MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
10  NOVEMBRE 2003

pagina 6

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REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COMPARATIVA

Dal 7 novembre è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003 n. 284, vale dire il nuovo regolamento recante le norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Il nuovo regolamento sulla pubblicità ingannevole e comparativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2003, sostituisce il Decreto del Presidente della Repubblica n. 627/96.

ACCESSO A INTERNET CON BANDA LARGA (X-DSL) O FIBRA OTTICA (SDH): SENTENZA DEL TAR LAZIO TRA I PROVIDERS E TELECOM
La sentenza dell'8 ottobre 2003, n. 8146, pronunciata nella causa tra l'Associazione Italiana Internet Providers (A.i.i.p.) e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) con Telecom Italia s.P.a. (presidente Giulia, estensore Giordano), con la quale il T.a.r. Lazio Roma, sezione Ii, ha dichiarato illegittimo il comportamento dell'Agcom laddove, con un’istruttoria assolutamente inadeguata, senza alcuna motivazione ed in contrasto con le determinazioni precedentemente assunte, ha approvato l’offerta di Telecom Italia della connettività in tecnologia Hdsl, solo a consumo e non anche a tariffazione forfettaria (flat) L'associazione Italiana Internet Providers persegue la promozione di un mercato dei servizi di Internet, con relativa assistenza e tutela anche legale e conta, fra i propri iscritti, oltre 80 associati, tra i quali Internet Service Providers (Isp) ed operatori licenziatari (Other Licensed Operators-olo) di primaria levatura, che forniscono servizi di telecomunicazioni al pubblico, quali i servizi di accesso ad Internet e di trasmissione dati. La Telecom Italia svolge attività di installazione di sistemi di telecomunicazioni e fornitura al pubblico di sistemi trasmissivi e di servizi di telefonia, offre servizi di telecomunicazioni sia ai clienti finali, sia ai propri concorrenti (Isp ed Olo), mettendo a disposizione di questi, in particolare, circuiti diretti e connettività. In qualità di operatore notificato, come avente notevole forza nel mercato delle telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazione, ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 19 settembre 1997, n. 318, Telecom Italia deve adempiere a particolari obblighi, quali quelli di interconnessione e di accesso, anche disaggregato, alla rete locale fissa, garantendo all’utenza condizioni di trasparenza e di assenza di discriminazioni. La controversia in esame ha avuto ad oggetto il mercato dei servizi di accesso ai clienti finali, offerti in tecnologia x-Dsl (a banda larga) e Sdh (infrastruttura a fibra ottica). Il servizio x-Dsl è una forma di accesso speciale alla rete locale di Telecom Italia, reputata di grande rilevanza ai fini dello sviluppo delle alte tecnologie, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha regolamentato in modo specifico con deliberazione n. 2/00/Cir, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.p.r. N. 318/97. Con la delibera n. 15/00/Cir l’Autorità definiva il procedimento finalizzato all’offerta di un “canale virtuale permanente” (Cvp), assicurando parità di accesso alla rete dell’operatore notificato e sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi che tali tecnologie utilizzano. Telecom Italia avrebbe dovuto attenersi, nella predisposizione di un’offerta Cvp, a talune prescrizioni: offerta forfettaria e non solo “a consumo”, offerta wholesale formulata con due diverse modalità tariffarie, la prima analoga all’offerta retail di Telecom Italia e l’altra di tipo forfettario, ripresa della promozione e commercializzazione dei servizi al dettaglio, subordinata al ragionevole decorso di un arco temporale in grado di consentire agli operatori licenziatari, eventualmente interessati, di prendere conoscenza dell’offerta wholesale, di negoziare e concludere i relativi contratti in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera stessa e di porre in essere le attività indispensabili al fine di approntare una propria offerta nei confronti dell’utenza. Nelle disposizioni finali si prevedeva che Telecom Italia avrebbe dovuto riformulare ed integrare la propria offerta wholesale, secondo le indicazioni contenute nel citato provvedimento, entro quindici giorni dalla notifica, e, contestualmente, si subordinava l’autorizzazione alla commercializzazione, nei confronti della clientela finale, dei servizi in tecnologia x-Dsl, denominati Ring e Full Businnes Company, al decorso del termine di trenta giorni a partire dall’approvazione, da parte dell’Autorità, della predetta offerta wholesale. Con la successiva delibera n. 4/01/Cir, l’Autorità, in asserito contrasto con quanto precedentemente statuito con la delibera n. 15/00/Cir, approvava l’offerta di Cvp agli operatori terzi nella sola modalità “a consumo”, mentre l’offerta di Telecom Italia in modalità forfettaria risultava non estesa a tutti i servizi in tecnologia x-Dsl, ma limitata ai soli servizi in tecnologia Adsl (Asymmetric Digital Subscriber Line), ma anche in tal caso prevista secondo una formula pre-pagata, anzichè nelle condizioni di una vera modalità forfettaria. L’associazione ha ritenuto che la delibera 4/01/Cir fosse viziata per eccesso di potere e violazione delle finalità istituzionali assegnate all’Autorità di garanzia nelle comunicazioni e dovesse essere annullata. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, ha accolto il ricorso, disponendo l’annullamento della delibera impugnata per difetto di istruttoria che inficia la validità di tale deliberazione e per mancanza di un’offerta all’ingrosso (wholesale) di Telecom a condizioni economiche forfettarie per la tecnologia Hdsl e, sostanzialmente, anche per quella Adsl.

IPSOA EDITORE: INTEGRAZIONE TRA SOFTWARE E BANCHE DATI PER IL DIRITTO FALLIMENTARE
Ipsoa Editore, leader nel settore dell’informazione specializzata, ha presentato un’innovativa integrazione tra la banca dati di approfondimento “Il fallimento e le altre procedure concorsuali” e la guida operativa in Cd-rom “Il curatore fallimentare” al fine di assicurare al professionista un notevole risparmio sui tempi di consultazione e una semplice ed efficiente gestione di ogni fase della procedura. Grazie ad un efficace sistema di collegamenti ipertestuali, che permettono alle due banche dati di dialogare tra loro, l’Ipsoa ha realizzato un prodotto che coniuga l’operatività dei numerosi strumenti operativi contenuti ne “Il curatore fallimentare” e l’approfondimento dottrinale e giurisprudenziale, contenuto ne “Il Fallimento e le altre procedure concorsuali”, Quest’ultimo è una banca dati ricca di opinioni, note di commento a legislazione, giurisprudenza e prassi, formule, orientamenti interpretativi correlati alla legge fallimentare, mentre la guida operativa “Il curatore fallimentare” contiene: gli orientamenti operativi, guide ragionate con richiami di dottrina e giurisprudenza, i profili fiscali, le check listi, elenchi di controllo delle diverse fasi, archiviabili e personalizzabili, il formulario e fogli excel per il calcolo del compenso del curatore. Già nel 2002 era stata realizzata l’integrazione tra il software “Procedure fallimentari” e la guida operativa “Il curatore fallimentare” per rispondere alle specifiche esigenze gestionali ed operative dei curatori, consentendo di accedere, durante la gestione di una fase, direttamente dal software, a tutta la documentazione e agli strumenti disponibili nel Cd-rom: orientamenti operativi, formule, check list, giurisprudenza, legislazione, prassi indispensabili per la corretta esecuzione dell’incarico. Ricordiamo che oltre al software e alle banche dati, l’Ipsoa propone una rivista, che rappresenta da 25 anni il punto di riferimento sulle procedure concorsuali; formulari, manuali, codici, una collana di libri dedicata al diritto fallimentare e l’unico portale interamente dedicato alla materia, consultabile all’indirizzo www.Fallimentonline.it e comprendente una newsletter settimanale di informazione.

INPS: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Un lettore ci ha richiesto di pare il punto sulle diverse aliquote contributive che sono dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comm. 26, della Legge n. 335/95. Attualmente è possibile distinguere tre diverse posizioni ciascuna con la propria aliquota. I soggetti, che sono già coperti, previdenzialmente, da un’altra assicurazione obbligatoria, pagano un’aliquota contributiva pari l 10%. I titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità) per tutto il 2003 pagano un’aliquota contributiva pari al 12,50. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004, tale aliquota passerà al 15%, secondo quanto già previsto dall’art. 44, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. I soggetti, che non sono coperti, previdenzialmente, da un’altra assicurazione obbligatoria, per tutto il 2003 pagano un’aliquota contributiva pari al 14%. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 tale aliquota dovrebbe passare al 17,39% o 18,39%, secondo quanto previsto dall’art. 45 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269. Vedremo in sede di conversione del decreto legge (che deve avvenire entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione) se tali aliquote saranno confermate o meno.

CONFERENZA SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERALI IN EUROPA
Il 28 ottobre 2003, a Bruxelles, sotto il patrocinio del Commissario europeo Monti, si è svolta una conferenza sulla liberalizzazione delle professioni liberali, cui hanno partecipato rappresentanti dei differenti ordini professionali, le autority di competenza ed esponenti del mondo economico ed accademico europei, allo scopo di dare l'opportunità agli addetti ai lavori di esprimere le proprie opinioni, a complemento della consultazione pubblica on line, organizzata dalla Commissione europea sul tema. Dalla conferenza è scaturito un quadro abbastanza contrastante. I rappresentanti degli ordini professionali hanno difeso l'attuale "status quo", ritenendolo necessario per garantire la qualità del servizio, la professionalità, l'indipendenza dei professionisti e le esigenze di formazione. Alcuni rappresentanti delle professioni liberali, invece, hanno lamentato le restrizioni ingiustificate alla concorrenza causate dalle attuali disparate legislazioni nazionali ed hanno insistito sul fatto che le necessarie esigenze di regolamentazione dovrebbero perseguire l'interesse generale pubblico e non quello di categorie ristrette di professionisti: secondo loro il compito di vigilare che ciò avvenga correttamente spetterebbe allo Stato e non ai singoli ordini dei professionisti, attraverso vincoli ed oneri che impediscono il corretto operare delle regole di concorrenza. Nel concludere i lavori il Commissario Monti ha sottolineato “la necessità di una liberalizzazione, sia pur graduale, delle professioni liberali in Europa” affinchè anche questo settore dell'economia possa “contribuire al raggiungimento comune degli obiettivi di Lisbona per fare dell'Europa l'area geografica più competitiva e prospera del mondo entro il 2010” . Secondo il Commissario la modernizzazione dei servizi professionali potrebbe avere un impatto considerevole sulle imprese: oggi essi rappresentano dal 6 al 9% dei costi aziendali e la liberalizzazione del settore potrebbe avere un ruolo importante per la loro competitività. In particolare è opportuno eliminare qualsiasi ingiustificata e sproporzionata restrizione della concorrenza per facilitare al tempo stesso l'accesso ai nuovi entranti sul mercato e rendere più trasparenti le modalità di fissazione dei prezzi e tutelare meglio i consumatori. Il Commissario Monti ha precisato, anche, che la Commissione europea ha gli strumenti giuridici per prevenire gli abusi in proposito ed ha annunciato l'imminente produzione di un rapporto Ue sullo stato della reale concorrenza nelle professioni in Europa. Il rapporto dovrebbe essere pubblicato tra fine dicembre 2003 e gennaio 2004.

CONFERMATA LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE AVEVA ACCERTATO L'ESISTENZA DI UN OSTACOLO ALLA LIBERA CONCORRENZA POSTO IN ESSERE DA GENERAL MOTORS NEDERLAND BV ED OPEL NEDERLAND BV

Il Tribunale di primo grado dell'Ue, con la sentenza del 21 ottobre 2003, pronunciata nella causa T-368/00 tra la General Motors Nederland Bv, Opel Nederland Bv e la Commissione delle Comunità Europee, ha confermato la decisione con cui la Commissione aveva accertato l'esistenza di un ostacolo alla libera concorrenza. La Opel Nederland è l'unica società che cura la vendita, l'importazione, l'esportazione e il commercio all'ingrosso di autoveicoli della marca Opel e dei relativi pezzi di ricambio nei Paesi Bassi. Essa ha concluso accordi di concessione con circa 150 rivenditori autorizzati. Ai sensi della normativa comunitaria, la Opel Nederland può vietare ai suoi concessionari di fornire automobili ad un rivenditore che non appartenga alla sua rete di distribuzione, ma non di fornire tali prodotti agli utilizzatori finali o ad altri concessionari. A seguito di accertamenti disposti nel 1996 la Commissione ha emesso, nel 2000, una decisione con cui ha condannato la società Opel Nederland a pagare un'ammenda di 43 milioni di euro per aver ostacolato la libera concorrenza. La Commissione ha rilevato che esisteva una strategia sistematicamente restrittiva in materia di approvvigionamento e di premi e che vi era un divieto diretto delle esportazioni per quanto riguardava sia le vendite ai consumatori finali sia le vendite ai concessionari Opel stabiliti in altri Stati membri. Essa ha qualificato l'infrazione come molto grave, tenuto conto della posizione importante che la marca Opel occupava sul mercato olandese e sui mercati degli altri Stati membri dove i prezzi delle vetture Opel erano sostanzialmente più elevati che nei Paesi Bassi. La Opel Nederland ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare la decisione adottata dalla Commissione nel 2000 o, in subordine, di ridurre l'ammenda. Nella sua sentenza il Tribunale conferma sostanzialmente la decisione della Commissione. Esso ritiene tuttavia che non sia stata provata l'esistenza di una misura restrittiva di approvvigionamento consistente nel limitare le consegne sulla base degli obiettivi di vendita esistenti e riduce, di conseguenza, l'ammenda a Eur 35 475 000. Secondo il Tribunale, non risulta sufficientemente dimostrato nella decisione della Commissione che esistesse una limitazione delle forniture ai concessionari e ancor meno che tale limitazione sia entrata nell'ambito delle relazioni contrattuali tra la Opel Nederland e i suoi concessionari. Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, il Tribunale ricorda che la Commissione ha adottato nel 1998 degli orientamenti per assicurare la trasparenza delle sue decisioni. Il calcolo riposa sulla fissazione di un importo di base (determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione) al quale si applicano, eventualmente, delle maggiorazioni per tener conto delle circostanze aggravanti e delle riduzioni per tener conto delle circostanze attenuanti. Per valutare la gravità dell'infrazione il Tribunale ha preso in considerazione la sua natura, il suo impatto concreto sul mercato e l'estensione del mercato geografico rilevante. Il Tribunale, cui spetta controllare se l'importo dell'ammenda inflitta è proporzionato alla gravità e alla durata dell'infrazione, ha ritenuto che la qualificazione dell'infrazione come "molto grave" fosse giustificata e debitamente motivata nella decisione impugnata, in quanto l'infrazione aveva per oggetto la compartimentazione del mercato interno. L'accresciuta gravità dell'infrazione risulta anche dalle dimensioni dell'impresa Opel, dall'importanza della marca sul mercato europeo e dall'effetto sui mercati di altri Stati membri, in particolare della Germania. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il punto di vista della Commissione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, ma ha ritenuto di ridurre l'importo di Euro 40.000.000,00, fissato dalla Commissione per la gravità, a Euro 33.000.000,00 perché non è stata provata l'esistenza della misura restrittiva di approvvigionamento. Infine, il Tribunale, in considerazione della durata media dell'infrazione, ha portato l'importo finale dell'ammenda a Euro 35.475.000,00.

CONDONO PER IL DIRITTO ANNUALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Il prossimo 30 novembre scadrà il termine per aderire al condono del diritto camerale annuale. Accedendo al sito dell'Unioncamere è possibile consultare una guida al condono che permette, per ciascun anno di riferimento, di definire, in via agevolata, gli importi dovuti per la sede legale dell'impresa e per le unità locali della stessa nonché gli importi dovuti per eventuali maggiorazioni stabilite dalle singole camere di commercio (co.6, art. 18 Legge n. 580/93) Possono avvalersi della possibilità di condono i soggetti obbligati al pagamento, secondo le norme in vigore all'epoca, per ciascuna annualità condonabile, gli eredi degli obbligati, in solido e disgiuntamente, i contribuenti non in regola per annualità precedenti e/o successive a quelle previste dal decreto, i contribuenti con in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. Sono esclusi dal condono i contribuenti che hanno versato in ritardo e per intero il diritto dovuto e che saranno poi sanzionati solo per il ritardato pagamento (art. 5-quater, comma 2, Legge n. 27/03). È possibile condonare le violazioni per mancato pagamento del diritto annuale dovuto a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2002. Il provvedimento prevede la possibilità di adesione per due distinti periodi: il comma 1, dell'articolo 2, fa riferimento ai diritti annuali dovuti per il periodo 1997-2000, mentre il comma 2 dello stesso articolo si riferisce ai diritti dovuti e non versati per gli anni 2001 e 2002. Ogni camera di commercio, con apposita deliberazione di adesione al condono, deve stabilire, anche, le modalità pratiche ed operative del condono, scegliendo, fra quelle previste, il periodo e/o i periodi condonabili e stabilendo anche se la definizione agevolata prevede l'applicazione di sanzioni o meno. Le camere di commercio devono anche stabilire il termine di sospensione delle procedure di accertamento e dei procedimenti giurisdizionali. Tale termine dovrà essere posteriore al 30 novembre 2003 e dovrà essere tale da consentire i controlli e le verifiche sui versamenti effettuati dai contribuenti che avranno scelto di aderire al condono. Le Camere di Commercio che hanno aderito al condono sono Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta (parzialmente), Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Grosseto, Isernia, Lecce, Matera, Napoli, Nuoro, Oristano, Pesaro e Urbino, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani, Vibo Valentia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

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