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22 OTTOBRE 2001
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DECRETO LEGISLATIVO N. 368/01 SUL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO: LA FORMA
Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2001 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 per l'attuazione della Direttiva
n. 99/70 sul contratto di lavoro a tempo determinato. Il provvedimento entra
in vigore mercoledì 24 ottobre 2001. Da tale data sono abrogate la Legge 18
aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 8 bis
della Legge 25 marzo 1983, n. 79, l'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n.
56 e tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non
siano espressamente richiamate negli articoli del Decreto legislativo n.
368/01. Il 1° comma dell'art. 1 del provvedimento prevede che per assumere
con contratto a tempo determinato non è più necessario che ricorra una delle
causali specificamente indicate dalla legge o dalla contrattazione
collettiva. Ora è sufficiente la esistenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, per legittimare l'apposizione del
termine al contratto. La nuova legge non prevede limiti temporali massimi di
durata del contratto, salvo quanto stabilito per i dirigenti (art 10, comma
4) e per l'istituto della proroga. Il contratto a termine con un dirigente
non può superare la durata di cinque anni ed il dirigente può recedere
trascorso un triennio, e osservata la disposizione dell'art. 2118 Cod. Civ.
circa l'obbligo del preavviso. Il datore di lavoro è tenuto a redigere
sempre per iscritto l'atto dal quale deve risultare il termine che viene
apposto al contratto e nel quale devono essere specificate con adeguato
dettaglio, le ragioni di carattere tecnico o produttivo od organizzativo o
sostitutivo che motivano l'assunzione a termine. La scadenza del termina può
essere indicata in modo esplicito (data finale) o indirettamente, se la data
finale è connessa ad un evento certus an sed incertus quando. Ai sensi del
3° comma dell'art.1, l'atto scritto di assunzione a termine, con il
dettaglio di contenuti ora indicato, deve essere consegnato al lavoratore
entro cinque giorni dall'inizio della prestazione. Il 4° comma conferma
l'esclusione della necessità dell'atto scritto quando la durata del rapporto
di lavoro, puramente occasionale, non è superiore a 12 giorni.
DECRETO LEGISLATIVO N. 368/01 SUL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO: I DIVIETI
L'art. 3 prevede che non è ammesso assumere con contratto a tempo
determinato per sostituire lavoratori in sciopero o per far svolgere le
stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori che siano stati licenziati (con
procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91)
nell'arco dei sei mesi precedenti. Il divieto, che può essere superato con
accordo sindacale, non opera se il contratto a termine è concluso ai sensi
dell'art. 8, 2° comma, della Legge n. 223/91 (relativo all'assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità). Il divieto non opera se il
contratto a termine è richiesto per sostituire lavoratori assenti. Il
divieto, in ogni caso, non opera se si intende stipulare un contratto a
tempo determinato con durata iniziale non superiore a tre mesi. Non è
ammesso assumere con contratto a tempo determinato anche per far svolgere le
stesse mansioni cui sono adibiti lavoratori che risultino sospesi o ad
orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale. Non
possono essere instaurati rapporti di lavoro con contratto a tempo
determinato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 626/94.
DECRETO LEGISLATIVO N. 368/01 SUL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO: LA PROROGA
Per quanto riguarda la proroga del contratto a tempo determinato, il
provvedimento introduce due nuovi limiti temporali. La proroga è ammessa
solo per i contratti a tempo determinato che hanno una durata iniziale
inferiore ai tre anni. La prorogabilità del contratto a termine è ammessa
per una sola volta e, comunque, senza mai superare una durata massima
complessiva di tre anni. Per quanto riguarda le condizioni che consentono la
prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato senza soluzione di
continuità, la legge prevede il consenso del lavoratore, che la proroga sia
richiesta da ragioni oggettive, della cui obiettiva esistenza è il datore di
lavoro che è tenuto a dare la prova (in caso di contestazione), che la
proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il
contratto a termine è stato inizialmente stipulato. Anche la comunicazione
di proroga deve essere redatta per iscritto.
DECRETO LEGISLATIVO N. 368/01 SUL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO: SCADENZA DEL TERMINE, SUCCESSIONE DEI CONTRATTI E SANZONI
Se il contratto di lavoro a tempo determinato prosegue oltre la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato occorre provvedere
al pagamento di una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
prosecuzione del rapporto, pari al 20% fino al decimo giorno successivo, ed
al 40% per ciascun giorno ulteriore (fino ad un massimo di 20 giorni, se si
sta proseguendo un contratto di durata iniziale inferiore ai 6 mesi; fino ad
un massimo di 30 giorni se la prosecuzione interessa un contratto di durata
iniziale pari o superiore ai 6 mesi). Se il rapporto prosegue oltre il
20esimo od il 30esimo giorno (rispettivamente per l'ipotesi di durata del
contratto iniziale inferiore ovvero pari o superiore ai 6 mesi), il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini. E' possibile rinnovare un contratto a tempo determinato, vale a
dire riassumere a termine lo stesso lavoratore purché, tra l'uno e l'altro
contratto, intercorra un intervallo di tempo di 10 o 20 giorni a secondo che
il contratto precedente sia stato di durata fino a 6 mesi ovvero superiore a
6 mesi. Se la riassunzione a termine avviene senza il rispetto degli
indicati intervalli di tempo, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato. E' prevista la sanzione della trasformazione del contratto a
termine in contratto a tempo indeterminato sin dalla data di stipulazione
del primo contratto, quando si versa nell'ipotesi di due assunzioni
successive a termine, effettuate senza alcuna soluzione di continuità.
CORTE DI GIUSTIZIA UE: RESPINTO IL RICORSO CONTRO LA DIRETTIVA SULLA
BREVETTABILITÀ DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE
Sul sito della Corte di Giustizia del Lussemburgo, all'indirizzo internet
www.curia.eu.int è possibile leggere il testo della
decisione con cui la Corte di Giustizia UE ha rigettato il ricorso dei Paesi
Bassi, supportato anche dall'Italia e dalla Norvegia, contro la Direttiva n.
98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. La
Corte del Lussemburgo ha, in primo luogo, respinto il ricorso per motivi
etici, affermando che l'art. 5, n. 1, della direttiva (che vieta che il
corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa
costituire un'invenzione brevettabile) garantisce il rispetto dovuto alla
dignità umana e che la protezione prevista dalla direttiva riguarda solo il
risultato di un'attività di lavoro inventiva, scientifica o tecnica, e
arriva a comprendere dati biologici esistenti allo stato di natura
nell'essere umano solo in quanto necessari alla realizzazione e allo
sfruttamento di una specifica applicazione industriale. La Corte ha anche
valutato lo strumento della direttiva sulle biotecnologie idoneo a
salvaguardare il funzionamento del mercato interno, ravvicinando le
legislazioni e rimuovendo eventuali ostacoli giuridici allo sviluppo della
ricerca nel campo dell'ingegneria genetica. A questo punto la direttiva,
reperibile all'indirizzo internet
http://europa.eu.int/eur-lex/it/lif/dat/1998/it_398L0044.html
dovrà essere attuata anche nel nostro paese. Tale direttiva, approvata nel
1998 e non ancora attuata dall'Italia nonostante l'avvenuta scadenza del
termine per l'attuazione, regola il settore biotecnologie, e tende ad
armonizzare le normative in materia degli Stati membri. Nel perseguire
l'obiettivo di favorire la ricerca e lo sviluppo nell'ambito dell'ingegneria
genetica nella Comunità europea, la direttiva traccia un confine tra cosa,
nell'ambito del settore delle biotecnologie, possa costituire oggetto di
brevetto e cosa esuli dalla tutela. Ribadendo la disposizione contenuta
nella Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, secondo la direttiva non
sono considerate brevettabili, le scoperte, le varietà vegetali e le razze
animali, i procedimenti di produzione essenzialmente biologici di vegetali o
animali, il corpo umano nei diversi stadi di sviluppo o la scoperta di uno
dei suoi elementi e le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sia
contrario all'ordine pubblico ed al buon costume. Per quanto concerne gli
elementi del corpo umano, sempre secondo la direttiva europea possono
costituire oggetto di brevetto solamente le invenzioni che associano un
elemento naturale ad un processo tecnico, che consenta di isolarlo o di
produrlo ai fini di un suo sfruttamento industriale.
SOFTPEOPLE: AZIENDA LEADER NELL'OFFERTA COMPLETA ALLE IMPRESE DI
SOLUZIONI E SERVIZI PER L'INFORMATICA ORIENTATI ALLE NUOVE TECNOLOGIE
Softpeople ha rafforzato la propria posizione sul mercato con l'acquisizione
di quattro aziende nel settore Information Technology: Format (azienda
specializzata in servizi di consulenza e progettazione nel settore dei
sistemi informativi con una forte competenza e professionalità nelle aree
Networking, ERP e Database), IHNet - Gruppo IH, (azienda leader nell'ambito
dei Value Added Broad IP Services e della WEB Application Engineering), in
Connexia (agenzia new media) e in Galyleo (che offre consulenza e soluzioni
di Customer Relationship Management). Il valore complessivo delle quattro
operazioni porta Softpeople a controllare una media del 53% delle quote
nelle quattro aziende, pari a 4,5 milioni di Euro. Tale valore include
l'acquisto delle quote e gli aumenti di capitale con sovrapprezzo azioni.
Softpeople, che ha chiuso l'anno 2000 con ricavi per oltre 20 milioni di
Euro e prevede per il 2001 un incremento dei ricavi del 75%, oltre 35
milioni di Euro, continuerà a crescere incrementando la sua attività ed
espandendosi grazie a ulteriori acquisizioni. Per quanto riguarda la
crescita circa il 60% sarà generata dall'incremento dell'attività attuale e
il 40% da nuove acquisizioni, con un'attenzione particolare, nei prossimi
mesi, all'area Wireless. E' doveroso sottolineare anche che Softpeople
dedica buona parte delle proprie risorse alla formazione del personale,
destinato, per buona parte, a trovare spazio all'interno dell'azienda: per
la fine dell'anno si contano circa 300 assunzioni.
SITO WEB DEI DISTRETTI CAMPANI
Digitando l'indirizzo internet
http://www.distretticampania.it è possibile accedere
al sito dedicato ai distretti campani. In esso è possibile trovare
informazioni sulla legislazione nazionale e regionale inerente i distretti,
dati statistici economici ed urbanistici, cartografia, documentazione utile
e link ai portali degli altri distretti italiani e alle organizzazioni
europee delle economie locali, oltre a dettagli su specializzazione
produttiva, composizione del Comitato di distretto. Nel sito c'è anche la
localizzazione di ciascuno dei sette distretti istituiti dalla legge
regionale campana, vale a dire Solofra (AV), Calitri (AV), S.Marco dei
Cavoti (BN), S.Agata dei goti - Casapulla (BN - CE), Grumo Nevano - Aversa -
Trentola - Ducenta (NA - CE), S. Giuseppe Vesuviano (NA), Nocera Inferiore
(SA - NA)
GARANTE PER LA PRIVACY: NUOVE REGOLE E TUTELE CONTRO "PARADISI DATI"
Sul sito web dell'Autorità per la protezione dei dati personali,
all'indirizzo internet
www.garanteprivacy.it è
possibile consultare i due provvedimenti del Garante, Stefano Rodotà, che
prevedono maggiori garanzie per la riservatezza delle persone e più
strumenti operativi a disposizione delle imprese per trasferire all'estero i
dati personali dei cittadini italiani (esempio: clausole contrattuali tipo o
l'applicazione dell'accordo Safe Harbor, che l'Italia applica per prima in
Europa). L'Autorità per la privacy ha autorizzato le imprese a trasferire i
dati personali verso gli Stati Uniti e gli altri Paesi non appartenenti
all'Unione europea, sulla base delle precise garanzie individuate in due
recenti decisioni della Commissione europea indirizzate a tutti gli Stati
membri. Per evitare violazioni dei diritti individuali e la nascita dei
cosiddetti paradisi di dati, la direttiva europea e la legge italiana sulla
privacy prevedono che il trasferimento dei dati può avvenire soltanto se il
destinatario opera in un Paese che assicuri un adeguato livello di
protezione della privacy'. Per quanto riguarda il rapporto tra Unione
Europea ed USA, ad esempio, dopo lunga trattativasi è arrivati all'accordo
del Safe Harbor (approdo sicuro):
REGOLE E TUTELE CONTRO "PARADISI DATI"
Le imprese o gli enti italiani, che intendono trasferire informazioni di
carattere personale ad un soggetto residente in Paese extra Unione europea,
debbono tenere presente quanto segue. Non esiste alcun problema per i flussi
di dati verso Svizzera ed Ungheria, considerati paesi sicuri per il
trattamento dei dati personali. Segnaliamo che sono in arrivo anche le
decisioni relative a Canada e Hong Kong. Per quanto riguarda i trasferimenti
indirizzati verso gli Usa, occorre accertarsi che l'operatore statunitense,
mediante apposita autocertificazione presentata al Dipartimento del
commercio o agli altri organi governativi competenti statunitensi, abbia
aderito all'accordo del Safe Harbor. Per i trasferimenti rivolti ad altri
Paesi o ad imprese statunitensi non aderenti ai principi del Safe Harbor,
invece, l'operatore italiano può utilizzare le clausole contrattuali-tipo
indicate a livello europeo e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee L 181 del 4 luglio 2001, facendole sottoscrivere
chiaramente anche all'importatore dei dati. Il Garante ha altresì precisato
che tali clausole debbono essergli trasmesse solo su sua esplicita
richiesta. Invece, deve sempre essergli data comunicazione sul tipo di
azione legale scelta in caso di controversia con le persone alle quali si
riferiscono i dati. Ogni operatore può far riferimento anche alle
disposizioni nazionali che permettono di esportare i dati con il consenso
degli interessati oppure facendo riferimento ad uno degli altri casi
indicati dalla legge italiana sulla privacy: esecuzione di un contratto con
l'interessato, difesa giudiziaria, salvaguardia della vita (art.28 della
Legge n. 675/96). L'operatore, che non possa o non voglia avvalersi di
nessuno degli strumenti descritti, e che ha già assunto, anche a livello
contrattuale, misure idonee a garantire un'adeguata tutela dei diritti delle
persone interessate, può rivolgersi direttamente al Garante per chiedere
l'autorizzazione al trasferimento dei dati all'estero. Il Garante è tenuto a
svolgere un controllo sul rispetto dei principi fissati nell'accordo del
Safe Harbor e nelle clausole contrattuali utilizzati dall'operatore, sulla
liceità e sulla correttezza dei trattamenti di dati e dei trasferimenti
effettuati, con espressa riserva di adottare eventuali provvedimenti di
blocco o di divieto delle operazioni, se necessario.
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