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ED
ECONOMICA
contributi
di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
1 DICEMBRE 2003
pagina 6
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BANDO
ICT/INNOVAZIONE
Sulla Gazzetta
ufficiale n. 275 del 26
novembre 2003 è stato pubblicato il Decreto
del Ministro delle attività produttive 12 novembre
2003 che apre un bando per agevolazioni finalizzate alla promozione e
alla diffusione nelle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
L'art. 7, comma 1, del provvedimento prevede che le domande potranno essere
presentate a partire dal 26 dicembre 2003 e per sessanta giorni fino al 24
febbraio 2004.
Il bando è emanato in attuazione del Decreto interministeriale 21 ottobre
2003 che ha destinato allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie
imprese 62,8 milioni di euro e ha individuato nei bandi tematici di cui
all'art. 11 della Direttiva 16 gennaio 2001, concernente la concessione
delle agevolazioni del fondo per l'innovazione tecnologica istituito dalla
Legge 17 febbraio 1982 n. 46, la procedura da seguire.
Il bando si applica alle PMI - Centri di ricerca
e ai Consorzi e Società consortili (anche in forma congiunta tra loro
ovvero con Università, enti pubblici di ricerca) di tutto il territorio
nazionale.
I progetti ammissibili dovranno essere di importo superiore ai 200mila euro
e relativi ad attività di sviluppo precompetitivo (che potranno comprendere
anche attività connesse ma comunque non preponderanti di ricerca
industriale).
Tra le spese saranno ammissibili
quelle indicate nell'art. 5 comma 2 della Direttiva 16 gennaio 2001 (di
attuazione dell'art. 14 Legge n. 46/82).
E in particolare sono agevolabili servizi
professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali innovativi
finalizzati al recupero di competitività, servizi professionali necessari
alla realizzazione di nuove applicazioni informatiche a supporto dell'azione
di reingegnerizzazione, acquisti di brevetti e licenze, di hardware e
software, acquisizione di servizi di connettività a larga banda.
La procedura sarà di tipo valutativo a
graduatoria, di cui al decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 123.
Ai fini della graduatoria verranno
considerate premialità il grado di aggregazione tra PMI (+5% per la
partecipazione al Programma di 5 imprese, +20% per la partecipazione di
oltre 20 imprese) e il grado di coinvolgimento di enti pubblici di ricerca
di università per una quota di attività non inferiore al 10% dei costi
ammissibili (+5%).
I programmi di massima potranno essere
presentati al MAP a partire dal trentesimo giorno e fino al novantesimo
giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le agevolazioni concedibili consisteranno in un finanziamento agevolato pari
al 60% del totale dei costi riconosciuti ammissibili secondo quanto previsto
dall'art. 4 della direttiva MAP del 16 gennaio 2001 e quanto specificato nel
punto 2 (Agevolazioni) dell'allegato 1 del DM 7 agosto 2003.
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA
TUTELA DEI DATI PERSONALI E SULLA LORO LIBERA CIRCOLAZIONE SU INTERNET
Con la sentenza 6 novembre 2003, nel procedimento pregiudiziale
C-101/01, Bodl Lindqvist,
la Corte
di giustizia, per la prima volta, ha affermato che l'operazione consistente
nel far riferimento, in una pagina internet, a diverse persone e ad
individuarle o con il loro nome o con altri mezzi, costituisce un
trattamento di dati personali automatizzato ai sensi del diritto
comunitario.
Una catechista nella parrocchia di Alseda (Svezia), alla fine del 1998,
aveva creato, a casa sua e con un personal computer, alcune pagine internet
per consentire ai parrocchiani che si preparavano alla cresima di ottenere
facilmente le informazioni che potevano essere loro utili. Tali pagine
contenevano informazioni sulla stessa e su 18 suoi colleghi della
parrocchia, compresi i loro nomi, accompagnati talvolta dai cognomi.
La catechista descriveva inoltre, in termini leggermente scherzosi, le
mansioni dei colleghi e le loro abitudini nel tempo libero. In alcuni casi,
era descritta la loro situazione familiare ed erano indicati i recapiti
telefonici nonché altre informazioni. Peraltro, era in particolare riferito
il fatto che una collega, essendosi ferita ad un piede, era in congedo
parziale per malattia.
La catechista era è stata condannata con un'ammenda di circa Euro
450 in
quanto aveva utilizzato dati personali nell'ambito di un trattamento
automatizzato senza prima informarne per iscritto
la Datainspektion
svedese (ente pubblico per la tutela dei dati trasmessi per via
informatica), li aveva trasferiti, senza autorizzazione, verso paesi terzi e
aveva trattato dati personali sensibili (una ferita al piede ed un congedo
parziale per malattia).
La signora aveva impugnato la decisione dinanzi alla Göta Hovrätt (Corte
d'appello), che aveva chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità
europee se le asserite infrazioni della catechista fossero in contrasto con
le disposizioni della direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati che mira a rendere equivalenti in tutti gli Stati
membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone in
tale settore.
La Corte
ha affermato che l'operazione consistente nel fare riferimento, in una
pagina internet, a diverse persone e nell'identificarle con il loro nome e
cognome, o con altri mezzi (numero di telefono o informazioni sulla loro
situazione lavorativa e sui loro passatempi) costituisce un
"trattamento di dati personali interamente o parzialmente
automatizzato". Inoltre, quando viene menzionato lo stato di salute di
una persona si tratta di un trattamento di dati relativi alla salute (ai
sensi della direttiva del 1995).
Tale trattamento di dati personali non rientra nella categoria di attività
aventi ad oggetto la pubblica sicurezza né nella categoria di attività a
carattere esclusivamente personale o domestico che esulano dall'ambito
d'applicazione della direttiva.
La Corte
ha rilevato che la direttiva prevede anche norme specifiche che mirano a
garantire un controllo da parte degli Stati membri sul trasferimento di dati
personali verso i paesi terzi. Tuttavia, alla luce dello stato di sviluppo
di internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva e della mancanza di
criteri applicabili all'uso di internet, essa ritiene che il legislatore
comunitario non avesse l'intenzione di includere nella nozione di
"trasferimento verso un paese terzo di dati" l'inserimento di dati
in una pagina internet, anche se questi in tal modo sono resi accessibili
alle persone di paesi terzi.
Le disposizioni della direttiva non pongono, in sé, una restrizione
incompatibile con la libertà di espressione o con altri diritti
fondamentali.
Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la
normativa nazionale che traspone la direttiva garantire il giusto equilibrio
tra i diritti e gli interessi in gioco e in particolare i diritti fondamentali.
Legge n. 488/92: nuovo software per il Bando Industria 2003
Sul sito internet del Ministero
delle Attività Produttive è disponibile il nuovo software, aggiornato,
che può essere utilizzato per la presentazione delle domande relative al
bando Industria in corso di svolgimento. Tale software va utilizzato anche
ai fini del completamento e perfezionamento delle domande già presentate
sino ad ora sul bando di cui all'oggetto. La chiusura del bando medesimo è
indicata nel 30 dicembre prossimo.
PATRIMONIO DI VIGILANZA E RISCHIO DI CREDITO: AUMENTA IL LEGAME
A partire dal
2006, a
meno di uno suo slittamento al 2007, dovrebbe trovare applicazione l'Accordo
di Basilea 2 sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, che, introduce
importanti cambiamenti nelle modalità di determinazione del patrimonio di
vigilanza, vale a dire la riserva costituita dagli istituti di credito a
fronte dei rischi assunti, legandolo più strettamente al rischio di credito
dei clienti.
Le banche, quindi, debbono
misurare correttamente il livello di tale rischio e definire contestualmente
il tasso dell’operazione di finanziamento in funzione di esso.
L’Accordo prevede tre nuove
metodologie di misurazione del rischio di credito, basate sui rating delle
agenzie specializzate, per le aziende che ne dispongono, o sui rating
interni, calcolati e definiti all’interno delle banche stesse, per tutte
le altre imprese: i rating si sostanziano, quindi, come veri e propri
“voti” in base al grado di solvibilità dei clienti.
Alla domanda se ci saranno
conseguenze negative per le imprese, il Dr.
Alessandro Delle Cese, commercialista milanese, ci ha espresso il
timore che “i costi dell’adozione del complesso sistema dei rating
ricadranno in buona parte sulle imprese, ALMENO NELLA PRIMA FASE DI
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STESSO”. Con l’applicazione di tale Accordo,
la sottocapitalizzazione, vale a dire la carenza di mezzi propri, e la
dipendenza dal capitale di debito a breve termine potranno essere dei rischi
per molte aziende italiane, specialmente quelle di piccole e medie
dimensioni, per cui assumono rilevanza le politiche fiscali che ne
favoriscono la capitalizzazione.
Le banche hanno già metabolizzato il senso di Basilea 2, sviluppando una
cultura nuova nell’approccio al rischio di credito, per cui, secondo Delle
Cese, “nell’assegnazione dei rating, gli istituti terranno in
considerazione sia elementi quantitativi, in primo luogo quelli rilevati dai
bilanci, ma anche elementi qualitativi, COME AD ESEMPIO, IL LIVELLO
COMPETITIVO DELL’AZIENDA,
la QUALITA
’ del MANAGEMENT, L’ANDAMENTO DEL SETTORE, ECC., per cui le imprese
dovranno imparare a “vendere” meglio non solo il proprio bilancio ma
anche la propria “business idea”, oltre alle proprie garanzie.
Le nuove regole tenderanno a privilegiare le imprese
finanziariamente sane, dotate di sistemi di controllo e reportistica
adeguati, in grado di prevedere i fabbisogni di liquidità e,
conseguentemente, di governare il grado di indebitamento.
Per questo il Dr. Alessandro Delle Cese ha sviluppato una brochure,
che illustra, in maniera semplice ed efficace, i termini dell’accordo e le
possibili conseguenze per le imprese.
Secondo Delle Cese, “per non
farsi cogliere impreparati e rischiare di rimanere penalizzati
nell’accesso al credito, le imprese dovranno,
sin d’ora, adoperarsi per migliorare la propria struttura finanziaria ed
organizzativa, attuare una politica di pianificazione finanziaria e di
monitoraggio dei propri indicatori e curare la quantità, qualità e
tempestività dell’informativa societaria. Solo così - conclude il Dott.
Delle Cese - gli Accordi di Basilea potranno costituire per le imprese
un’irripetibile opportunità di crescita e consolidamento”.
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione
professionale
Nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 25
novembre 2003 è stato pubblicato il Decreto
legge 24 novembre 2003 n. 328, che prevede la possibilità per il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2004,
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale già previste dall'art. 41 della
Legge n. 289/02 (Legge Finanziaria 2003).
Le proroghe possono essere disposte anche
in deroga alla normativa vigente in materia.
Il provvedimento ha disposto concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei predetti trattamenti che devono essere stati definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004.
La misura di tali trattamenti è ridotta
del 20%. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova
concessione.
Il provvedimento prevede varie ipotesi di
decadenza dai trattamenti di mobilità, di CIGS e di disoccupazione per i
lavoratori che non accettino offerte di lavoro con retribuzione inferiore di
non più del 20% rispetto a quella precedente o che rifiutino la frequenza
di corsi professionali o lavori di pubblica utilità.
LEGGE
BOSSI-FINI: Accordo Federalberghi - Repubblica Moldova
Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge Bossi-Fini in
materia di accordi bilaterali per la disciplina dell’immigrazione, Bernabò
Bocca, Presidente della Federalberghi-Confturismo e Valeriu Munteanu, Capo
del Dipartimento di Stato moldovo per le politiche migratorie, hanno firmato
a Roma un protocollo di collaborazione per l’incontro domanda - offerta di
lavoro nel settore del turismo.
L’intesa tra
la Federazione
degli albergatori italiani e
la Repubblica
di Moldova, che giunge alla fine di un negoziato durato diversi mesi, è tra
le prime ad essere siglate in Italia ed è stata ratificata in occasione
della visita di Stato delle massime autorità moldove in corso in questi
giorni nel nostro Paese.
L’accordo prevede la possibilità di ricorrere direttamente, da parte
delle oltre 130 Associazioni territoriali che fanno capo a
Federalberghi-Confturismo, alla rete delle agenzie di collocamento moldove
per fronteggiare il fabbisogno di manodopera straniera negli alberghi
italiani.
Federalberghi predisporrà gli ausili didattici per la formazione tecnica
dei lavoratori moldovi e la formazione verrà prevalentemente effettuata nel
Paese di origine o, a richiesta, anche in Italia.
“Crediamo, con questo accordo, - ha dichiarato Bernabò Bocca - di aver
creato un precedente in iniziative del genere e, soprattutto, di aver
fornito alle imprese turistiche italiane un valido strumento per assecondare
la crescente domanda di manodopera straniera”.
Nel 2003 la quota di ingressi riservata ai cittadini moldovi in Italia è
stata di alcune centinaia di unità, cifra che potrà sicuramente arrivare
ad oltre 1.000 unità già nel corso del 2004.
L’ASSOCIAZIONE
RELAIS & SANTÉ HEALTH OF THE WORLD
Relais & Santé Health of
the World è la prima Associazione a livello internazionale che opera
nell’area delle strutture alberghiere, sensibili allo sviluppo della
propria attività nel settore della remise en forme.
Nata dalla volontà dei quattro
soci fondatori (Espace Henry Chenot, Centro Benessere Alain Messègué,
Centro Tao di Limone sul Garda, Villa Paradiso The Clinical Beauty), Relais
& Santé Health of the World, con sede in Svizzera, l’associazione ha
la principale finalità di cautelare e difendere la professionalità, maturata
in anni di lavoro, le metodologie scientifiche, l’esclusività dei servizi
nell’area del benessere, l’immagine e la credibilità, al fine di
presentarsi al cliente ed alle istituzioni, con un marchio di qualità che,
indipendentemente dall’affermazione ottenuta da ogni struttura, crei
maggior compattezza e solidità.
Per raggiungere i fini istituzionali e per perfezionare
le conoscenze di tutti gli iscritti
l’Associazione organizzerà
convegni e seminari, confronterà
le metodologie scientifiche
applicate e nuove, aprirà un portale appositamente studiato per il
settore.
Le strutture associate a Relais & Santé Health of the World
potranno appartenere a 4 categorie ben delineate.
La prima, denominata Santé lntégrale,
è rivolta alle strutture che si propongono al mercato che si propongono al
mercato come centri en forme e prevenzione a tutti gli effetti e
che, quindi, condizionano il soggiorno dell’ospite solo ed
esclusivamente all’accettazione di programmi, trattamenti e a filosofie
nutrizionali dietrologiche.
La seconda, denominata Santé
Thermale et Thalasso, è rivolta alle strutture
che operano nell’area del termalismo e della talassoterapia non
convenzionate.
La terza, Bien-étre et Beauté,
è rivolta alle strutture che, pur proponendosi al mercato con la
tradizionale formula alberghiera, comunque di alta qualità, dispongono di
un centro in remise en forme di indiscussa professionalità
La quarta, Metropolitan Spa, è
rivolta alle strutture alberghiere situate in capitali e città di prestigio
che si propongono all’ospite con il valore aggiunto di una Spa interna.
L’Ufficio di rappresentanza
in Italia dell’Associazione è a Milano (Via Macedonio Melloni, 34, 20129
Tel.. 02/70151928 Fax 02/70151998).
CONDIZIONI
DI AMMISSIONE ALL’associazione Relais & Santé Health of the World
Per accedere all’associazione,
naturalmente, le strutture,
italiane ed estere, dovranno possedere caratteristiche ben determinate.
Le strutture, che operano
nell’area benessere da almeno 5 anni potranno richiedere di aderire
all’Associazione solo per le nuove sedi che apriranno con metodologie
scientifiche e trattamenti riconosciuti nella loro efficacia e consolidati
professionalmente.
Le categorie Santé lntégrale,
Santé Thermale et Thalasso, Bien-étre et Beauté debbono obbligatoriamente
avere la direzione sanitaria. In tutte le strutture delle quattro categorie
in cui sono classificabili debbono prevedere la presenza fissa di almeno un
medico durante lo svolgimento dei trattamenti.
Debbono essere garantite non
solo la specializzazione del personale, ma anche la qualità dei servizi
offerti.
La struttura deve essere si
quattro/cinque stelle, deve rimanere aperta almeno 9 mesi all’anno e gli
spazi debbono essere adeguati per lo svolgimento dei trattamenti proposti
nel pacchetto base e per le proposte integrative.
Ogni struttura deve disporre di un pacchetto base di cure ben definito nei
contenuti e nel prezzo. Inoltre i listini prezzi dei trattamenti, che non
sono compresi nel pacchetto base obbligatorio di cure, debbono essere
trasparenti.
Associazione
“Galileo 2001 per
la libertà e
la dignità ella
scienza”
L'Associazione Galileo 2001 per la libertà e la dignità
della scienza è nata il 19 febbraio 2003 ad
opera di 25 scienziati italiani, tra cui il Prof. Franco Battaglia (Docente
di Chimica-fisica all’Università di Roma 3 e Presidente Vicario), Umberto
Veronesi (oncologo ed ex ministro), Giorgio Salvini (fisico ed ex ministro),
Renato Angelo Ricci (membro della Società italiana di fisica e già
commissario dell’Agenzia nazionale protezione ambiente e presidente del
GALILEO 2001), Tullio Regge (premio Einstein per la fisica), Umberto Tirelli
(oncologo), Carlo Bernardini (fisico e direttore del mensile “Sapere”),
Francesco Sala (Direttore degli Orti botanici dell’università di Milano),
Paolo Vecchia (presidente della Commissione internazionale per la protezione
dalle radiazioni non-ionizzanti), Francesco Cognetti (presidente
dell’Associazione d’oncologia italiana).
Gli scopi e lo spirito dell’associazione sono contenuti nello statuto e
nel Manifesto dell’omonimo Movimento. In sintesi, comunque,
l’associazione si prefigge di offrire supporto scientifico ai responsabili
politici e agli organi di informazione allo scopo di evitare che le leggi e
i testi di fisica, chimica, biologia, medicina e di scienza in genere,
vengano riscritti nelle aule dei parlamenti, prima, e dei tribunali, poi.
Alimenti
geneticamente modificati – tra paure, incertezze ed aspettative è
possibile una scelta ragionevole
Sabato 25 ottobre si è svolto a Milano, presso il Cine
Teatro San Giuseppe di via Redi 21, il convegno dal titolo: ”Alimenti
geneticamente modificati – tra paure, incertezze ed aspettative è
possibile una scelta ragionevole?”, con il patrocinio e il finanziamento
del Comune di Milano (Consiglio di Zona 3) e i patrocini di: Provincia di
Milano, Regione Lombardia, Parlamento europeo.
Il convegno aveva lo scopo di informare correttamente i cittadini su cosa si
intende per “alimenti geneticamente modificati”, in quanto dal prossimo
anno entrerà in vigore la direttiva europea sull’etichettatura dei cibi
contenenti più dello 0.9% per organismi geneticamente modificati. Secondo
il prof. Franco Battaglia, moderatore del dibattito, “l’Unione europea
ha speso negli ultimi anni 70 milioni di euro per valutare i rischi
provenienti dalla pratica dell’agricoltura geneticamente modificata.
L’esito di quelle valutazioni è inequivocabile: la pratica in esame, non
solo non comporta rischi aggiuntivi rispetto all’agricoltura tradizionale
o biologica ma, semmai, comporta rischi minori e potenziali maggiori
benefici”.
Il prof. Francesco Sala, biotecnologo di fama internazionale, a sua volta,
ha spiegato, in maniera chiara ed efficace, come "gli alimenti
tradizionali presenti da generazioni sulla nostra tavola sono, per la
maggior parte, frutto dell’applicazione delle biotecnologie". La
birra, il sidro, il vino, il formaggio e il pane sono ad esempio il
risultato di processi di fermentazione che coinvolgono lieviti, muffe e
batteri. A poco a poco l’uomo ha imparato a governare i processi biologici
allo scopo di migliorare la qualità degli alimenti. Molti prodotti, tra i
quali alcuni “tipici” come ad esempio: il pomodoro San Marzano, il riso
Carnaroli e alcuni famosi vitigni, sono l'esito di ricerche dei nostri
genetisti agrari nell'ultimo secolo. Tutti questi prodotti sono perciò
frutto di incrocio, esso stesso una manipolazione genetica seppur
rudimentale. Negli ultimi decenni la ricerca nel campo delle biotecnologie
vegetali ha fatto molta strada e la produzione di piante gm è
diversificata. È possibile conferire resistenza a stress biotici (insetti,
funghi, batteri, virus, erbe infestanti) e abiotici (siccità, salinità,
gelo). Questo vale per: mais, soia, pomodoro, vite, castagno, melo, cotone,
pioppo, conifere. L’intervento sui geni permette anche di produrre piante
con alto valore nutrizionale: cibo arricchito di vitamine, ferro,
aminoacidi, ecc.
Tra il 1996 e il 2002, come ha sottolineato nel suo intervento Dario Frisio
, professore in economia agraria, “la superficie mondiale coltivata con
piante transgeniche è passata da meno di
2 a
oltre 58 milioni di ettari: ovvero una superficie pari a circa quattro volte
la superficie agricola utilizzata italiana. Nel 2002 piante geneticamente
modificate sono state coltivate da circa 6 milioni di agricoltori in 16
differenti paesi; la quasi totalità della superficie coltivata, tuttavia,
è attribuibile a quattro paesi (Argentina, Canada, Cina e USA) e oltre due
terzi solo agli USA”.
In Europa si tende a procedere con molta cautela per quel che riguarda anche
semplicemente il numero di rilasci sperimentali, si tende ad applicare il
cosiddetto “Principio di Precauzione”.
Il legislatore europeo, come spiegato da Giuliano D’Agnolo (Direttore del
Laboratorio di Biologia Cellulare dell’Istituto Superiore di Sanità),
“ha ritenuto che una modificazione genetica comportasse un rischio non
prevedibile per l’ambiente o per la salute umana e che quindi fosse
necessario seguire attentamente ogni singolo passaggio del procedimento di
sviluppo di un prodotto transgenico. Per la prima volta nella storia
legislativa è stata regolamentata una tecnica, considerata pericolosa,
invece del prodotto da essa derivato”.
Secondo il prof. Sala il Principio di Precauzione “è stato adottato per
assicurare cautela nelle applicazioni delle nuove biotecnologie:
l’innovazione non deve essere associata a rischi inaccettabili. Ma questo
principio, condiviso da ogni persona raziocinante, è stato trasformato, nel
nostro Paese, nel Principio di Blocco. Viene chiesto ai ricercatori:
“Potete assicurarci che le piante GM siano assolutamente esenti da
rischi?” Ma una scienza responsabile non potrà mai dare la sicurezza
assoluta della assenza di rischi”.
Tutta l’agricoltura, anche quella tradizionale, ha i suoi rischi per la
salute umana e per l’ambiente. Eppure li accettiamo perché pensiamo che
siano inferiori ai benefici. Sempre, nelle attività umane, esisteranno i
rischi.
Il saluto delle Istituzioni locali è stato portato da Stefano Maullu,
Presidente della Commissione Speciale per l’Attuazione delle Politiche
Comunitarie della Regione Lombardia che ha voluto porre l’accento
sull’importanza dell’istituzione del “Consiglio Scientifico per le
Biotecnologie in Agricoltura” attraverso una convenzione tra
la Direzione Regionale
Agricoltura e
la Facoltà
di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Tale Consiglio ha
le finalità di: coadiuvare, per quanto concerne gli aspetti tecnico
scientifici, le iniziative regionali quali quelle relative a consultazione
di gruppi di interesse in merito alle applicazioni biotecnologiche in ambito
agricolo ed agroalimentare; curare iniziative informative e studi di
carattere tecnico scientifico su indicazione della Regione; redigere
rapporti e documenti informativi di carattere tecnico-scientifico.
LE AUTORITÀ ITALIANE NON POSSONO RIFIUTARE AL TITOLARE DI UNA «MAÎTRISE
EN DROIT» RILASCIATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL?UNIONE EUROPEA
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI «PRATICANTI»
La corte di Giustizia europea, con la sentenza pronunciata il 13 novembre
2003 nella causa C-313/01 - Christine Morgenbesser / Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Genova - ha affermato che lo Stato membro ospitante deve
comparare i diplomi tenendo conto delle differenze esistenti tra gli
ordinamenti giuridici nazionali ed eventualmente richiedere che
l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze mancanti
Una cittadina francese, residente in Italia, titolare di una "maîtrise
en droit" rilasciata in Francia nel 1996,
ma priva del "certificat d’aptitude à la profession d’avocat"
(CAPA, certificato di idoneità alla professione di avvocato), dopo un breve
tirocinio presso uno studio legale francese, aveva lavorato dal
1998 in
uno studio legale a Genova e richiesto l'iscrizione nel «registro dei
praticanti» necessaria per effettuare validamente, ai fini dell'esame di
idoneità all'esercizio della professione, il periodo di pratica in Italia.
La sua domanda, però era stata respinta dal Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Genova nonché dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto la
legge italiana, che disciplina la professione di avvocato, prevede il
possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata da
un'università italiana e l'interessata non era abilitata in Francia
all'esercizio della professione di avvocato.
La Corte
di Cassazione, investita del problema, ha chiesto alla Corte di Giustizia di
precisare se il diritto comunitario ammetta che le autorità italiane
rifiutino di iscrivere il titolare di una laurea in giurisprudenza ottenuta
in un altro Stato membro, per il semplice motivo che questa non era stata
rilasciata in Italia.
Secondo
la Corte
di Giustizia né
la Direttiva
n. 98/5, relativa all'esercizio permanente della professione di avvocato, né
la Direttiva
n. 89/48, relativa al riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni per
professioni regolamentate, si applicano alla situazione esaminata: la prima
riguarda solo gli avvocati completamente qualificati e l'attività di
praticante (o praticante-patrocinante) – essendo limitata nel tempo e
costituendo la parte pratica della formazione necessaria per l'accesso alla
professione di avvocato – non può essere qualificata come «professione
regolamentata» ai sensi della Direttiva .n 89/48, separabile da quella
della professione di avvocato.
Dato che il periodo di pratica comporta – al fine dell'accesso a una
professione regolamentata – l’esercizio di attività retribuite (dai
clienti o dallo studio legale , sotto forma rispettivamente di onorario o di
salario), trovano applicazione i principi sanciti nel Trattato in materia di
libertà di stabilimento o di libera circolazione dei lavoratori.
La Corte
ha richiamato, quindi, i principi sanciti dalla propria giurisprudenza: se
le norme nazionali non tengono conto delle conoscenze e delle qualifiche già
acquisite da un cittadino di un altro Stato membro al di fuori dello Stato
ospitante, l’esercizio delle libertà di stabilimento e di circolazione è
ostacolato.
Il diploma dell’interessata, quindi, deve essere considerato nell'ambito
di una valutazione dell'insieme
della formazione accademica e professionale e l'autorità italiana deve
verificare se, e in qual misura, le conoscenze attestate dal diploma, le
qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in un altro Stato membro,
unitamente all’esperienza ottenuta in Italia, possano soddisfare, anche
parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di
praticante.
Nel caso della professione di avvocato, uno Stato membro deve procedere a un
esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze esistenti tra
gli ordinamenti giuridici nazionali interessati. Se, a seguito di tale
esame, emerge una corrispondenza solo parziale, lo Stato ospitante può
pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze
mancanti. Le autorità competenti dello Stato ospitante devono, quindi,
valutare se le conoscenze e l'esperienza maturate in questo Stato possano
valere al fine di dimostrare il possesso delle conoscenze mancanti.
M-COMMERCE :
MOBILE TICKETING
In Australia Aura Digital Communications sta sperimentano, in collaborazione
con Mobiga, il primo servizio di mobile ticketing, in grado di consentire
agli utenti di acquistare con il telefono cellulare biglietti per concerti,
eventi e manifestazioni.
Diversamente da altri sistemi di m-commerce, il telefono cellulare
utilizzato per l’acquisto diventa il biglietto stesso.
Dopo un tradizionale acquisto on line con il proprio cellulare, l’utente
riceve sul proprio telefono il “biglietto”. Questo consiste in un
semplice picture-message che raffigura un codice a barre univoco per ciascun
acquirente.
Al momento del concerto, gli utenti in possesso del biglietto “mobile”
non devono fare altro che mostrare all’ingresso il codice a barre sul
display del proprio telefono cellulare. Grazie ad un semplice lettore di
codice a barre, saranno immediatamente ammessi in sala, senza code e senza
attese inutili.
Il sistema sarà sperimentato dal The Metro Theatre a Sydney, che utilizzerà
il mobile ticketing per vendere i biglietti di alcuni suoi concerti rock.
Il sistema diventerà uno standard nell’industria dell’intrattenimento.
Grazie alla tecnologia mobile è possibile acquistare (o annullare) un
biglietto in pochi istanti, rendendo automatiche molte operazioni faticose
come la gestione delle prenotazioni e delle prevendite e, soprattutto,
rendendo meno costosa l’organizzazione di eventi e concerti.
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