NOTIZIARIO
MARKETPRESS
WEB
GIURIDICA
&
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
3 GIUGNO 2002
pagina 6
La nostra vetrina dei
PRODOTTI
ARTIGIANALI
e' aperta... visitatela
Entrate nell'
AREA
DELLE NOVITA'
troverete esposti molti
prodotti interessanti
L'esposizione dei
PRODOTTI
PER IL LAVORO
è aperta visitatela
|
ASSOCIAZIONE
LAUREATI DEL POLITECNICO DI MILANO: INIZIATIVE
Per
iniziativa dell'Associazione Laureati, di cui ricorre il Centenario, sabato
25 e domenica 26 maggio il Politecnico di Milano, fondato nel 1863, ha
aperto le sue porte al pubblico. E' stato possibile visitare la sua sede
storica di Piazza Leonardo da Vinci ed alcune delle strutture più
significative ed all'avanguardia del nuovo Campus Bovisa, come i laboratori
di ricerca, la nuovissima Galleria del Vento, il LAST (laboratorio di
ricerca per la sicurezza nei trasporti) o il CLASD (laboratorio). Nell'atrio
del Padiglione centrale in Piazza Leonardo fino al 31 maggio ed alla Bovisa
dal 3 all'8 giugno), è possibile vedere la mostra "Ingegneria,
Architettura e Design", che ripercorre 100 anni di grandi progetti
realizzati da laureati come Luca Beltrami, Enrico Forlanini, Carlo Emilio
Gadda, Liliana Grassi, Giulio Natta, Gian Battista Pirelli, Gio Ponti ... La
mostra sarà poi anche a Cremona (dal 13 al 26 giugno), Piacenza (dal 21
settembre al 3 ottobre), Lecco, Como, Mantova ed altre città italiane.
Digitando l'indirizzo internet alp.rett.polimi.it. è possibile trovare
ulteriori informazioni sull'Associazione, che rappresenta oltre 80.000
laureati e diplomati e svolge una serie di attività a sostegno della loro
vita professionale, mantenendo relazioni fra i soci, promuovendo iniziative
in loro favore e svolgendo attività culturali. L'Associazione contribuisce
anche all'inserimento dei laureati e dei diplomati del Politecnico nel mondo
del lavoro.
DOMINIO
DI PRIMO LIVELLO ".EU": IL REGOLAMENTO
Il 1° maggio 2002 è entrato in vigore il Regolamento 22 aprile 2002, n.
733, del Parlamento Europeo e del Consiglio, che è stato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L113, del 30 aprile 2002. Il
provvedimento individua le regole per la messa in opera del dominio di primo
livello ".eu", che sarà complementare rispetto agli esistenti
domini di primo livello nazionali. Dalle premesse al testo del regolamento
risulta che l'introduzione del ".eu" dovrebbe, da un lato,
garantire una maggiore visibilità al mercato europeo, nell'ambito degli
scambi commerciali virtuali basati su Internet, e, dall'altro, consentire
alle imprese, alle organizzazioni e alle persone fisiche, che operano
all'interno di tale mercato, di rafforzare e rendere più evidente il loro
legame con la Comunità europea. Un Registro, designato dalla Commissione
europea, si occuperà dell'organizzazione, dell'amministrazione e della
gestione del dominio ".eu", nonché della manutenzione delle
banche dati e dei servizi correlati, della gestione dei server dei nomi di
domini, della definizione e dell'applicazione delle procedure di risoluzione
extragiudiziale delle controversie. Il Registro sarà un organismo senza
fini di lucro, con la propria sede principale nel territorio della Comunità.
Il Registro opererà in virtù di un contratto, limitato nel tempo, ma
rinnovabile, concluso con la Commissione europea attraverso una procedura di
selezione. L'organismo dovrà stipulare appositi contratti con i
Conservatori del Registro (Registrar), riconosciuti in base a una procedura
definita dal Registro stesso, che, pertanto, non potrà prestare
direttamente servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti. I
nomi di dominio ".eu" potranno essere richiesti da qualsiasi
impresa, che abbia la sua sede principale nel territorio della Comunità
europea, da tutte le organizzazioni e le persone fisiche stabilite
nell'Unione. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento la Commissione deve
definire le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al
funzionamento del dominio di primo livello ".eu" e i principi di
politica pubblica in materia di registrazione. Entro il prossimo 31 luglio
gli Stati membri potranno comunicare alla Commissione un limitato elenco di
nomi, che, per particolari e precise ragioni, potranno non essere registrati
o essere registrati solo in un dominio di secondo livello, conformemente
alle regole di politica pubblica.
COMMERCIO
ELETTRONICO: DIRETTIVA CEE
E' stata approvata la Direttiva 2002/38/CE, con il connesso Regolamento n.
792/2002, del 7 maggio 2002, pubblicati in GUCE L128/41 del 15 maggio 2002
relativi al commercio elettronico di servizi e beni dematerializzati in
rete. I provvedimenti introducono il regime sperimentale triennale di
assoggettamento a Iva. Dal 1° luglio 2003 tutti gli operatori potranno
verificare in rete la partita Iva del cliente estero. Fino a tale data è
solamente possibile controllare se la partita Iva esiste ma non si può
sapere a chi appartiene. Attualmente la consultazione avviene digitando il
seguente indirizzo internet www.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
IL
DATORE DI LAVORO PUÒ LEGGERE LE MAIL DEI DIPENDENTI
Ritorniamo su un argomento già trattato in precedenti web. Lunedì scorso
avevamo riportato la posizione della Corte di Cassazione in tema di utilizzo
del telefono aziendale per motivi personali ed avevamo visto che, con la
sentenza 3 aprile 2002, n. 4746, la Corte aveva chiarito che il datore di
lavoro può servirsi, in funzione di un controllo difensivo, di apparecchi
per la rilevazione delle telefonate ingiustificate effettuate dai
dipendenti, senza violare lo Statuto dei lavoratori, Con tale sentenza è
stato affermata, per conseguenza, la possibilità per il datore di lavoro di
sanzionare il comportamento del lavoratore. Oggi riprendiamo un'ordinanza
del 13 maggio scorso del Giudice per le indagini preliminari di Milano,
secondo il quale il computer, la casella di posta e l'indirizzo di posta
elettronica sono strumenti aziendali. Il datore di lavoro ne mantiene la
titolarità e la completa e totale disponibilità, anche se essi sono messi
a disposizione del lavoratore, ma solo per svolgere la sua funzione
aziendale. Da tali premesse il Giudice ha affermato che l'indirizzo di posta
elettronica, utilizzato in azienda, resta nella piena titolarità del datore
di lavoro e, pertanto, costui può lecitamente leggere i messaggi in entrata
e in uscita. Il datore di lavoro ha il diritto di entrare nella casella di
posta elettronica in uso al lavoratore e di leggere i messaggi in entrata e
in uscita, dopo averne lecitamente acquisito la password, che ha come
esclusiva finalità "... non di proteggere la segretezza dei dati
personali ....", contenuti negli strumenti a disposizione del singolo
lavoratore, ma " ... di impedire che ai predetti strumenti possano
accedere persone estranee alla società ...". Il Giudice per le
indagini preliminari di Milano aveva preso in esame la denuncia presentata
dalla dipendente di una società licenziata dopo che, durante la sua assenza
per ferie, erano stati trovati nella sua casella di posta elettronica, in
azienda, messaggi relativi a progetti non gestiti dalla società. La
lavoratrice, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., aveva accusato sia la persona
che aveva letto le e-mail che il legale rappresentante dell'azienda di
violazione del segreto di una corrispondenza chiusa diretta ad altri. Il
Giudice per le indagini preliminari di Milano ha accolto, però, la
richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, perché "
... non può configurarsi un diritto del lavoratore ad accedere in via
esclusiva al computer aziendale ... ", né " ... un diritto
all'utilizzo esclusivo di una casella di posta elettronica aziendale
...". L'accesso e la lettura della posta elettronica inviata e ricevuta
nella casella in uso al lavoratore non integrano neppure gli estremi di un
controllo non consentito sull'attività di quest'ultimo, " ... atteso
che l'uso dell'e-mail costituisce un semplice strumento aziendale a
disposizione dell'utente lavoratore, al solo fine di consentire al medesimo
di svolgere la propria funzione aziendale ...".
ASSEGNO
DI INVALIDITA'. TRASFORMAZIONE IN PENSIONE DI ANZIANITA'
L'Inps con la circolare n. 91 del 15 maggio 2002, consultabile all'indirizzo
internet www.inps.it/circolari/circolare%20numero%2091%20del%2015-5-2002.htm
ha chiarito che i titolari di pensione di invalidità sono ammessi a fruire
della pensione di anzianità o di vecchiaia a domanda e che i titolari di
assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione di anzianità a
domanda. Infatti, per effetto delle sentenze n. 1821/98, n. 6603/98, n.
4829/01 e n. 4911/01 della Corte di Cassazione, i titolari di pensione di
invalidità e di assegno di invalidità sono ammessi a fruire della pensione
di anzianità, se più favorevole, dal 1° giorno successivo a quello di
presentazione della relativa domanda, sempre che ricorrano i previsti
requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cessazione del rapporto di
lavoro dipendente e di decorrenza. La pensione di invalidità e l'assegno di
invalidità possono trasformarsi anche in pensione di vecchiaia, se
ricorrono tutti i requisiti, primo fra tutti quello dell'età
anagrafica.
INDENNITÀ
DI TRASFERTA: ASPETTI FISCALI
Alla richiesta di un lettore di avere precisazioni sul regime Irpef del
rimborso forfetario in luogo del trattamento di trasferta, segnaliamo la
risoluzione n. 143 del 13 maggio 2002 con la quale l'Agenzia delle Entrate
ha fatto il punto sull'argomento. Digitando l'indirizzo www.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset
è possibile consultare il testo del provvedimento. In questa sede
ricordiamo che le disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle
somme erogate ai dipendenti dai datori di lavoro sono dettate dell'art. 48
del TUIR, come modificato dal Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
In particolare il 5° comma, in deroga al principio generale di
omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, disciplina il
trattamento fiscale delle trasferte individuando la misura in cui le
indennità di trasferta erogate ed il rimborso delle spese sostenute dal
lavoratore sono escluse dalla determinazione della base imponibile per il
reddito di lavoro dipendente. Tale comma dispone esclusivamente in merito
alle trasferte o missioni effettuate al di fuori al territorio comunale,
ricomprendendo, invece, le indennità eventualmente percepite per trasferte
all'interno del territorio comunale nella determinazione della base
imponibile. Per quanto concerne le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale, la norma distingue tre sistemi di tassazione, l'uno alternativo
all'altro, che illustriamo nei pezzi successivi.
INDENNITA'
FORFETTARIA DI TRASFERTA: ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE
In primo luogo possiamo avere l'indennità forfetaria, che è esclusa
dall'imponibile fino all'importo di € 46.48 (L. 90.000) al giorno, elevate
a € 77,47 (L. 150.000) per le trasferte all'estero. La quota di indennità,
che non concorre a formare il reddito, non subisce alcuna riduzione in
relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di
trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la
sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di
franchigia esente resta fissata a € 46.48 (L. 90.000) al giorno per le
trasferte in Italia e a € 77,47 (L. 150.000) al giorno per quelle
all'estero. I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma
di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare
il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea
documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di
spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta
all'indennità di trasferta.
TRASFERTA:
RIMBORSO MISTO
Nel caso sia corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di
vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di €
46.48 (L. 90.000) e € 77,47 (L. 150.000) sono ridotte. In particolare, la
quota esente è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di
alloggio o di vitto e nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente.
La quota è ridotta di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di
alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente.
I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità
chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito
quando siano effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni
altro eventuale rimborso di spese (ulteriori rispetto a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.
TRASFERTA
E RIMBORSO ANALITICO
I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di
viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto, non
concorrono a formare il reddito. E', inoltre, escluso dall'imposizione il
rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto,
vitto e alloggio (lavanderia, telefono, parcheggio, mance, ecc.), anche non
documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino
ad un importo di € 15,49 (L. 30.000) al giorno, elevato a € 25,82 (L.
50.000) per le trasferte all'estero. L'eventuale corresponsione, in aggiunta
al rimborso analitico, di una indennità, indipendentemente dall'importo,
concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.
CODICI
INPS PER COLF
Digitando http://www.inps.it/circolari/circolare%20numero%2098%20del%2028-5-2002.htm
è possibile consultare la circolare n. 98 del 28 Maggio 2002, con la quale
l'Inps ha comunicato i codici di nuova istituzione riguardanti le gestioni
SSN, COLF, CO.CO.CO. ed altri validi dal 30 aprile 2002 Per quanto riguarda,
in particolare, i datori di lavoro domestico segnaliamo il codice DOM3 e la
dizione PAGAMENTO DIFFERENZE DA LD03, che devono essere utilizzati per le
differenze contributive rilevate dalle procedure di controllo dei versamenti
effettuati per i lavoratori domestici.
AMMINISTRATORI
ED ALTRI ORGANI SOCIETARI: VIOLAZIONI
Il 16 aprile 2002 è entrato in vigore il Decreto legislativo 11 aprile 2002
n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, che ha
ridisegnato i reati societari contenuti negli artt. 2621 e segg. del codice
civile. In particolare è stato riformulato il reato di false comunicazioni
sociali, comunemente definito "falso in bilancio". Il testo
integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Parlamento
italiano, digitando l'indirizzo http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/02061dl.htm
Per quanto riguarda le violazioni di carattere amministrativo, segnaliamo
l'introduzione, all'art. 2631, della sanzione amministrativa da 1.032 a
6.197 euro a carico di amministratori e sindaci che omettono di convocare
l'assemblea nei termini legali o statutari. La sanzione è aumentata di un
terzo quando la convocazione consegua a perdite o a legittima richiesta dei
soci. In passato erano sanzionate solo queste due ultime situazioni, sul
piano penale, con la reclusione e la multa. L'art. 2630 prevede l'aumento
delle sanzioni per l'omissione, entro i termini previsti, di denunce,
comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, che è tenuto
dalla Camera di Commercio. Le sanzioni sono stabilite in importo variabile
da 206 a 2.065 euro, con aumento di un terzo se si tratta dei bilanci. In
precedenza le sanzioni variavano da 100.000 a 1.000.000 di lire. E' stata
eliminata la sanzione amministrativa per l'omissione su atti e
corrispondenza delle indicazioni della sede sociale, del numero di
iscrizione al registro delle imprese, del capitale sociale effettivamente
versato, ecc., prescritte dall'art. 2250 del codice civile. E' stata estesa
ai reati societari la responsabilità amministrativa (pecuniaria) delle
società nel cui interesse sono stati commessi i reati, secondo uno schema
che è stato introdotto con il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Precisiamo che la società può sottrarsi a questa responsabilità
amministrativa quando dimostra di aver adottato schemi organizzativi interni
atti, secondo la valutazione del giudice, a prevenire i reati e che questi
schemi organizzativi interni acquistano maggior valenza quando seguano
modelli predisposti da associazioni di categoria.
HENKEL
LOCTITE ADEVISI
Digitando l'indirizzo internet www.henkel.com
è possibile accedere al sito della Henkel Loctite Adesivi S.r.l., azienda
leader nel settore, e trovarvi una serie di prodotti in grado di aiutarci
nelle piccole emergenze quotidiane e di supportarci nei nostri lavori di
bricolage. Se vogliamo inventare e realizzare oggetti unici ed originali
oppure se dobbiamo aggiustare qualcosa che si è rotto o decorarla, su quel
sito troviamo una ampia vetrina di adesivi per carta, strass, fiori secchi,
legno, ceramica, vetro, cuoio, plastica, porporina, gomma, stoffa. Scorrendo
le pagine è possibile anche vedere il pennello applicatore di Loctite Super
Attak Easy Brush che realizza, con facilità, cinture con stress e cuoio
oppure mescoli in legno decorati con piccole essere di brillante mosaico.
Passando ad altra pagina, invece, è possibile scegliere nell'ambito di una
gamma completa di prodotti da cancelleria, Pritt, in grado di soddisfare
qualunque tipo di esigenza a scuola, casa ed in ufficio, per incollare,
evidenziare o correggere.
Pagina 1
Pagina 2 Pagina 3
Pagina
4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Titoli
Home
Archivio news
|