NOTIZIARIO
MARKETPRESS
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GIURIDICA
ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
10 NOVEMBRE 2003
pagina 6
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REGOLAMENTO SULLA
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA
Dal 7 novembre è entrato in vigore il Decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 2003 n. 284, vale dire il nuovo regolamento recante le
norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Il nuovo
regolamento sulla pubblicità ingannevole e comparativa, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2003, sostituisce il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 627/96.
ACCESSO A INTERNET CON
BANDA LARGA (X-DSL) O FIBRA OTTICA (SDH): SENTENZA DEL TAR LAZIO TRA I
PROVIDERS E TELECOM
La sentenza dell'8 ottobre 2003, n. 8146, pronunciata nella causa tra
l'Associazione Italiana Internet Providers (A.i.i.p.) e l'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) con Telecom Italia s.P.a. (presidente
Giulia, estensore Giordano), con la quale il T.a.r. Lazio Roma, sezione Ii,
ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'Agcom laddove, con
un’istruttoria assolutamente inadeguata, senza alcuna motivazione ed in
contrasto con le determinazioni precedentemente assunte, ha approvato
l’offerta di Telecom Italia della connettività in tecnologia Hdsl, solo a
consumo e non anche a tariffazione forfettaria (flat) L'associazione
Italiana Internet Providers persegue la promozione di un mercato dei servizi
di Internet, con relativa assistenza e tutela anche legale e conta, fra i
propri iscritti, oltre 80 associati, tra i quali Internet Service Providers
(Isp) ed operatori licenziatari (Other Licensed Operators-olo) di primaria
levatura, che forniscono servizi di telecomunicazioni al pubblico, quali i
servizi di accesso ad Internet e di trasmissione dati.
La Telecom Italia
svolge attività di installazione di sistemi di telecomunicazioni e
fornitura al pubblico di sistemi trasmissivi e di servizi di telefonia,
offre servizi di telecomunicazioni sia ai clienti finali, sia ai propri
concorrenti (Isp ed Olo), mettendo a disposizione di questi, in particolare,
circuiti diretti e connettività. In qualità di operatore notificato, come
avente notevole forza nel mercato delle telecomunicazioni e dei servizi di
telecomunicazione, ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 19 settembre 1997,
n. 318, Telecom Italia deve adempiere a particolari obblighi, quali quelli
di interconnessione e di accesso, anche disaggregato, alla rete locale
fissa, garantendo all’utenza condizioni di trasparenza e di assenza di
discriminazioni. La controversia in esame ha avuto ad oggetto il mercato dei
servizi di accesso ai clienti finali, offerti in tecnologia x-Dsl (a banda
larga) e Sdh (infrastruttura a fibra ottica). Il servizio x-Dsl è una forma
di accesso speciale alla rete locale di Telecom Italia, reputata di grande
rilevanza ai fini dello sviluppo delle alte tecnologie, che l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha regolamentato in modo specifico con
deliberazione n. 2/00/Cir, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.p.r.
N. 318/97. Con la delibera n. 15/00/Cir l’Autorità definiva il
procedimento finalizzato all’offerta di un “canale virtuale
permanente” (Cvp), assicurando parità di accesso alla rete
dell’operatore notificato e sviluppo concorrenziale del mercato dei
servizi che tali tecnologie utilizzano. Telecom Italia avrebbe dovuto
attenersi, nella predisposizione di un’offerta Cvp, a talune prescrizioni:
offerta forfettaria e non solo “a consumo”, offerta wholesale formulata
con due diverse modalità tariffarie, la prima analoga all’offerta retail
di Telecom Italia e l’altra di tipo forfettario, ripresa della promozione
e commercializzazione dei servizi al dettaglio, subordinata al ragionevole
decorso di un arco temporale in grado di consentire agli operatori
licenziatari, eventualmente interessati, di prendere conoscenza
dell’offerta wholesale, di negoziare e concludere i relativi contratti in
ottemperanza a quanto disposto dalla delibera stessa e di porre in essere le
attività indispensabili al fine di approntare una propria offerta nei
confronti dell’utenza. Nelle disposizioni finali si prevedeva che Telecom
Italia avrebbe dovuto riformulare ed integrare la propria offerta wholesale,
secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento, entro quindici
giorni dalla notifica, e, contestualmente, si subordinava l’autorizzazione
alla commercializzazione, nei confronti della clientela finale, dei servizi
in tecnologia x-Dsl, denominati Ring e Full Businnes Company, al decorso del
termine di trenta giorni a partire dall’approvazione, da parte
dell’Autorità, della predetta offerta wholesale. Con la successiva
delibera n. 4/01/Cir, l’Autorità, in asserito contrasto con quanto
precedentemente statuito con la delibera n. 15/00/Cir, approvava l’offerta
di Cvp agli operatori terzi nella sola modalità “a consumo”, mentre
l’offerta di Telecom Italia in modalità forfettaria risultava non estesa
a tutti i servizi in tecnologia x-Dsl, ma limitata ai soli servizi in
tecnologia Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line), ma anche in tal caso
prevista secondo una formula pre-pagata, anzichè nelle condizioni di una
vera modalità forfettaria. L’associazione ha ritenuto che la delibera
4/01/Cir fosse viziata per eccesso di potere e violazione delle finalità
istituzionali assegnate all’Autorità di garanzia nelle comunicazioni e
dovesse essere annullata. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione seconda, ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento della
delibera impugnata per difetto di istruttoria che inficia la validità di
tale deliberazione e per mancanza di un’offerta all’ingrosso (wholesale)
di Telecom a condizioni economiche forfettarie per la tecnologia Hdsl e,
sostanzialmente, anche per quella Adsl.
IPSOA EDITORE:
INTEGRAZIONE TRA SOFTWARE E BANCHE DATI PER IL DIRITTO FALLIMENTARE
Ipsoa Editore, leader nel settore dell’informazione specializzata, ha
presentato un’innovativa integrazione tra la banca dati di approfondimento
“Il fallimento e le altre procedure concorsuali” e la guida operativa in
Cd-rom “Il curatore fallimentare” al fine di assicurare al
professionista un notevole risparmio sui tempi di consultazione e una
semplice ed efficiente gestione di ogni fase della procedura. Grazie ad un
efficace sistema di collegamenti ipertestuali, che permettono alle due
banche dati di dialogare tra loro, l’Ipsoa ha realizzato un prodotto che
coniuga l’operatività dei numerosi strumenti operativi contenuti ne “Il
curatore fallimentare” e l’approfondimento dottrinale e
giurisprudenziale, contenuto ne “Il Fallimento e le altre procedure
concorsuali”, Quest’ultimo è una banca dati ricca di opinioni, note di
commento a legislazione, giurisprudenza e prassi, formule, orientamenti
interpretativi correlati alla legge fallimentare, mentre la guida operativa
“Il curatore fallimentare” contiene: gli orientamenti operativi, guide
ragionate con richiami di dottrina e giurisprudenza, i profili fiscali, le
check listi, elenchi di controllo delle diverse fasi, archiviabili e
personalizzabili, il formulario e fogli excel per il calcolo del compenso
del curatore. Già nel 2002 era stata realizzata l’integrazione tra il
software “Procedure fallimentari” e la guida operativa “Il curatore
fallimentare” per rispondere alle specifiche esigenze gestionali ed
operative dei curatori, consentendo di accedere, durante la gestione di una
fase, direttamente dal software, a tutta la documentazione e agli strumenti
disponibili nel Cd-rom: orientamenti operativi, formule, check list,
giurisprudenza, legislazione, prassi indispensabili per la corretta
esecuzione dell’incarico. Ricordiamo che oltre al software e alle banche
dati, l’Ipsoa propone una rivista, che rappresenta da 25 anni il punto di
riferimento sulle procedure concorsuali; formulari, manuali, codici, una
collana di libri dedicata al diritto fallimentare e l’unico portale
interamente dedicato alla materia, consultabile all’indirizzo
www.Fallimentonline.it e comprendente una newsletter settimanale di
informazione.
INPS: ALIQUOTE
CONTRIBUTIVE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Un lettore ci ha richiesto di pare il punto sulle diverse aliquote
contributive che sono dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di
cui all'art. 2, comm. 26, della Legge n. 335/95. Attualmente è possibile
distinguere tre diverse posizioni ciascuna con la propria aliquota. I
soggetti, che sono già coperti, previdenzialmente, da un’altra
assicurazione obbligatoria, pagano un’aliquota contributiva pari l 10%. I
titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità) per tutto
il 2003 pagano un’aliquota contributiva pari al 12,50. Con decorrenza dal
1° gennaio 2004, tale aliquota passerà al 15%, secondo quanto già
previsto dall’art. 44, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. I
soggetti, che non sono coperti, previdenzialmente, da un’altra
assicurazione obbligatoria, per tutto il 2003 pagano un’aliquota
contributiva pari al 14%. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 tale aliquota
dovrebbe passare al 17,39% o 18,39%, secondo quanto previsto dall’art. 45
del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Vedremo in sede di conversione
del decreto legge (che deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione) se tali aliquote saranno confermate o meno.
CONFERENZA SULLA
LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERALI IN EUROPA
Il 28 ottobre
2003, a
Bruxelles, sotto il patrocinio del Commissario europeo Monti, si è svolta
una conferenza sulla liberalizzazione delle professioni liberali, cui hanno
partecipato rappresentanti dei differenti ordini professionali, le autority
di competenza ed esponenti del mondo economico ed accademico europei, allo
scopo di dare l'opportunità agli addetti ai lavori di esprimere le proprie
opinioni, a complemento della consultazione pubblica on line, organizzata
dalla Commissione europea sul tema. Dalla conferenza è scaturito un quadro
abbastanza contrastante. I rappresentanti degli ordini professionali hanno
difeso l'attuale "status quo", ritenendolo necessario per
garantire la qualità del servizio, la professionalità, l'indipendenza dei
professionisti e le esigenze di formazione. Alcuni rappresentanti delle
professioni liberali, invece, hanno lamentato le restrizioni ingiustificate
alla concorrenza causate dalle attuali disparate legislazioni nazionali ed
hanno insistito sul fatto che le necessarie esigenze di regolamentazione
dovrebbero perseguire l'interesse generale pubblico e non quello di
categorie ristrette di professionisti: secondo loro il compito di vigilare
che ciò avvenga correttamente spetterebbe allo Stato e non ai singoli
ordini dei professionisti, attraverso vincoli ed oneri che impediscono il
corretto operare delle regole di concorrenza. Nel concludere i lavori il
Commissario Monti ha sottolineato “la necessità di una liberalizzazione,
sia pur graduale, delle professioni liberali in Europa” affinchè anche
questo settore dell'economia possa “contribuire al raggiungimento comune
degli obiettivi di Lisbona per fare dell'Europa l'area geografica più
competitiva e prospera del mondo entro il
2010”
. Secondo il Commissario la modernizzazione dei servizi professionali
potrebbe avere un impatto considerevole sulle imprese: oggi essi
rappresentano dal 6 al 9% dei costi aziendali e la liberalizzazione del
settore potrebbe avere un ruolo importante per la loro competitività. In
particolare è opportuno eliminare qualsiasi ingiustificata e sproporzionata
restrizione della concorrenza per facilitare al tempo stesso l'accesso ai
nuovi entranti sul mercato e rendere più trasparenti le modalità di
fissazione dei prezzi e tutelare meglio i consumatori. Il Commissario Monti
ha precisato, anche, che
la Commissione
europea ha gli strumenti giuridici per prevenire gli abusi in proposito ed
ha annunciato l'imminente produzione di un rapporto Ue sullo stato della
reale concorrenza nelle professioni in Europa. Il rapporto dovrebbe essere
pubblicato tra fine dicembre 2003 e gennaio 2004.
CONFERMATA
LA DECISIONE CON
CUI
LA COMMISSIONE AVEVA
ACCERTATO L'ESISTENZA DI UN OSTACOLO ALLA LIBERA CONCORRENZA POSTO IN ESSERE
DA GENERAL MOTORS NEDERLAND BV ED OPEL NEDERLAND BV
Il Tribunale di primo
grado dell'Ue, con la sentenza del 21 ottobre 2003, pronunciata nella causa
T-368/00 tra
la General Motors
Nederland Bv, Opel Nederland Bv e
la Commissione
delle Comunità Europee, ha confermato la decisione con cui
la Commissione
aveva accertato l'esistenza di un ostacolo alla libera concorrenza.
La Opel Nederland
è l'unica società che cura la vendita, l'importazione, l'esportazione e il
commercio all'ingrosso di autoveicoli della marca Opel e dei relativi pezzi
di ricambio nei Paesi Bassi. Essa ha concluso accordi di concessione con
circa 150 rivenditori autorizzati. Ai sensi della normativa comunitaria,
la Opel Nederland
può vietare ai suoi concessionari di fornire automobili ad un rivenditore
che non appartenga alla sua rete di distribuzione, ma non di fornire tali
prodotti agli utilizzatori finali o ad altri concessionari. A seguito di
accertamenti disposti nel 1996
la Commissione
ha emesso, nel 2000, una decisione con cui ha condannato la società Opel
Nederland a pagare un'ammenda di 43 milioni di euro per aver ostacolato la
libera concorrenza.
La Commissione
ha rilevato che esisteva una strategia sistematicamente restrittiva in
materia di approvvigionamento e di premi e che vi era un divieto diretto
delle esportazioni per quanto riguardava sia le vendite ai consumatori
finali sia le vendite ai concessionari Opel stabiliti in altri Stati membri.
Essa ha qualificato l'infrazione come molto grave, tenuto conto della
posizione importante che la marca Opel occupava sul mercato olandese e sui
mercati degli altri Stati membri dove i prezzi delle vetture Opel erano
sostanzialmente più elevati che nei Paesi Bassi.
La Opel Nederland
ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di
annullare la decisione adottata dalla Commissione nel 2000 o, in subordine,
di ridurre l'ammenda. Nella sua sentenza il Tribunale conferma
sostanzialmente la decisione della Commissione. Esso ritiene tuttavia che
non sia stata provata l'esistenza di una misura restrittiva di
approvvigionamento consistente nel limitare le consegne sulla base degli
obiettivi di vendita esistenti e riduce, di conseguenza, l'ammenda a Eur 35
475 000. Secondo il Tribunale, non risulta sufficientemente dimostrato nella
decisione della Commissione che esistesse una limitazione delle forniture ai
concessionari e ancor meno che tale limitazione sia entrata nell'ambito
delle relazioni contrattuali tra
la Opel Nederland
e i suoi concessionari. Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, il
Tribunale ricorda che
la Commissione
ha adottato nel 1998 degli orientamenti per assicurare la trasparenza delle
sue decisioni. Il calcolo riposa sulla fissazione di un importo di base
(determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione) al
quale si applicano, eventualmente, delle maggiorazioni per tener conto delle
circostanze aggravanti e delle riduzioni per tener conto delle circostanze
attenuanti. Per valutare la gravità dell'infrazione il Tribunale ha preso
in considerazione la sua natura, il suo impatto concreto sul mercato e
l'estensione del mercato geografico rilevante. Il Tribunale, cui spetta
controllare se l'importo dell'ammenda inflitta è proporzionato alla gravità
e alla durata dell'infrazione, ha ritenuto che la qualificazione
dell'infrazione come "molto grave" fosse giustificata e
debitamente motivata nella decisione impugnata, in quanto l'infrazione aveva
per oggetto la compartimentazione del mercato interno. L'accresciuta gravità
dell'infrazione risulta anche dalle dimensioni dell'impresa Opel,
dall'importanza della marca sul mercato europeo e dall'effetto sui mercati
di altri Stati membri, in particolare della Germania. Di conseguenza, il
Tribunale ha accolto il punto di vista della Commissione per quanto riguarda
la gravità dell'infrazione, ma ha ritenuto di ridurre l'importo di Euro
40.000.000,00, fissato dalla Commissione per la gravità, a Euro
33.000.000,00 perché non è stata provata l'esistenza della misura
restrittiva di approvvigionamento. Infine, il Tribunale, in considerazione
della durata media dell'infrazione, ha portato l'importo finale dell'ammenda
a Euro 35.475.000,00.
CONDONO PER IL DIRITTO
ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine per aderire al condono del
diritto camerale annuale. Accedendo al sito dell'Unioncamere è possibile
consultare una guida al condono che permette, per ciascun anno di
riferimento, di definire, in via agevolata, gli importi dovuti per la sede
legale dell'impresa e per le unità locali della stessa nonché gli importi
dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di
commercio (co.6, art. 18 Legge n. 580/93) Possono avvalersi della possibilità
di condono i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme in vigore
all'epoca, per ciascuna annualità condonabile, gli eredi degli obbligati,
in solido e disgiuntamente, i contribuenti non in regola per annualità
precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto, i contribuenti con
in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede
giurisdizionale. Sono esclusi dal condono i contribuenti che hanno versato
in ritardo e per intero il diritto dovuto e che saranno poi sanzionati solo
per il ritardato pagamento (art. 5-quater, comma 2, Legge n. 27/03). È
possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale
dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002. Il
provvedimento prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi:
il comma 1, dell'articolo 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il
periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai
diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002. Ogni camera di
commercio, con apposita deliberazione di adesione al condono, deve
stabilire, anche, le modalità pratiche ed operative del condono,
scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e
stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l'applicazione di
sanzioni o meno. Le camere di commercio devono anche stabilire il termine di
sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti
giurisdizionali. Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 e
dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti
effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono. Le
Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono Aquila, Avellino,
Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta (parzialmente), Campobasso,
Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia,
Frosinone, Grosseto, Isernia, Lecce, Matera, Napoli, Nuoro, Oristano, Pesaro
e Urbino, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo,
Trapani, Vibo Valentia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Trentino-alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
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