NOTIZIARIO
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GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
3 MARZO 2003
pagina 6
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ELETTRONICO: APPROVATO LO SCHEMA PRELIMINARE DEL D.LGS. DI ATTUAZIONE DELLA
DIRECTIVE N. 31/2000/CE
Nella
news del 27 gennaio avevamo dato la notizia dell'approvazione, nel corso
della seduta n. 90 del 24 gennaio 2003 del Consiglio dei Ministri, dello
schema preliminare del decreto legislativo che recepisce le disposizioni
della Direttiva n. 31/2000/CE sul commercio elettronico. Il provvedimento,
proposto dal Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, dal
Ministro delle attività produttive, Marzano, e dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, Stanca, ha come obiettivo di fornire una base
comune di regole a tutte le transazioni in cui la negoziazione degli accordi
avviene senza la presenza fisica dei contraenti e quindi prevedendo
procedure trasparenti che consentano anche costi di produzione minori e
accrescano la fiducia dei consumatori nei contratti telematici." La
Relazione allo schema di decreto legislativo chiarisce che "con il
provvedimento in esame il Governo, in piena aderenza alla politica europea
... si propone di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza, di
contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione dei mercati facilitando il
sorgere di nuove forme di gestione dell'attività imprenditoriale". Il
testo del provvedimento è stato notificato alla Commissione europea. Entro
quaranta giorni dalla trasmissione del testo, vale a dire entro l'11 marzo
2003, debbono essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari
competenti. Acquisito il parere consultivo del Parlamento il Consiglio dei
Ministri dovrà approvare in via definitiva il decreto che, dopo la firma
del Presidente della Repubblica, andrà in pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale entro i 30 giorni successivi.
PAGAMENTO
STIPENDI: NIENTE DATI INUTILI IN BANCA
Nuovo intervento del Garante per limitare la comunicazione ingiustificata a
terzi di dati personali dei dipendenti pubblici e privati. L'Autorità
Garante ha chiesto maggiori tutele nella corresponsione dello stipendio per
i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non
intendono comunicarlo al datore di lavoro. La conoscenza dei dati personali
da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere
limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a
riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale
adempimento da parte dell'istituto di credito di altri obblighi di legge
(per esempio, normativa antiriciclaggio). Le precisazioni del Garante
giungono al termine delle verifiche preliminari disposte a seguito della
segnalazione di un dipendente che lamentava la violazione della legge sulla
privacy da parte della società presso la quale lavora. La società aveva
infatti imposto al dipendente di esibire un documento di riconoscimento, il
tesserino aziendale e la busta paga per ritirare lo stipendio in banca. A
seguito dell'intervento dell'Autorità la società ha convenuto con la banca
nuove modalità di riscossione dello stipendio. D'ora in poi tale operazione
potrà essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di
riconoscimento e il telegramma inviato dalla società con l'importo del
bonifico e l'indicazione dell'istituto bancario. Solo in caso di stipendio
superiore ad un determinato importo sarà necessario esibire il codice
fiscale. L'Autorità, pur non entrando nel merito di alcune scelte del
datore di lavoro, ha ribadito che, per non incorrere in violazioni della
privacy, è necessario limitare la conoscenza dei dati personali dei
dipendenti da parte di terzi. L'esibizione allo sportello bancario di
documenti ulteriori rispetto a quello di riconoscimento, come appunto la
busta paga, senza peraltro l'adozione di opportuni accorgimenti, non risulta
giustificata - afferma il Garante - in base al principio di proporzionalità
sancito dalla Legge n. 675/96, considerando anche che in tale documentazione
possono essere contenute indicazioni da cui è desumibile l'appartenenza
sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute. In
considerazione dell'immediato riscontro fornito dalla società il Garante
non ha adottato provvedimenti o sanzioni. Ciò non preclude, comunque, una
eventuale richiesta di risarcimento dell'interessato da presentare al
giudice ordinario.
CLUB
LOMBARDIA: OLTRE I MONDIALI BORMIO 2005
Alcune imprese pubbliche e private, come Maggiore Group, Aem Spa, Sea,
Holcim, Federlombarda Agricoltori, Ferrovie Nord Milano Spa, Bloomberg
investimenti, Vivass, Lombardia Netweek, hanno costituito, con la
partecipazione della Regione Lombardia, un'associazione, Club Lombardia, che
ha lo scopo di trasformare le opportunità di business generate da Bormio
2005 in un'eredità di valore non solo per il territorio lombardo, ma anche
per il cittadino e per la nazione. Lo spunto sono i campionati mondiali di
sci: la prossima edizione, infatti, si terrà a Bormio dal 29 gennaio al 13
febbraio 2005. Andando al sito www.bormio2005.com
è possibile trovare varie utili informazioni non solo sull'evento, ma anche
sul territorio. Allo stato anticipiamo che l'eccezionale evento sportivo
coinvolgerà oltre 400 atleti, 25 reti tv, 2800 giornalisti, 10000 persone
già accreditate con oltre 500 ore di mondovisione. Per Club Lombardia, che
ha la propria sede a Milano, via Plinio 38 (tel. 02/20404367 - fax
02/20404375), anche Bormio 2005 servirà a valorizzare gli sforzi e creare
sinergie per costruire un sistema capace di generare opportunità e servizi
a diversi livelli. Come ha precisato Marco Andreolli, amministratore di Club
Lombardia, il sodalizio pone le aziende partner nelle condizioni ideali per
interagire con il territorio e le altre aziende e le affianca con progetti
di comunicazione, marketing e promozione che guardano non solo a Bormio
2005, ma coprono tutti e due gli anni di preparazione e già individuano lo
svolgimento successivo. I progetti, infatti, non si fermano allo sport. Club
Lombardia si occuperà anche di arte, moda, cultura, turismo, finanza, ...
per valorizzare al massimo la regione e i suoi prodotti e creare benefici e
vantaggi per i suoi cittadini.
GLI
INDIRIZZI E-MAIL NON SONO PUBBLICI
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da
chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità
degli indirizzi e-mail, che Internet consente, non rende lecito l'uso di
questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti
on line. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" come
possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici. Il principio è
stato ribadito dall'Autorità Garante che ha affrontato in questi ultimi
mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa
di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in
rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail
rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché
gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi
software) e che pertanto erano "pubblici". Niente di più
sbagliato, afferma l'Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non
provengono infatti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o
tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime
giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che
l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una
pluralità di soggetti non lo rende liberamente utilizzabile e non autorizza
comunque l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non
specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo
consenso. L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in Internet
di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli
interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche
aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità
per cui essi sono pubblicati sulla rete". A maggior ragione questo
principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano
automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano "a
tavolino" a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva
esistenza. Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti
web è dunque obbligatorio ottenere prima il loro consenso. Uno degli ultimi
casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente
che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di
posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito
dell'università presso la quale insegna.
DISOCCUPATI:
NECESSARIA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER L'INDENNITÀ
A seguito delle novità introdotte al Decreto legislativo n. 181/00 dal
Decreto legislativo n. 297/02, i lavoratori disoccupati debbono allegare
alla domanda di disoccupazione, presentata all'Inps, una dichiarazione di
responsabilità. Lo ha reso noto l'Istituto di Previdenza con il messaggio
n. 160 del 24 febbraio 2003, precisando che l'iscrizione nelle abolite liste
di disoccupazione (che era una condizione necessaria per il pagamento
dell'indennità ordinaria con requisiti normali e un requisito vero e
proprio per i lavoratori rimpatriati) dovrà essere sostituita con una
dichiarazione di responsabilità, necessaria per determinare il diritto e la
decorrenza delle prestazioni. In base alle nuove norme, per mantenere lo
stato di disoccupato, gli interessati devono essere privi di lavoro
(subordinato, autonomo e parasubordinato), fornire ai Centri per l'impiego
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e seguire
percorsi per la ricerca di una nuova occupazione proposta dagli stessi
Centri per l'impiego. Nella dichiarazione di responsabilità il lavoratore
dovrà, in particolare, attestare il possesso dello stato di disoccupato e
l'adempimento all'obbligo di presentarsi ai Centri per l'impiego per
l'immediata disponibilità. Ricordiamo che l'indennità ordinaria è
indennizzabile dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro se la domanda è presentata entro sette giorni dall'inizio della
disoccupazione (art. 73 R.d.l. n. 1827/35), e dal quinto giorno successivo a
quello di presentazione della domanda (art. 77 R.d.l. n. 1827/35), se questa
è presentata in data successiva.
LA
BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE ON LINE
Con oltre 10.000 titoli la biblioteca telematica di Viaggi dell'Elefante è
diventato un sito, www.bibliotecadelviaggiatore.com
una sigla internet che apre le porte di un'eccezionale collezione di
proprietà personale della famiglia Ducrot (creatrice del T.O. Viaggi
dell'Elefante), che rappresenta, oggi, l'unica biblioteca telematica di
viaggio in Italia ed una della poche esistenti al mondo. Iniziata qualche
mese fa sul sito www.viaggidellelefante.it
, cui è adesso collegata da un link, la "Biblioteca del
Viaggiatore" è il frutto della passione per il viaggio di Vittorio ed
Enrico Ducrot, che nel corso degli ultimi 30 anni hanno visitato
personalmente tutte le destinazioni sparse nei 5 continenti che formano la
programmazione di Viaggi dell'Elefante, riportando edizioni particolari e
rare di volumi introvabili, ma anche testi classici, romanzi, mappe, cartine
e curiosità. I volumi raccolti, oltre 10.000, trattano argomenti molto
vari, ma tutti collegati al tema del viaggio. Popoli, culture, storia,
paesaggi vengono raccontati attraverso generi diversi: letteratura di
viaggio reale e fantastica, saggi, poesia, fumetti, guide turistiche
italiane e straniere, opuscoli di viaggio, cataloghi turistici, annali,
enciclopedie geografiche e non, semplici taccuini di viaggio, manuali di
turismo e trasporto, relazioni di tipo commerciale, testi di esplorazione,
di ricerca scientifica, riviste di viaggio, cartoline coloniali, etichette
pubblicitarie per valigie, atlanti, biografie e autobiografie, testi sugli
alberghi e l'ospitalità in generale. Il materiale è principalmente in
lingua italiana, ma sono numerosi i testi stranieri classici e le rarità.
Per consultare la "Biblioteca" on line basta inserire
sull'apposita Scheda di Ricerca del sito il nome dell'Autore o il Titolo del
testo o l'Editore oppure il Paese di cui tratta il libro cercato. Comparirà
la lista completa dei titoli risultanti dalla ricerca effettuata,
permettendo la visualizzazione della scheda con i dati principali della
pubblicazione scelta. Oltre a raccogliere e catalogare parte degli infiniti
libri di viaggio e a rendere possibile una ricerca mirata, la
"Biblioteca del Viaggiatore" offre un servizio di consultazione di
molti testi. Il sito, privo di finalità commerciali, non è in alcun modo
collegato con l'attività strettamente operativa di Viaggi dell'Elefante. La
"Biblioteca del Viaggiatore" è stata creata al solo scopo di
divulgare e condividere materiale prezioso e unico, come un servizio per
l'intera comunità turistica: qualunque altro sito, anche di altri operatori
turistici, vi si può quindi collegare attraverso link.
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