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NOTIZIARIO
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WEB GIURIDICA
&
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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'
11 FEBBRAIO 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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POSTA ELETTRONICA: EQUIPARABILITÀ ALLA CORRISPONDENZA CARTACEA

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 9425/01, ha ritenuto illegittimo il rimprovero scritto con cui il direttore generale del personale del Ministero degli esteri aveva sanzionato il comportamento di un dipendente che aveva criticato, a mezzo della posta elettronica, l'operato del Ministero. La decisione è motivata dal fatto che le norme che tutelano il segreto della corrispondenza si applicano anche alle e-mail. Il datore di lavoro, conseguentemente, non può comminare sanzioni disciplinari in base alle dichiarazioni che il dipendente invia tramite posta elettronica. Secondo il giudice amministrativo non può costituire la causa dell'applicazione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro il contenuto di messaggi inviati via e-mail da un dipendente, nell'ambito di una mailing list, per accedere alla qual è necessario il rilascio di una password. La corrispondenza che viene trasmessa per via informatica e telematica, secondo il Tribunale regionale del Lazio, è equiparabile alla tradizionale corrispondenza cartacea e deve essere ugualmente tutelata sotto il profilo delle garanzie di segretezza. Secondo la Corte, il fatto che la mail, contenente espressione di un libero pensiero, fosse stata inviata nell'ambito di una mailing-list destinata originariamente a soggetti definiti, costituiva la prova di una scelta consapevole da parte dell'autore, volta a non diffonderne il contenuto in modo indifferenziato. La sentenza conclude, pertanto, che l'amministrazione non aveva nessun potere di censura nei confronti di una libera manifestazione del pensiero da parte di un suo dipendente, dovendo essere apprezzato nella giusta misura il fatto che l'autore, nella specie, si era servito di un mezzo di diffusione garantito dalla segretezza.

 

INTERNET: I NOMI DI DOMINIO
A seguito di un quesito pervenuto in redazione, precisiamo che per "dominio Internet" si intende un indirizzo del tipo www.nome.it (o .com, o altri suffissi), che, con il pagamento di un modesto canone annuo, viene registrato presso un'apposita Autorità, per impedirne la titolarità e l'uso ad altri soggetti. I suffissi possono identificare la "nazionalità" del sito (.it per l'Italia, .us per gli Usa, .de per la Germania, ecc.) oppure il settore di attività (ad esempio: .com si usa per siti commerciali, .org per quelli delle organizzazioni, .edu per i siti delle istituzioni scolastiche, e così via). In Italia non esiste ancora una normativa specifica relativa ai nomi di dominio con suffisso ".it". Allo stato si ricorre alle regole ed alle procedure fissate dagli Organismi competenti in materia la Naming Authority Italiana (Organismo che stabilisce le procedure operative e il regolamento in base al quale opera la Registration Authority nazionale) e la Registration Authority Italiana (Organismo responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio, della gestione dei registri e del nameserver primario per il Top Level Domain .it). Per i domini con altro suffisso, l'elenco degli organismi responsabili si trova all'indirizzo www.nic.it/RA/siti/siti.html  In data 19 marzo 2001, comunque, è stato sottoscritto un accordo tra Authority e InfoCamere, la società di informatica che gestisce i sistemi informativi delle Camere di Commercio, per disciplinare l'assegnazione dei domini .it. InfoCamere ha concordato con l'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Cnr (Iat), l'Autorità responsabile dell'assegnazione dei nomi di dominio con suffisso .it, una procedura di semplificazione del processo di assegnazione dei domini Internet alle imprese italiane. Per quanto riguarda i domini con suffisso di altro tipo (per esempio .org, .com, ecc.) la competenza spetta agli omologhi enti internazionali

 

PRIVACY: LE DECORRENZE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 467/01
Nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002 è stato pubblicato il Decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, contenente disposizioni correttive ed integrative della Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali, che dà attuazione all'art. 1, 1° comma, della legge 24 marzo 2001, n. 127. Il provvedimento è entrato in vigore il 1° febbraio 2002, con le seguenti eccezioni. A partire dal 1° marzo si applicano l'art. 3, 3° comma, relativo alle modalità della notificazione e l'art. 4, relativo alle modalità dell'informativa. Entro il prossimo 30 giugno 2002 le associazioni sindacali dovranno individuare le idonee garanzie per il trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, ed il Garante dovrà promuovere la sottoscrizione dei codici di condotta ai sensi dell'art. 20. A decorrere dal 1° ottobre 2002 scattano i 120 giorni entro i quali il Garante dovrà emettere i provvedimento relativi rispettivamente all'esonero del consenso ex art. 12, della Legge n. 675/96 (art. 5, 2° comma del provvedimento in esame), all'esonero del consenso ex art. 20 della Legge n. 675/96 (art. 7, 2°comma, del provvedimento in esame) e al trattamento di altri dati particolari (art. 9 del provvedimento in esame). Ci riserviamo di tornare nuovamente sull'argomento per illustrare il contenuto delle novità. Oggi segnaliamo che il testo completo della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, comprensivo delle correzioni e delle integrazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001 è consultabile sul sito del Garante della Privacy all'indirizzo internet http://www.garanteprivacy.it/garante/HomePageNs

 

DICHIARAZIONI REDDITI DEL 2001: I DATI FINALI IN EURO
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 31 gennaio 2002, consultabile sul sito del Ministero delle Finanze, all'indirizzo internet www.finanze.it, ha fornito i chiarimenti in merito alla compilazione ed all'invio del modello 730/2002, relativo ai redditi percepiti nel corso del 2001. Il modello 730/2002 è stato predisposto in due versioni grafiche, una è di colore verde e serve per indicare tutti gli importi in lire, l'altra, invece, è di colore azzurro e serve per indicare tutti gli importi in euro. Il prospetto di liquidazione, vale a dire il modello 730-3 della versione in lire la parte riepilogativa dei versamenti o dei rimborsi che debbono essere effettuati dal sostituto d'imposta è duplicata nella seconda pagina poiché deve essere compilata in euro dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. L'esposizione degli importi nelle due valute permette un facile controllo dell'esito della liquidazione della dichiarazione compilata con gli importi in lire e dell'esattezza dei conguagli in euro che il sostituto d'imposta effettuerà sulle retribuzioni dell'anno 2002. Tutti i risultati contabili, esposti nel modello 730-4, devono essere compilati esclusivamente con gli importi espressi in euro.

 

DICHIARAZIONI REDDITI DEL 2001: CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELO 730 E PER QUALI TIPI DI REDDITI I
lavoratori dipendenti, i pensionati, i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità), i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, i sacerdoti della Chiesa cattolica, i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive e i soggetti impegnati in lavori socialmente utili possono utilizzare il modello 730/2002, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. Il lavoratore, che ha avuto un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno, può rivolgersi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2002, ed a un Caf, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2002 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Caf, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 47, 1° comma, lettera c-bis), del Tuir, vale a dire i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2002 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione, se sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Con il modello 730 possono essere dichiarati i redditi di lavoro dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente, di terreni e fabbricati, di capitale, di lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali, alcuni redditi diversi ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

 

DICHIARAZIONI REDDITI DEL 2001: CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELO 730 E PER QUALI TIPI DI REDDITI
I contribuenti, che nell'anno 2001 hanno posseduto redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali (anche in forma associata), redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730, non possono utilizzare il modello 730/2002, ma devono presentare Unico 2002 - Persone fisiche. Ed ancora .... non possono utilizzare il modello 730/2002 i contribuenti che devono presentare la dichiarazione Iva o Irap o dei sostituti d'imposta, quelli che non sono stati residenti in Italia nel 2001 e/o non lo sono nel 2002, coloro che nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto. Il modello 730 non può essere utilizzato neppure dall'erede per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

 

DICHIARAZIONI REDDITI DEL 2001: DICHIARAZIONE DEI CONIUGI
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. la dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2001, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro d del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello unico 2002 - persone fisiche. Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata a un Caf.

 

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
La Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Lombardia ha emanato un bando che prevede l'erogazione di contributi fino al 75% a soggetti pubblici o privati che installino impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Il testo del bando è stato pubblicato sul 2° supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 13 gennaio 2001. Le domande devono essere presentate entro il prossimo 13 marzo 2002. E' possibile reperire ulteriori informazioni digitando il seguente indirizzo internet www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/DgRi/bandofotovoltaico/default.htm

 

CONSIGLIO UE: APPROVATO IL REGOLAMENTO SUL DESIGN COMUNITARIO
Il 12 dicembre 2001 il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ha approvato il Regolamento CE/2/2002, pubblicato nella G.U.C.E. L 3/1 del 5 gennaio 2002, con il quale è stato istituito un unico titolo, valido su tutto il territorio comunitario, di protezione tutela dei disegni e modelli. In base al principio del doppio binario, già seguito con il marchio comunitario (Regolamento n. 40/94/CE), le imprese hanno la possibilità di scegliere se avvalersi della tutela conferita dal titolo nazionale o di quella comunitaria, che protegge anche disegni o modelli non registrati, se divulgati al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento stesso. Il sistema del design comunitario sarà gestito dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), con sede ad Alicante, in Spagna. Il regolamento è disponibile sul sito dell'Unione Europa, al seguente indirizzo internet: http://europa.eu.int/eur-lex/it/oj/2002/l_00320020105it.html

 

DESIGN COMUNITARIO: DEFINIZIONI, NOVITÀ E INDIVIDUALITÀ
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento sul design comunitario è da definire disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, mentre è da definire prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori. L'art. 4 del citato regolamento definisce poi i concetti di novità e di individualità del disegno o modello. Per cui un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di divulgazione del modello non registrato per il quale si rivendichi la protezione, ovvero, nel caso in cui sia registrato, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o alla data di rivendicazione della priorità. Per quanto riguarda l'individualità, lo stesso articolo chiarisce che il carattere individuale sussiste se l'impressione generale che il disegno suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione suscitata da qualsiasi altro modello che sia stato divulgato al pubblico.

 

DESIGN COMUNITARIO: DURATA DELLA PROTEZIONE E DIRITTI CONNESSI
L'art. 11 del regolamento in esame precisa che i disegni ed i modelli non registrati sono protetti per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data in cui questi sono divulgati al pubblico per la prima volta nella Comunità, anche se il modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo di riservatezza. Il successivo art. 12 precisa, invece, che i modelli registrati sono protetti per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di deposito della registrazione e che il titolare può ottenere la proroga della durata di protezione per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque dalla data di deposito. Il titolare del disegno o modello comunitario registrato ha il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso. Tale diritto sussiste anche per il disegno o il modello non registrato, solo se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o di un modello protetto.

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