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19 NOVEMBRE 2001
pagina 6

 

 

 

 

 

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DENUNCE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PER VIA TELEMATICA O SU SUPPORTO INFORMATICO: NUOVE INDICAZIONI

Il prossimo 9 dicembre 2001 entra in vigore l'obbligo di presentazione per via telematica o su supporto informatico di domande, denunce e atti al Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 31, 2° comma, della Legge n. 340/00 e norme collegate. Il Ministero delle attività produttive, con la circolare n. 3529/C, ha preso atto delle difficoltà connesse alla distribuzione dei dispositivi per la firma digitale (smart-card) ed ha deciso che tre possibili modi per adempiere all'obbligo di presentazione per via telematica o su supporto informatico. In primo luogo ha previsto per la presentazione di domande, denunce e atti l'utilizzo del software FeDra, che sostituisce i modelli cartacei, che dal 9 dicembre 2001 non saranno più utilizzabili, unitamente alla distinta di presentazione e alla produzione degli atti in forma cartacea. In questo caso l'ufficio camerale, a seguito dell'adempimento, avvierà la procedura per il rilascio gratuito del dispositivo di firma digitale al legale rappresentante o amministratore della società. In secondo luogo ha previsto per la presentazione di domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale, accompagnata dagli atti in forma cartacea (in questo caso non è più necessaria la distinta di presentazione). Infine ha previsto la possibilità della presentazione su supporto informatico o per via telematica di domande, denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale. Se la Camera di Commercio interessata è sprovvista dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, si dovranno comunque presentare gli atti in forma cartacea in regola con l'imposta.

2002: ORA LEGALE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001 è stato pubblicato il Decreto del Presidente dei Ministri 21 settembre 2001, che ha definito l'ora legale per l'anno 2002. Per il prossimo anno l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 31 marzo 2002, alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2002.

TUTELA DELLA PRIVACY E MALATTIA
Il Garante per la privacy ha deciso che i datori di lavoro non possono comunicare dati personali dei propri dipendenti assenti in maniera indiscriminata a una pluralità di soggetti, ognuno coinvolto in parte e a diverso titolo nella vicenda. Qualora ritenessero di trovarsi di fronte a fenomeni di assenteismo o di certificazioni non veritiere, i datori di lavoro possono tutelare i loro interessi nei modi consentiti dall'ordinamento. Tali principi sono contenuti nel provvedimento con cui l'Autorità Garante ha parzialmente accolto il ricorso di una dipendente, la quale lamentava un illegittimo trattamento di dati da parte del datore di lavoro e chiedeva la cessazione di tale comportamento. La lavoratrice si era rivolta all'Autorità denunciando l'operato dell'azienda che aveva indirizzato contestualmente e "per opportuna conoscenza" una lettera riepilogativa delle sue assenze ai due medici che le avevano certificato i periodi di malattia, a una azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei medici. La società, invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti sul suo comportamento, ha sostenuto di non aver divulgato dati sensibili della dipendente, ma di aver comunicato solo informazioni relative alle assenze e non alle cause che le avevano determinate e che, in ogni caso, le notizie divulgate erano deducibili da pubblici registri o documenti conoscibili da chiunque. Il Garante ha osservato che la lettera della società è espressione di un evidente intento di contestare la prolungata e ininterrotta assenza dal lavoro della dipendente. Tuttavia, l'iniziativa ha dato luogo a una non corretta e sovrabbondante divulgazione di dati. In particolare, la comunicazione ai due medici che avevano rilasciato certificati per periodi di assenza diversi, li ha portati a conoscenza di dati della ricorrente e del figlio minore al di fuori dei casi che ognuno di loro aveva singolarmente certificato. Le informazioni contenute nella lettera, inoltre, al contrario di quanto sostenuto dalla società, sono di natura personale e non possono essere considerate dati provenienti da fonti pubbliche conoscibili da chiunque. Per alcuni profili, poi, essi assumono anche la natura di dati sensibili essendo attinenti allo stato di salute della ricorrente e del figlio. E nel loro complesso, sottolinea il Garante, il trattamento deve rispondere a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono essere collegate a specifici obblighi derivanti dalle disposizioni normative o contrattuali (art. 22, commi 1 e 4 della legge 675). La particolare cura che richiede il trattamento di dati sensibili non esclude, ha precisato infine il Garante, che il datore di lavoro, anziché procedere ad una divulgazione scorretta e sovrabbondante di dati, non possa far valere i propri diritti mediante una contestazione diretta all'interessata, oppure con una visita fiscale, o con la denuncia di un ipotetico reato, qualora ritenga di trovarsi di fronte a presunti illeciti.

EURO: AFFITTO
Dal 1° gennaio 2002 per l'introduzione della nuova moneta anche i valori del canone di locazione, degli oneri accessori, dei depositi cauzionali e delle spese verranno ridenominati e convertiti da lire in euro. Naturalmente la conversione non ha alcun effetto sul valore delle obbligazioni stipulate contrattualmente. Anche i contratti di locazione non possono essere modificati o annullati unilateralmente. In base all'art, 14 del Regolamento Ce n. 974/98 i canoni vengono automaticamente rideterminati in euro senza bisogno di scritture integrative o altri interventi. Il tasso di cambio, lo ricordiamo, è irrevocabilmente fissato in L. 1.936,27 per ogni euro. Le regole di arrotondamento che si applicano sono quelle fissate dal Regolamento Ce n. 1103/97, già illustrato in altra occasione. L'arrotondamento è al secondo decimale, sulla base della terza cifra dopo la virgola, per cui se il terzo decimale va da 0 a 4 si arrotonda per difetto, mentre se va da 5 a 9 si arrotonda per eccesso. E' consigliabile che il locatore invii all'inquilino una lettera con la determinazione in euro del canone.

EURO: DICHIARAZIONI FISCALI 2001
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che sarà garantita a tutti i contribuenti la possibilità di compilare le dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2002 sia in lire che in euro. I modelli di dichiarazione cartacei, di conseguenza, saranno stampati sia in lire che in euro. Per quanto riguarda gli arrotondamenti, nei modelli in lire saranno indicati i tre zeri finali prestampati per l'arrotondamento automatico alle mille lire. Nei modelli in euro invece saranno indicati due zeri prestampati dopo la virgola, per l'arrotondamento all'unità di euro. Questa possibilità di scelta (rispettivamente con la stampa dei tre zeri o dei due zeri dopo la virgola) verrà consentita anche per le dichiarazioni compilate con sistemi informatici. Per quanto riguarda il Cud e le altre certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta, sarà approvato un unico stampato ma con la possibilità di esprimere gli importi in lire o in euro, a scelta del sostituto. Nelle certificazioni in euro, gli importi dovranno essere indicati al centesimo di euro.

BENZINA SUPER: ELIMINAZIONE
Il 31 dicembre 2001 è il termine ultimo per la commercializzazione della benzina con il piombo. A fare data dal successivo 1° gennaio 2002 dovrà essere immessa in consumo esclusivamente benzina senza piombo. E' questa la conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n° 434, che contiene il regolamento, che ha recepito la Direttiva europea n. 98/70, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'Agenzia delle Dogane con la circolare prot. N. 1989/VCT/VI del 7 novembre 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet www.minfinanze.it, ha precisato che colorazione (differente tra le due benzine nonostante la unificazione delle aliquote di accisa), numero di ottano e classificazione doganale di tale benzina. L'attuale classificazione doganale delle benzine carburanti si basa principalmente sul valore del contenuto in piombo e del numero di ottano (RON). Poichè i valori di tali caratteristiche variano nel corso dell'operazione di bonifica i codici N.C: da attribuire alla benzina interessata risultano: 2710 0034 (nel periodo di bonifica) e 2710 0029 (a fine bonifica).

BOLLINO BLU - CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI
La Regione Lombardia, con D.G.R. 20 luglio 2001, n. 7/5661, che è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 32 del 6 agosto 2001, ha ritenuto opportuno proseguire, anche per l'anno 2002, la campagna "Bollino blu: controllo gas di scarico degli autoveicoli" Sono sottoposti a controllo gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di motore ad accensione a scintilla (benzina, gas, gpl) e immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1998 e di motore con accensione per compressione (diesel) e immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1998. Sono assoggettati al controllo (da effettuarsi entro il 1° marzo 2002) anche gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1999 e che abbiano percorso più di 80.000 KM. Sono, invece, escluse dall'obbligo del controllo gli autoveicoli considerati "storici" vale a dire quelli individuati secondo i criteri contenuti nella circolare della Direzione Generale Motorizzazione n. 98/90. Nella campagna regionale rientrano anche le verifiche dei gas di scarico effettuate sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal Codice della Strada (l'art. 80, 3° comma, del D.lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada, dispone la revisione degli autoveicoli, comprensiva del controllo dei gas di scarico, entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni. Il "bollino blu" rilasciato in sede di revisione sostituisce quello previsto dalla norma specifica. Se, in sede di revisione del veicolo, non viene consegnato il bollino blu, l'esibizione del certificato recante la data di controllo, la targa del veicolo e i valori delle emissioni rilevate, rilasciato dal soggetto che ha eseguito la revisione, costituisce condizione sufficiente per la circolazione del veicolo. Il costo del controllo dei gas di scarico è fissato in L. 18.000 (euro 7,74) IVA inclusa. La validità del "Bollino blu" è confermata per 1 anno dalla data del rilascio. Il controllo deve essere effettuato presso le autofficine autorizzate e deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al D.I. 5 febbraio 1996 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della Direttiva comunitaria 92/55.

ACCONTO IRPEF
Venerdì 30 novembre 2001 scade il termine per il pagamento del 2° acconto delle imposte sul reddito per le persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Nello stesso giorno scade anche il termine per il pagamento del 2° acconto delle imposte sul reddito per gli enti soggetti a irpeg per i quali il mese di novembre 2001 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale. Nello stesso giorno scade anche il termine per il pagamento del 2° acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive per gli esercenti attività commerciali, gli esercenti arti e professioni, le società semplici, le società di persone ed quelle ad esse equiparate, per gli enti commerciali, gli enti non commerciali ed equiparati, nonché per le società di capitali per le quali il mese di novembre 20001 è l'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza.

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