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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
11 FEBBRAIO 2002
pagina 6
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ELETTRONICA: EQUIPARABILITÀ ALLA CORRISPONDENZA CARTACEA
Il Tar del
Lazio, con la sentenza n. 9425/01, ha ritenuto illegittimo il rimprovero
scritto con cui il direttore generale del personale del Ministero degli
esteri aveva sanzionato il comportamento di un dipendente che aveva
criticato, a mezzo della posta elettronica, l'operato del Ministero. La
decisione è motivata dal fatto che le norme che tutelano il segreto della
corrispondenza si applicano anche alle e-mail. Il datore di lavoro,
conseguentemente, non può comminare sanzioni disciplinari in base alle
dichiarazioni che il dipendente invia tramite posta elettronica. Secondo il
giudice amministrativo non può costituire la causa dell'applicazione di una
sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro il contenuto di messaggi
inviati via e-mail da un dipendente, nell'ambito di una mailing list, per
accedere alla qual è necessario il rilascio di una password. La
corrispondenza che viene trasmessa per via informatica e telematica, secondo
il Tribunale regionale del Lazio, è equiparabile alla tradizionale
corrispondenza cartacea e deve essere ugualmente tutelata sotto il profilo
delle garanzie di segretezza. Secondo la Corte, il fatto che la mail,
contenente espressione di un libero pensiero, fosse stata inviata
nell'ambito di una mailing-list destinata originariamente a soggetti
definiti, costituiva la prova di una scelta consapevole da parte
dell'autore, volta a non diffonderne il contenuto in modo indifferenziato.
La sentenza conclude, pertanto, che l'amministrazione non aveva nessun
potere di censura nei confronti di una libera manifestazione del pensiero da
parte di un suo dipendente, dovendo essere apprezzato nella giusta misura il
fatto che l'autore, nella specie, si era servito di un mezzo di diffusione
garantito dalla segretezza.
INTERNET: I
NOMI DI DOMINIO
A seguito di un quesito pervenuto in redazione, precisiamo che per "dominio
Internet" si intende un indirizzo del tipo
www.nome.it (o .com, o altri suffissi), che, con il pagamento di un
modesto canone annuo, viene registrato presso un'apposita Autorità, per
impedirne la titolarità e l'uso ad altri soggetti. I suffissi possono
identificare la "nazionalità" del sito (.it per l'Italia, .us per gli Usa,
.de per la Germania, ecc.) oppure il settore di attività (ad esempio: .com
si usa per siti commerciali, .org per quelli delle organizzazioni, .edu per
i siti delle istituzioni scolastiche, e così via). In Italia non esiste
ancora una normativa specifica relativa ai nomi di dominio con suffisso ".it".
Allo stato si ricorre alle regole ed alle procedure fissate dagli Organismi
competenti in materia la Naming Authority Italiana (Organismo che stabilisce
le procedure operative e il regolamento in base al quale opera la
Registration Authority nazionale) e la Registration Authority Italiana
(Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio, della gestione
dei registri e del nameserver primario per il Top Level Domain .it). Per i
domini con altro suffisso, l'elenco degli organismi responsabili si trova
all'indirizzo
www.nic.it/RA/siti/siti.html In data 19 marzo 2001, comunque, è
stato sottoscritto un accordo tra Authority e InfoCamere, la società di
informatica che gestisce i sistemi informativi delle Camere di Commercio,
per disciplinare l'assegnazione dei domini .it. InfoCamere ha concordato con
l'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Cnr (Iat), l'Autorità
responsabile dell'assegnazione dei nomi di dominio con suffisso .it, una
procedura di semplificazione del processo di assegnazione dei domini
Internet alle imprese italiane. Per quanto riguarda i domini con suffisso di
altro tipo (per esempio .org, .com, ecc.) la competenza spetta agli omologhi
enti internazionali
PRIVACY: LE
DECORRENZE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 467/01
Nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002 è stato pubblicato il
Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, contenente disposizioni
correttive ed integrative della Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati
personali, che dà attuazione all'art. 1, 1° comma, della legge 24 marzo
2001, n. 127. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° febbraio 2002, con
le seguenti eccezioni. A partire dal 1° marzo si applicano l'art. 3, 3°
comma, relativo alle modalità della notificazione e l'art. 4, relativo alle
modalità dell'informativa. Entro il prossimo 30 giugno 2002 le associazioni
sindacali dovranno individuare le idonee garanzie per il trattamento dei
dati sensibili, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, ed il Garante dovrà
promuovere la sottoscrizione dei codici di condotta ai sensi dell'art. 20. A
decorrere dal 1° ottobre 2002 scattano i 120 giorni entro i quali il Garante
dovrà emettere i provvedimento relativi rispettivamente all'esonero del
consenso ex art. 12, della Legge n. 675/96 (art. 5, 2° comma del
provvedimento in esame), all'esonero del consenso ex art. 20 della Legge n.
675/96 (art. 7, 2°comma, del provvedimento in esame) e al trattamento di
altri dati particolari (art. 9 del provvedimento in esame). Ci riserviamo di
tornare nuovamente sull'argomento per illustrare il contenuto delle novità.
Oggi segnaliamo che il testo completo della Legge n. 675 del 31 dicembre
1996, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, comprensivo delle correzioni e delle
integrazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001
è consultabile sul sito del Garante della Privacy all'indirizzo internet
http://www.garanteprivacy.it/garante/HomePageNs
DICHIARAZIONI
REDDITI DEL 2001: I DATI FINALI IN EURO
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 31 gennaio 2002,
consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet
www.finanze.it, ha fornito i chiarimenti in merito alla compilazione ed
all'invio del modello 730/2002, relativo ai redditi percepiti nel corso del
2001. Il modello 730/2002 è stato predisposto in due versioni grafiche, una
è di colore verde e serve per indicare tutti gli importi in lire, l'altra,
invece, è di colore azzurro e serve per indicare tutti gli importi in euro.
Il prospetto di liquidazione, vale a dire il modello 730-3 della versione in
lire la parte riepilogativa dei versamenti o dei rimborsi che debbono essere
effettuati dal sostituto d'imposta è duplicata nella seconda pagina poiché
deve essere compilata in euro dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
L'esposizione degli importi nelle due valute permette un facile controllo
dell'esito della liquidazione della dichiarazione compilata con gli importi
in lire e dell'esattezza dei conguagli in euro che il sostituto d'imposta
effettuerà sulle retribuzioni dell'anno 2002. Tutti i risultati contabili,
esposti nel modello 730-4, devono essere compilati esclusivamente con gli
importi espressi in euro.
DICHIARAZIONI
REDDITI DEL 2001: CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELO 730 E PER QUALI TIPI DI
REDDITI I
lavoratori dipendenti, i pensionati, i soggetti che percepiscono indennità
sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione
salariale e indennità di mobilità), i soci di cooperative di produzione e
lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli
e della piccola pesca, i sacerdoti della Chiesa cattolica, i giudici
costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche
pubbliche elettive e i soggetti impegnati in lavori socialmente utili
possono utilizzare il modello 730/2002, se hanno un sostituto d'imposta che
può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. Il
lavoratore, che ha avuto un contratto di lavoro a tempo determinato
inferiore all'anno, può rivolgersi al proprio sostituto, se il rapporto di
lavoro dura almeno da aprile a luglio 2002, ed a un Caf, se il rapporto di
lavoro dura almeno da giugno a luglio 2002 e conosce i dati del sostituto
che effettuerà il conguaglio. Possono ottenere assistenza fiscale,
rivolgendosi ad un Caf, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi
indicati all'art. 47, 1° comma, lettera c-bis), del Tuir, vale a dire i
redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo
compreso da giugno a luglio 2002 e conoscono i dati del sostituto che dovrà
effettuare il conguaglio. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato
non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al
momento della presentazione della dichiarazione, se sono a conoscenza che il
rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di
conguaglio. Con il modello 730 possono essere dichiarati i redditi di lavoro
dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente, di terreni e
fabbricati, di capitale, di lavoro autonomo diverso da quello derivante
dall'esercizio di arti e professioni abituali, alcuni redditi diversi ed
alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
DICHIARAZIONI
REDDITI DEL 2001: CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELO 730 E PER QUALI TIPI DI
REDDITI
I contribuenti, che nell'anno 2001 hanno posseduto redditi derivanti
dall'esercizio di arti e professioni abituali (anche in forma associata),
redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi diversi non
compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730, non possono
utilizzare il modello 730/2002, ma devono presentare Unico 2002 - Persone
fisiche. Ed ancora .... non possono utilizzare il modello 730/2002 i
contribuenti che devono presentare la dichiarazione Iva o Irap o dei
sostituti d'imposta, quelli che non sono stati residenti in Italia nel 2001
e/o non lo sono nel 2002, coloro che nel 2002 percepiscono redditi di lavoro
dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad
effettuare le ritenute d'acconto. Il modello 730 non può essere utilizzato
neppure dall'erede per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.
DICHIARAZIONI
REDDITI DEL 2001: DICHIARAZIONE DEI CONIUGI
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la
dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno
uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale
modello. la dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei
coniugi è titolare, nel 2001, di redditi che non possono essere dichiarati
con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione,
redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi
"diversi" non compresi nel quadro d del modello 730), o, comunque, è tenuto
a presentare il modello unico 2002 - persone fisiche. Se entrambi i coniugi
possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due
sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di
conguaglio. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come
"dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al
quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per
effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata
a un Caf.
CONTRIBUTI PER
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
La Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della
Regione Lombardia ha emanato un bando che prevede l'erogazione di contributi
fino al 75% a soggetti pubblici o privati che installino impianti solari
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Il testo del bando è
stato pubblicato sul 2° supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 50 del 13 gennaio 2001. Le domande devono essere
presentate entro il prossimo 13 marzo 2002. E' possibile reperire ulteriori
informazioni digitando il seguente indirizzo internet
www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/DgRi/bandofotovoltaico/default.htm
CONSIGLIO UE:
APPROVATO IL REGOLAMENTO SUL DESIGN COMUNITARIO
Il 12 dicembre 2001 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha
approvato il Regolamento CE/2/2002, pubblicato nella G.U.C.E. L 3/1 del 5
gennaio 2002, con il quale è stato istituito un unico titolo, valido su
tutto il territorio comunitario, di protezione tutela dei disegni e modelli.
In base al principio del doppio binario, già seguito con il marchio
comunitario (Regolamento n. 40/94/CE), le imprese hanno la possibilità di
scegliere se avvalersi della tutela conferita dal titolo nazionale o di
quella comunitaria, che protegge anche disegni o modelli non registrati, se
divulgati al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
Il sistema del design comunitario sarà gestito dall'Ufficio per
l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), con sede
ad Alicante, in Spagna. Il regolamento è disponibile sul sito dell'Unione
Europa, al seguente indirizzo internet:
http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/2002/l_00320020105it.html
DESIGN
COMUNITARIO: DEFINIZIONI, NOVITÀ E INDIVIDUALITÀ
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento sul design comunitario è
da definire disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte
quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori,
della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto
stesso e/o del suo ornamento, mentre è da definire prodotto qualsiasi
oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti
destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,
esclusi i programmi per elaboratori. L'art. 4 del citato regolamento
definisce poi i concetti di novità e di individualità del disegno o modello.
Per cui un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o
modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di
divulgazione del modello non registrato per il quale si rivendichi la
protezione, ovvero, nel caso in cui sia registrato, anteriormente alla data
di deposito della domanda di registrazione o alla data di rivendicazione
della priorità. Per quanto riguarda l'individualità, lo stesso articolo
chiarisce che il carattere individuale sussiste se l'impressione generale
che il disegno suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo
significativo dall'impressione suscitata da qualsiasi altro modello che sia
stato divulgato al pubblico.
DESIGN
COMUNITARIO: DURATA DELLA PROTEZIONE E DIRITTI CONNESSI
L'art. 11 del regolamento in esame precisa che i disegni ed i modelli non
registrati sono protetti per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data
in cui questi sono divulgati al pubblico per la prima volta nella Comunità,
anche se il modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto
di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo di riservatezza. Il
successivo art. 12 precisa, invece, che i modelli registrati sono protetti
per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di deposito della
registrazione e che il titolare può ottenere la proroga della durata di
protezione per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di
venticinque dalla data di deposito. Il titolare del disegno o modello
comunitario registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il
modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Tale diritto
sussiste anche per il disegno o il modello non registrato, solo se
l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o di un
modello protetto.
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