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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
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WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
3 MARZO 2003

pagina 6

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COMMERCIO ELETTRONICO: APPROVATO LO SCHEMA PRELIMINARE DEL D.LGS. DI ATTUAZIONE DELLA DIRECTIVE N. 31/2000/CE

Nella news del 27 gennaio avevamo dato la notizia dell'approvazione, nel corso della seduta n. 90 del 24 gennaio 2003 del Consiglio dei Ministri, dello schema preliminare del decreto legislativo che recepisce le disposizioni della Direttiva n. 31/2000/CE sul commercio elettronico. Il provvedimento, proposto dal Ministro per le politiche comunitarie, Buttiglione, dal Ministro delle attività produttive, Marzano, e dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, Stanca, ha come obiettivo di fornire una base comune di regole a tutte le transazioni in cui la negoziazione degli accordi avviene senza la presenza fisica dei contraenti e quindi prevedendo procedure trasparenti che consentano anche costi di produzione minori e accrescano la fiducia dei consumatori nei contratti telematici." La Relazione allo schema di decreto legislativo chiarisce che "con il provvedimento in esame il Governo, in piena aderenza alla politica europea ... si propone di sviluppare un'economia basata sulla conoscenza, di contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione dei mercati facilitando il sorgere di nuove forme di gestione dell'attività imprenditoriale". Il testo del provvedimento è stato notificato alla Commissione europea. Entro quaranta giorni dalla trasmissione del testo, vale a dire entro l'11 marzo 2003, debbono essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Acquisito il parere consultivo del Parlamento il Consiglio dei Ministri dovrà approvare in via definitiva il decreto che, dopo la firma del Presidente della Repubblica, andrà in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro i 30 giorni successivi.

PAGAMENTO STIPENDI: NIENTE DATI INUTILI IN BANCA
Nuovo intervento del Garante per limitare la comunicazione ingiustificata a terzi di dati personali dei dipendenti pubblici e privati. L'Autorità Garante ha chiesto maggiori tutele nella corresponsione dello stipendio per i lavoratori che non dispongono di un conto corrente bancario o che non intendono comunicarlo al datore di lavoro. La conoscenza dei dati personali da parte della banca incaricata del pagamento dello stipendio deve essere limitata ai dati necessari ad identificare la persona che ha titolo a riscuotere il bonifico emesso a suo favore o a consentire l'eventuale adempimento da parte dell'istituto di credito di altri obblighi di legge (per esempio, normativa antiriciclaggio). Le precisazioni del Garante giungono al termine delle verifiche preliminari disposte a seguito della segnalazione di un dipendente che lamentava la violazione della legge sulla privacy da parte della società presso la quale lavora. La società aveva infatti imposto al dipendente di esibire un documento di riconoscimento, il tesserino aziendale e la busta paga per ritirare lo stipendio in banca. A seguito dell'intervento dell'Autorità la società ha convenuto con la banca nuove modalità di riscossione dello stipendio. D'ora in poi tale operazione potrà essere effettuata esibendo allo sportello un semplice documento di riconoscimento e il telegramma inviato dalla società con l'importo del bonifico e l'indicazione dell'istituto bancario. Solo in caso di stipendio superiore ad un determinato importo sarà necessario esibire il codice fiscale. L'Autorità, pur non entrando nel merito di alcune scelte del datore di lavoro, ha ribadito che, per non incorrere in violazioni della privacy, è necessario limitare la conoscenza dei dati personali dei dipendenti da parte di terzi. L'esibizione allo sportello bancario di documenti ulteriori rispetto a quello di riconoscimento, come appunto la busta paga, senza peraltro l'adozione di opportuni accorgimenti, non risulta giustificata - afferma il Garante - in base al principio di proporzionalità sancito dalla Legge n. 675/96, considerando anche che in tale documentazione possono essere contenute indicazioni da cui è desumibile l'appartenenza sindacale del dipendente o informazioni sul suo stato di salute. In considerazione dell'immediato riscontro fornito dalla società il Garante non ha adottato provvedimenti o sanzioni. Ciò non preclude, comunque, una eventuale richiesta di risarcimento dell'interessato da presentare al giudice ordinario.

CLUB LOMBARDIA: OLTRE I MONDIALI BORMIO 2005
Alcune imprese pubbliche e private, come Maggiore Group, Aem Spa, Sea, Holcim, Federlombarda Agricoltori, Ferrovie Nord Milano Spa, Bloomberg investimenti, Vivass, Lombardia Netweek, hanno costituito, con la partecipazione della Regione Lombardia, un'associazione, Club Lombardia, che ha lo scopo di trasformare le opportunità di business generate da Bormio 2005 in un'eredità di valore non solo per il territorio lombardo, ma anche per il cittadino e per la nazione. Lo spunto sono i campionati mondiali di sci: la prossima edizione, infatti, si terrà a Bormio dal 29 gennaio al 13 febbraio 2005. Andando al sito www.bormio2005.com  è possibile trovare varie utili informazioni non solo sull'evento, ma anche sul territorio. Allo stato anticipiamo che l'eccezionale evento sportivo coinvolgerà oltre 400 atleti, 25 reti tv, 2800 giornalisti, 10000 persone già accreditate con oltre 500 ore di mondovisione. Per Club Lombardia, che ha la propria sede a Milano, via Plinio 38 (tel. 02/20404367 - fax 02/20404375), anche Bormio 2005 servirà a valorizzare gli sforzi e creare sinergie per costruire un sistema capace di generare opportunità e servizi a diversi livelli. Come ha precisato Marco Andreolli, amministratore di Club Lombardia, il sodalizio pone le aziende partner nelle condizioni ideali per interagire con il territorio e le altre aziende e le affianca con progetti di comunicazione, marketing e promozione che guardano non solo a Bormio 2005, ma coprono tutti e due gli anni di preparazione e già individuano lo svolgimento successivo. I progetti, infatti, non si fermano allo sport. Club Lombardia si occuperà anche di arte, moda, cultura, turismo, finanza, ... per valorizzare al massimo la regione e i suoi prodotti e creare benefici e vantaggi per i suoi cittadini.

GLI INDIRIZZI E-MAIL NON SONO PUBBLICI
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail, che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono "pubblici" come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici. Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano "pubblici". Niente di più sbagliato, afferma l'Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono infatti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso. L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete". A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano "a tavolino" a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza. Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è dunque obbligatorio ottenere prima il loro consenso. Uno degli ultimi casi di cui si è occupato il collegio del Garante ha riguardato un docente che si era visto recapitare una e-mail pubblicitaria al proprio indirizzo di posta elettronica, presente per finalità di istituto, sul sito dell'università presso la quale insegna.

DISOCCUPATI: NECESSARIA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER L'INDENNITÀ
A seguito delle novità introdotte al Decreto legislativo n. 181/00 dal Decreto legislativo n. 297/02, i lavoratori disoccupati debbono allegare alla domanda di disoccupazione, presentata all'Inps, una dichiarazione di responsabilità. Lo ha reso noto l'Istituto di Previdenza con il messaggio n. 160 del 24 febbraio 2003, precisando che l'iscrizione nelle abolite liste di disoccupazione (che era una condizione necessaria per il pagamento dell'indennità ordinaria con requisiti normali e un requisito vero e proprio per i lavoratori rimpatriati) dovrà essere sostituita con una dichiarazione di responsabilità, necessaria per determinare il diritto e la decorrenza delle prestazioni. In base alle nuove norme, per mantenere lo stato di disoccupato, gli interessati devono essere privi di lavoro (subordinato, autonomo e parasubordinato), fornire ai Centri per l'impiego immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e seguire percorsi per la ricerca di una nuova occupazione proposta dagli stessi Centri per l'impiego. Nella dichiarazione di responsabilità il lavoratore dovrà, in particolare, attestare il possesso dello stato di disoccupato e l'adempimento all'obbligo di presentarsi ai Centri per l'impiego per l'immediata disponibilità. Ricordiamo che l'indennità ordinaria è indennizzabile dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro sette giorni dall'inizio della disoccupazione (art. 73 R.d.l. n. 1827/35), e dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda (art. 77 R.d.l. n. 1827/35), se questa è presentata in data successiva.

LA BIBLIOTECA DEL VIAGGIATORE ON LINE
Con oltre 10.000 titoli la biblioteca telematica di Viaggi dell'Elefante è diventato un sito, www.bibliotecadelviaggiatore.com  una sigla internet che apre le porte di un'eccezionale collezione di proprietà personale della famiglia Ducrot (creatrice del T.O. Viaggi dell'Elefante), che rappresenta, oggi, l'unica biblioteca telematica di viaggio in Italia ed una della poche esistenti al mondo. Iniziata qualche mese fa sul sito www.viaggidellelefante.it  , cui è adesso collegata da un link, la "Biblioteca del Viaggiatore" è il frutto della passione per il viaggio di Vittorio ed Enrico Ducrot, che nel corso degli ultimi 30 anni hanno visitato personalmente tutte le destinazioni sparse nei 5 continenti che formano la programmazione di Viaggi dell'Elefante, riportando edizioni particolari e rare di volumi introvabili, ma anche testi classici, romanzi, mappe, cartine e curiosità. I volumi raccolti, oltre 10.000, trattano argomenti molto vari, ma tutti collegati al tema del viaggio. Popoli, culture, storia, paesaggi vengono raccontati attraverso generi diversi: letteratura di viaggio reale e fantastica, saggi, poesia, fumetti, guide turistiche italiane e straniere, opuscoli di viaggio, cataloghi turistici, annali, enciclopedie geografiche e non, semplici taccuini di viaggio, manuali di turismo e trasporto, relazioni di tipo commerciale, testi di esplorazione, di ricerca scientifica, riviste di viaggio, cartoline coloniali, etichette pubblicitarie per valigie, atlanti, biografie e autobiografie, testi sugli alberghi e l'ospitalità in generale. Il materiale è principalmente in lingua italiana, ma sono numerosi i testi stranieri classici e le rarità. Per consultare la "Biblioteca" on line basta inserire sull'apposita Scheda di Ricerca del sito il nome dell'Autore o il Titolo del testo o l'Editore oppure il Paese di cui tratta il libro cercato. Comparirà la lista completa dei titoli risultanti dalla ricerca effettuata, permettendo la visualizzazione della scheda con i dati principali della pubblicazione scelta. Oltre a raccogliere e catalogare parte degli infiniti libri di viaggio e a rendere possibile una ricerca mirata, la "Biblioteca del Viaggiatore" offre un servizio di consultazione di molti testi. Il sito, privo di finalità commerciali, non è in alcun modo collegato con l'attività strettamente operativa di Viaggi dell'Elefante. La "Biblioteca del Viaggiatore" è stata creata al solo scopo di divulgare e condividere materiale prezioso e unico, come un servizio per l'intera comunità turistica: qualunque altro sito, anche di altri operatori turistici, vi si può quindi collegare attraverso link.

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