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GIOVANNI SCOTTI

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LUNEDI'
3 GIUGNO 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI MILANO: INIZIATIVE

Per iniziativa dell'Associazione Laureati, di cui ricorre il Centenario, sabato 25 e domenica 26 maggio il Politecnico di Milano, fondato nel 1863, ha aperto le sue porte al pubblico. E' stato possibile visitare la sua sede storica di Piazza Leonardo da Vinci ed alcune delle strutture più significative ed all'avanguardia del nuovo Campus Bovisa, come i laboratori di ricerca, la nuovissima Galleria del Vento, il LAST (laboratorio di ricerca per la sicurezza nei trasporti) o il CLASD (laboratorio). Nell'atrio del Padiglione centrale in Piazza Leonardo fino al 31 maggio ed alla Bovisa dal 3 all'8 giugno), è possibile vedere la mostra "Ingegneria, Architettura e Design", che ripercorre 100 anni di grandi progetti realizzati da laureati come Luca Beltrami, Enrico Forlanini, Carlo Emilio Gadda, Liliana Grassi, Giulio Natta, Gian Battista Pirelli, Gio Ponti ... La mostra sarà poi anche a Cremona (dal 13 al 26 giugno), Piacenza (dal 21 settembre al 3 ottobre), Lecco, Como, Mantova ed altre città italiane. Digitando l'indirizzo internet alp.rett.polimi.it. è possibile trovare ulteriori informazioni sull'Associazione, che rappresenta oltre 80.000 laureati e diplomati e svolge una serie di attività a sostegno della loro vita professionale, mantenendo relazioni fra i soci, promuovendo iniziative in loro favore e svolgendo attività culturali. L'Associazione contribuisce anche all'inserimento dei laureati e dei diplomati del Politecnico nel mondo del lavoro.

DOMINIO DI PRIMO LIVELLO ".EU": IL REGOLAMENTO 
Il 1° maggio 2002 è entrato in vigore il Regolamento 22 aprile 2002, n. 733, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L113, del 30 aprile 2002. Il provvedimento individua le regole per la messa in opera del dominio di primo livello ".eu", che sarà complementare rispetto agli esistenti domini di primo livello nazionali. Dalle premesse al testo del regolamento risulta che l'introduzione del ".eu" dovrebbe, da un lato, garantire una maggiore visibilità al mercato europeo, nell'ambito degli scambi commerciali virtuali basati su Internet, e, dall'altro, consentire alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche, che operano all'interno di tale mercato, di rafforzare e rendere più evidente il loro legame con la Comunità europea. Un Registro, designato dalla Commissione europea, si occuperà dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione del dominio ".eu", nonché della manutenzione delle banche dati e dei servizi correlati, della gestione dei server dei nomi di domini, della definizione e dell'applicazione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il Registro sarà un organismo senza fini di lucro, con la propria sede principale nel territorio della Comunità. Il Registro opererà in virtù di un contratto, limitato nel tempo, ma rinnovabile, concluso con la Commissione europea attraverso una procedura di selezione. L'organismo dovrà stipulare appositi contratti con i Conservatori del Registro (Registrar), riconosciuti in base a una procedura definita dal Registro stesso, che, pertanto, non potrà prestare direttamente servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti. I nomi di dominio ".eu" potranno essere richiesti da qualsiasi impresa, che abbia la sua sede principale nel territorio della Comunità europea, da tutte le organizzazioni e le persone fisiche stabilite nell'Unione. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento la Commissione deve definire le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello ".eu" e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Entro il prossimo 31 luglio gli Stati membri potranno comunicare alla Commissione un limitato elenco di nomi, che, per particolari e precise ragioni, potranno non essere registrati o essere registrati solo in un dominio di secondo livello, conformemente alle regole di politica pubblica. 

COMMERCIO ELETTRONICO: DIRETTIVA CEE 
E' stata approvata la Direttiva 2002/38/CE, con il connesso Regolamento n. 792/2002, del 7 maggio 2002, pubblicati in GUCE L128/41 del 15 maggio 2002 relativi al commercio elettronico di servizi e beni dematerializzati in rete. I provvedimenti introducono il regime sperimentale triennale di assoggettamento a Iva. Dal 1° luglio 2003 tutti gli operatori potranno verificare in rete la partita Iva del cliente estero. Fino a tale data è solamente possibile controllare se la partita Iva esiste ma non si può sapere a chi appartiene. Attualmente la consultazione avviene digitando il seguente indirizzo internet www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm 

IL DATORE DI LAVORO PUÒ LEGGERE LE MAIL DEI DIPENDENTI 
Ritorniamo su un argomento già trattato in precedenti web. Lunedì scorso avevamo riportato la posizione della Corte di Cassazione in tema di utilizzo del telefono aziendale per motivi personali ed avevamo visto che, con la sentenza 3 aprile 2002, n. 4746, la Corte aveva chiarito che il datore di lavoro può servirsi, in funzione di un controllo difensivo, di apparecchi per la rilevazione delle telefonate ingiustificate effettuate dai dipendenti, senza violare lo Statuto dei lavoratori, Con tale sentenza è stato affermata, per conseguenza, la possibilità per il datore di lavoro di sanzionare il comportamento del lavoratore. Oggi riprendiamo un'ordinanza del 13 maggio scorso del Giudice per le indagini preliminari di Milano, secondo il quale il computer, la casella di posta e l'indirizzo di posta elettronica sono strumenti aziendali. Il datore di lavoro ne mantiene la titolarità e la completa e totale disponibilità, anche se essi sono messi a disposizione del lavoratore, ma solo per svolgere la sua funzione aziendale. Da tali premesse il Giudice ha affermato che l'indirizzo di posta elettronica, utilizzato in azienda, resta nella piena titolarità del datore di lavoro e, pertanto, costui può lecitamente leggere i messaggi in entrata e in uscita. Il datore di lavoro ha il diritto di entrare nella casella di posta elettronica in uso al lavoratore e di leggere i messaggi in entrata e in uscita, dopo averne lecitamente acquisito la password, che ha come esclusiva finalità "... non di proteggere la segretezza dei dati personali ....", contenuti negli strumenti a disposizione del singolo lavoratore, ma " ... di impedire che ai predetti strumenti possano accedere persone estranee alla società ...". Il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva preso in esame la denuncia presentata dalla dipendente di una società licenziata dopo che, durante la sua assenza per ferie, erano stati trovati nella sua casella di posta elettronica, in azienda, messaggi relativi a progetti non gestiti dalla società. La lavoratrice, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., aveva accusato sia la persona che aveva letto le e-mail che il legale rappresentante dell'azienda di violazione del segreto di una corrispondenza chiusa diretta ad altri. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano ha accolto, però, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, perché " ... non può configurarsi un diritto del lavoratore ad accedere in via esclusiva al computer aziendale ... ", né " ... un diritto all'utilizzo esclusivo di una casella di posta elettronica aziendale ...". L'accesso e la lettura della posta elettronica inviata e ricevuta nella casella in uso al lavoratore non integrano neppure gli estremi di un controllo non consentito sull'attività di quest'ultimo, " ... atteso che l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a disposizione dell'utente lavoratore, al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la propria funzione aziendale ...". 

ASSEGNO DI INVALIDITA'. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA' 
L'Inps con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002, consultabile all'indirizzo internet www.inps.it/circolari/circolare%20numero%2091%20del%2015-5-2002.htm  ha chiarito che i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda e che i titolari di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a domanda. Infatti, per effetto delle sentenze n. 1821/98, n. 6603/98, n. 4829/01 e n. 4911/01 della Corte di Cassazione, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità, se più favorevole, dal 1° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempre che ricorrano i previsti requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di lavoro dipendente e di decorrenza. La pensione di invalidità e l'assegno di invalidità possono trasformarsi anche in pensione di vecchiaia, se ricorrono tutti i requisiti, primo fra tutti quello dell'età anagrafica. 

INDENNITÀ DI TRASFERTA: ASPETTI FISCALI 
Alla richiesta di un lettore di avere precisazioni sul regime Irpef del rimborso forfetario in luogo del trattamento di trasferta, segnaliamo la risoluzione n. 143 del 13 maggio 2002 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sull'argomento. Digitando l'indirizzo www.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset  è possibile consultare il testo del provvedimento. In questa sede ricordiamo che le disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle somme erogate ai dipendenti dai datori di lavoro sono dettate dell'art. 48 del TUIR, come modificato dal Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. In particolare il 5° comma, in deroga al principio generale di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, disciplina il trattamento fiscale delle trasferte individuando la misura in cui le indennità di trasferta erogate ed il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore sono escluse dalla determinazione della base imponibile per il reddito di lavoro dipendente. Tale comma dispone esclusivamente in merito alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al territorio comunale, ricomprendendo, invece, le indennità eventualmente percepite per trasferte all'interno del territorio comunale nella determinazione della base imponibile. Per quanto concerne le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, la norma distingue tre sistemi di tassazione, l'uno alternativo all'altro, che illustriamo nei pezzi successivi. 

INDENNITA' FORFETTARIA DI TRASFERTA: ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE 
In primo luogo possiamo avere l'indennità forfetaria, che è esclusa dall'imponibile fino all'importo di € 46.48 (L. 90.000) al giorno, elevate a € 77,47 (L. 150.000) per le trasferte all'estero. La quota di indennità, che non concorre a formare il reddito, non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata a € 46.48 (L. 90.000) al giorno per le trasferte in Italia e a € 77,47 (L. 150.000) al giorno per quelle all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta. 

TRASFERTA: RIMBORSO MISTO 
Nel caso sia corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di € 46.48 (L. 90.000) e € 77,47 (L. 150.000) sono ridotte. In particolare, la quota esente è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto e nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente. La quota è ridotta di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione. 

TRASFERTA E RIMBORSO ANALITICO 
I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. E', inoltre, escluso dall'imposizione il rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio (lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di € 15,49 (L. 30.000) al giorno, elevato a € 25,82 (L. 50.000) per le trasferte all'estero. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità, indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente. 

CODICI INPS PER COLF 
Digitando http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%2098%20del%2028-5-2002.htm  è possibile consultare la circolare n. 98 del 28 Maggio 2002, con la quale l'Inps ha comunicato i codici di nuova istituzione riguardanti le gestioni SSN, COLF, CO.CO.CO. ed altri validi dal 30 aprile 2002 Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro domestico segnaliamo il codice DOM3 e la dizione PAGAMENTO DIFFERENZE DA LD03, che devono essere utilizzati per le differenze contributive rilevate dalle procedure di controllo dei versamenti effettuati per i lavoratori domestici. 

AMMINISTRATORI ED ALTRI ORGANI SOCIETARI: VIOLAZIONI 
Il 16 aprile 2002 è entrato in vigore il Decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, che ha ridisegnato i reati societari contenuti negli artt. 2621 e segg. del codice civile. In particolare è stato riformulato il reato di false comunicazioni sociali, comunemente definito "falso in bilancio". Il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Parlamento italiano, digitando l'indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02061dl.htm  Per quanto riguarda le violazioni di carattere amministrativo, segnaliamo l'introduzione, all'art. 2631, della sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro a carico di amministratori e sindaci che omettono di convocare l'assemblea nei termini legali o statutari. La sanzione è aumentata di un terzo quando la convocazione consegua a perdite o a legittima richiesta dei soci. In passato erano sanzionate solo queste due ultime situazioni, sul piano penale, con la reclusione e la multa. L'art. 2630 prevede l'aumento delle sanzioni per l'omissione, entro i termini previsti, di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, che è tenuto dalla Camera di Commercio. Le sanzioni sono stabilite in importo variabile da 206 a 2.065 euro, con aumento di un terzo se si tratta dei bilanci. In precedenza le sanzioni variavano da 100.000 a 1.000.000 di lire. E' stata eliminata la sanzione amministrativa per l'omissione su atti e corrispondenza delle indicazioni della sede sociale, del numero di iscrizione al registro delle imprese, del capitale sociale effettivamente versato, ecc., prescritte dall'art. 2250 del codice civile. E' stata estesa ai reati societari la responsabilità amministrativa (pecuniaria) delle società nel cui interesse sono stati commessi i reati, secondo uno schema che è stato introdotto con il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Precisiamo che la società può sottrarsi a questa responsabilità amministrativa quando dimostra di aver adottato schemi organizzativi interni atti, secondo la valutazione del giudice, a prevenire i reati e che questi schemi organizzativi interni acquistano maggior valenza quando seguano modelli predisposti da associazioni di categoria. 

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