MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
1  DICEMBRE 2003

pagina 6

VUOI PUBBLICIZZARE
LA TUA AZIENDA SU QUESTO SPAZIO 

A SOLI 200 € 

AL MESE ?

TELEFONATECI ALLO 
02 48 95 07 34

 

 

BANDO ICT/INNOVAZIONE

Sulla Gazzetta ufficiale n. 275 del 26 novembre 2003 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003 che apre un bando per agevolazioni finalizzate alla promozione e alla diffusione nelle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
L'art. 7, comma 1, del provvedimento prevede che le domande potranno essere presentate a partire dal 26 dicembre 2003 e per sessanta giorni fino al 24 febbraio 2004. Il bando è emanato in attuazione del Decreto interministeriale 21 ottobre 2003 che ha destinato allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese 62,8 milioni di euro e ha individuato nei bandi tematici di cui all'art. 11 della Direttiva 16 gennaio 2001, concernente la concessione delle agevolazioni del fondo per l'innovazione tecnologica istituito dalla Legge 17 febbraio 1982 n. 46, la procedura da seguire.
Il bando si applica alle PMI - Centri di ricerca e ai Consorzi e Società consortili (anche in forma congiunta tra loro ovvero con Università, enti pubblici di ricerca) di tutto il territorio nazionale.
I progetti ammissibili dovranno essere di importo superiore ai 200mila euro e relativi ad attività di sviluppo precompetitivo (che potranno comprendere anche attività connesse ma comunque non preponderanti di ricerca industriale). Tra le spese saranno ammissibili quelle indicate nell'art. 5 comma 2 della Direttiva 16 gennaio 2001 (di attuazione dell'art. 14 Legge n. 46/82). E in particolare sono agevolabili servizi professionali per lo studio e realizzazione di processi aziendali innovativi finalizzati al recupero di competitività, servizi professionali necessari alla realizzazione di nuove applicazioni informatiche a supporto dell'azione di reingegnerizzazione, acquisti di brevetti e licenze, di hardware e software, acquisizione di servizi di connettività a larga banda. La procedura sarà di tipo valutativo a graduatoria, di cui al decreto legislativo 21 marzo 1998, n. 123. Ai fini della graduatoria verranno considerate premialità il grado di aggregazione tra PMI (+5% per la partecipazione al Programma di 5 imprese, +20% per la partecipazione di oltre 20 imprese) e il grado di coinvolgimento di enti pubblici di ricerca di università per una quota di attività non inferiore al 10% dei costi ammissibili (+5%). I programmi di massima potranno essere presentati al MAP a partire dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le agevolazioni concedibili consisteranno in un finanziamento agevolato pari al 60% del totale dei costi riconosciuti ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 4 della direttiva MAP del 16 gennaio 2001 e quanto specificato nel punto 2 (Agevolazioni) dell'allegato 1 del DM 7 agosto 2003.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SULLA LORO LIBERA CIRCOLAZIONE SU INTERNET
Con la sentenza 6 novembre 2003, nel procedimento pregiudiziale C-101/01, Bodl Lindqvist, la Corte di giustizia, per la prima volta, ha affermato che l'operazione consistente nel far riferimento, in una pagina internet, a diverse persone e ad individuarle o con il loro nome o con altri mezzi, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato ai sensi del diritto comunitario. Una catechista nella parrocchia di Alseda (Svezia), alla fine del 1998, aveva creato, a casa sua e con un personal computer, alcune pagine internet per consentire ai parrocchiani che si preparavano alla cresima di ottenere facilmente le informazioni che potevano essere loro utili. Tali pagine contenevano informazioni sulla stessa e su 18 suoi colleghi della parrocchia, compresi i loro nomi, accompagnati talvolta dai cognomi. La catechista descriveva inoltre, in termini leggermente scherzosi, le mansioni dei colleghi e le loro abitudini nel tempo libero. In alcuni casi, era descritta la loro situazione familiare ed erano indicati i recapiti telefonici nonché altre informazioni. Peraltro, era in particolare riferito il fatto che una collega, essendosi ferita ad un piede, era in congedo parziale per malattia. La catechista era è stata condannata con un'ammenda di circa Euro 450 in quanto aveva utilizzato dati personali nell'ambito di un trattamento automatizzato senza prima informarne per iscritto la Datainspektion svedese (ente pubblico per la tutela dei dati trasmessi per via informatica), li aveva trasferiti, senza autorizzazione, verso paesi terzi e aveva trattato dati personali sensibili (una ferita al piede ed un congedo parziale per malattia). La signora aveva impugnato la decisione dinanzi alla Göta Hovrätt (Corte d'appello), che aveva chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le asserite infrazioni della catechista fossero in contrasto con le disposizioni della direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che mira a rendere equivalenti in tutti gli Stati membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone in tale settore. La Corte ha affermato che l'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina internet, a diverse persone e nell'identificarle con il loro nome e cognome, o con altri mezzi (numero di telefono o informazioni sulla loro situazione lavorativa e sui loro passatempi) costituisce un "trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato". Inoltre, quando viene menzionato lo stato di salute di una persona si tratta di un trattamento di dati relativi alla salute (ai sensi della direttiva del 1995). Tale trattamento di dati personali non rientra nella categoria di attività aventi ad oggetto la pubblica sicurezza né nella categoria di attività a carattere esclusivamente personale o domestico che esulano dall'ambito d'applicazione della direttiva. La Corte ha rilevato che la direttiva prevede anche norme specifiche che mirano a garantire un controllo da parte degli Stati membri sul trasferimento di dati personali verso i paesi terzi. Tuttavia, alla luce dello stato di sviluppo di internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva e della mancanza di criteri applicabili all'uso di internet, essa ritiene che il legislatore comunitario non avesse l'intenzione di includere nella nozione di "trasferimento verso un paese terzo di dati" l'inserimento di dati in una pagina internet, anche se questi in tal modo sono resi accessibili alle persone di paesi terzi.
Le disposizioni della direttiva non pongono, in sé, una restrizione incompatibile con la libertà di espressione o con altri diritti fondamentali. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco e in particolare i diritti fondamentali.

Legge n. 488/92: nuovo software per il Bando Industria 2003
Sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive è disponibile il nuovo software, aggiornato, che può essere utilizzato per la presentazione delle domande relative al bando Industria in corso di svolgimento. Tale software va utilizzato anche ai fini del completamento e perfezionamento delle domande già presentate sino ad ora sul bando di cui all'oggetto. La chiusura del bando medesimo è indicata nel 30 dicembre prossimo.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E RISCHIO DI CREDITO: AUMENTA IL LEGAME
A partire dal 2006, a meno di uno suo slittamento al 2007, dovrebbe trovare applicazione l'Accordo di Basilea 2 sull’adeguatezza patrimoniale delle banche, che, introduce importanti cambiamenti nelle modalità di determinazione del patrimonio di vigilanza, vale a dire la riserva costituita dagli istituti di credito a fronte dei rischi assunti, legandolo più strettamente al rischio di credito dei clienti. Le banche, quindi, debbono misurare correttamente il livello di tale rischio e definire contestualmente il tasso dell’operazione di finanziamento in funzione di esso. L’Accordo prevede tre nuove metodologie di misurazione del rischio di credito, basate sui rating delle agenzie specializzate, per le aziende che ne dispongono, o sui rating interni, calcolati e definiti all’interno delle banche stesse, per tutte le altre imprese: i rating si sostanziano, quindi, come veri e propri “voti” in base al grado di solvibilità dei clienti. Alla domanda se ci saranno conseguenze negative per le imprese, il Dr. Alessandro Delle Cese, commercialista milanese, ci ha espresso il timore che “i costi dell’adozione del complesso sistema dei rating ricadranno in buona parte sulle imprese, ALMENO NELLA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO STESSO”. Con l’applicazione di tale Accordo, la sottocapitalizzazione, vale a dire la carenza di mezzi propri, e la dipendenza dal capitale di debito a breve termine potranno essere dei rischi per molte aziende italiane, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni, per cui assumono rilevanza le politiche fiscali che ne favoriscono la capitalizzazione. Le banche hanno già metabolizzato il senso di Basilea 2, sviluppando una cultura nuova nell’approccio al rischio di credito, per cui, secondo Delle Cese, “nell’assegnazione dei rating, gli istituti terranno in considerazione sia elementi quantitativi, in primo luogo quelli rilevati dai bilanci, ma anche elementi qualitativi, COME AD ESEMPIO, IL LIVELLO COMPETITIVO DELL’AZIENDA, la QUALITA ’ del MANAGEMENT, L’ANDAMENTO DEL SETTORE, ECC., per cui le imprese dovranno imparare a “vendere” meglio non solo il proprio bilancio ma anche la propria “business idea”, oltre alle proprie garanzie.
Le nuove regole tenderanno a privilegiare le imprese finanziariamente sane, dotate di sistemi di controllo e reportistica adeguati, in grado di prevedere i fabbisogni di liquidità e, conseguentemente, di governare il grado di indebitamento. Per questo il Dr. Alessandro Delle Cese ha sviluppato una brochure, che illustra, in maniera semplice ed efficace, i termini dell’accordo e le possibili conseguenze per le imprese. Secondo Delle Cese, “per non farsi cogliere impreparati e rischiare di rimanere penalizzati nell’accesso al credito, le imprese dovranno, sin d’ora, adoperarsi per migliorare la propria struttura finanziaria ed organizzativa, attuare una politica di pianificazione finanziaria e di monitoraggio dei propri indicatori e curare la quantità, qualità e tempestività dell’informativa societaria. Solo così - conclude il Dott. Delle Cese - gli Accordi di Basilea potranno costituire per le imprese un’irripetibile opportunità di crescita e consolidamento”.

Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale
Nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 è stato pubblicato il Decreto legge 24 novembre 2003 n. 328, che prevede la possibilità per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già previste dall'art. 41 della Legge n. 289/02 (Legge Finanziaria 2003). Le proroghe possono essere disposte anche in deroga alla normativa vigente in materia.
Il provvedimento ha disposto concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura di tali trattamenti è ridotta del 20%. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il provvedimento prevede varie ipotesi di decadenza dai trattamenti di mobilità, di CIGS e di disoccupazione per i lavoratori che non accettino offerte di lavoro con retribuzione inferiore di non più del 20% rispetto a quella precedente o che rifiutino la frequenza di corsi professionali o lavori di pubblica utilità.

LEGGE BOSSI-FINI: Accordo Federalberghi - Repubblica Moldova
Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge Bossi-Fini in materia di accordi bilaterali per la disciplina dell’immigrazione, Bernabò Bocca, Presidente della Federalberghi-Confturismo e Valeriu Munteanu, Capo del Dipartimento di Stato moldovo per le politiche migratorie, hanno firmato a Roma un protocollo di collaborazione per l’incontro domanda - offerta di lavoro nel settore del turismo. L’intesa tra la Federazione degli albergatori italiani e la Repubblica di Moldova, che giunge alla fine di un negoziato durato diversi mesi, è tra le prime ad essere siglate in Italia ed è stata ratificata in occasione della visita di Stato delle massime autorità moldove in corso in questi giorni nel nostro Paese. L’accordo prevede la possibilità di ricorrere direttamente, da parte delle oltre 130 Associazioni territoriali che fanno capo a Federalberghi-Confturismo, alla rete delle agenzie di collocamento moldove per fronteggiare il fabbisogno di manodopera straniera negli alberghi italiani. Federalberghi predisporrà gli ausili didattici per la formazione tecnica dei lavoratori moldovi e la formazione verrà prevalentemente effettuata nel Paese di origine o, a richiesta, anche in Italia. “Crediamo, con questo accordo, - ha dichiarato Bernabò Bocca - di aver creato un precedente in iniziative del genere e, soprattutto, di aver fornito alle imprese turistiche italiane un valido strumento per assecondare la crescente domanda di manodopera straniera”. Nel 2003 la quota di ingressi riservata ai cittadini moldovi in Italia è stata di alcune centinaia di unità, cifra che potrà sicuramente arrivare ad oltre 1.000 unità già nel corso del 2004.

L’ASSOCIAZIONE RELAIS & SANTÉ HEALTH OF THE WORLD
Relais & Santé Health of the World è la prima Associazione a livello internazionale che opera nell’area delle strut­ture alberghiere, sensibili allo sviluppo della propria attività nel settore della remise en forme. Nata dalla volontà dei quattro soci fondatori (Espace Henry Chenot, Centro Benessere Alain Messègué, Centro Tao di Limone sul Garda, Villa Paradiso The Clinical Beauty), Relais & Santé Health of the World, con sede in Svizzera, l’associazione ha la principale finalità di cautelare e difendere la professionalità, matu­rata in anni di lavoro, le metodologie scientifiche, l’esclusività dei servizi nell’area del benessere, l’im­magine e la credibilità, al fine di presentarsi al cliente ed alle istituzioni, con un marchio di qualità che, indipenden­temente dall’affermazione ottenuta da ogni struttura, crei maggior compattezza e solidità. Per raggiungere i fini istituzionali e per perfezionare le conoscenze di tutti gli iscritti  l’Associazione organizzerà convegni e semi­nari, confronterà le metodologie scientifiche applicate e nuove, aprirà un portale appositamente studiato per il settore. Le strutture associate a Relais & Santé Health of the World potranno appartenere a 4 categorie ben delineate. La prima, denominata Santé lntégrale, è rivolta alle strutture che si propongono al mercato che si propongono al mercato come centri en forme e prevenzione a tutti gli effetti e  che, quindi, condizionano il soggiorno dell’ospite solo ed esclusivamente all’accettazione di programmi, trattamenti e a filosofie nutrizionali dietrologiche. La seconda, denominata Santé Thermale et Thalasso, è rivolta alle strutture  che operano nell’area del termalismo e della talassoterapia non convenzionate. La terza, Bien-étre et Beauté, è rivolta alle strutture che, pur proponendosi al mercato con la tradizionale formula alberghiera, comunque di alta qualità, dispongono di un centro in remise en forme di indiscussa professionalità La quarta, Metropolitan Spa, è rivolta alle strutture alberghiere situate in capitali e città di prestigio che si propongono all’ospite con il valore aggiunto di una Spa interna. L’Ufficio di rappresentanza in Italia dell’Associazione è a Milano (Via Macedonio Melloni, 34, 20129 Tel.. 02/70151928 Fax 02/70151998).
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’associazione Relais & Santé Health of the World
Per accedere all’associazione, naturalmente, le strutture, italiane ed estere, dovranno possedere caratteristiche ben determinate. Le strutture, che operano nell’area benessere da almeno 5 anni potranno richiedere di aderire all’Associazione solo per le nuove sedi che apriranno con metodologie scientifiche e trattamenti riconosciuti nella loro efficacia e consolidati professionalmente. Le categorie Santé lntégrale, Santé Thermale et Thalasso, Bien-étre et Beauté debbono obbligatoriamente avere la direzione sanitaria. In tutte le strutture delle quattro categorie in cui sono classificabili debbono prevedere la presenza fissa di almeno un medico durante lo svolgimento dei trattamenti. Debbono essere garantite non solo la specializzazione del personale, ma anche la qualità dei servizi offerti. La struttura deve essere si quattro/cinque stelle, deve rimanere aperta almeno 9 mesi all’anno e gli spazi debbono essere adeguati per lo svolgimento dei trattamenti proposti nel pacchetto base e per le proposte integrative. Ogni struttura deve disporre di un pacchetto base di cure ben definito nei contenuti e nel prezzo. Inoltre i listini prezzi dei trattamenti, che non sono compresi nel pacchetto base obbligatorio di cure, debbono essere trasparenti.

Associazione “Galileo 2001 per la libertà e la dignità ella scienza”
L'Associazione Galileo 2001 per la libertà e la dignità della scienza è nata il 19 febbraio 2003 ad opera di 25 scienziati italiani, tra cui il Prof. Franco Battaglia (Docente di Chimica-fisica all’Università di Roma 3 e Presidente Vicario), Umberto Veronesi (oncologo ed ex ministro), Giorgio Salvini (fisico ed ex ministro), Renato Angelo Ricci (membro della Società italiana di fisica e già commissario dell’Agenzia nazionale protezione ambiente e presidente del GALILEO 2001), Tullio Regge (premio Einstein per la fisica), Umberto Tirelli (oncologo), Carlo Bernardini (fisico e direttore del mensile “Sapere”), Francesco Sala (Direttore degli Orti botanici dell’università di Milano), Paolo Vecchia (presidente della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non-ionizzanti), Francesco Cognetti (presidente dell’Associazione d’oncologia italiana). Gli scopi e lo spirito dell’associazione sono contenuti nello statuto e nel Manifesto dell’omonimo Movimento. In sintesi, comunque, l’associazione si prefigge di offrire supporto scientifico ai responsabili politici e agli organi di informazione allo scopo di evitare che le leggi e i testi di fisica, chimica, biologia, medicina e di scienza in genere, vengano riscritti nelle aule dei parlamenti, prima, e dei tribunali, poi.

Alimenti geneticamente modificati – tra paure, incertezze ed aspettative è possibile una scelta ragionevole
Sabato 25 ottobre si è svolto a Milano, presso il Cine Teatro San Giuseppe di via Redi 21, il convegno dal titolo: ”Alimenti geneticamente modificati – tra paure, incertezze ed aspettative è possibile una scelta ragionevole?”, con il patrocinio e il finanziamento del Comune di Milano (Consiglio di Zona 3) e i patrocini di: Provincia di Milano, Regione Lombardia, Parlamento europeo. Il convegno aveva lo scopo di informare correttamente i cittadini su cosa si intende per “alimenti geneticamente modificati”, in quanto dal prossimo anno entrerà in vigore la direttiva europea sull’etichettatura dei cibi contenenti più dello 0.9% per organismi geneticamente modificati. Secondo il prof. Franco Battaglia, moderatore del dibattito, “l’Unione europea ha speso negli ultimi anni 70 milioni di euro per valutare i rischi provenienti dalla pratica dell’agricoltura geneticamente modificata. L’esito di quelle valutazioni è inequivocabile: la pratica in esame, non solo non comporta rischi aggiuntivi rispetto all’agricoltura tradizionale o biologica ma, semmai, comporta rischi minori e potenziali maggiori benefici”. Il prof. Francesco Sala, biotecnologo di fama internazionale, a sua volta, ha spiegato, in maniera chiara ed efficace, come "gli alimenti tradizionali presenti da generazioni sulla nostra tavola sono, per la maggior parte, frutto dell’applicazione delle biotecnologie". La birra, il sidro, il vino, il formaggio e il pane sono ad esempio il risultato di processi di fermentazione che coinvolgono lieviti, muffe e batteri. A poco a poco l’uomo ha imparato a governare i processi biologici allo scopo di migliorare la qualità degli alimenti. Molti prodotti, tra i quali alcuni “tipici” come ad esempio: il pomodoro San Marzano, il riso Carnaroli e alcuni famosi vitigni, sono l'esito di ricerche dei nostri genetisti agrari nell'ultimo secolo. Tutti questi prodotti sono perciò frutto di incrocio, esso stesso una manipolazione genetica seppur rudimentale. Negli ultimi decenni la ricerca nel campo delle biotecnologie vegetali ha fatto molta strada e la produzione di piante gm è diversificata. È possibile conferire resistenza a stress biotici (insetti, funghi, batteri, virus, erbe infestanti) e abiotici (siccità, salinità, gelo). Questo vale per: mais, soia, pomodoro, vite, castagno, melo, cotone, pioppo, conifere. L’intervento sui geni permette anche di produrre piante con alto valore nutrizionale: cibo arricchito di vitamine, ferro, aminoacidi, ecc. Tra il 1996 e il 2002, come ha sottolineato nel suo intervento Dario Frisio , professore in economia agraria, “la superficie mondiale coltivata con piante transgeniche è passata da meno di 2 a oltre 58 milioni di ettari: ovvero una superficie pari a circa quattro volte la superficie agricola utilizzata italiana. Nel 2002 piante geneticamente modificate sono state coltivate da circa 6 milioni di agricoltori in 16 differenti paesi; la quasi totalità della superficie coltivata, tuttavia, è attribuibile a quattro paesi (Argentina, Canada, Cina e USA) e oltre due terzi solo agli USA”. In Europa si tende a procedere con molta cautela per quel che riguarda anche semplicemente il numero di rilasci sperimentali, si tende ad applicare il cosiddetto “Principio di Precauzione”. Il legislatore europeo, come spiegato da Giuliano D’Agnolo (Direttore del Laboratorio di Biologia Cellulare dell’Istituto Superiore di Sanità), “ha ritenuto che una modificazione genetica comportasse un rischio non prevedibile per l’ambiente o per la salute umana e che quindi fosse necessario seguire attentamente ogni singolo passaggio del procedimento di sviluppo di un prodotto transgenico. Per la prima volta nella storia legislativa è stata regolamentata una tecnica, considerata pericolosa, invece del prodotto da essa derivato”. Secondo il prof. Sala il Principio di Precauzione “è stato adottato per assicurare cautela nelle applicazioni delle nuove biotecnologie: l’innovazione non deve essere associata a rischi inaccettabili. Ma questo principio, condiviso da ogni persona raziocinante, è stato trasformato, nel nostro Paese, nel Principio di Blocco. Viene chiesto ai ricercatori: “Potete assicurarci che le piante GM siano assolutamente esenti da rischi?” Ma una scienza responsabile non potrà mai dare la sicurezza assoluta della assenza di rischi”. Tutta l’agricoltura, anche quella tradizionale, ha i suoi rischi per la salute umana e per l’ambiente. Eppure li accettiamo perché pensiamo che siano inferiori ai benefici. Sempre, nelle attività umane, esisteranno i rischi. Il saluto delle Istituzioni locali è stato portato da Stefano Maullu, Presidente della Commissione Speciale per l’Attuazione delle Politiche Comunitarie della Regione Lombardia che ha voluto porre l’accento sull’importanza dell’istituzione del “Consiglio Scientifico per le Biotecnologie in Agricoltura” attraverso una convenzione tra la Direzione Regionale Agricoltura e la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Tale Consiglio ha le finalità di: coadiuvare, per quanto concerne gli aspetti tecnico scientifici, le iniziative regionali quali quelle relative a consultazione di gruppi di interesse in merito alle applicazioni biotecnologiche in ambito agricolo ed agroalimentare; curare iniziative informative e studi di carattere tecnico scientifico su indicazione della Regione; redigere rapporti e documenti informativi di carattere tecnico-scientifico.

LE AUTORITÀ ITALIANE NON POSSONO RIFIUTARE AL TITOLARE DI UNA «MAÎTRISE EN DROIT» RILASCIATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL?UNIONE EUROPEA L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI «PRATICANTI»
La corte di Giustizia europea, con la sentenza pronunciata il 13 novembre 2003 nella causa C-313/01 - Christine Morgenbesser / Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova - ha affermato che lo Stato membro ospitante deve comparare i diplomi tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali ed eventualmente richiedere che l'interessato dimostri di aver maturato le conoscenze mancanti Una cittadina francese, residente in Italia, titolare di una "maîtrise en droit" rilasciata in Francia nel 1996,  ma priva del "certificat d’aptitude à la profession d’avocat" (CAPA, certificato di idoneità alla professione di avvocato), dopo un breve tirocinio presso uno studio legale francese, aveva lavorato dal 1998 in uno studio legale a Genova e richiesto l'iscrizione nel «registro dei praticanti» necessaria per effettuare validamente, ai fini dell'esame di idoneità all'esercizio della professione, il periodo di pratica in Italia. La sua domanda, però era stata respinta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova nonché dal Consiglio Nazionale Forense, in quanto la legge italiana, che disciplina la professione di avvocato, prevede il possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata da un'università italiana e l'interessata non era abilitata in Francia all'esercizio della professione di avvocato. La Corte di Cassazione, investita del problema, ha chiesto alla Corte di Giustizia di precisare se il diritto comunitario ammetta che le autorità italiane rifiutino di iscrivere il titolare di una laurea in giurisprudenza ottenuta in un altro Stato membro, per il semplice motivo che questa non era stata rilasciata in Italia. Secondo la Corte di Giustizia né la Direttiva n. 98/5, relativa all'esercizio permanente della professione di avvocato, né la Direttiva n. 89/48, relativa al riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni per professioni regolamentate, si applicano alla situazione esaminata: la prima riguarda solo gli avvocati completamente qualificati e l'attività di praticante (o praticante-patrocinante) – essendo limitata nel tempo e costituendo la parte pratica della formazione necessaria per l'accesso alla professione di avvocato – non può essere qualificata come «professione regolamentata» ai sensi della Direttiva .n 89/48, separabile da quella della professione di avvocato. Dato che il periodo di pratica comporta – al fine dell'accesso a una professione regolamentata – l’esercizio di attività retribuite (dai clienti o dallo studio legale , sotto forma rispettivamente di onorario o di salario), trovano applicazione i principi sanciti nel Trattato in materia di libertà di stabilimento o di libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha richiamato, quindi, i principi sanciti dalla propria giurisprudenza: se le norme nazionali non tengono conto delle conoscenze e delle qualifiche già acquisite da un cittadino di un altro Stato membro al di fuori dello Stato ospitante, l’esercizio delle libertà di stabilimento e di circolazione è ostacolato. Il diploma dell’interessata, quindi, deve essere considerato nell'ambito di una valutazione dell'insieme della formazione accademica e professionale e l'autorità italiana deve verificare se, e in qual misura, le conoscenze attestate dal diploma, le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in un altro Stato membro, unitamente all’esperienza ottenuta in Italia, possano soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di praticante. Nel caso della professione di avvocato, uno Stato membro deve procedere a un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici nazionali interessati. Se, a seguito di tale esame, emerge una corrispondenza solo parziale, lo Stato ospitante può pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze mancanti. Le autorità competenti dello Stato ospitante devono, quindi, valutare se le conoscenze e l'esperienza maturate in questo Stato possano valere al fine di dimostrare il possesso delle conoscenze mancanti.

M-COMMERCE : MOBILE TICKETING
In Australia Aura Digital Communications sta sperimentano, in collaborazione con Mobiga, il primo servizio di mobile ticketing, in grado di consentire agli utenti di acquistare con il telefono cellulare biglietti per concerti, eventi e manifestazioni. Diversamente da altri sistemi di m-commerce, il telefono cellulare utilizzato per l’acquisto diventa il biglietto stesso. Dopo un tradizionale acquisto on line con il proprio cellulare, l’utente riceve sul proprio telefono il “biglietto”. Questo consiste in un semplice picture-message che raffigura un codice a barre univoco per ciascun acquirente. Al momento del concerto, gli utenti in possesso del biglietto “mobile” non devono fare altro che mostrare all’ingresso il codice a barre sul display del proprio telefono cellulare. Grazie ad un semplice lettore di codice a barre, saranno immediatamente ammessi in sala, senza code e senza attese inutili. Il sistema sarà sperimentato dal The Metro Theatre a Sydney, che utilizzerà il mobile ticketing per vendere i biglietti di alcuni suoi concerti rock. Il sistema diventerà uno standard nell’industria dell’intrattenimento. Grazie alla tecnologia mobile è possibile acquistare (o annullare) un biglietto in pochi istanti, rendendo automatiche molte operazioni faticose come la gestione delle prenotazioni e delle prevendite e, soprattutto, rendendo meno costosa l’organizzazione di eventi e concerti.

Pagina 1    Pagina 2   Pagina 3   Pagina 4   Pagina 5  Pagina 6    Pagina 7

Titoli   Home   Archivio news