NOTIZIARIO
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GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
8 OTTOBRE 2001
pagina 6
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E.COMMERCE: PROROGATO AL 30 NOVEMBRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PER LE AGEVOLAZIONI
Con la circolare n. 900934 del 25 settembre 2001, consultabile sul sito
del Ministero delle Attività Produttive all'indirizzo internet
www.minindustria.it il
Ministero ha prorogato il termine definitivo per la presentazione delle
domande per le agevolazioni al commercio elettronico fino al 30 novembre
2001. Il termine è differito al 31 dicembre 2001 per le agevolazioni
riguardanti i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero. Le indicazioni
per l'accesso alle agevolazioni sono contenute nella circolare n. 900379 del
10 aprile 2001, che era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 102 del
4 maggio 2001. L'elenco degli sportelli abilitati al ricevimento delle
domande è allegato alla circolare n. 900780 del 22 giugno 2001, che era
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. Una
guida alla compilazione della relazione di fattibilità del progetto può
essere consultata sul sito del Mediocredito Centrale, ente gestore del
bando, all'indirizzo internet www.mcc.it.
RETE INTERNET: DOVERI DEI LAVORATORI
Nella precedente web giuridica avevamo chiarito i doveri del lavoratore in
merito all'utilizzo dell'hardware e del software, oggi completiamo l'analisi
affrontando i doveri relativi all'utilizzo della rete. Il datore di lavoro
può ricordare ai suoi collaboratori anche questi doveri in forma individuale
e collettiva. L'informazione individuale può essere cartacea (in questo caso
la comunicazione ad personam deve essere fatta sottoscrivere dal
destinatario per ricevuta), o telematica (in questo caso occorre prevedere
un pulsante od altro sistema di presa visione da parte del destinatario). E'
opportuno anche inserire i doveri in esame nel regolamento aziendale,
esposto, insieme con il codice disciplinare, nella bacheca affissa in luogo
accessibile a tutti, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/70, per lo
svolgimento corretto e regolare della procedura prevista per l'applicazione
delle sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda la navigazione in internet
il lavoratore non può navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle
mansioni assegnate, né effettuare transazioni finanziarie, comprese le
operazioni di remotebanking, acquisti on line e simili, a meno che non siano
stati espressamente autorizzati dalla Direzione aziendale e con il rispetto
delle normali procedure di acquisto. Al lavoratore non è consentito lo
scarico di software gratuiti (freeware) eshareware prelevato da siti
internet, a meno che non sia stato espressamente autorizzato a ciò dalla
Direzione aziendale. E' vietata ogni forma di registrazione a siti i cui
contenuti non siano legati all'attività lavorativa e non è permessa la
partecipazione, per motivi non professionali, a forum. Non sono possibili
l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in
guest book, anche utilizzando pseudonimi (o nicknames). Non è consentita la
memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o
discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica,
opinione ed appartenenza sindacale e/o politica.
POSTA ELETTRONICA: DOVERI DEI LAVORATORI
Proseguiamo l'analisi dei doveri dei lavoratori in merito all'utilizzo sei
sistemi informatici aziendali perché in caso di violazioni contrattuali e
giuridiche, l'azienda ed il singolo lavoratore sono perseguibili con
sanzioni, anche di natura penale. L'azienda per evitare ciò deve verificare,
nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, non solo il
rispetto delle regole ma anche l'integrità del proprio sistema informatico.
Dopo aver esaminato i doveri in merito all'utilizzo dell'hardware, del
software e di internet, passiamo ora ai doveri previsti in merito
all'utilizzo della posta elettronica, anch'essa strumento di lavoro. Al
lavoratore non è consentito utilizzare la posta elettronica, interna ed
esterna, per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni
assegnategli. Non può inviare o memorizzare messaggi, interni ed esterni, di
natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza,
origine etnica, opinione ed appartenenza sindacale e/o politica. Poiché la
posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può
essere intercettata da estranei, il lavoratore non deve usarla per inviare
documenti di lavoro, caratterizzati dal fatto di essere strettamente
riservati. Ogni comunicazione, interna ed esterna, inviata o ricevuta, deve
essere visionata od autorizzata dalla Direzione aziendale, applicando ad
essa le stesse procedure seguite per ogni altro tipo di corrispondenza
interna ed esterna. Il lavoratore non può utilizzare l'indirizzo di posta
elettronica aziendale per partecipare a dibattiti, forum o mail list, a meno
che non sia espressamente autorizzato.
EQUALIZZATORE FISCALE: ABOLIZIONE
Nella precedente Web avevamo dato notizia dell'ordinanza n. 4971 con la
quale il Tar del Lazio aveva sospeso l'applicazione dell'equalizzatore
fiscale, che era entrato in funzione il 1° gennaio 2001 per correggere la
tassazione sui frutti degli investimenti ed era stato introdotto per rendere
equivalente il prelievo tra il regime del risparmio gestito e i regimi del
risparmio amministrato e della dichiarazione. Il Consiglio dei Ministri con
apposito provvedimento del 21 settembre 2001 ha deciso l'abolizione
dell'equalizzatore.
INTRANOS OFFRE UNA SOLUZIONE INTRANET RIVOLUZIONARIA
L'intranet è un ufficio digitale condiviso, uno spazio elettronico, privato
e sicuro, cui solo i membri autorizzati possono interagire tra loro, gestire
il patrimonio informativo della loro organizzazione, accedere per
condividere contatti, eventi o forum di discussione ovvero per pubblicare e
scambiarsi in tutta sicurezza informazioni, documenti e dati, anche
riservati. E' un canale di comunicazione e collaborazione di gruppo che in
tempo reale tiene tutto il team "sulla stessa pagina" e raccoglie tutta
l'esperienza, la conoscenza e le informazioni di cui il gruppo ha bisogno in
uno spazio unico e condiviso: il vostro condiviso ufficio digitale. Quando
nuove informazioni vengono pubblicate, tutto il team può prenderne visione
in tempo reale e lavorare con dati sempre correnti ed aggiornati. L'intranet
svolge, quindi, la funzione di una rete interna aziendale che consente di
migliorare la qualità dei servizi e la gestione del lavoro, interno ed
esterno, e che permette di aggiornare e comunicare dati e documenti in modo
semplice e rapido, accrescendo la produttività e l'efficienza del team. Per
abbattere i alti costi iniziali e i continui problemi tecnologici che
debbono essere affrontati per costruire un'intranet (studio del progetto,
acquisto del software, sua installazione sull'hardware, configurazione,
costruzione del network, gestione ed aggiornamento, Intranos offre una
soluzione intranet rivoluzionaria, completa, immediata, sicura, privata,
scalabile e multilingua. L'intero team può conservare e condividere file,
contatti, programmi, gestire e-mail, pubblicare documenti e avere incontri
on line. L'accesso alla intranet è possibile sempre, ovunque e a tutte le
ore, da ogni strumento con accesso al Web ed interamente compatibile con i
protocolli WAP ed I-Mode e, quindi, è attivabile anche dal telefonino, dal
palmare ..... Intranos è il primo Application Service Provider (ASP) di
Intranet/Extranet basate sul web, che crea istantaneamente la intranet
richiesta e che da internet, con un canone annuale, ne gestisce l'aspetto
tecnologico, così da non doversi più preoccupare di software, hardware,
network, installazione, aggiornamenti e mantenimento. Intranos vi da accesso
immediato, sicuro e continuo alla vostra intranet. Intranos rimuove tutte le
difficoltà tecnologiche e gli alti costi iniziali di sviluppo di una
intranet, rende semplice ed economico per organizzazioni, imprese e gruppi
condividere conoscenza e migliorare il modo in cui si usano le informazioni
e la collaborazione di gruppo. La sicurezza del servizio di intranet è
garantita da molteplici livelli di protezione, dal regolare backup dei file
a potenti firewalls e l'accesso è ristretto da password ai soli utenti
autorizzati.
CODICE DEONTOLOGICO DI ASSEPROM E CODICE DI AUTODISCIPLINA DI CAAM/FIMAA
MILANO
Presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano
sono stati presentati il codice deontologico elaborato dall'Associazione
Nazionale Servizi Professionali alle Imprese (ASSEPROM) ed il codice di
autodisciplina del Collegio degli Agenti d'Affari in Mediazione di Milano (CAAM/FIMAA
Milano). Si tratta dei primi due codici del progetto pilota
sull'autodisciplina, varato un anno e mezzo fa dalla Camera di Commercio,
frutto della collaborazione con l'Unione del Commercio, del Turismo e dei
Servizi. Entrambi si pongono come normazione complementare a quella
statutaria e pongono come propria finalità quella di impegnare i propri
iscritti all'osservanza di norme comportamentali ispirate ai principi di
professionalità, lealtà, correttezza, trasparenza, rispetto e salvaguardia
degli interessi di tutti i soggetti. Scopo di entrambi i codici è quello di
garantire la qualità del risultato e dei servizi confronti del cliente e di
radicare pratiche di corretto rapporto professìonale tra le imprese. Con il
codice deontologico Asseprom impegna le aziende associate al rispetto di
tutta una serie di parametri, quali trasparenza, qualità, riservatezza dei
dati personali, salvaguardia dell'ambiente, equità nelle clausole
contrattuali, impegno ad evitare conflitti d'interesse, attenzione alla
sicurezza sul lavoro, pratica di concorrenza leale ed uso di pubblicità non
ingannevole, per una sempre maggiore crescita e correttezza del settore. Con
il codice di autodisciplina Caam/Fimaa Milano si impegna al rispetto della
privacy, alla formazione del personale, all'assenza di pubblicità scorrette,
a non compiere atti di concorrenza sleale, a non compiere esercizio abusivo
della professione, a rispettare gli usi e consuetudini del settore
identificati dalla Camera di Commercio di Milano, con indicazione di durata,
misura e modalità di pagamento delle provvigioni e della penale, esclusiva
concordata con il cliente, utilizzo di contratti che rispettano linee guida
definite dalla Camera di Commercio. L'adesione ai rispettivi codici è
automatica per gli iscritti alle due associazioni di categoria. Le
violazioni dei codici costituiscono un illecito disciplinare, che, a seconda
dell'entità della violazione, può comportare una deplorazione scritta, la
sospensione temporanea dall'associazione fino all'espulsione definitiva da
questa. Le eventuali liti si risolvono senza ricorrere al tribunale: mentre
le imprese aderenti ad Asseprom si impegnano a risolvere le eventuali
controversie tra committente ed appaltatore con la conciliazione e/o
l'arbitrato previsti dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di
Milano, Caam/Fimaa Milano, da oltre un decennio, ha già creato al proprio
interno una commissione vertenze, competente a dirimere eventuali
controversie tra gli agenti in mediazione iscritti ed i consumatori.
PART TIME E LAVORO SUPPLEMENTARE
Nella Web di lunedì scorso avevamo ricordato a tutti i datori di lavoro che
il Decreto legislativo n. 100/01, che ha modificato il Decreto legislativo
n. 61/00, recante la nuova disciplina del part time, ha previsto, in materia
di lavoro supplementare, la proroga fino al prossimo 30 settembre,
dell'efficacia delle clausole dei contratti collettivi vigenti, in materia,
alla data del 5 aprile 2000. Conseguentemente avevamo precisato che da
lunedì 1° ottobre 2001, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti
legislativi per un'ulteriore proroga dell'efficacia delle vigenti clausole
dei contratti collettivi, il lavoro supplementare, in difetto di nuove
disposizioni contrattuali, è ammesso nella misura del 10 per cento della
durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non
superiori ad un mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana
(esempio: orario mensile del lavoratore part time di 80 ore, lavoro
supplementare effettuabile di 8 ore che non possono essere svolte
nell'ambito di una stessa settimana). Le prestazioni di lavoro supplementare
sono retribuite come ore ordinarie, se svolte entro il limite del 10 per
cento e con la maggiorazione del 50% se svolte oltre il suddetto limite del
10 per cento. Ma il Consiglio dei Ministri sabato mattina ha approvato un
decreto legge che all'art. 1 proroga il termine a tutto il 30 settembre
2002.
REGIONE LOMBARDIA: ASSICURAZIONE DI SOLIDARIETA'
Accedendo al sito della Reale Mutua, digitando l'indirizzo
www.realemutua.it/iniziative oppure al sito della Regione Lombardia,
digitando l'indirizzo internet www.regione.lombardia.it è possibile
raccogliere le informazioni relative all'assicurazione di solidarietà, prima
nel suo genere in Italia, che la Regione Lombardia ha stipulato con la Reale
Mutua a tutela dei propri cittadini, Dal 1° ottobre 2001 tutti i coloro che
risiedono in Lombardia e subiscono un fatto delittuoso sul territorio
regionale sono protetti contro gli infortuni che siano diretta conseguenza
di attività criminose di terzi contro la loro persona e il loro patrimonio (es.:
rapina, furto, raggiro, truffa) e che determinino la morte o un'invalidità
permanente superiore al 38%. Non ha diritto al risarcimento chi, al momento
dell'infortunio, ha precedenti penali, ha subito infortuni derivanti da
circolazione stradale, compresi atti di pirateria o subisce infortuni
durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, manifestazioni politiche, atti
di terrorismo e sabotaggio. La polizza di solidarietà non interviene anche
in caso di infortuni verificatisi nella sfera familiare (anche famiglie di
fatto) e per delitti passionali, oppure derivanti dalla partecipazione ad
azioni perseguibili dalla legge. Naturalmente la polizza non opera neppure
nei confronti di chi, nel momento dell'infortunio, svolge compiti di polizia
pubblica o privata. L'indennizzo, in caso di invalidità permanente superiore
al 38%, è di 82.633 euro (L. 160 milioni); in caso di morte, è di 56.810
euro (L. 110 milioni). La denuncia di infortunio deve pervenire entro 60
giorni dal fatto a mezzo una raccomandata A/R alla Regione Lombardia o
all'Agenzia Reale Mutua di Assicurazioni - Rota Filippo e Rota Tommaso S.r.l.,
Corso San Gottardo 2, Milano. La denuncia deve contenere le generalità
dell'assicurato, luogo, giorno e ora del fatto e le cause che lo hanno
determinato nonché, in allegato, la denuncia presentata alla polizia o ai
carabinieri. La polizza è valida per tre anni, cioè fino al 30 settembre
2004. Ulteriori informazioni possono essere richieste o alla Regione
Lombardia, Ufficio Polizia Locale presso l'Assessorato Affari Generali della
Regione Lombardia oppure presso il Servizio telefonico Buongiorno Reale
Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) oppure
presso l'Agenzia Reale Mutua di Assicurazioni di Rota Filippo e Rota Tommaso
S.r.l., Corso San Gottardo 2, Milano, tel. 0258160236 (da lunedì a giovedì h
14.30/17.00; venerdì h 8.30/14.00).
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