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GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
4 FEBBRAIO 2002
pagina 6
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E-UTILE: LA RISPOSTA
ALLE NUOVE ESIGENZE NEL MONDO DELLE UTILITIES AEM
Spa e Siemens Informatica Spa (capogruppo di Siemens Business Services)
hanno costituito la società e-utile, con sede a Milano e filiali a Roma e
Padova, per fornire servizi informatici d'avanguardia alle aziende pubbliche
e private operanti nel settore dell'erogazione di beni e servizi di pubblica
utilità. Con più di 100 dipendenti e-utile è la prima società in grado di
coniugare la conoscenza dei processi del mondo delle utilities, patrimonio
di AEM, con le competenze nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per il
mercato, patrimonio di DNA di Siemens Informatica. E-utile si rivolge
direttamente agli operatori di media e grande dimensione selezionati
all'interno di un mercato in cui operano quasi settemila aziende, cui è in
grado di offrire un portafoglio di soluzioni e servizi derivanti dalle
esperienze di entrambi i partner. L'offerta si concentra su quattro aree:
gestionale (in cui vengono proposte, tra le altre, implementazioni di moduli
SAP e sistemi di datawarehouse e di documenti management); commerciale (con
soluzioni per il processo di fatturazione, il Customer Relationship
Management, soluzioni per la gestione ottimale del cliente e la misurazione
dei consumi), reti (per esempio la cartografia) e produzione (previsioni,
bilanciamenti, work management). La società propone anche una serie di
servizi di consulenza, di supporto tecnologico (integrazione di sistemi e
sicurezza, a titolo esemplificativo) e di outsourcing.
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E CENTRO PER
L'IMPIEGO: NUOVI INDIRIZZI
Il nuovo indirizzo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro è in Via G.B.
Pirelli, 30 (1° piano), 20124, Milano. Gli uffici del Servizio Collocamento
Obbligatorio della Provincia e il Centro per l'impiego di Milano, invece,
sono ubicati in Viale Jenner 24/A - 20159 Milano.
ACCORDO FRA IL CLUB FRANCESCO CONTI ED IL CONSORZIO DELLE COOPERATIVE
ORTOFRUTTICOLE DELL'ALTO ADIGE
VOG e il Club Francesco Conti di Milano hanno concluso un accordo di
collaborazione che prevede la fornitura, per un anno, ai soci frequentatori
della sede milanese del Club, in Corso Como. delle mele Marlene, scelte per
le loro qualità nutrizionali, perfette per chi fa attività sportiva.
Digitando l'indirizzo internet
www.vog.it è possibile
accedere al sito di VOG, Verband der Sudtiroler ObstGenossenschaften, il
Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole dell'Alto Adige, ed apprendere
tutte le informazioni utili non solo sull'azienda, ma anche sul prodotto. Il
Consorzio è stato costituito nel 1945, già da alcuni anni ha adottato un
sistema di Qualità Totale, basato sulla norma ISO 9001, rappresenta 32
cooperative con oltre 5.800 per lo più di carattere familiare ed è la più
grande organizzazione per la produzione e la commercializzazione di mele in
Europa e una fra le maggiori nel mondo. Digitando l'indirizzo internet
http://www.clubconti.it/fconti.html si accede, invece,
al sito del Club Francesco Conti, il più antico e famoso centro fitness
d'Italia, di cui è possibile ripercorrere la storia ed avere indirizzi ed
informazioni sulle varie sedi e le attività offerte. Il marchio delle mele
Marlene è nato il 20 ottobre 1995 per iniziativa del Consorzio, comprende
ben 13 varietà, dalle classiche Golden a Red Delicious alle nuove Royal Gala
e Fuji, ciascuna con specifiche caratteristiche illustrate anche nel sito
sopra indicato. Oggetto della fornitura sono 8 delle 13 varietà di mele
Marlene, che saranno alternate nel corso dell'anno in funzione della
stagionalità.
ELARGIZIONI DELLE IMPRESE A FAVORE DI INIZIATIVE CULTURALI
La Legge 21 novembre 2000 n. 342 ha riconosciuto la possibilità di dedurre
dalla determinazione del reddito d'impresa fiscalmente rilevante le
elargizioni liberali fatte a favore di iniziative culturali. L'agevolazione
trova applicazione a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2001.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 107/E del 31 dicembre 2001,
consultabile sul suo sito all'indirizzo internet
http://www.finanze.it ha fornito
un primo commento a tali norme. Le imprese possono beneficare di tale
normativa solo ed esclusivamente per le elargizioni fatte ai soggetti
inclusi nel Decreto del Ministero dei Beni Culturali dell'11 aprile 2001,
vale a dire Stato, Regioni, enti locali, persone giuridiche da essi
partecipate, enti pubblici o persone giuridiche private costituite per legge
nazionale o regionale, soggetti che abbiano beneficiato di ausili pubblici
nell'ultimo quinquennio, ecc. L'impresa può dedurre l'intera somma elargita,
qualunque ne sia l'ammontare. L'ente beneficiario dovrà a sua volta pagare
il 37% se incasserà somme superiori a quanto stabilito dal Ministero dei
Beni Culturali. I pagamenti debbono avvenire tramite i canali bancari o
altre modalità tali comunque da permettere un agevole controllo dell'intera
operazione, indicando, obbligatoriamente, nel giustificativo di spesa, la
causale e il riferimento normativo, costituito dall'art. 65, 2° comma, lett.
c., nonies, del TUIR ovvero dall'art. 38 della legge n. 342/00. Dal sito del
Ministero dei Beni Culturali, all'indirizzo internet www.beniculturali.it, è
possibile scaricare il modello di comunicazione che l'azienda deve compilare
e mandare (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
chiude l'esercizio interessato dal beneficio) al Ministero, completo dei
dati identificativi dei destinatari e dell'ammontare delle elargizioni
effettuate.
REDDITO DI IMPRESA: DETRAIBILITÀ DI INTERESSI PASSIVI
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001, ha
ribadito che l'unico limite alla detraibilità degli interessi passivi è il
pro-rata, previsto nell'art. 63 del TUIR, che opera quando esistano proventi
su cui non si applica imposta.
IRPEF: LE TABELLE DELLE ALIQUOTE FISCALI IN EURO
A seguito dell'introduzione definitiva dell'euro e per effetto di alcune
modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2002, riteniamo opportuno
pubblicare di seguito le nuove tabelle degli scaglioni IRPEF e delle
detrazioni, valevoli per il 2002.
Redditi in euro |
Aliquote % |
Imposta totale in euro |
Fino a 10.329,14 |
18 |
1.859,24 |
Da 10.329,15 a 15.493,71 |
24 |
3.098,74 |
Da 15.493,72 a 30.987,41 |
32 |
8.056,73 |
Da 30.978,42 a 69.721,68 |
39 |
23.163,09 |
Oltre 69.721,68 |
45 |
+ 45% dell'eccedenza |
IRPEF: DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE IN EURO
Per il lavoro dipendente si applicano le seguenti detrazioni.
Redditi annui in euro |
Detrazioni in euro annue |
Detrazioni in euro giornaliere |
Fino a 6.197,48 |
1.146,53 |
3,14 |
Da 6.197,49 a 6.352,42 |
1.084,56 |
2,97 |
Da 6.352,43 a 6.507,36 |
1.032,91 |
2,82 |
Da 6.507,37 a 7.746,85 |
981,27 |
2,68 |
Da 7.746,86 a 7.901,79 |
903,80 |
2,47 |
Da 7.901,80 a 8.056,73 |
826,33 |
2,26 |
Da 8.056,74 a 8.211,66 |
748,86 |
2,05 |
Da 8.211,67 a 8.263,31 |
686,89 |
1,88 |
Da 8.263,32 a 8.779,77 |
650,74 |
1,78 |
Da 8.779,78 a 9.296,22 |
614,58 |
1,68 |
Da 9.296,23 a 9.812,68 |
578,43 |
1,58 |
Da 9.812,69 a 15.493,71 |
542,28 |
1,49 |
Da 15.493,72 a 20.658,28 |
490,63 |
1,34 |
Da 20.658,29 a 25.822,84 |
438,99 |
1,20 |
Da 25.822,85 a 30.987,41 |
387,34 |
1,06 |
Da 30.987,42 a 31.142,35 |
335,70 |
0,91 |
Da 31.142,36 a 36.151,98 |
284,05 |
0,77 |
Da 36.151,99 a 41.316,55 |
232,41 |
0,63 |
Da 41.316,56 a 46.481,12 |
180,76 |
0,49 |
Da 46.481,13 a 46.687,70 |
129,11 |
0,35 |
Da 46.687,71 a 51.645,69 |
77,47 |
0,21 |
Oltre 51.645,69 |
51,65 |
0,14 |
IRPEF: DETRAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI REDDITO
Al contribuente che ha solo redditi da abitazione principale, da lavoro
dipendente a tempo indeterminato e contratti di collaborazione coordinati e
continuativi di durata inferiore all'anno spetta la seguente detrazione.
Reddito complessivo in Euro |
Detrazione in Euro |
Fino a 4.699,76 |
154,94 |
Da 4.699,77 a 4.803,05 |
103,29 |
Da 4.803,06 a 4.957,99 |
51,65 |
La detrazione viene riconosciuta solamente se è espressamente richiesta
dal dipendente, che ne deve indicare l'importo e le condizioni di spettanza.
La detrazione viene applicata solo in sede di conguaglio e non deve essere
rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Al contribuente che ha solo
redditi da abitazione principale, lavoro dipendente a tempo determinato e
collaborazione coordinata e continuativa, a tempo indeterminato inferiore
all'anno spetta le seguente detrazione.
Reddito complessivo in Euro |
Detrazione in Euro |
Fino a 4.699,76 |
206,58 |
Da 4.699,77 a 5.164,57 |
154,94 |
Da 5.164,58 a 5.681,03 |
103,29 |
Da 5.681,04 a 6.197,48 |
51,65 |
Anche questa detrazione è riconosciuta solamente se è espressamente
richiesta dall'interessato che ne specifica l'importo e le condizioni di
spettanza. Come la precedente anche questa detrazione è riconosciuta solo in
sede di conguaglio e non deve essere rapportata alla durata del rapporto.
IRPEF: DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
Un familiare è a carico quando non possiede redditi propri, al lordo degli
oneri deducibili, complessivamente superiore a Euro 2.840,5: Incominciamo
con la detrazione per il coniuge a carico
Reddito complessivo |
Annua |
Mensile |
Fino a 15.493,71 |
546,18 |
45,51 |
Da 15.493,72 a 30.987,41 |
496,60 |
41,38 |
Da 30.987,42 a 51.645,69 |
459,42 |
38,28 |
Oltre 51.645,69 |
422,23 |
35,18 |
Tale detrazione spetta per il primo figlio in mancanza del coniuge e
viene attribuita solo se è più favorevole rispetto a quella prevista per il
figlio non considerato al posto del coniuge. Proseguiamo con la tabella
delle detrazioni spettanti per 1 o 2 figli a carico.
Reddito |
1 figlio |
2 figli (per ognuno) |
Annua |
Mensile |
Annua |
Mensile |
Fino a 36.151,68 |
516,46 |
43,03 |
516,46 |
43,03 |
Fino a 41.316,55 |
303,68 |
25,30 |
516,46 |
43,03 |
Fino a 46.481,12 |
303,68 |
25,30 |
303,68 (1° figlio) 336,73 (2°figlio) |
25,30 (1° figlio) 28,06 (2° figlio) |
Fino a 51.645,69 |
303,68 |
25,30 |
303,68 (1° figlio) 336,73 (2° figlio) |
25,30 (1° figlio) 28,06 (2° figlio) |
Oltre 51.645,69 |
285,08 |
23,75 |
285,08 |
23,75 |
Proseguiamo ora con la tabella delle detrazioni spettanti per 3, 4 e
oltre figli a carico.
Reddito |
3 figli (per ognuno) |
4 e oltre figli (per ognuno) |
Annua |
Mensile |
Annua |
Mensile |
Fino a 36.151,68 |
516,46 |
43,03 |
516,46 |
43,03 |
Fino a 41.316,55 |
516,46 |
43,03 |
516,46 |
43,03 |
Fino a 46.481,12 |
516,46 |
43,03 |
516,46 |
43,03 |
Fino a 51.645,69 |
303,68 (1° figlio) 336,73 (2° e 3°
figlio) |
25,30 (1° figlio) 28,06 (2° e 3°
figlio) |
516,46 |
43,03 |
Oltre 51.645,69 |
285,08 |
23,75 |
516,46 |
43,03 |
Per ogni figlio portatore di handicap la detrazione ammonta a 774,69 euro
annui (pari a 64,55 euro mensili). Per ogni figlio di età inferiore a tre
anni la detrazione è aumentata di 123,95 euro annui, cui corrispondono 10,32
euro mensili). L'aumento non compete se la detrazione base per il figlio è
attribuita nella misura di 516,46 o di 774,69. Per gli altri familiari a
carico spetta invece la seguente detrazione.
Reddito complessivo |
Annua |
Mensile |
Fino a 51.645,69 |
303,68 |
25,30 |
Oltre |
285,08 |
23,75 |
MEDICO COMPETENTE
In un precedente articolo avevamo dato notizia delle modifiche apportate al
Decreto legislativo n. 626/94 in tema di medico competente. A richiesta di
un lettore precisiamo che il Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, è stato convertito
nella Legge 8 gennaio 2002 n. 1, che è stata pubblicata nella Gazzetta
ufficiale n. 8 del 10 gennaio u.s. Come precisato a suo tempo il
provvedimento ha ampliato la definizione di medico competente,
comprendendovi anche quello che è specializzato in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni.
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