1083/54. Il decreto è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001 ed è anche
disponibile sul sito del Ministero, all'indirizzo internet
www.mincomes.it , dove è
possibile consultare anche l'intera normativa che disciplina la concessione
di tali contributi. Secondo quanto contenuto nel citato provvedimento
ministeriale possono essere ammessi all'agevolazione enti, istituti,
associazioni non profit ed imprese di servizi che agiscano su mandato di
organismi ammissibili, nonché le Camere di Commercio italo-estere in Italia.
La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata entro e non
oltre il 30 settembre 2001, allegando il programma promozionale per il 2002,
articolato in progetti a loro volta specificatamente dettagliati. I
programmi per essere approvati devono avere validità tecnico scientifica,
essere coerenti con le linee direttrici della promotion pubblica stabilite
dal Ministero e riguardare iniziative, a carattere strettamente
promozionale, che siano di rilievo nazionale o relative a prodotti tipici.
Entro 120 giorni dalla data di ricezione delle istanze il Ministero
provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria. Il termine è prorogabile
di eventuali ulteriori 30 giorni, se viene richiesta la trasmissione di
documentazione integrativa.
DIRETTIVE EUROPEE SULLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Per quanto riguarda la tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche occorre fare riferimento a due direttive europee.
La prima è la Direttiva n. 97/7, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza, che all'art. 10 fissa i limiti
all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza e richiede il
consenso preventivo del consumatore per i messaggi che sono inviati
attraverso un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un
operatore e per i fax. Lo stesso articolo prevede che le tecniche di
comunicazione a distanza, se sono diverse da quelle sopra indicate e
consentono una comunicazione personalizzata, possono essere impiegate
solamente se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
L'altra è la Direttiva n. 2000/31, sul commercio elettronico, che all'art. 7
prevede l'obbligo per coloro che inviano comunicazioni commerciali non
sollecitate per mezzo della posta elettronica, di consultare regolarmente e
di rispettare i registri negativi, nei quali si possono iscrivere le persone
fisiche che non desiderano ricevere tali comunicazioni commerciali.
PROPOSTE DI DIRETTIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRETTIVA
EUROPEA SULLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
Nell'ambito dell'Unione europea, però, prosegue la discussione sulla
proposta di direttiva sul trattamento dei dati personali e la tutela della
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che la
Commissione europea ha presentato per emendare la Direttiva n. 97/66. Uno
dei punti in discussione riguarda la ricezione indiscriminata di messaggi
elettronici non richiesti (il cosiddetto spamming). Per tutelare al meglio i
consumatori la Commissione con l'art. 13 della direttiva, per esempio,
affronta il problema della "junk mail" elettronica, vale a dire il grado di
protezione da consentire al consumatore nei confronti dei messaggi
commerciali non richiesti, ricevuti via Internet. Lo scopo è quello di
allargare il sistema dell'esplicito assenso preventivo dell'utente (il
cosiddetto opt-in) anche alla messaggistica elettronica, che, invece, è
tuttora regolata dal sistema della legalità a priori di tutti i messaggi,
salvo richiesta di cancellazione da parte dell'utente (il cosiddetto opt-out).
Nell'ultimo Consiglio Telecomunicazioni tenuto il 27 giugno scorso il
Commissario Liikanen ed un folto schieramento di Paesi, comprendente
l'Italia, si è espresso a favore del regime di opt-in, mentre per la linea
meno restrittiva dell'opt-out si è espressa una minoranza formata da Gran
Bretagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo. Mentre scriviamo apprendiamo che
il 6 settembre u.s. il Parlamento ha approvato con 220 voti a favore e 213
voti contro, un emendamento a favore dell'opt-out. Di conseguenza i
sostenitori dell'opt-in hanno votato contro l'intera proposta di direttiva.
Alla fine la relazione è stata rigettata (129 a favore, 204 contro, 155
astenuti) ed il provvedimento è passato alla commissione parlamentare di
merito.
LE ARGOMENTAZIONI PER L'OPT-OUT I
sostenitori dell'opt-out hanno così potuto riconfermare che, secondo loro,
spedire comunicazioni commerciali via posta elettronica deve essere
considerata come una legittima funzione di business basata sulla
compenetrazione tra l'informazione e la comunicazione, che rende il
marketing diretto per via elettronica un'attività a valore aggiunto ben
diversa dallo spamming. Di contro, se il sistema "opt-in" fosse allargato
alle comunicazioni via e-mail la proposta di direttiva, costringendo le
azienda ad innalzare i costi per la gestione delle relazioni con il
pubblico, risulterebbe dannosa per il commercio elettronico: Inoltre, lo
sviluppo del mercato in un quadro, come quello attuale, caratterizzato da
una significativa riduzione degli investimenti, sarebbe frenato e le
compagnie di marketing si troverebbero nella condizione di dover spostare i
loro centri di business fuori dall'Unione Europea, laddove la legislazione è
meno vincolante. Il regime di "opt-out", invece, in coerenza con quanto
previsto dall'iniziativa e-Europe, potrebbe promuovere ulteriormente lo
sviluppo del commercio elettronico in Europa.
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA E DEI
SERVIZI
Nel mese di ottobre 2001 l'Istat condurrà il Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni, con data di riferimento 21 ottobre 2001, ed
il Censimento generale dell'industria e dei servizi, con data di riferimento
22 ottobre 2001. Il censimento della popolazione, condotto periodicamente in
quasi tutti i Paesi del mondo, serve per contare la popolazione stessa e
raccogliere informazioni sulle sue caratteristiche sociali ed economiche. In
Italia, i censimenti della popolazione e delle abitazioni vengono effettuati
ogni dieci anni: il primo fu effettuato nel 1861 e dall'unificazione ad oggi
sono state effettuate tredici rilevazioni. Per quanto riguarda le
abitazioni, il primo censimento, abbinato a quello della popolazione, fu
fatto nel 1951. Con i risultati del Censimento è possibile avere un quadro
esauriente delle varie realtà territoriale e, quindi, prendere decisioni che
riguardano i comuni, le provincie, le regioni, l'intero Paese. Il censimento
dell'industria e dei servizi ricalca quello del 1996/97. La rilevazione è
compresa nel Programma statistico nazionale, l'insieme delle rilevazioni
statistiche ufficiali del Paese. L'Istat per legge svolge queste indagini e
ne usa i dati esclusivamente a fini statistici.
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