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NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'

8 OTTOBRE  2001


pagina 6

 

 

 

 

 

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E.COMMERCE: PROROGATO AL 30 NOVEMBRE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE AGEVOLAZIONI

Con la circolare n. 900934 del 25 settembre 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Attività Produttive all'indirizzo internet www.minindustria.it  il Ministero ha prorogato il termine definitivo per la presentazione delle domande per le agevolazioni al commercio elettronico fino al 30 novembre 2001. Il termine è differito al 31 dicembre 2001 per le agevolazioni riguardanti i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero. Le indicazioni per l'accesso alle agevolazioni sono contenute nella circolare n. 900379 del 10 aprile 2001, che era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001. L'elenco degli sportelli abilitati al ricevimento delle domande è allegato alla circolare n. 900780 del 22 giugno 2001, che era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. Una guida alla compilazione della relazione di fattibilità del progetto può essere consultata sul sito del Mediocredito Centrale, ente gestore del bando, all'indirizzo internet www.mcc.it.

RETE INTERNET: DOVERI DEI LAVORATORI
Nella precedente web giuridica avevamo chiarito i doveri del lavoratore in merito all'utilizzo dell'hardware e del software, oggi completiamo l'analisi affrontando i doveri relativi all'utilizzo della rete. Il datore di lavoro può ricordare ai suoi collaboratori anche questi doveri in forma individuale e collettiva. L'informazione individuale può essere cartacea (in questo caso la comunicazione ad personam deve essere fatta sottoscrivere dal destinatario per ricevuta), o telematica (in questo caso occorre prevedere un pulsante od altro sistema di presa visione da parte del destinatario). E' opportuno anche inserire i doveri in esame nel regolamento aziendale, esposto, insieme con il codice disciplinare, nella bacheca affissa in luogo accessibile a tutti, come previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/70, per lo svolgimento corretto e regolare della procedura prevista per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Per quanto riguarda la navigazione in internet il lavoratore non può navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, né effettuare transazioni finanziarie, comprese le operazioni di remotebanking, acquisti on line e simili, a meno che non siano stati espressamente autorizzati dalla Direzione aziendale e con il rispetto delle normali procedure di acquisto. Al lavoratore non è consentito lo scarico di software gratuiti (freeware) eshareware prelevato da siti internet, a meno che non sia stato espressamente autorizzato a ciò dalla Direzione aziendale. E' vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa e non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum. Non sono possibili l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book, anche utilizzando pseudonimi (o nicknames). Non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione ed appartenenza sindacale e/o politica.

POSTA ELETTRONICA: DOVERI DEI LAVORATORI
Proseguiamo l'analisi dei doveri dei lavoratori in merito all'utilizzo sei sistemi informatici aziendali perché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, l'azienda ed il singolo lavoratore sono perseguibili con sanzioni, anche di natura penale. L'azienda per evitare ciò deve verificare, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, non solo il rispetto delle regole ma anche l'integrità del proprio sistema informatico. Dopo aver esaminato i doveri in merito all'utilizzo dell'hardware, del software e di internet, passiamo ora ai doveri previsti in merito all'utilizzo della posta elettronica, anch'essa strumento di lavoro. Al lavoratore non è consentito utilizzare la posta elettronica, interna ed esterna, per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnategli. Non può inviare o memorizzare messaggi, interni ed esterni, di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione ed appartenenza sindacale e/o politica. Poiché la posta elettronica diretta all'esterno della rete informatica aziendale può essere intercettata da estranei, il lavoratore non deve usarla per inviare documenti di lavoro, caratterizzati dal fatto di essere strettamente riservati. Ogni comunicazione, interna ed esterna, inviata o ricevuta, deve essere visionata od autorizzata dalla Direzione aziendale, applicando ad essa le stesse procedure seguite per ogni altro tipo di corrispondenza interna ed esterna. Il lavoratore non può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale per partecipare a dibattiti, forum o mail list, a meno che non sia espressamente autorizzato.

EQUALIZZATORE FISCALE: ABOLIZIONE
Nella precedente Web avevamo dato notizia dell'ordinanza n. 4971 con la quale il Tar del Lazio aveva sospeso l'applicazione dell'equalizzatore fiscale, che era entrato in funzione il 1° gennaio 2001 per correggere la tassazione sui frutti degli investimenti ed era stato introdotto per rendere equivalente il prelievo tra il regime del risparmio gestito e i regimi del risparmio amministrato e della dichiarazione. Il Consiglio dei Ministri con apposito provvedimento del 21 settembre 2001 ha deciso l'abolizione dell'equalizzatore.

INTRANOS OFFRE UNA SOLUZIONE INTRANET RIVOLUZIONARIA
L'intranet è un ufficio digitale condiviso, uno spazio elettronico, privato e sicuro, cui solo i membri autorizzati possono interagire tra loro, gestire il patrimonio informativo della loro organizzazione, accedere per condividere contatti, eventi o forum di discussione ovvero per pubblicare e scambiarsi in tutta sicurezza informazioni, documenti e dati, anche riservati. E' un canale di comunicazione e collaborazione di gruppo che in tempo reale tiene tutto il team "sulla stessa pagina" e raccoglie tutta l'esperienza, la conoscenza e le informazioni di cui il gruppo ha bisogno in uno spazio unico e condiviso: il vostro condiviso ufficio digitale. Quando nuove informazioni vengono pubblicate, tutto il team può prenderne visione in tempo reale e lavorare con dati sempre correnti ed aggiornati. L'intranet svolge, quindi, la funzione di una rete interna aziendale che consente di migliorare la qualità dei servizi e la gestione del lavoro, interno ed esterno, e che permette di aggiornare e comunicare dati e documenti in modo semplice e rapido, accrescendo la produttività e l'efficienza del team. Per abbattere i alti costi iniziali e i continui problemi tecnologici che debbono essere affrontati per costruire un'intranet (studio del progetto, acquisto del software, sua installazione sull'hardware, configurazione, costruzione del network, gestione ed aggiornamento, Intranos offre una soluzione intranet rivoluzionaria, completa, immediata, sicura, privata, scalabile e multilingua. L'intero team può conservare e condividere file, contatti, programmi, gestire e-mail, pubblicare documenti e avere incontri on line. L'accesso alla intranet è possibile sempre, ovunque e a tutte le ore, da ogni strumento con accesso al Web ed interamente compatibile con i protocolli WAP ed I-Mode e, quindi, è attivabile anche dal telefonino, dal palmare ..... Intranos è il primo Application Service Provider (ASP) di Intranet/Extranet basate sul web, che crea istantaneamente la intranet richiesta e che da internet, con un canone annuale, ne gestisce l'aspetto tecnologico, così da non doversi più preoccupare di software, hardware, network, installazione, aggiornamenti e mantenimento. Intranos vi da accesso immediato, sicuro e continuo alla vostra intranet. Intranos rimuove tutte le difficoltà tecnologiche e gli alti costi iniziali di sviluppo di una intranet, rende semplice ed economico per organizzazioni, imprese e gruppi condividere conoscenza e migliorare il modo in cui si usano le informazioni e la collaborazione di gruppo. La sicurezza del servizio di intranet è garantita da molteplici livelli di protezione, dal regolare backup dei file a potenti firewalls e l'accesso è ristretto da password ai soli utenti autorizzati.

CODICE DEONTOLOGICO DI ASSEPROM E CODICE DI AUTODISCIPLINA DI CAAM/FIMAA MILANO
Presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano sono stati presentati il codice deontologico elaborato dall'Associazione Nazionale Servizi Professionali alle Imprese (ASSEPROM) ed il codice di autodisciplina del Collegio degli Agenti d'Affari in Mediazione di Milano (CAAM/FIMAA Milano). Si tratta dei primi due codici del progetto pilota sull'autodisciplina, varato un anno e mezzo fa dalla Camera di Commercio, frutto della collaborazione con l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi. Entrambi si pongono come normazione complementare a quella statutaria e pongono come propria finalità quella di impegnare i propri iscritti all'osservanza di norme comportamentali ispirate ai principi di professionalità, lealtà, correttezza, trasparenza, rispetto e salvaguardia degli interessi di tutti i soggetti. Scopo di entrambi i codici è quello di garantire la qualità del risultato e dei servizi confronti del cliente e di radicare pratiche di corretto rapporto professìonale tra le imprese. Con il codice deontologico Asseprom impegna le aziende associate al rispetto di tutta una serie di parametri, quali trasparenza, qualità, riservatezza dei dati personali, salvaguardia dell'ambiente, equità nelle clausole contrattuali, impegno ad evitare conflitti d'interesse, attenzione alla sicurezza sul lavoro, pratica di concorrenza leale ed uso di pubblicità non ingannevole, per una sempre maggiore crescita e correttezza del settore. Con il codice di autodisciplina Caam/Fimaa Milano si impegna al rispetto della privacy, alla formazione del personale, all'assenza di pubblicità scorrette, a non compiere atti di concorrenza sleale, a non compiere esercizio abusivo della professione, a rispettare gli usi e consuetudini del settore identificati dalla Camera di Commercio di Milano, con indicazione di durata, misura e modalità di pagamento delle provvigioni e della penale, esclusiva concordata con il cliente, utilizzo di contratti che rispettano linee guida definite dalla Camera di Commercio. L'adesione ai rispettivi codici è automatica per gli iscritti alle due associazioni di categoria. Le violazioni dei codici costituiscono un illecito disciplinare, che, a seconda dell'entità della violazione, può comportare una deplorazione scritta, la sospensione temporanea dall'associazione fino all'espulsione definitiva da questa. Le eventuali liti si risolvono senza ricorrere al tribunale: mentre le imprese aderenti ad Asseprom si impegnano a risolvere le eventuali controversie tra committente ed appaltatore con la conciliazione e/o l'arbitrato previsti dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano, Caam/Fimaa Milano, da oltre un decennio, ha già creato al proprio interno una commissione vertenze, competente a dirimere eventuali controversie tra gli agenti in mediazione iscritti ed i consumatori.

PART TIME E LAVORO SUPPLEMENTARE
Nella Web di lunedì scorso avevamo ricordato a tutti i datori di lavoro che il Decreto legislativo n. 100/01, che ha modificato il Decreto legislativo n. 61/00, recante la nuova disciplina del part time, ha previsto, in materia di lavoro supplementare, la proroga fino al prossimo 30 settembre, dell'efficacia delle clausole dei contratti collettivi vigenti, in materia, alla data del 5 aprile 2000. Conseguentemente avevamo precisato che da lunedì 1° ottobre 2001, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti legislativi per un'ulteriore proroga dell'efficacia delle vigenti clausole dei contratti collettivi, il lavoro supplementare, in difetto di nuove disposizioni contrattuali, è ammesso nella misura del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, da utilizzare nell'arco di più di una settimana (esempio: orario mensile del lavoratore part time di 80 ore, lavoro supplementare effettuabile di 8 ore che non possono essere svolte nell'ambito di una stessa settimana). Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, se svolte entro il limite del 10 per cento e con la maggiorazione del 50% se svolte oltre il suddetto limite del 10 per cento. Ma il Consiglio dei Ministri sabato mattina ha approvato un decreto legge che all'art. 1 proroga il termine a tutto il 30 settembre 2002.

REGIONE LOMBARDIA: ASSICURAZIONE DI SOLIDARIETA'
Accedendo al sito della Reale Mutua, digitando l'indirizzo www.realemutua.it/iniziative oppure al sito della Regione Lombardia, digitando l'indirizzo internet www.regione.lombardia.it è possibile raccogliere le informazioni relative all'assicurazione di solidarietà, prima nel suo genere in Italia, che la Regione Lombardia ha stipulato con la Reale Mutua a tutela dei propri cittadini, Dal 1° ottobre 2001 tutti i coloro che risiedono in Lombardia e subiscono un fatto delittuoso sul territorio regionale sono protetti contro gli infortuni che siano diretta conseguenza di attività criminose di terzi contro la loro persona e il loro patrimonio (es.: rapina, furto, raggiro, truffa) e che determinino la morte o un'invalidità permanente superiore al 38%. Non ha diritto al risarcimento chi, al momento dell'infortunio, ha precedenti penali, ha subito infortuni derivanti da circolazione stradale, compresi atti di pirateria o subisce infortuni durante tumulti popolari, scioperi, sommosse, manifestazioni politiche, atti di terrorismo e sabotaggio. La polizza di solidarietà non interviene anche in caso di infortuni verificatisi nella sfera familiare (anche famiglie di fatto) e per delitti passionali, oppure derivanti dalla partecipazione ad azioni perseguibili dalla legge. Naturalmente la polizza non opera neppure nei confronti di chi, nel momento dell'infortunio, svolge compiti di polizia pubblica o privata. L'indennizzo, in caso di invalidità permanente superiore al 38%, è di 82.633 euro (L. 160 milioni); in caso di morte, è di 56.810 euro (L. 110 milioni). La denuncia di infortunio deve pervenire entro 60 giorni dal fatto a mezzo una raccomandata A/R alla Regione Lombardia o all'Agenzia Reale Mutua di Assicurazioni - Rota Filippo e Rota Tommaso S.r.l., Corso San Gottardo 2, Milano. La denuncia deve contenere le generalità dell'assicurato, luogo, giorno e ora del fatto e le cause che lo hanno determinato nonché, in allegato, la denuncia presentata alla polizia o ai carabinieri. La polizza è valida per tre anni, cioè fino al 30 settembre 2004. Ulteriori informazioni possono essere richieste o alla Regione Lombardia, Ufficio Polizia Locale presso l'Assessorato Affari Generali della Regione Lombardia oppure presso il Servizio telefonico Buongiorno Reale Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) oppure presso l'Agenzia Reale Mutua di Assicurazioni di Rota Filippo e Rota Tommaso S.r.l., Corso San Gottardo 2, Milano, tel. 0258160236 (da lunedì a giovedì h 14.30/17.00; venerdì h 8.30/14.00).

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