NOTIZIARIO
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GIURIDICA
ed
ECONOMICA
contributi di
GIOVANNI SCOTTI
e mail
scottigio@tin.it
LUNEDI'
13 GENNAIO 2003
pagina 6
|
NUOVE
DISPOSIZIONI PER IL CUMULO TRA PENSIONI DI ANZIANITÀ E REDDITI DA LAVORO
L'art.
44, commi 1-5, della legge finanziaria 2003 ha previsto l'abolizione del
cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro. La nuova disposizione
prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale
cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di
anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'art. 72,
comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità
contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia
compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto
del pensionamento. Il pensionato già tale al 1° dicembre 2002 può
richiedere l'abolizione del cumulo sulla sua pensione versando una somma
pari al 30% della pensione lorda del mese di gennaio 2003, cui va il
prodotto fra il trattamento minimo mensile e la differenza fra 95 (somma di
58 anni di età e 37 anni di contribuzione) e la somma della sua anzianità
contributiva ed anagrafica. La risultanza deve essere compresa fra il 20%
della pensione lorda di gennaio ed un valore pari a tre volte la pensione
stessa.
INDENNITÀ
CHILOMETRICHE
Sul supplemento ordinario n. 231 della Gazzetta ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002 sono state pubblicate le tabelle per i costi chilometrici di
esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i
calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente
all'anno 2003, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei
dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie,
forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del fringe benefit
del dipendente a cui danno luogo.
NOVITA'
SULLA NAMING AUTHORITY
La settimana scorsa avevamo pubblicato la notizia che entro il 15 gennaio
2003 i provider/mantainer avrebbero dovuto firmare un nuovo contratto con lo
IIT del CNR a seguito della cessazione delle funzioni di gestione e
orientamento affidate finora alla Naming Authority. Durante il periodo
natalizio, però, ci sono stati dei cambiamenti. Infatti, a fare data dal 23
dicembre 2002, Stefano Trumpy ha acquisito la responsabilità della RA, in
quanto nominato direttore pro-tempore dell'Istituto di Informatica e
Telematica del CNR, in sostituzione di Franco Denoth. Relativamente ai nuovi
contratti per il 2003, al "tavolo dei domini", tenutosi il 20
dicembre scorso, è stato concordato che questi avranno il loro corso nella
formulazione attuale e con i tempi previsti (scadenza 15 gennaio). La RA
stipulerà contestualmente un "memorandum of understanding" con la
NA che in sostanza riconosce il ruolo della NA nella definizione delle
regole di "naming". L'attuale assetto del registro deve intendersi
come transitorio, sino al sopravvenire di una nuova organizzazione, della
quale si sta discutendo i dettagli al "tavolo dei domini".
DIFFAMAZIONE
ONLINE: SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA AUSTRALIANA IN MATERIA DI GIUDICE
COMPETENTE
La Suprema Corte australiana, di recente, ha deciso che un'azione penale per
diffamazione riguardante un articolo messo online su un sito Internet
americano, può essere decisa da un giudice australiano, in quanto è
competente il giudice del luogo in cui l'articolo o la pubblicazione
ritenuti diffamatori sono stati scaricati e letti. Tale decisione crea un
importante precedente. La decisione australiana ha avuto origine dall'azione
giudiziaria intentata dal magnate Nel caso di specie Joseph Gutnick, magnate
minerario australiano, si era ritenuto diffamato dal contenuto di un
articolo del giornale americano Barron, pubblicato sul sito dell'agenzia di
stampa Dow Jones & Co. Quest'ultima, che pubblica anche il Wall Street
Journal, aveva sostenuto in giudizio l'incompetenza dei giudici australiani,
in quanto il server si trovava nel New Jersey, Stato USA, e non in
Australia, dove l'articolo era solamente stato scaricato dal sito Internet e
letto. Di avviso contrario sono stati i giudici australiani, che hanno
ritenuto che la causa dovesse essere decisa dal tribunale della città di
Melbourne, in cui Joseph Gutnick, la persona citata nell'articolo, vive ed
è conosciuto. Peter Coroneos, direttore generale dell'Internet Industry
Association australiana, ha dichiarato che le conseguenze della decisione
della Corte Suprema si estenderanno a tutta la comunità Internet e potranno
riguardare qualunque persona che pubblichi contenuti sul Web. La stessa Dow
Jones & Co. ha sollecitato l'avvio di un dibattito internazionale sulla
questione, preoccupata per la possibilità che gli editori online possano
essere esposti a cause per diffamazione in tutto il mondo, in relazione agli
articoli pubblicati su Internet.
LEGGE
FINANZIARIA 2003: NOVITÀ IN MATERIA DI RITENUTE FISCALI
La Legge 27 dicembre 2002 n. 289, vale a dire la legge finanziaria per il
2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31
dicembre 2002, ha, tra le varie misure, modificato la tassazione delle
persone fisiche attraverso una nuova scala di aliquote, il riconoscimento di
nuove deduzioni, perequative, nella quantificazione della base imponibile e
la revisione, per analoghe ragioni perequative, di alcune detrazioni
forfetarie, diverse da quelle concernenti i carichi di famiglia. Le
innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2003. Le nuove aliquote e i nuovi
scaglioni, in euro, prevista dall'art. 2, 1° comma, della legge finanziaria
sono i seguenti:
aliqote %
|
scaglioni di reddito annuale
|
imposta progressiva annuale
|
scaglioni di imponibile mensile
|
imposta progressiva mensile
|
23
|
fino a 15.000,00
|
3.450,00
|
fino 1.250,00
|
287,50
|
29
|
da 15.000,01 a 29.000,00
|
7.510,00
|
da 1.250,01 a 2.416,67
|
625,83
|
31
|
da 29.000,01 a 32.600,00
|
8.626,00
|
da 2.416,68 a 2.716.67
|
718,83
|
39
|
da 32.600,01 a 70.000,00
|
23.212,00
|
da 2.716.68 a 5.833.33
|
1.934,33
|
45
|
oltre 70.000,00
|
23.212,00 + 45% su eccedenza
|
oltre 5.833.33
|
1.934,33 + 45% su eccedenza
|
Rispetto
alla preesistente situazione il primo scaglione di reddito (23%) unifica i
precedenti primi due scaglioni (18% e 24%). Pur se, a prima vista, potrebbe
risultare un maggior prelievo per i redditi medio-bassi, questo viene
compensato attraverso una contemporanea manovra su deduzioni dall'imponibile
e detrazioni di imposta. La legge, infatti, attribuisce una nuova deduzione
forfetaria dal reddito complessivo del contribuente, ma solo entro
particolari limiti di importo: all'aumento dell'aliquota, cioè, viene
contrapposta una diminuzione dell'imponibile e il reddito complessivo del
singolo. La deduzione è sostanzialmente diversa da contribuente a
contribuente. Essa si adatta alla singola situazione grazie all'applicazione
di una formula matematica, e diminuisce, fino ad azzerarsi, con il crescere
del reddito.
LEGGE
FINANZIARIA 2003: DETRAZIONI DI IMPOSTA E SPESE DI PRODUZIONE DEL REDDITO
Per ottenere i risultati compensativi sopra illustrati, sono state
sensibilmente modificate anche le detrazioni aggiuntive che spettavano in
presenza di reddito di lavoro dipendente, anche a copertura forfetaria delle
spese di produzione del reddito. Queste detrazioni, quelle particolari
concesse in presenza di rapporti di dipendenza (a tempo determinato o a
tempo indeterminato) con durata inferiore all'anno, quelle che riguardavano
i pensionati ultrasettantacinquenni e quelle che riguardavano redditi di
lavoro autonomo e impresa minore contenuti entro dati tetti, differenziate
in funzione dell'entità del reddito di lavoro dipendente, sono state
completamente soppresse. Rimangono immutate le detrazioni triennali per
dipendenti che hanno trasferito la residenza in immobile affittato in
località fuori regione e a oltre 100 km. dal luogo di provenienza e le
detrazioni per chi, con contenuti limiti di reddito, usufruisce della
propria "abitazione principale" tramite contratto di locazione. Al
posto di tutte le detrazioni soppresse, sono state introdotte nuove
detrazioni commisurate al reddito complessivo del contribuente, che, lo
ricordiamo, non tiene conto in diminuzione né degli oneri deducibili, né
della deduzione forfetaria. Le nuove detrazioni, inoltre, sono importi
fissi, che non debbono più essere ragguagliati al periodo di lavoro
nell'anno: Quando alla determinazione del reddito concorrano compensi di
lavoro dipendente si applicano le seguenti detrazioni:
importi
annui
|
importi
mensile
|
reddito
complessivo
|
Detrazione
|
reddito
complessivo
|
detrazione
|
fino
a 27.000
|
nessuna
detrazione
|
fino
a 2.250,00
|
nessuna
detrazione
|
da
27.000,01 a 29.500,00
|
130,00
|
da
2.250,01 a 2.458,33
|
10,83
|
da
29.500,01 a 36.500,00
|
235,00
|
da
2.458,34 a 3.041,67
|
19,58
|
da
36.500,01 a 41.500,00
|
180,00
|
da
3.041,68 a 3.458,33
|
15,00
|
da
41.500,01 a 46.700,00
|
130,00
|
da
3.458,34 a 3.891,67
|
10,83
|
da
46.700,01 a 52.000,00
|
25,00
|
da
3.891,68 a 4.333,33
|
2,08
|
oltre
52.000,00
|
nessuna
detrazione
|
oltre
4.333,33
|
nessuna
detrazione
|
Diverse
detrazioni sono previste per pensioni, lavoro autonomo e piccoli
imprenditori. Nessuna innovazione, invece, è prevista per quanto riguarda
le detrazioni individuali (interessi passivi su mutuo ipotecario della
"prima casa", spese mediche, tasse scolastiche dei figli a carico,
ecc.).
LEGGE
FINANZIARIA: PROROGA DETRAZIONE 36%
L'art. 2, 5° comma, della legge finanziaria 2003 ha previsto la proroga
della detrazione del 36% per interventi di recupero edilizio e bonifica
degli impianti fino al 30 settembre 2003. Per ciascun intervento è previsto
un limite di € 48.000,00 considerando anche le spese sostenute nel 1998.
E' possibile frazionare la detrazione in 10 anni, ridotti a 5 per i
contribuenti da 75 anni ed a 3 per quelli da 80 anni. La detrazione può
essere trasferita agli acquirenti ed agli eredi che mantengono la detenzione
dell'immobile.
NUOVA
NORMATIVA ADR E OBBLIGO DEL CONSULENTE PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI DURANTE
LE OPERAZIONI DI CARICO
Dal 1° gennaio 2003 ha trovato piena applicazione la normativa ADR , già
parzialmente in vigore, ma che troverà piena applicazione, è emerso che
sono soggette alla normativa ADR relativa al trasporto su strada di merci e
rifiuti e all'obbligo del consulente, durante le operazioni di carico, per i
produttori di alcune tipologie di rifiuti con grado di pericolosità
medio-alto ed indipendentemente dai limiti quantitativi (che rifiuti
industriali pericolosi e residui prodotti non superino un totale complessivo
massimo di 180 tonnellate annue) e dalle frequenze dei trasporti (che non
vengano effettuate più di 24 operazioni di trasporto annue, con un limite
massimo di 3 operazioni nello stesso mese). Dopo aver verificato, con
opportuni controlli analitici, se i rifiuti prodotti sono soggetti ad ADR,
è opportuno accertarsi anche che le società, cui sono conferiti tali
rifiuti, siano in regola con l'ADR (autoveicoli a norma, imballaggi
omologati personale viaggiante abilitato e formato). Se risulta che si è
soggetti alla normativa ADR occorre procedere alla nomina del consulente ed
alla conseguente segnalazione agli Uffici della Motorizzazione Civile,
competente per territorio. E' necessario anche procedere alla formazione
specifica (comunicazioni orali o formazione e addestramento individuali con
il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del
rischio rivelato dalla valutazione dello stesso, aggiornate in funzione
delle mutate circostanze). Se risulta che non si è soggetti a tale
normativa occorre inviare a tali uffici apposita richiesta di esenzione. La
mancata nomina del consulente è punita con la sanzione amministrativa da
lire 3 milioni a lire 18 milioni. La mancata comunicazione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni. La
mancata richiesta di esenzione alla Motorizzazione di competenza è punibile
alla stessa stregua della mancata comunicazione (da lire 1 milione a lire 6
milioni).
COLLOCAMENTO
ORDINARIO: LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA
IMPRESE CHE OCCUPANO ANCHE MENO DI QUINDICI DIPENDENTI
L'art. 41, 2° comma, della Legge finanziaria 2003 ha prorogato il termine
di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a
quindici dipendenti. Il termine, già previsto dalla Legge n. 52/98,
aggiornato di anno in anno, è ora prorogato al 31 dicembre 2003. Fino a
tale data i lavoratori interessati hanno diritto alla iscrizione nelle liste
senza indennità di mobilità e risultano applicabili i benefici connessi
all'assunzione dalle liste di mobilità. 1 Nel presente scritto si fa
riferimento: - al comunicato stampa diramato da Microsoft in data 4 dicembre
u.s. dal titolo "Microsoft e i partner italiani: una relazione di
successo" - ad alcuni articoli in merito pubblicati sulla stampa e sul
web nei giorni scorsi. - al dibattito che è seguito alla conferenza stampa
organizzata da Zucchetti in data 4 dicembre u.s. presso il Circolo della
Stampa di Milano, dal titolo "Un microbo vuole coalizzare tante forze
contro un elefante",ovvero come la Zucchetti vuole creare le premesse
per contrastare - a livello mondiale - le strategie di Microsoft che cerca
di diventare monopolista anche in altri mercati.
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