NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
19 NOVEMBRE 2001
pagina 6
La nostra vetrina dei
PRODOTTI
ARTIGIANALI
e' aperta... visitatela
Entrate nell'
AREA
DELLE NOVITA'
troverete esposti molti
prodotti interessanti
L'esposizione dei
PRODOTTI
PER IL LAVORO
è aperta visitatela
|
DENUNCE AL REGISTRO
DELLE IMPRESE PER VIA TELEMATICA O SU SUPPORTO INFORMATICO: NUOVE
INDICAZIONI
Il prossimo 9 dicembre 2001 entra in vigore l'obbligo di presentazione
per via telematica o su supporto informatico di domande, denunce e atti al
Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 31,
2° comma, della Legge n. 340/00 e norme collegate. Il Ministero delle
attività produttive, con la circolare n. 3529/C, ha preso atto delle
difficoltà connesse alla distribuzione dei dispositivi per la firma digitale
(smart-card) ed ha deciso che tre possibili modi per adempiere all'obbligo
di presentazione per via telematica o su supporto informatico. In primo
luogo ha previsto per la presentazione di domande, denunce e atti l'utilizzo
del software FeDra, che sostituisce i modelli cartacei, che dal 9 dicembre
2001 non saranno più utilizzabili, unitamente alla distinta di presentazione
e alla produzione degli atti in forma cartacea. In questo caso l'ufficio
camerale, a seguito dell'adempimento, avvierà la procedura per il rilascio
gratuito del dispositivo di firma digitale al legale rappresentante o
amministratore della società. In secondo luogo ha previsto per la
presentazione di domande, denunce e atti mediante l'utilizzo della
modulistica elettronica (FeDra) sottoscritta con firma digitale,
accompagnata dagli atti in forma cartacea (in questo caso non è più
necessaria la distinta di presentazione). Infine ha previsto la possibilità
della presentazione su supporto informatico o per via telematica di domande,
denunce e atti sottoscritti con il dispositivo di firma digitale. Se la
Camera di Commercio interessata è sprovvista dell'autorizzazione al
pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, si dovranno comunque
presentare gli atti in forma cartacea in regola con l'imposta.
2002: ORA LEGALE
Sulla Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2001 è stato pubblicato il
Decreto del Presidente dei Ministri 21 settembre 2001, che ha definito l'ora
legale per l'anno 2002. Per il prossimo anno l'ora normale è anticipata, a
tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 31
marzo 2002, alle ore tre (legali) di domenica 27 ottobre 2002.
TUTELA DELLA PRIVACY E MALATTIA
Il Garante per la privacy ha deciso che i datori di lavoro non possono
comunicare dati personali dei propri dipendenti assenti in maniera
indiscriminata a una pluralità di soggetti, ognuno coinvolto in parte e a
diverso titolo nella vicenda. Qualora ritenessero di trovarsi di fronte a
fenomeni di assenteismo o di certificazioni non veritiere, i datori di
lavoro possono tutelare i loro interessi nei modi consentiti
dall'ordinamento. Tali principi sono contenuti nel provvedimento con cui
l'Autorità Garante ha parzialmente accolto il ricorso di una dipendente, la
quale lamentava un illegittimo trattamento di dati da parte del datore di
lavoro e chiedeva la cessazione di tale comportamento. La lavoratrice si era
rivolta all'Autorità denunciando l'operato dell'azienda che aveva
indirizzato contestualmente e "per opportuna conoscenza" una lettera
riepilogativa delle sue assenze ai due medici che le avevano certificato i
periodi di malattia, a una azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale
dei medici. La società, invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti sul suo
comportamento, ha sostenuto di non aver divulgato dati sensibili della
dipendente, ma di aver comunicato solo informazioni relative alle assenze e
non alle cause che le avevano determinate e che, in ogni caso, le notizie
divulgate erano deducibili da pubblici registri o documenti conoscibili da
chiunque. Il Garante ha osservato che la lettera della società è espressione
di un evidente intento di contestare la prolungata e ininterrotta assenza
dal lavoro della dipendente. Tuttavia, l'iniziativa ha dato luogo a una non
corretta e sovrabbondante divulgazione di dati. In particolare, la
comunicazione ai due medici che avevano rilasciato certificati per periodi
di assenza diversi, li ha portati a conoscenza di dati della ricorrente e
del figlio minore al di fuori dei casi che ognuno di loro aveva
singolarmente certificato. Le informazioni contenute nella lettera, inoltre,
al contrario di quanto sostenuto dalla società, sono di natura personale e
non possono essere considerate dati provenienti da fonti pubbliche
conoscibili da chiunque. Per alcuni profili, poi, essi assumono anche la
natura di dati sensibili essendo attinenti allo stato di salute della
ricorrente e del figlio. E nel loro complesso, sottolinea il Garante, il
trattamento deve rispondere a precisi parametri di pertinenza, non eccedenza
e proporzione rispetto alle finalità perseguite, che a loro volta devono
essere collegate a specifici obblighi derivanti dalle disposizioni normative
o contrattuali (art. 22, commi 1 e 4 della legge 675). La particolare cura
che richiede il trattamento di dati sensibili non esclude, ha precisato
infine il Garante, che il datore di lavoro, anziché procedere ad una
divulgazione scorretta e sovrabbondante di dati, non possa far valere i
propri diritti mediante una contestazione diretta all'interessata, oppure
con una visita fiscale, o con la denuncia di un ipotetico reato, qualora
ritenga di trovarsi di fronte a presunti illeciti.
EURO: AFFITTO
Dal 1° gennaio 2002 per l'introduzione della nuova moneta anche i valori del
canone di locazione, degli oneri accessori, dei depositi cauzionali e delle
spese verranno ridenominati e convertiti da lire in euro. Naturalmente la
conversione non ha alcun effetto sul valore delle obbligazioni stipulate
contrattualmente. Anche i contratti di locazione non possono essere
modificati o annullati unilateralmente. In base all'art, 14 del Regolamento
Ce n. 974/98 i canoni vengono automaticamente rideterminati in euro senza
bisogno di scritture integrative o altri interventi. Il tasso di cambio, lo
ricordiamo, è irrevocabilmente fissato in L. 1.936,27 per ogni euro. Le
regole di arrotondamento che si applicano sono quelle fissate dal
Regolamento Ce n. 1103/97, già illustrato in altra occasione.
L'arrotondamento è al secondo decimale, sulla base della terza cifra dopo la
virgola, per cui se il terzo decimale va da 0 a 4 si arrotonda per difetto,
mentre se va da 5 a 9 si arrotonda per eccesso. E' consigliabile che il
locatore invii all'inquilino una lettera con la determinazione in euro del
canone.
EURO: DICHIARAZIONI FISCALI 2001
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che sarà garantita
a tutti i contribuenti la possibilità di compilare le dichiarazioni dei
redditi da presentare nel 2002 sia in lire che in euro. I modelli di
dichiarazione cartacei, di conseguenza, saranno stampati sia in lire che in
euro. Per quanto riguarda gli arrotondamenti, nei modelli in lire saranno
indicati i tre zeri finali prestampati per l'arrotondamento automatico alle
mille lire. Nei modelli in euro invece saranno indicati due zeri prestampati
dopo la virgola, per l'arrotondamento all'unità di euro. Questa possibilità
di scelta (rispettivamente con la stampa dei tre zeri o dei due zeri dopo la
virgola) verrà consentita anche per le dichiarazioni compilate con sistemi
informatici. Per quanto riguarda il Cud e le altre certificazioni rilasciate
dai sostituti d'imposta, sarà approvato un unico stampato ma con la
possibilità di esprimere gli importi in lire o in euro, a scelta del
sostituto. Nelle certificazioni in euro, gli importi dovranno essere
indicati al centesimo di euro.
BENZINA SUPER: ELIMINAZIONE
Il 31 dicembre 2001 è il termine ultimo per la commercializzazione della
benzina con il piombo. A fare data dal successivo 1° gennaio 2002 dovrà
essere immessa in consumo esclusivamente benzina senza piombo. E' questa la
conseguenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
novembre 2000, n° 434, che contiene il regolamento, che ha recepito la
Direttiva europea n. 98/70, relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel. L'Agenzia delle Dogane con la circolare prot. N. 1989/VCT/VI
del 7 novembre 2001, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze,
all'indirizzo internet www.minfinanze.it, ha precisato che colorazione
(differente tra le due benzine nonostante la unificazione delle aliquote di
accisa), numero di ottano e classificazione doganale di tale benzina.
L'attuale classificazione doganale delle benzine carburanti si basa
principalmente sul valore del contenuto in piombo e del numero di ottano (RON).
Poichè i valori di tali caratteristiche variano nel corso dell'operazione di
bonifica i codici N.C: da attribuire alla benzina interessata risultano:
2710 0034 (nel periodo di bonifica) e 2710 0029 (a fine bonifica).
BOLLINO BLU - CONTROLLO GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI
La Regione Lombardia, con D.G.R. 20 luglio 2001, n. 7/5661, che è stata
pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 32 del 6 agosto 2001, ha ritenuto
opportuno proseguire, anche per l'anno 2002, la campagna "Bollino blu:
controllo gas di scarico degli autoveicoli" Sono sottoposti a controllo gli
autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone,
immatricolati in tutte le provincie lombarde e nelle provincie non lombarde,
ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di motore ad
accensione a scintilla (benzina, gas, gpl) e immatricolati dal 1° gennaio
1970 al 1° gennaio 1998 e di motore con accensione per compressione (diesel)
e immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 1° gennaio 1998. Sono assoggettati al
controllo (da effettuarsi entro il 1° marzo 2002) anche gli autoveicoli
immatricolati dopo il 1° gennaio 1999 e che abbiano percorso più di 80.000
KM. Sono, invece, escluse dall'obbligo del controllo gli autoveicoli
considerati "storici" vale a dire quelli individuati secondo i criteri
contenuti nella circolare della Direzione Generale Motorizzazione n. 98/90.
Nella campagna regionale rientrano anche le verifiche dei gas di scarico
effettuate sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal Codice
della Strada (l'art. 80, 3° comma, del D.lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della
Strada, dispone la revisione degli autoveicoli, comprensiva del controllo
dei gas di scarico, entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni. Il "bollino blu" rilasciato in sede di
revisione sostituisce quello previsto dalla norma specifica. Se, in sede di
revisione del veicolo, non viene consegnato il bollino blu, l'esibizione del
certificato recante la data di controllo, la targa del veicolo e i valori
delle emissioni rilevate, rilasciato dal soggetto che ha eseguito la
revisione, costituisce condizione sufficiente per la circolazione del
veicolo. Il costo del controllo dei gas di scarico è fissato in L. 18.000
(euro 7,74) IVA inclusa. La validità del "Bollino blu" è confermata per 1
anno dalla data del rilascio. Il controllo deve essere effettuato presso le
autofficine autorizzate e deve attestare il rispetto delle prescrizioni
tecniche contenute nell'allegato al D.I. 5 febbraio 1996 emanato dal
Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della Direttiva
comunitaria 92/55.
ACCONTO IRPEF
Venerdì 30 novembre 2001 scade il termine per il pagamento del 2° acconto
delle imposte sul reddito per le persone fisiche, società semplici, società
di persone e soggetti equiparati. Nello stesso giorno scade anche il termine
per il pagamento del 2° acconto delle imposte sul reddito per gli enti
soggetti a irpeg per i quali il mese di novembre 2001 è l'undicesimo mese
dell'esercizio sociale. Nello stesso giorno scade anche il termine per il
pagamento del 2° acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive
per gli esercenti attività commerciali, gli esercenti arti e professioni, le
società semplici, le società di persone ed quelle ad esse equiparate, per
gli enti commerciali, gli enti non commerciali ed equiparati, nonché per le
società di capitali per le quali il mese di novembre 20001 è l'undicesimo
mese del periodo d'imposta di competenza.
Pagina 1
Pagina 2 Pagina 3
Pagina
4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Titoli
Home
Archivio news
|