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contributi di
GIOVANNI SCOTTI
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scottigio@tin.it
LUNEDI'
4 NOVEMBRE 2002
pagina 6
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UFFICIALE ON LINE
Digitando
l'indirizzo internet www.gazzettaufficiale.ipzs.it
è possibile accedere, gratuitamente, alla Gazzetta ufficiale. Sotto
l'etichetta del Ministero del Tesoro, ma nel dominio dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato, è finalmente possibile consultare on line
le leggi dello Stato italiano e gli altri testi che devono essere
regolarmente pubblicati sulla Gazzetta. L'accesso gratuito alle fonti
normative è limitato agli ultimi 60 giorni. Per le Gazzette precedenti i 60
giorni, invece, si deve pagare.
MINISTRO
STANCA: CHIARIMENTI SULLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI
In merito ad un supposto vizio di eccesso di delega che
contraddistinguerebbe il Decreto legislativo n. 10/02, che avrebbe regolato
la carta nazionale dei servizi in difetto di una esplicita autorizzazione in
materia da parte sia della direttiva comunitaria sia della legge comunitaria
2000 che ha autorizzato il recepimento della stessa, nel corso della seduta
alla Camera dei Deputati del 9 ottobre u.s., il Ministro Stanca ha affermato
che " ... nessun rilievo di legittimità per eccesso di delega potrebbe
essere mosso al Decreto legislativo n. 10/02 per aver regolato uno strumento
su cui poter installare la firma elettronica ...". La carta nazionale
dei servizi è un mero supporto informatico, su cui può essere memorizzata
la firma digitale del titolare, per consentire di accedere per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, permettendo
l'identificazione in rete. La carta nazionale dei servizi, quindi, è uno
strumento tecnologico concepito per permettere una capillare diffusione ed
un diffuso utilizzo della firma digitale, ossia della firma elettronica del
livello più avanzato, al fine di semplificare ai cittadini e alle imprese
l'accesso ai servizi pubblici. Per favorire al massimo l'introduzione della
firma elettronica nei paesi dell'unione europea, prevedendo in taluni casi
che essa possa addirittura essere equiparata alla firma autografa, la
direttiva comunitaria ha dettato delle norme di principio in materia, comuni
per tutti gli Stati dell'Unione, e, per l'essenza stessa dello strumento
prescelto l'Unione europea ha inteso vincolare gli Stati membri "
...per quanto riguarda il risultato da raggiungere, restando salva la
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ...",
come testualmente recita l'art. 249 del Trattato della Comunità europea.
Tra questi "mezzi" deve essere ascritta la carta nazionale dei
servizi, ossia lo strumento particolare che l'Italia ha autonomamente scelto
per identificare in rete, grazie all'annessa firma digitale, colui che
desideri accedere in via telematica ad un servizio reso da una pubblica
amministrazione. Il Parlamento italiano, mediante la legge comunitaria
annuale del 2000, non ha ritenuto di trasporre direttamente la suddetta
direttiva comunitaria, mediante la legge, ma ha delegato tale compito al
Governo, limitandosi dunque a decidere lo strumento più idoneo per il
recepimento della normativa comunitaria. BoMa Boat Market Genova Dal 10 al
14 aprile 2003 alla Marina Fiera di Genova, organizzata da Fiera di Genova e
UCINA, si svolgerà BoMa Boat Market Genova, quarta mostra mercato
dell'usato nautico "chiavi in mano" e del natante nuovo, con
possibilità anche di prove in mare. Con l'obiettivo di avvicinare sempre più
persone al mondo della nautica da diporto e di costituire sempre di più un
appuntamento per fare affari nell'imminenza della stagione estiva, BoMa 2003
si arricchisce potenziando l'offerta commerciale e il programma delle
attività sportive. Broker, rivenditori e privati potranno prenotare il
proprio spazio a mare lungo la banchina nord. Tutte le imbarcazioni saranno
visitabili e molte saranno a disposizione per le prove in mare. La grande
novità 2003 è Car Boat Sale: un settore aperto esclusivamente ai privati
per vendere e comprare direttamente imbarcazioni carrellabili di seconda
mano. Un settore, tra l'altro, in grado di riscuotere un notevole interesse
in quanto proprio i carrelli saranno oggetto, a breve, di una
semplificazione normativa. Anche in questa edizione saranno esposti natanti
nuovi, imbarcazioni a motore fino a 7,5 metri di lunghezza e a vela fino a
10 metri, che costituiscono, generalmente, la fascia d'ingresso al diporto
per gli appassionati del mare. Sul versante interattivo sono già molte le
Federazioni sportive e le Associazioni che hanno aderito all'invito degli
organizzatori e che coinvolgeranno i visitatori di Bo.Ma rendendoli
direttamente protagonisti. La FIV, in collaborazione con lo Yacht Club Città
di Genova, proseguirà nella campagna di promozione rivolta ai giovani con
PrimaVela per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e con
"Capitani Coraggiosi- Quota Mille" per gli alunni delle scuole
elementari. Si svolgerà al Bo.Ma la prova finale del "Genoa Indoor
Rowing Race" promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio
nell'ambito del programma di attività destinato ai giovani con le
iniziative di "Giocare remando" e "Group Rowing". Il
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera effettuerà dimostrazioni
di sicurezza e salvataggio in mare. In collaborazione con l'Associazione
Battibaleno saranno realizzate uscite di "whale watching" a fini
didattici e, grazie all'attività della F.I.P.O - la neonata associazione
che raggruppa produttori e operatori della pesca sportiva - test di barche e
attrezzature per la pesca sportiva. Ulteriori informazioni sulla
manifestazione possono essere trovate digitando l'indirizzo internet http://www.ucina.net/ucina/italiano/boma/boma.
"BANCA
VIRTUALE": DEFINIZIONE
Un lettore ci ha richiesto la definizione di banca virtuale. Con tale
termine si intende un modello di banca che simula, nel tempo e nello spazio,
gli obiettivi e i comportamenti della banca tradizionale, grazie al supporto
dell'ICT (Information & Communications Technology). Con l'avanzamento
della tecnologia informatica e con altre importanti variazioni degli assetti
competitivi, il settore dei servizi bancari e finanziari sta radicalmente
cambiando con nuove figure professionali e nuovi strumenti finanziari. Molti
istituti bancari possono offrire ai propri clienti, oltre ai tradizionali
servizi (conti correnti, assegni, compravendita di titoli ...), anche
servizi che si avvalgono prevalentemente dei mezzi di comunicazione come il
telefono, il fax ed internet, con conseguente affermazione di Phone Banking
e Web Banking. Si arriva così alla affermazione di un vero e proprio
istituto virtuale - la cosiddetta banca virtuale - che, tramite la
smaterializzazione dei servizi, che si impernia su flessibilità, efficienza
e contatto diretto con la clientela, offre comunque gli stessi identici
servizi che offrono le banche tradizionali con la differenza fondamentale
dell'utilizzo di canali non tradizionali, dell'accessibilità e di bassi
costi operativi. Tramite i servizi di Phone Banking e Web Banking non occore
più recarsi in banca, non si deve fare alcun tipo di attesa, non si
sprecano tempo e denaro e molte operazioni bancarie possono essere
effettuate comodamente dalla propria abitazione e dal proprio ufficio 24 ore
su 24.
REGOLARIZZAZIONE
STRANIERI
Approssimandosi la scadenza dell'11 novembre 2002, termine ultimo per la
regolarizzazione del personale di nazionalità extracomunitaria che sia
stato occupato in posizione irregolare, vale a dire in violazione della
disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro (colf,
badanti e lavoratori dipendenti da imprese) riepiloghiamo di seguito la
normativa e la prassi amministrativa cui fare riferimento. Precisiamo che
presupposto fondamentale per l'applicazione della procedura di
regolarizzazione è quello di aver effettivamente occupato in posizione
irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10 settembre 2002, data di entrata
in vigore sia della Legge n. 189/02 che del D.L. n. 195/02 (pertanto a far
data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del
permesso di soggiorno. Per ciò che concerne la normativa occorre fare
riferimento alla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo) ed alla Legge n. 222 del 9 ottobre 2002
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre
2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitari). Per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali occorre fare riferimento alla Circolare Inps n. 161 del 25
ottobre 2002 (Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195,
convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) al precedente
Messaggio Inps n. 353 del 16 ottobre 2002 (Art. 33 della legge n. 189/2002 e
decreto legge n. 195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002,
n. 222. Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi) nonché alla Nota
Inail 27 settembre 2002 (Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di
extracomunitari. Decreto - legge 9 settembre 2002, n. 195. Prime istruzioni)
ed alla Circolare Inail n. 58 del 10 settembre 2002 (Articolo 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189: "Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo"). Abbiamo ritenuto opportuno creare il link
anche con la Circolare Ministero del Lavoro n. 50 del 20 settembre 2002
(Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione
di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare) e la precedente
Circolare Ministero del Lavoro n. 14 del 9 settembre 2002 (Decreto Legge n.
195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione
del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal
Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002). Infine riproduciamo le
istruzioni per la legalizzazione di extracomunitari che prestano lavoro
subordinato nonchè le istruzioni per la compilazione della Denuncia
nominativa degli assicurati a seguito di legalizzazione di lavoratori
extracomunitari da inoltrare all'Inail. La procedura in questione, lo
ribadiamo, non solo regolarizza la posizione del lavoratore extracomunitario
sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
permesso di soggiorno per lavoro, ma realizza anche l'adempimento degli
obblighi previdenziali con riferimento al trimestre antecedente la data di
entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia, dovendo poi pagare i
normali contributi per il successivo periodo di lavoro.
LA
MALESIA A PORTATA DI CLICK
Digitando l'indirizzo internet www.malesia-turismo.com
è possibile accedere al primo portale in lingua italiana interamente
dedicato alla Malesia, curato dall'Ente del Turismo della Malesia in Italia.
Uno strumento completo e di facile consultazione per far conoscere meglio
una meta che il pubblico italiano sta iniziando a scoprire. In questi
giorni, per la prima visita ufficiale, è stato in Italia il Ministro della
Cultura, Arti e turismo, l'Onorevole Datò Paduka Abdul Kadir Bin Haji
Sheikh Fadzir, che ha incontrato le Autorità del nostro Paese per
consolidare e sviluppare il rapporto di collaborazione, peraltro, già
esistente con il nostro Paese. La Malesia è un paese moderno, in cui
convivono culture e tradizioni antiche, ed è una terra dai mille volti:
edifici avveniristici e architetture coloniali, piccoli villaggi di
pescatori e metropoli brulicanti di vita, enormi centri commerciali e
colorati mercatini, centinaia di isole dai fondali cristallini e una giungla
inesplorata. Scoprire la Malesia è semplicissimo: basta, infatti, un click
per iniziare il viaggio. Nell'homepage del sito internet
www.malesia-turismo.com, è possibile trovare tutte le notizie generali per
scoprire la destinazione: contatti di alberghi e resort per prenotare in
autonomia il viaggio, informazioni utili, attualità, eventi. Con l'aiuto di
un divertente glossario, si possono anche apprendere i rudimenti della
lingua malese. Un'ampia sezione è dedicata alle attività sportive, dalla
speleologia al diving, con i riferimenti alle regioni più adatte dove
praticarle. Per permettere una ricerca più mirata, il sito è stato
strutturato dedicando un'apposita sezione a ognuno dei tredici Stati che
compongono la federazione malese, distribuiti tra la penisola malese e
l'isola del Borneo. Una guida fornisce per ogni regione tutte le
informazioni essenziali sulla storia, l'economia, le principali attrazioni,
gli alberghi e le attività.
RITARDI
DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Giovedì 7 novembre entra in vigore il Decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, concernente l'attuazione della Direttiva n. 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per una
lettura completa del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.
249 del 23 ottobre 2002, rinviamo al sito della Gazzetta ufficiale digitando
l'indirizzo inernet http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?somm
ario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2002-10-
23&redazione=002G0265&numgu=249&progpag=1&sw1=0&numprov=231
Il provvedimento disciplina tutti i rapporti commerciali contratti
conclusi dopo l'8 agosto 2002 che implicano un prezzo e, di conseguenza
restano escluse dal provvedimento le permute e i contratti che non hanno un
corrispettivo già determinato a fronte della consegna di un bene o della
prestazione di servizi. Alle parti è lasciata la libertà di stabilire i
termini di pagamento e il saggio di interesse da applicare in caso di
inadempimento Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore non
dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Se le parti non
disciplinano per iscritto i suddetti due aspetti, il termine di pagamento è
stabilito in 30 giorni, mentre il tasso di interesse applicabile è pari al
tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea maggiorato di sette punti. Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze provvedere a dare notizia del saggio d'interesse
pubblicandolo, semestralmente, sulla Gazzetta ufficiale. Il creditore ha
diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non
tempestivamente corrispostegli salvo che il debitore non dimostri che il
danno non sia a lui imputabile.
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