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contributi di
GIOVANNI SCOTTI

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scottigio@tin.it

 

LUNEDI'
4 NOVEMBRE  2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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GAZZETTA UFFICIALE ON LINE 

Digitando l'indirizzo internet www.gazzettaufficiale.ipzs.it  è possibile accedere, gratuitamente, alla Gazzetta ufficiale. Sotto l'etichetta del Ministero del Tesoro, ma nel dominio dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, è finalmente possibile consultare on line le leggi dello Stato italiano e gli altri testi che devono essere regolarmente pubblicati sulla Gazzetta. L'accesso gratuito alle fonti normative è limitato agli ultimi 60 giorni. Per le Gazzette precedenti i 60 giorni, invece, si deve pagare. 

MINISTRO STANCA: CHIARIMENTI SULLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI 
In merito ad un supposto vizio di eccesso di delega che contraddistinguerebbe il Decreto legislativo n. 10/02, che avrebbe regolato la carta nazionale dei servizi in difetto di una esplicita autorizzazione in materia da parte sia della direttiva comunitaria sia della legge comunitaria 2000 che ha autorizzato il recepimento della stessa, nel corso della seduta alla Camera dei Deputati del 9 ottobre u.s., il Ministro Stanca ha affermato che " ... nessun rilievo di legittimità per eccesso di delega potrebbe essere mosso al Decreto legislativo n. 10/02 per aver regolato uno strumento su cui poter installare la firma elettronica ...". La carta nazionale dei servizi è un mero supporto informatico, su cui può essere memorizzata la firma digitale del titolare, per consentire di accedere per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, permettendo l'identificazione in rete. La carta nazionale dei servizi, quindi, è uno strumento tecnologico concepito per permettere una capillare diffusione ed un diffuso utilizzo della firma digitale, ossia della firma elettronica del livello più avanzato, al fine di semplificare ai cittadini e alle imprese l'accesso ai servizi pubblici. Per favorire al massimo l'introduzione della firma elettronica nei paesi dell'unione europea, prevedendo in taluni casi che essa possa addirittura essere equiparata alla firma autografa, la direttiva comunitaria ha dettato delle norme di principio in materia, comuni per tutti gli Stati dell'Unione, e, per l'essenza stessa dello strumento prescelto l'Unione europea ha inteso vincolare gli Stati membri " ...per quanto riguarda il risultato da raggiungere, restando salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ...", come testualmente recita l'art. 249 del Trattato della Comunità europea. Tra questi "mezzi" deve essere ascritta la carta nazionale dei servizi, ossia lo strumento particolare che l'Italia ha autonomamente scelto per identificare in rete, grazie all'annessa firma digitale, colui che desideri accedere in via telematica ad un servizio reso da una pubblica amministrazione. Il Parlamento italiano, mediante la legge comunitaria annuale del 2000, non ha ritenuto di trasporre direttamente la suddetta direttiva comunitaria, mediante la legge, ma ha delegato tale compito al Governo, limitandosi dunque a decidere lo strumento più idoneo per il recepimento della normativa comunitaria. BoMa Boat Market Genova Dal 10 al 14 aprile 2003 alla Marina Fiera di Genova, organizzata da Fiera di Genova e UCINA, si svolgerà BoMa Boat Market Genova, quarta mostra mercato dell'usato nautico "chiavi in mano" e del natante nuovo, con possibilità anche di prove in mare. Con l'obiettivo di avvicinare sempre più persone al mondo della nautica da diporto e di costituire sempre di più un appuntamento per fare affari nell'imminenza della stagione estiva, BoMa 2003 si arricchisce potenziando l'offerta commerciale e il programma delle attività sportive. Broker, rivenditori e privati potranno prenotare il proprio spazio a mare lungo la banchina nord. Tutte le imbarcazioni saranno visitabili e molte saranno a disposizione per le prove in mare. La grande novità 2003 è Car Boat Sale: un settore aperto esclusivamente ai privati per vendere e comprare direttamente imbarcazioni carrellabili di seconda mano. Un settore, tra l'altro, in grado di riscuotere un notevole interesse in quanto proprio i carrelli saranno oggetto, a breve, di una semplificazione normativa. Anche in questa edizione saranno esposti natanti nuovi, imbarcazioni a motore fino a 7,5 metri di lunghezza e a vela fino a 10 metri, che costituiscono, generalmente, la fascia d'ingresso al diporto per gli appassionati del mare. Sul versante interattivo sono già molte le Federazioni sportive e le Associazioni che hanno aderito all'invito degli organizzatori e che coinvolgeranno i visitatori di Bo.Ma rendendoli direttamente protagonisti. La FIV, in collaborazione con lo Yacht Club Città di Genova, proseguirà nella campagna di promozione rivolta ai giovani con PrimaVela per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e con "Capitani Coraggiosi- Quota Mille" per gli alunni delle scuole elementari. Si svolgerà al Bo.Ma la prova finale del "Genoa Indoor Rowing Race" promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio nell'ambito del programma di attività destinato ai giovani con le iniziative di "Giocare remando" e "Group Rowing". Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera effettuerà dimostrazioni di sicurezza e salvataggio in mare. In collaborazione con l'Associazione Battibaleno saranno realizzate uscite di "whale watching" a fini didattici e, grazie all'attività della F.I.P.O - la neonata associazione che raggruppa produttori e operatori della pesca sportiva - test di barche e attrezzature per la pesca sportiva. Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere trovate digitando l'indirizzo internet http://www.ucina.net/ucina/italiano/boma/boma

"BANCA VIRTUALE": DEFINIZIONE 
Un lettore ci ha richiesto la definizione di banca virtuale. Con tale termine si intende un modello di banca che simula, nel tempo e nello spazio, gli obiettivi e i comportamenti della banca tradizionale, grazie al supporto dell'ICT (Information & Communications Technology). Con l'avanzamento della tecnologia informatica e con altre importanti variazioni degli assetti competitivi, il settore dei servizi bancari e finanziari sta radicalmente cambiando con nuove figure professionali e nuovi strumenti finanziari. Molti istituti bancari possono offrire ai propri clienti, oltre ai tradizionali servizi (conti correnti, assegni, compravendita di titoli ...), anche servizi che si avvalgono prevalentemente dei mezzi di comunicazione come il telefono, il fax ed internet, con conseguente affermazione di Phone Banking e Web Banking. Si arriva così alla affermazione di un vero e proprio istituto virtuale - la cosiddetta banca virtuale - che, tramite la smaterializzazione dei servizi, che si impernia su flessibilità, efficienza e contatto diretto con la clientela, offre comunque gli stessi identici servizi che offrono le banche tradizionali con la differenza fondamentale dell'utilizzo di canali non tradizionali, dell'accessibilità e di bassi costi operativi. Tramite i servizi di Phone Banking e Web Banking non occore più recarsi in banca, non si deve fare alcun tipo di attesa, non si sprecano tempo e denaro e molte operazioni bancarie possono essere effettuate comodamente dalla propria abitazione e dal proprio ufficio 24 ore su 24. 

REGOLARIZZAZIONE STRANIERI 
Approssimandosi la scadenza dell'11 novembre 2002, termine ultimo per la regolarizzazione del personale di nazionalità extracomunitaria che sia stato occupato in posizione irregolare, vale a dire in violazione della disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro (colf, badanti e lavoratori dipendenti da imprese) riepiloghiamo di seguito la normativa e la prassi amministrativa cui fare riferimento. Precisiamo che presupposto fondamentale per l'applicazione della procedura di regolarizzazione è quello di aver effettivamente occupato in posizione irregolare, nei tre mesi antecedenti il 10 settembre 2002, data di entrata in vigore sia della Legge n. 189/02 che del D.L. n. 195/02 (pertanto a far data almeno dal 10 giugno 2002), lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Per ciò che concerne la normativa occorre fare riferimento alla Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) ed alla Legge n. 222 del 9 ottobre 2002 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari). Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali occorre fare riferimento alla Circolare Inps n. 161 del 25 ottobre 2002 (Legge 30.7.2002, n. 189, art. 33 e D.L. 9.9.2002, n. 195, convertito in legge 9.10.2002, n. 222. Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) al precedente Messaggio Inps n. 353 del 16 ottobre 2002 (Art. 33 della legge n. 189/2002 e decreto legge n. 195/2002, convertito con modificazioni, in legge 9.10.2002, n. 222. Regolarizzazione e legalizzazione dei lavoratori extracomunitari. Scadenza del termine per gli adempimenti contributivi) nonché alla Nota Inail 27 settembre 2002 (Legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari. Decreto - legge 9 settembre 2002, n. 195. Prime istruzioni) ed alla Circolare Inail n. 58 del 10 settembre 2002 (Articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"). Abbiamo ritenuto opportuno creare il link anche con la Circolare Ministero del Lavoro n. 50 del 20 settembre 2002 (Dichiarazione di emersione di lavoro domestico irregolare e dichiarazione di legalizzazione di lavoro non domestico irregolare) e la precedente Circolare Ministero del Lavoro n. 14 del 9 settembre 2002 (Decreto Legge n. 195 del 9/9/2002 recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare subordinato di extracomunitari, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002). Infine riproduciamo le istruzioni per la legalizzazione di extracomunitari che prestano lavoro subordinato nonchè le istruzioni per la compilazione della Denuncia nominativa degli assicurati a seguito di legalizzazione di lavoratori extracomunitari da inoltrare all'Inail. La procedura in questione, lo ribadiamo, non solo regolarizza la posizione del lavoratore extracomunitario sotto il profilo del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno per lavoro, ma realizza anche l'adempimento degli obblighi previdenziali con riferimento al trimestre antecedente la data di entrata in vigore delle norme indicato nella denuncia, dovendo poi pagare i normali contributi per il successivo periodo di lavoro. 

LA MALESIA A PORTATA DI CLICK 
Digitando l'indirizzo internet www.malesia-turismo.com  è possibile accedere al primo portale in lingua italiana interamente dedicato alla Malesia, curato dall'Ente del Turismo della Malesia in Italia. Uno strumento completo e di facile consultazione per far conoscere meglio una meta che il pubblico italiano sta iniziando a scoprire. In questi giorni, per la prima visita ufficiale, è stato in Italia il Ministro della Cultura, Arti e turismo, l'Onorevole Datò Paduka Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir, che ha incontrato le Autorità del nostro Paese per consolidare e sviluppare il rapporto di collaborazione, peraltro, già esistente con il nostro Paese. La Malesia è un paese moderno, in cui convivono culture e tradizioni antiche, ed è una terra dai mille volti: edifici avveniristici e architetture coloniali, piccoli villaggi di pescatori e metropoli brulicanti di vita, enormi centri commerciali e colorati mercatini, centinaia di isole dai fondali cristallini e una giungla inesplorata. Scoprire la Malesia è semplicissimo: basta, infatti, un click per iniziare il viaggio. Nell'homepage del sito internet www.malesia-turismo.com, è possibile trovare tutte le notizie generali per scoprire la destinazione: contatti di alberghi e resort per prenotare in autonomia il viaggio, informazioni utili, attualità, eventi. Con l'aiuto di un divertente glossario, si possono anche apprendere i rudimenti della lingua malese. Un'ampia sezione è dedicata alle attività sportive, dalla speleologia al diving, con i riferimenti alle regioni più adatte dove praticarle. Per permettere una ricerca più mirata, il sito è stato strutturato dedicando un'apposita sezione a ognuno dei tredici Stati che compongono la federazione malese, distribuiti tra la penisola malese e l'isola del Borneo. Una guida fornisce per ogni regione tutte le informazioni essenziali sulla storia, l'economia, le principali attrazioni, gli alberghi e le attività. 

RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 
Giovedì 7 novembre entra in vigore il Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, concernente l'attuazione della Direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Per una lettura completa del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, rinviamo al sito della Gazzetta ufficiale digitando l'indirizzo inernet http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?somm
ario=true&service=0&expensive=0&dataGazzetta=2002-10-
23&redazione=002G0265&numgu=249&progpag=1&sw1=0&numprov=231
Il provvedimento disciplina tutti i rapporti commerciali contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002 che implicano un prezzo e, di conseguenza restano escluse dal provvedimento le permute e i contratti che non hanno un corrispettivo già determinato a fronte della consegna di un bene o della prestazione di servizi. Alle parti è lasciata la libertà di stabilire i termini di pagamento e il saggio di interesse da applicare in caso di inadempimento Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore non dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Se le parti non disciplinano per iscritto i suddetti due aspetti, il termine di pagamento è stabilito in 30 giorni, mentre il tasso di interesse applicabile è pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea maggiorato di sette punti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvedere a dare notizia del saggio d'interesse pubblicandolo, semestralmente, sulla Gazzetta ufficiale. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli salvo che il debitore non dimostri che il danno non sia a lui imputabile. 

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